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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7993 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 44214 DELL'ANNO 2023
FRA
VIA CARROCCIO 1 - (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EN FA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BEZZECCA 1O 20135 MILANO presso il difensore avv. EN FA ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. , con CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. ARLATI ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA G. PUCCINI, 8/A 20024 presso il difensore avv. ARLATI ANDREA CONVENUTI Parte_2
Oggi 22/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to Parte_3
EN FA
Per l'avv.to ARLATI ANDREA CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità degli stessi e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 13,10, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 13,15.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 44214/2023 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. EN FA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BEZZECCA 1O 20135 MILANO presso il difensore avv. EN FA ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. , con CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. ARLATI ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA G. PUCCINI, 8/A 20024 presso il difensore avv. ARLATI ANDREA CONVENUTI Parte_2
- OGGETTO: uso beni comuni e privati in condominio.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 22/10/2025 ed in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal , sito in Garbagnate Milanese (MI), Controparte_3 via Carroccio n. 1, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio i signori e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e CP_1 CP_2 dichiarare la violazione degli artt. 22 e 23 del Regolamento di condominio, nonchè delle norme di cui agli artt. 1102, 1120, 1122 c.c.; 2) Disporre la rimessione al pristino stato della facciata a spese dei signori
e ; 3) Rimborso delle spese sostenute per la Mediazione;
4) Con vittoria di spese ed onorari del CP_1 CP_2 presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2 La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Lorenza Adriana Zuffada che fissava l'udienza di prima comparizione delle parti avanti a sé per il 29.4.2024.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i signori e chiedendo CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria e rito ordinario e, per l'effetto, fissarsi ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 1,
c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.. In caso contrario: NEL MERITO - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al , sito in alla via Parte_3 Parte_2
Carroccio n. 1, in quanto non legittimato ad agire in giudizio in mancanza di una delibera condominiale ad hoc, in quanto il Condominio ha deliberato esclusivamente di procedere con una mediazione civile nei confronti dei GN e . Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed CP_1 CP_2 iva di legge. SEMPRE NEL MERITO IN SUBORDINE - Accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità delle opere realizzate dai GN e , nell'appartamento di loro proprietà situato CP_1 CP_2 al primo piano del complesso condominiale denominato , sito in Parte_3 Parte_2 via Carroccio n. 1, consistenti nella realizzazione di un secondo bagno cieco, consentendo così
[...] agli stessi di mantenere il manufatto e, per l'effetto, rigettare le avverse richieste di ripristino dei luoghi -
Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed iva di legge. IN VIA ISTRUTTORIA - Si chiede
l'ammissione di CTU Tecnica, relativa alla conformità delle opere realizzate dai GN e CP_1
, in particolare la realizzazione del secondo bagno cieco in conformità del progetto realizzato CP_2 dall'Arch. e la sua conformità rispetto alla Cila comunale presentata. Si chiede Persona_1
l'interrogatorio formale dell'Amministratore del Condominio SI sui capitoli di Controparte_4 prova da n. 1) a n. 10) compresi, nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che? Si chiede la prova testimoniale, sui capitoli di prova da n. 1) a n. 10) compresi. nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che?: Arch. con Studio in Besana Brianza, via Porro n. 15 SI , socio Persona_1 Controparte_5 dell'Impresa esecutrice dei lavori, domiciliato in Cusano Milanino, via Alessandrina Controparte_6
n. 45 SI , residente in [...]riserva di ulteriormente dedurre e Tes_1 Parte_2 produrre istanze istruttorie, nei termini che l'ill.mo Sig. Giudice Vorrà concedere e di cui si richiede sin
d'ora l'ammissione”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, rigettata la richiesta di mutamento di rito formulata da parte resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2024.
In data 22.11.2024 la causa veniva definitivamente assegnata al dott. Pietro Paolo Pisani, che con decreto del
25.11.2025 rinviava la causa per i medesimi incombenti al 5.3.2025 prima e, quindi, all'8.7.2025 e al
22.10.2025 dopo.
All'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da foglio depositato
3 telematicamente, che qui si trascrive integralmente: 1) Accertare e dichiarare la violazione degli art.22 e 23 del Regolamento di condomino nonché delle norme di cui agli art. 1102,1120,1122 c.c.; 2) Disporre la rimessione al pristino stato della facciata a spese dei GN e;
3) Rimborso delle spese CP_1 CP_2 sostenute per la Mediazione;
4) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
”.
Parte resistente precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che anche qui trascrive integralmente: “IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria e rito ordinario e, per l'effetto, fissarsi ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. In caso contrario: NEL MERITO - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al , sito in alla via Carroccio n. 1, Parte_3 Parte_2 in quanto non legittimato ad agire in giudizio in mancanza di una delibera condominiale ad hoc, in quanto il
Condominio ha deliberato esclusivamente di procedere con una mediazione civile nei confronti dei GN
e . - Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed iva di legge. CP_1 CP_2
SEMPRE NEL MERITO IN SUBORDINE - Accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità delle opere realizzate dai GN e , nell'appartamento di loro proprietà situato al primo CP_1 CP_2 piano del complesso condominiale denominato , sito in via Parte_3 Parte_2
Carroccio n. 1, consistenti nella realizzazione di un secondo bagno cieco, consentendo così agli stessi di mantenere il manufatto e, per l'effetto, rigettare le avverse richieste di ripristino dei luoghi - Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed iva di legge IN VIA ISTRUTTORIA - Si chiede l'ammissione di CTU
Tecnica, relativa alla conformità delle opere realizzate dai GN e , in CP_1 CP_2 particolare la realizzazione del secondo bagno cieco in conformità del progetto realizzato dall'Arch.
[...]
e la sua conformità rispetto alla Cila comunale presentata. Si chiede l'interrogatorio formale Per_1 dell'Amministratore del Condominio SI sui capitoli di prova da n. 1) a n. 10) Controparte_4 compresi, nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che? Si chiede la prova testimoniale, sui capitoli di prova da n. 1) a n. 10) compresi. nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che?: Arch. con Persona_1
Studio in Besana Brianza, via Porro n. 15 SI , socio dell'Impresa esecutrice dei Controparte_5 lavori, domiciliato in Cusano Milanino, via Alessandrina n. 45 SI , Controparte_6 Tes_1 residente in [...]riserva di ulteriormente dedurre e produrre istanze istruttorie, nei Parte_2 termini che l'ill.mo Sig. Giudice Vorrà concedere e di cui si richiede sin d'ora l'ammissione”.
Precisate le conclusioni, dopo ampia discussione orale, la causa viene oggi decisa all'odierna udienza del
22.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 28.6.2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può
4 considerarsi assolta.
Il ricorrente, a sostegno delle sue domande, ha allegato e provato, come peraltro anche pacifico Parte_3 tra parti, che:
- i convenuti signori e proprietari di una unità immobiliare sita al piano quarto dell'edificio CP_1 CP_2 condominiale, realizzavano all'interno del proprio appartamento nel settembre/ottobre 2021 dei lavori di manutenzione straordinaria aventi per oggetto la realizzazione di un secondo bagno cieco dotato di aspirazione forzata con la creazione di un foro di areazione sulla facciata/ prospetto del;
Parte_3
- l'apertura del foro veniva effettuata senza alcuna preventiva autorizzazione condominiale;
- in data 9.11.2021, in sede di deliberazione in merito al punto n. 6 dell'O.D.G. concernente la richiesta dei convenuti di mantenere il foro di aereazione suddetto sulla facciata condominiale, l'assemblea condominiale decideva a maggioranza di non essere d'accordo con il mantenimento dello stesso;
- conseguentemente il Condominio, tramite un proprio legale, intimava ai resistenti di ottemperare alla delibera assembleare del 9.11.2021, ma la diffida rimaneva senza esito.
Su tali presupposti in fatto eccepisce il che la creazione di un foro di areazione sulla facciata/ Parte_3 prospetto del , oltre a violare gli artt. 21 e 22 del regolamento condominiale, viola altresì l'art. Parte_3
1102 c.c. con particolare riguardo al divieto di alterare la cosa comune e di impedirne il pari uso agli altri condomini;
nonchè gli artt. 1120 e 1122 c.c. nella parte in cui è vietata qualsiasi opera esterna che modifichi l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato e più in generale il decoro architettonico.
Il ha asserito, difatti, che il decoro architettonico condominiale sarebbe stato irrimediabilmente Parte_3 leso dalla ben visibile realizzazione del foro di areazione sulla facciata/ prospetto condominiale.
Conseguentemente ha chiesto una pronuncia di accertamento e declaratoria delle violazioni sopra descritte ed il ripristino della facciata/ prospetto a spese degli attori.
I convenuti, a loro volta, hanno allegato e provato a sostegno delle loro difese che:
- i lavori straordinari fatti eseguire su progetto dell'architetto sono stati realizzati nel rispetto di Persona_1 tutte le prescrizioni di legge, amministrative e del regolamento condominiale, quali l'apposizione in condominio di un cartello informativo che dava atto dell'inizio dei lavori, l'apertura della C.I.L.A. n.
132/2021 del 8.9.2021 presso il Comune di la comunicazione a quest'ultimo Parte_2 dell'avvenuta chiusura dei lavori in data 22.11.2021, la denuncia di variazione catastale effettuata all'Agenzia delle Entrate;
- i predetti lavori sono consistiti in una diversa distribuzione degli spazi interni con la creazione di un secondo bagno, con l'installazione di un impianto di areazione forzata a comando elettrico, così da permettere il ricalcolo dell'aria e la creazione del contestato foro di areazione, di circa 8 c.m. di diametro, nella facciata/ prospetto condominiale.
Di contro alle domande del hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad Parte_3 agire in giudizio dell'amministratore per la mancanza di una delibera ad hoc in quanto quella emessa dalla
5 assemblea avrebbe riguardato la sola instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito delle domande dell'attore hanno poi sostenuto che;
- la realizzazione del foro, stante le sue dimensioni, non arrecherebbe pregiudizio alla statica, alla sicurezza e al decoro architettonico dello stabile condominiale e, comunque, non necessiterebbe di alcuna comunicazione al Condominio;
- i lavori eseguiti hanno comportato un miglior godimento del proprio immobile, nel rispetto dell'art. 1102 e
1120 c.c..
Per tali ragioni i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dal e di accertare la Parte_3 legittimità e la regolarità delle opere dagli stessi realizzati.
Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore va ritenuto che il presente giudizio verte in merito alla tutela del decoro dell'edificio condominiale e dunque rientra in una delle ipotesi in cui l'amministratore condominiale ha il potere di porre in essere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio a termini dell'art.1130, IV comma c.c. anche senza espressa autorizzazione condominiale (Cfr. Cass. sentenze n° 25782/2020, 2127/2021 e 20072/2021).
Con conseguente legittimazione dell'amministratore del Condominio attore a proporre il presente giudizio anche in mancanza di delibera assembleare.
Di qui il rigetto della eccezione in esame.
Nel merito della controversia, attese le prove documentali già versate in atti e per quanto di seguito si dirà, vanno conseguentemente disattese, siccome superflue, le istanze istruttorie dei convenuti già disattese in precedenza e ulteriormente reiterate in atti, peraltro senza addurre motivazioni in grado di consentire la modifica delle decisioni già prese con ordinanza del 29/04/2024, che va confermata.
Non rilevano poi ai fini della decisione del presente giudizio le eccezioni, deduzioni ed allegazioni formulate in atti, inerenti le caratteristiche costruttive del bagno servito dal foro di aereazione e quelle sulla conformità alle disposizioni amministrative dello stesso e del suo progetto e, in definitiva, la correttezza del procedimento amministrativo.
Tali aspetti, infatti, attengono a profili preclusi all'esame di questo giudice e non incidono sulla legittimità dell'operato dei condomini convenuti e del Condominio attore, che dovrà essere vagliato solo tenuto conto delle disposizioni regolamentari allegate in atti e di quelle civilistiche inerenti i rapporti in comunione e condominio.
In punto di diritto, nel caso in esame, vengono in rilievo le due differenti discipline dettate dagli articoli 1102
e 1120 c.c.
La Corte di Cassazione, anche da ultimo (Cassazione, sentenza 25790 del 13 novembre 2020), posto che il
Codice civile stabilisce diverse limitazioni alle modifiche ed all'uso delle parti comuni, a seconda che vengono apportate dai singoli o deliberate dai partecipanti riuniti in assemblea, ha evidenziato che “l'art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operatività
6 diversi. Le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052)”.
Per quanto riguarda poi la disciplina dell'articolo 1102 c.c. va osservato che tale norma è rivolta ad assicurare al singolo partecipante le maggiori possibilità di godimento della cosa comune condominiale e dunque lo legittima, - nel rispetto dei due limiti del divieto di mutarne la destinazione e di non impedire il pari godimento agli altri condomini secondo il loro diritto -, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (Cfr.: Cassazione, sentenza 25790 del 13 novembre 2020).
Detti principi vanno applicati alle opere di realizzazione del foro di areazione oggetto di causa.
Per quanto è dato rilevare dalla documentazione fotografica in atti, le stesse:
- hanno interessato una estremamente limitata porzione della facciata condominiale e solo ai fini di un palese uso più comodo della parte comune per l'utilità della proprietà privata dei condomini convenuti;
- il bene comune facciata condominiale mantiene la sua funzione a servizio della collettività dei condomini pur dopo l'intervento oggetto di causa.
Non è provato in atti, invece, che detta realizzazione abbia comportato una trasformazione della cosa comune, la facciata condominiale, che:
- ne abbia modificato la destinazione o impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto a seguito della realizzazione dei fori in esame.
- determini una lesione della stabilità o sicurezza del fabbricato.
Dette opere quindi rientrano tra le “modificazioni”, cui si riferisce l'art. 1102 c.c. e non hanno carattere di
“trasformazione” quale quella richiesta dall'articolo 1120 c.c. affinché si realizzi la fattispecie della innovazione.
E' noto (cfr.: Cass. Sez. II, sent. n°37852/2022) che il condomino che, nel proprio interesse ed a proprie spese ed al fine di conseguire un uso più intenso, intenda operare simili modificazioni della cosa comune, non ha necessita di alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune mediante esercizio dell'autonomia privata (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509). Con la conseguenza che alla eventuale autorizzazione o negazione dell'assemblea ad apportare tali modifiche, in difetto di apposito vincolo contrattuale a premunirsene, deve quindi attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla concreta utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2, 20/02/1997, n. 1554).
Parte convenuta, però, eccepisce la esistenza di una disciplina regolamentare contrattuale che sarebbe ostativa alla realizzazione dei fori oggetto di causa.
7 La eccezione è destituita di fondamento.
Come è noto, le norme di un regolamento di condominio aventi natura contrattuale possono legittimamente apportare esclusioni o restrizioni alle facoltà che, ordinariamente, competono ai singoli partecipanti relativamente alle parti comuni (Cass. civ. Sez. II, Sent. 02-02-2011, n. 2422), perché l'art 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile (Cass. civ. Sez.
II Sent., 29/01/2018, n. 2114); fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (Cass. n. 2114/2018 – Cass. n. 27233/2013 – Cass. n.
2369/1971).
Dal regolamento in atti si legge nell'art. 22 del Regolamento di Condominio che: “il condomino non potrà apportare innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità del fabbricato, nonché alla sicurezza del medesimo, che ne alterino il decoro architettonico e che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso od al godimento anche di un solo condomino”.
Tale articolo risulta essere la semplice trasposizione di quanto già previsto dall'articolo 1120 cc e dunque non può trovare applicazione nel caso in esame valgono tenuto conto dei rilievi operati in tema di esame degli articoli 1102 e 1120 cc. e di quelli in fatto già sopra esposti.
Il successivo l'art.23 del regolamento dispone poi “Nessun condomino potrà intraprendere a sue spese modificazioni nelle cose comuni, che lasciandone immutata la destinazione, ne rendano più comoda l'uso ed il godimento, senza previa comunicazione all'amministrazione o, in sua mancanza, al Consiglio dei condomini, sempreché non ricorra alcuna delle fattispecie previste dall'art. 22”.
Detta norma, ad una sua agevole lettura risulta essere una specificazione di quanto già previsto dall'art.1122 cc. senza imporre divieti ulteriori, né sanzioni in caso di mancato adempimento da parte dei condomini
Va osservato, difatti, che l'art. 1122, comma 2, c.c., dispone che il condomino che intenda procedere ad opere su parti di sua proprietà o uso individuale ne dia preventiva notizia all'amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni e non dunque perché tali opere debbano essere “autorizzate” dagli altri partecipanti (cfr.: Cass. Sez. II, sent. n°37852/2022).
In definitiva deve ritenersi, quindi, che nella clausola regolamentare dell'art.23 in esame non è previsto alcun limite ulteriore rispetto al dettato dell'art. 1122 c.c.; né tantomeno è sancito pattiziamente un divieto di eseguire sulle parti private una qualsiasi opera modificativa senza la richiesta “previa comunicazione all'amministrazione o, in sua mancanza, al Consiglio dei condomini”.
Con lo stesso viene solamente imposto un onere di informativa preventiva, la cui eventuale mancanza non può risolversi in una compressione del diritto di proprietà dei singoli e di uso delle parti comuni condominiali nel rispetto di quanto previsto dagli artt.1102 e 1120 cc..
Ciò posto in maniera assorbente va, peraltro, solo ulteriormente osservato che nel caso in esame, in
8 definitiva, tale informativa all'amministratore e dai condomini è stata comunque resa compiutamente nel corso della assemblea del 09/11/2021, nell'ambito della discussione sul punto 6 dell'ordine del giorno sopra richiamata, ad un'agevole lettura del verbale assembleare.
Così risultando santa ogni eventuale omissione precedente della informativa sul punto lavori sulla facciata condominiale.
Per quanto riguarda, poi, la asserita violazione del decoro della facciata condominiale, va osservato quanto segue.
La Corte di cassazione ha costantemente ribadito (cfr. da ultimo Cass. II, Ord. 11 settembre 2020, n. 18928) il seguente principio di diritto: “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione” (Sez. 2, Sent. n. 10350 del 2011)
Dalla documentazione fotografica allegata in atti emerge che, a seguito dei lavori effettuati dai convenuti il foro di areazione posto a servizio del suo appartamento risulta essere di ridotte dimensioni e difficilmente distinguibile nel contesto della parte di parete condominiale in mattoni nel quale è inserito, atteso che la sua copertura è tinteggiata dello stesso colore della facciata
Emerge quindi la permanenza, anche dopo i lavori effettuati dall'attore, di un impianto generale armonico della facciata condominiale nel quale non si ravvisano alterazioni delle linee preesistenti e, dunque, della sua originaria fisionomia, che possano incidere sul decoro architettonico del fabbricato CP_7
Ciò posto, in definitiva, tenuto conto di quanto sopra rilevato e ritenuto in punto di fatto e di diritto, va ritenuto che:
- la mancanza della informativa preventiva non comporta una compressione del diritto di proprietà dei singoli e di uso delle parti comuni condominiali, ove vi sia il rispetto del dettato dell'artt.1102 cc;
- non emerge in atti la violazione dei limiti imposti dall'art.1102 cc alla realizzazione del foro di areazione in esame;
- nè era necessaria la autorizzazione assembleare per tale uso più comodo della cosa comune a termini del regolamento condominiale.
Va quindi rigettata ogni domanda dell'attore oggetto di causa. Parte_3
Ne consegue infine la declaratoria del diritto dei convenuti alla realizzazione dell'intervento eseguito sulla facciata dello stabile oggetto di causa. CP_7
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ.
Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza, ai sensi
9 dell'artt.91 c.p.c., e vanno poste a carico dell'attore ed a favore dei convenuti, in solido tra di Parte_3 loro e, determinate sulla scorta dei parametri dettati dal D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014 come modificato con Decreto del 13 agosto 2022 , n. 147, in considerazione del valore della domanda e della attività svolta, si liquidano come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra eccezione, domanda o istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta ogni domanda dell'attore . Parte_3
- Accerta il diritto dei convenuti ad eseguire l'intervento sulla facciata oggetto di causa. CP_7
- Condanna l'attore , in persona dell'amministratore legale rappresentante pro-tempore, a Parte_3 corrispondere ai convenuti, in solido tra di loro, le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
10
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 44214 DELL'ANNO 2023
FRA
VIA CARROCCIO 1 - (C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. EN FA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BEZZECCA 1O 20135 MILANO presso il difensore avv. EN FA ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. , con CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. ARLATI ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA G. PUCCINI, 8/A 20024 presso il difensore avv. ARLATI ANDREA CONVENUTI Parte_2
Oggi 22/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to Parte_3
EN FA
Per l'avv.to ARLATI ANDREA CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa, precisano le conclusioni e discutono in conformità degli stessi e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 13,10, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 13,15.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 44214/2023 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. EN FA, elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1
BEZZECCA 1O 20135 MILANO presso il difensore avv. EN FA ATTORE contro
(C.F. ) e (C.F. , con CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 il patrocinio dell'avv. ARLATI ANDREA, elettivamente domiciliati in VIA G. PUCCINI, 8/A 20024 presso il difensore avv. ARLATI ANDREA CONVENUTI Parte_2
- OGGETTO: uso beni comuni e privati in condominio.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 22/10/2025 ed in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal , sito in Garbagnate Milanese (MI), Controparte_3 via Carroccio n. 1, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio i signori e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e CP_1 CP_2 dichiarare la violazione degli artt. 22 e 23 del Regolamento di condominio, nonchè delle norme di cui agli artt. 1102, 1120, 1122 c.c.; 2) Disporre la rimessione al pristino stato della facciata a spese dei signori
e ; 3) Rimborso delle spese sostenute per la Mediazione;
4) Con vittoria di spese ed onorari del CP_1 CP_2 presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2 La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Lorenza Adriana Zuffada che fissava l'udienza di prima comparizione delle parti avanti a sé per il 29.4.2024.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i signori e chiedendo CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria e rito ordinario e, per l'effetto, fissarsi ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 1,
c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.. In caso contrario: NEL MERITO - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al , sito in alla via Parte_3 Parte_2
Carroccio n. 1, in quanto non legittimato ad agire in giudizio in mancanza di una delibera condominiale ad hoc, in quanto il Condominio ha deliberato esclusivamente di procedere con una mediazione civile nei confronti dei GN e . Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed CP_1 CP_2 iva di legge. SEMPRE NEL MERITO IN SUBORDINE - Accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità delle opere realizzate dai GN e , nell'appartamento di loro proprietà situato CP_1 CP_2 al primo piano del complesso condominiale denominato , sito in Parte_3 Parte_2 via Carroccio n. 1, consistenti nella realizzazione di un secondo bagno cieco, consentendo così
[...] agli stessi di mantenere il manufatto e, per l'effetto, rigettare le avverse richieste di ripristino dei luoghi -
Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed iva di legge. IN VIA ISTRUTTORIA - Si chiede
l'ammissione di CTU Tecnica, relativa alla conformità delle opere realizzate dai GN e CP_1
, in particolare la realizzazione del secondo bagno cieco in conformità del progetto realizzato CP_2 dall'Arch. e la sua conformità rispetto alla Cila comunale presentata. Si chiede Persona_1
l'interrogatorio formale dell'Amministratore del Condominio SI sui capitoli di Controparte_4 prova da n. 1) a n. 10) compresi, nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che? Si chiede la prova testimoniale, sui capitoli di prova da n. 1) a n. 10) compresi. nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che?: Arch. con Studio in Besana Brianza, via Porro n. 15 SI , socio Persona_1 Controparte_5 dell'Impresa esecutrice dei lavori, domiciliato in Cusano Milanino, via Alessandrina Controparte_6
n. 45 SI , residente in [...]riserva di ulteriormente dedurre e Tes_1 Parte_2 produrre istanze istruttorie, nei termini che l'ill.mo Sig. Giudice Vorrà concedere e di cui si richiede sin
d'ora l'ammissione”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, rigettata la richiesta di mutamento di rito formulata da parte resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.12.2024.
In data 22.11.2024 la causa veniva definitivamente assegnata al dott. Pietro Paolo Pisani, che con decreto del
25.11.2025 rinviava la causa per i medesimi incombenti al 5.3.2025 prima e, quindi, all'8.7.2025 e al
22.10.2025 dopo.
All'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da foglio depositato
3 telematicamente, che qui si trascrive integralmente: 1) Accertare e dichiarare la violazione degli art.22 e 23 del Regolamento di condomino nonché delle norme di cui agli art. 1102,1120,1122 c.c.; 2) Disporre la rimessione al pristino stato della facciata a spese dei GN e;
3) Rimborso delle spese CP_1 CP_2 sostenute per la Mediazione;
4) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge;
”.
Parte resistente precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che anche qui trascrive integralmente: “IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria complessa e che, pertanto, necessita disporre il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria e rito ordinario e, per l'effetto, fissarsi ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c., l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. In caso contrario: NEL MERITO - Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo al , sito in alla via Carroccio n. 1, Parte_3 Parte_2 in quanto non legittimato ad agire in giudizio in mancanza di una delibera condominiale ad hoc, in quanto il
Condominio ha deliberato esclusivamente di procedere con una mediazione civile nei confronti dei GN
e . - Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed iva di legge. CP_1 CP_2
SEMPRE NEL MERITO IN SUBORDINE - Accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità delle opere realizzate dai GN e , nell'appartamento di loro proprietà situato al primo CP_1 CP_2 piano del complesso condominiale denominato , sito in via Parte_3 Parte_2
Carroccio n. 1, consistenti nella realizzazione di un secondo bagno cieco, consentendo così agli stessi di mantenere il manufatto e, per l'effetto, rigettare le avverse richieste di ripristino dei luoghi - Con vittoria di spese, competenze professionali, cpa ed iva di legge IN VIA ISTRUTTORIA - Si chiede l'ammissione di CTU
Tecnica, relativa alla conformità delle opere realizzate dai GN e , in CP_1 CP_2 particolare la realizzazione del secondo bagno cieco in conformità del progetto realizzato dall'Arch.
[...]
e la sua conformità rispetto alla Cila comunale presentata. Si chiede l'interrogatorio formale Per_1 dell'Amministratore del Condominio SI sui capitoli di prova da n. 1) a n. 10) Controparte_4 compresi, nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che? Si chiede la prova testimoniale, sui capitoli di prova da n. 1) a n. 10) compresi. nelle premesse in fatto, preceduti dal Vero che?: Arch. con Persona_1
Studio in Besana Brianza, via Porro n. 15 SI , socio dell'Impresa esecutrice dei Controparte_5 lavori, domiciliato in Cusano Milanino, via Alessandrina n. 45 SI , Controparte_6 Tes_1 residente in [...]riserva di ulteriormente dedurre e produrre istanze istruttorie, nei Parte_2 termini che l'ill.mo Sig. Giudice Vorrà concedere e di cui si richiede sin d'ora l'ammissione”.
Precisate le conclusioni, dopo ampia discussione orale, la causa viene oggi decisa all'odierna udienza del
22.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 28.6.2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può
4 considerarsi assolta.
Il ricorrente, a sostegno delle sue domande, ha allegato e provato, come peraltro anche pacifico Parte_3 tra parti, che:
- i convenuti signori e proprietari di una unità immobiliare sita al piano quarto dell'edificio CP_1 CP_2 condominiale, realizzavano all'interno del proprio appartamento nel settembre/ottobre 2021 dei lavori di manutenzione straordinaria aventi per oggetto la realizzazione di un secondo bagno cieco dotato di aspirazione forzata con la creazione di un foro di areazione sulla facciata/ prospetto del;
Parte_3
- l'apertura del foro veniva effettuata senza alcuna preventiva autorizzazione condominiale;
- in data 9.11.2021, in sede di deliberazione in merito al punto n. 6 dell'O.D.G. concernente la richiesta dei convenuti di mantenere il foro di aereazione suddetto sulla facciata condominiale, l'assemblea condominiale decideva a maggioranza di non essere d'accordo con il mantenimento dello stesso;
- conseguentemente il Condominio, tramite un proprio legale, intimava ai resistenti di ottemperare alla delibera assembleare del 9.11.2021, ma la diffida rimaneva senza esito.
Su tali presupposti in fatto eccepisce il che la creazione di un foro di areazione sulla facciata/ Parte_3 prospetto del , oltre a violare gli artt. 21 e 22 del regolamento condominiale, viola altresì l'art. Parte_3
1102 c.c. con particolare riguardo al divieto di alterare la cosa comune e di impedirne il pari uso agli altri condomini;
nonchè gli artt. 1120 e 1122 c.c. nella parte in cui è vietata qualsiasi opera esterna che modifichi l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato e più in generale il decoro architettonico.
Il ha asserito, difatti, che il decoro architettonico condominiale sarebbe stato irrimediabilmente Parte_3 leso dalla ben visibile realizzazione del foro di areazione sulla facciata/ prospetto condominiale.
Conseguentemente ha chiesto una pronuncia di accertamento e declaratoria delle violazioni sopra descritte ed il ripristino della facciata/ prospetto a spese degli attori.
I convenuti, a loro volta, hanno allegato e provato a sostegno delle loro difese che:
- i lavori straordinari fatti eseguire su progetto dell'architetto sono stati realizzati nel rispetto di Persona_1 tutte le prescrizioni di legge, amministrative e del regolamento condominiale, quali l'apposizione in condominio di un cartello informativo che dava atto dell'inizio dei lavori, l'apertura della C.I.L.A. n.
132/2021 del 8.9.2021 presso il Comune di la comunicazione a quest'ultimo Parte_2 dell'avvenuta chiusura dei lavori in data 22.11.2021, la denuncia di variazione catastale effettuata all'Agenzia delle Entrate;
- i predetti lavori sono consistiti in una diversa distribuzione degli spazi interni con la creazione di un secondo bagno, con l'installazione di un impianto di areazione forzata a comando elettrico, così da permettere il ricalcolo dell'aria e la creazione del contestato foro di areazione, di circa 8 c.m. di diametro, nella facciata/ prospetto condominiale.
Di contro alle domande del hanno preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione ad Parte_3 agire in giudizio dell'amministratore per la mancanza di una delibera ad hoc in quanto quella emessa dalla
5 assemblea avrebbe riguardato la sola instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito delle domande dell'attore hanno poi sostenuto che;
- la realizzazione del foro, stante le sue dimensioni, non arrecherebbe pregiudizio alla statica, alla sicurezza e al decoro architettonico dello stabile condominiale e, comunque, non necessiterebbe di alcuna comunicazione al Condominio;
- i lavori eseguiti hanno comportato un miglior godimento del proprio immobile, nel rispetto dell'art. 1102 e
1120 c.c..
Per tali ragioni i convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dal e di accertare la Parte_3 legittimità e la regolarità delle opere dagli stessi realizzati.
Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione ad agire in giudizio dell'amministratore va ritenuto che il presente giudizio verte in merito alla tutela del decoro dell'edificio condominiale e dunque rientra in una delle ipotesi in cui l'amministratore condominiale ha il potere di porre in essere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio a termini dell'art.1130, IV comma c.c. anche senza espressa autorizzazione condominiale (Cfr. Cass. sentenze n° 25782/2020, 2127/2021 e 20072/2021).
Con conseguente legittimazione dell'amministratore del Condominio attore a proporre il presente giudizio anche in mancanza di delibera assembleare.
Di qui il rigetto della eccezione in esame.
Nel merito della controversia, attese le prove documentali già versate in atti e per quanto di seguito si dirà, vanno conseguentemente disattese, siccome superflue, le istanze istruttorie dei convenuti già disattese in precedenza e ulteriormente reiterate in atti, peraltro senza addurre motivazioni in grado di consentire la modifica delle decisioni già prese con ordinanza del 29/04/2024, che va confermata.
Non rilevano poi ai fini della decisione del presente giudizio le eccezioni, deduzioni ed allegazioni formulate in atti, inerenti le caratteristiche costruttive del bagno servito dal foro di aereazione e quelle sulla conformità alle disposizioni amministrative dello stesso e del suo progetto e, in definitiva, la correttezza del procedimento amministrativo.
Tali aspetti, infatti, attengono a profili preclusi all'esame di questo giudice e non incidono sulla legittimità dell'operato dei condomini convenuti e del Condominio attore, che dovrà essere vagliato solo tenuto conto delle disposizioni regolamentari allegate in atti e di quelle civilistiche inerenti i rapporti in comunione e condominio.
In punto di diritto, nel caso in esame, vengono in rilievo le due differenti discipline dettate dagli articoli 1102
e 1120 c.c.
La Corte di Cassazione, anche da ultimo (Cassazione, sentenza 25790 del 13 novembre 2020), posto che il
Codice civile stabilisce diverse limitazioni alle modifiche ed all'uso delle parti comuni, a seconda che vengono apportate dai singoli o deliberate dai partecipanti riuniti in assemblea, ha evidenziato che “l'art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operatività
6 diversi. Le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052)”.
Per quanto riguarda poi la disciplina dell'articolo 1102 c.c. va osservato che tale norma è rivolta ad assicurare al singolo partecipante le maggiori possibilità di godimento della cosa comune condominiale e dunque lo legittima, - nel rispetto dei due limiti del divieto di mutarne la destinazione e di non impedire il pari godimento agli altri condomini secondo il loro diritto -, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (Cfr.: Cassazione, sentenza 25790 del 13 novembre 2020).
Detti principi vanno applicati alle opere di realizzazione del foro di areazione oggetto di causa.
Per quanto è dato rilevare dalla documentazione fotografica in atti, le stesse:
- hanno interessato una estremamente limitata porzione della facciata condominiale e solo ai fini di un palese uso più comodo della parte comune per l'utilità della proprietà privata dei condomini convenuti;
- il bene comune facciata condominiale mantiene la sua funzione a servizio della collettività dei condomini pur dopo l'intervento oggetto di causa.
Non è provato in atti, invece, che detta realizzazione abbia comportato una trasformazione della cosa comune, la facciata condominiale, che:
- ne abbia modificato la destinazione o impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto a seguito della realizzazione dei fori in esame.
- determini una lesione della stabilità o sicurezza del fabbricato.
Dette opere quindi rientrano tra le “modificazioni”, cui si riferisce l'art. 1102 c.c. e non hanno carattere di
“trasformazione” quale quella richiesta dall'articolo 1120 c.c. affinché si realizzi la fattispecie della innovazione.
E' noto (cfr.: Cass. Sez. II, sent. n°37852/2022) che il condomino che, nel proprio interesse ed a proprie spese ed al fine di conseguire un uso più intenso, intenda operare simili modificazioni della cosa comune, non ha necessita di alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell'interesse comune mediante esercizio dell'autonomia privata (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4509). Con la conseguenza che alla eventuale autorizzazione o negazione dell'assemblea ad apportare tali modifiche, in difetto di apposito vincolo contrattuale a premunirsene, deve quindi attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla concreta utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (Cass. Sez. 2, 20/02/1997, n. 1554).
Parte convenuta, però, eccepisce la esistenza di una disciplina regolamentare contrattuale che sarebbe ostativa alla realizzazione dei fori oggetto di causa.
7 La eccezione è destituita di fondamento.
Come è noto, le norme di un regolamento di condominio aventi natura contrattuale possono legittimamente apportare esclusioni o restrizioni alle facoltà che, ordinariamente, competono ai singoli partecipanti relativamente alle parti comuni (Cass. civ. Sez. II, Sent. 02-02-2011, n. 2422), perché l'art 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile (Cass. civ. Sez.
II Sent., 29/01/2018, n. 2114); fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni (Cass. n. 2114/2018 – Cass. n. 27233/2013 – Cass. n.
2369/1971).
Dal regolamento in atti si legge nell'art. 22 del Regolamento di Condominio che: “il condomino non potrà apportare innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità del fabbricato, nonché alla sicurezza del medesimo, che ne alterino il decoro architettonico e che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso od al godimento anche di un solo condomino”.
Tale articolo risulta essere la semplice trasposizione di quanto già previsto dall'articolo 1120 cc e dunque non può trovare applicazione nel caso in esame valgono tenuto conto dei rilievi operati in tema di esame degli articoli 1102 e 1120 cc. e di quelli in fatto già sopra esposti.
Il successivo l'art.23 del regolamento dispone poi “Nessun condomino potrà intraprendere a sue spese modificazioni nelle cose comuni, che lasciandone immutata la destinazione, ne rendano più comoda l'uso ed il godimento, senza previa comunicazione all'amministrazione o, in sua mancanza, al Consiglio dei condomini, sempreché non ricorra alcuna delle fattispecie previste dall'art. 22”.
Detta norma, ad una sua agevole lettura risulta essere una specificazione di quanto già previsto dall'art.1122 cc. senza imporre divieti ulteriori, né sanzioni in caso di mancato adempimento da parte dei condomini
Va osservato, difatti, che l'art. 1122, comma 2, c.c., dispone che il condomino che intenda procedere ad opere su parti di sua proprietà o uso individuale ne dia preventiva notizia all'amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni e non dunque perché tali opere debbano essere “autorizzate” dagli altri partecipanti (cfr.: Cass. Sez. II, sent. n°37852/2022).
In definitiva deve ritenersi, quindi, che nella clausola regolamentare dell'art.23 in esame non è previsto alcun limite ulteriore rispetto al dettato dell'art. 1122 c.c.; né tantomeno è sancito pattiziamente un divieto di eseguire sulle parti private una qualsiasi opera modificativa senza la richiesta “previa comunicazione all'amministrazione o, in sua mancanza, al Consiglio dei condomini”.
Con lo stesso viene solamente imposto un onere di informativa preventiva, la cui eventuale mancanza non può risolversi in una compressione del diritto di proprietà dei singoli e di uso delle parti comuni condominiali nel rispetto di quanto previsto dagli artt.1102 e 1120 cc..
Ciò posto in maniera assorbente va, peraltro, solo ulteriormente osservato che nel caso in esame, in
8 definitiva, tale informativa all'amministratore e dai condomini è stata comunque resa compiutamente nel corso della assemblea del 09/11/2021, nell'ambito della discussione sul punto 6 dell'ordine del giorno sopra richiamata, ad un'agevole lettura del verbale assembleare.
Così risultando santa ogni eventuale omissione precedente della informativa sul punto lavori sulla facciata condominiale.
Per quanto riguarda, poi, la asserita violazione del decoro della facciata condominiale, va osservato quanto segue.
La Corte di cassazione ha costantemente ribadito (cfr. da ultimo Cass. II, Ord. 11 settembre 2020, n. 18928) il seguente principio di diritto: “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione” (Sez. 2, Sent. n. 10350 del 2011)
Dalla documentazione fotografica allegata in atti emerge che, a seguito dei lavori effettuati dai convenuti il foro di areazione posto a servizio del suo appartamento risulta essere di ridotte dimensioni e difficilmente distinguibile nel contesto della parte di parete condominiale in mattoni nel quale è inserito, atteso che la sua copertura è tinteggiata dello stesso colore della facciata
Emerge quindi la permanenza, anche dopo i lavori effettuati dall'attore, di un impianto generale armonico della facciata condominiale nel quale non si ravvisano alterazioni delle linee preesistenti e, dunque, della sua originaria fisionomia, che possano incidere sul decoro architettonico del fabbricato CP_7
Ciò posto, in definitiva, tenuto conto di quanto sopra rilevato e ritenuto in punto di fatto e di diritto, va ritenuto che:
- la mancanza della informativa preventiva non comporta una compressione del diritto di proprietà dei singoli e di uso delle parti comuni condominiali, ove vi sia il rispetto del dettato dell'artt.1102 cc;
- non emerge in atti la violazione dei limiti imposti dall'art.1102 cc alla realizzazione del foro di areazione in esame;
- nè era necessaria la autorizzazione assembleare per tale uso più comodo della cosa comune a termini del regolamento condominiale.
Va quindi rigettata ogni domanda dell'attore oggetto di causa. Parte_3
Ne consegue infine la declaratoria del diritto dei convenuti alla realizzazione dell'intervento eseguito sulla facciata dello stabile oggetto di causa. CP_7
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ.
Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza, ai sensi
9 dell'artt.91 c.p.c., e vanno poste a carico dell'attore ed a favore dei convenuti, in solido tra di Parte_3 loro e, determinate sulla scorta dei parametri dettati dal D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014 come modificato con Decreto del 13 agosto 2022 , n. 147, in considerazione del valore della domanda e della attività svolta, si liquidano come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra eccezione, domanda o istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta ogni domanda dell'attore . Parte_3
- Accerta il diritto dei convenuti ad eseguire l'intervento sulla facciata oggetto di causa. CP_7
- Condanna l'attore , in persona dell'amministratore legale rappresentante pro-tempore, a Parte_3 corrispondere ai convenuti, in solido tra di loro, le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 22 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
10