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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 23/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 6202/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. ZORDAN ANNALISA RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. Con ricorso depositato il 21.5.24, ha chiesto di ottenere anche in Italia il divorzio Parte_1 da . Parte_2
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente all'indirizzo risultante dall'AIRE nel Regno Unito;
il plico risulta “rifiutato” e il resistente non si è costituito.
La ricorrente è comparsa alla prima udienza del 3.12.24. Con ordinanza del 17.1.25, il giudice ha chiesto chiarimenti sulla nazionalità delle parti e sulla legge applicabile.
La ricorrente ha depositato una nota in vista della trattazione scritta del 18.3.25.
Con ordinanza del 22.4.25 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
1) In data 17/02/2001 la ricorrente contraeva matrimonio a Tangail in Bangladesh (doc. 1), matrimonio trascritto presso il Comune di Brescia (doc. 2), con il sig. , cittadino bengalese, cod. fisc. Controparte_1
, nato in [...] in data [...]; C.F._1
2) La famiglia si trasferiva a vivere a Brescia, successivamente a Flero (Bs) ed ivi rimaneva fino al 2014 quando la
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ricorrente, a causa dei continui litigi e del rapporto deteriorato con il marito, rientrava nel paese d'origine e lì chiedeva ed otteneva in data 20/03/2014 il divorzio (doc. 3 e 4);
3) Da circa dieci anni i coniugi hanno interrotto ogni dialogo;
4) Il sig. in data 13/01/2015 si risposava in Bangladesh con la sig.ra , nata in [...]_3
Bangladesh 05/07/1992, come attesta il passaporto della donna rilasciato in data 02/02/2015 in Bangladesh che riporta come nome del marito: e come attesta la denuncia per maltrattamenti posta sempre dalla Controparte_1 seconda moglie nei confronti del resistente (doc. 10-11);
5) Il sig. divorziava poi dalla seconda moglie e ne sposava una terza;
Controparte_1
6) Ora il resistente ha lasciato l'Italia e si è trasferito a vivere a Londra al seguente indirizzo: London, 578 Barking Road E13 9JU, Londra, Regno Unito (doc. 5);
7) Il sig. a Londra ha costituito una nuova famiglia con la terza moglie, dalla quale ha avuto un Controparte_1 figlio che ora ha circa 4 anni e ne aspetta un altro;
8) A sua volta la ricorrente si è legata ad un nuovo compagno e ha dato alla luce due bambini, che ora hanno 7 e 5 anni;
9) I coniugi risultano legalmente divorziati in Bangladesh, lo scioglimento del matrimonio, tuttavia, non può essere trascritto in Italia in quanto non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 64 legge n. 218/1995 e dal Regolamento C.E. n. 2201/2003.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
, nata in [...] il [...], cod. fisc. e , nato in [...] C.F._2 Controparte_1
Bangladesh in data 06/10/1977, cod. fisc. , matrimonio celebrato a Tangail in Bangladesh C.F._1 in data 17/02/2001 e trascritto presso il Comune di Brescia, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (Bs) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con rifusione delle spese di lite».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 23.5.24, non ha formulato osservazioni.
4. 4.1. Con riguardo al vincolo matrimoniale, il Regolamento UE 2019/1111 – cui sono soggette le azioni proposte dopo il 1.8.22 (art. 100) – si applica «alle materie civili relative: a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale», inclusi «a) il diritto di affidamento e il diritto di visita» ed escluse «e) le obbligazioni alimentari» (art. 1).
L'art. 3 stabilisce che: «1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini».
Pertanto, tenuto conto che i coniugi avevano convissuto in Provincia di Brescia fino al 2014 e che la ricorrente vi risiede ancora, sussiste la giurisdizione italiana sul vincolo matrimoniale.
4.2. A valle, occorre domandarsi quale sia la legge applicabile, ossia se il giudice italiano, dotato di giurisdizione, debba utilizzare le norme italiane ovvero quelle straniere.
L'art. 31 della Legge n. 218/95 – nella versione modificata dal D.Lgs. n. 149/22, applicabile ai ricorsi
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presentati successivamente al 28/2/23 – recita: «1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni».
L'art. 8 del Regolamento UE 2010/1259 cit. prevede che, in mancanza di accordo tra i coniugi, «il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».
È irrilevante la circostanza che il Paese estero non appartenga all'U.E., posto che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, la legge determinata come sopra si applicherebbe anche laddove fosse quella di uno Stato non membro, in forza del c.d. carattere universale della norma applicabile.
Per quanto precede, sul divorzio esiste la giurisdizione italiana ma occorre applicare la legge bengalese.
4.3. Le considerazioni della ricorrente sul fatto che il divorzio già pronunciato all'estero non possa essere automaticamente riconosciuto sono condivisibili.
L'art. 65 della Legge n. 218/95, infatti, prevede che: «Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa».
Nel caso di specie, la ricorrente stessa ha ritenuto di dover adire il giudice italiano, allegando che il provvedimento di divorzio bengalese, dalla medesima ottenuto nel 2014, non fosse riconoscibile. All'udienza del 3.12.24, la difesa ha spiegato che «il divorzio in Bangladesh non viene notificato alla controparte e pertanto non può essere trascritto in Italia». Nel doc. 3 ric. (“Avviso di divorzio rilasciato dalla moglie al marito”), si legge: «Mi sono presentata all'Ufficio […] e ho emesso questo avviso di divorzio volontariamente in piena coscienza e sana di mente, per dichiarare il divorzio irrevocabile (Talak e ) dal mio marito Per_1 Controparte_1 sciogliendo i nostri legami coniugali come marito e moglie […] Il presente avviso è stato emesso come prescritto dall'articolo 7 (1) dell'ordinanza sul diritto di famiglia musulmano del 1961 d.C. […] ed è stato recapitato presso l'attuale domicilio della controparte».
Nondimeno, non risulta che si sia poi svolto alcun processo dopo questa sorta di intimazione di divorzio. Sul punto, si rimanda alle ampie considerazioni svolte in un caso analogo dalla recente Corte d'Appello di Ancona, n. 189/3.2.25.
4.4. Al tempo stesso, risulta dai documenti che in Bangladesh i coniugi siano effettivamente divorziati (certificato sub doc. 4 ric.) e il marito perfino risposato (indizi ai docc. 10 e 11 ric.).
Questo conferma, a posteriori, come possa effettivamente essere pronunciato il c.d. divorzio diretto, cioè senza la separazione, ai sensi delle norme straniere richiamate dalla ricorrente nelle note del 5.3.25.
Pronuncia analoga a quella resa in Bangladesh può dunque essere emessa in questa sede – dopo aver rispettato le norme sul contraddittorio – tenendo conto degli oltre dieci anni passati dal divorzio straniero e delle vicende intercorse, che testimoniano l'impossibilità di ricostituire l'unità familiare.
5. Nulla va disposto sulle spese di lite, perché sul mero vincolo matrimoniale non è possibile applicare il criterio della soccombenza.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia il divorzio tra:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in Bangladesh il 17.2.01; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia;
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 23/05/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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