Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7993
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Sentenza 22 ottobre 2025

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Il Tribunale di Milano, Tredicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un condomino, sito in via Carroccio n. 1, contro altri due condomini, proprietari di un'unità immobiliare al quarto piano dello stesso edificio. L'attore ha convenuto in giudizio i convenuti chiedendo l'accertamento della violazione degli articoli 22 e 23 del Regolamento di condominio, nonché degli articoli 1102, 1120 e 1122 del Codice Civile, la rimessione in pristino stato della facciata a spese dei convenuti, il rimborso delle spese di mediazione e la vittoria delle spese legali. L'attore lamentava la realizzazione da parte dei convenuti, all'interno del proprio appartamento, di un secondo bagno cieco con creazione di un foro di aerazione sulla facciata condominiale, effettuata senza preventiva autorizzazione assembleare, ritenendo che tale intervento alterasse il decoro architettonico dello stabile. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore, sostenendo che la delibera condominiale avesse autorizzato solo la procedura di mediazione e non l'azione giudiziaria. Nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, asserendo la legittimità e regolarità delle opere realizzate, consistenti nella creazione di un secondo bagno cieco con impianto di aerazione forzata e foro sulla facciata, nel rispetto delle normative vigenti e del regolamento condominiale, e hanno richiesto l'ammissione di CTU e l'interrogatorio formale dell'amministratore.

Il Tribunale, dopo aver rigettato la richiesta di mutamento del rito formulata dai convenuti, ha preliminarmente affrontato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, ritenendo che la tutela del decoro dell'edificio condominiale rientrasse tra gli atti conservativi delle parti comuni che l'amministratore può porre in essere anche senza espressa autorizzazione condominiale, ai sensi dell'art. 1130, IV comma c.c., rigettando pertanto tale eccezione. Nel merito, ha disatteso le istanze istruttorie dei convenuti, ritenendole superflue e confermando le decisioni già prese con ordinanza precedente, e ha escluso la rilevanza di eccezioni inerenti le caratteristiche costruttive del bagno e la conformità alle disposizioni amministrative, poiché tali profili erano preclusi all'esame del giudice. Applicando i principi di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c., il Tribunale ha ritenuto che la realizzazione del foro di aerazione, di ridotte dimensioni e difficilmente distinguibile sulla facciata, costituisse una "modificazione" volta a un uso più comodo della cosa comune da parte dei condomini convenuti, senza alterarne la destinazione o impedire il pari godimento agli altri condomini, né ledere la stabilità o sicurezza del fabbricato, né alterare il decoro architettonico. Ha altresì considerato che il foro non avesse carattere di "trasformazione" ai sensi dell'art. 1120 c.c. e che non fosse necessaria un'autorizzazione assembleare preventiva, dato il rispetto dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. e la natura dell'art. 23 del regolamento condominiale, che imponeva un mero onere di informativa. Infine, ha ritenuto che tale informativa fosse stata comunque resa compiutamente nel corso dell'assemblea del 9 novembre 2021. Pertanto, il Tribunale ha rigettato ogni domanda dell'attore, accertato il diritto dei convenuti alla realizzazione dell'intervento e condannato l'attore al pagamento delle spese legali e di mediazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7993
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 7993
    Data del deposito : 22 ottobre 2025

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