Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Improcedibile
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/02/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01397/2025REG.PROV.COLL.
N. 05901/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e udito per l’appellato l’avv. Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato proponeva azione risarcitoria nell’anno 2007 innanzi al Tribunale Civile di Roma in relazione al “-OMISSIS-” contratto dopo aver prestato servizio nell’ambito della militare internazionale in Bosnia come Caporal maggiore dell’Esercito Italiano.
Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva le richieste formulate dal -OMISSIS- e condannava il Ministero della Difesa al pagamento della somma di euro 246.916,00, oltre agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo.
2. Con successiva sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 23.11.2018, la Corte di Appello di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti per la riassunzione avanti al giudice amministrativo nel termine di tre mesi.
L’odierno appellato, provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al T.A.R. Toscana che, pronunciandosi mediante sentenza -OMISSIS- (oggetto dell’appello in epigrafe), accoglieva il ricorso e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno, liquidato nella somma di € 249,916,00 (già comprensiva della decurtazione della somma percepita dal ricorrente a titolo di speciale elargizione pari a € 44.466,34), maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate come da dispositivo.
3. Nelle more del giudizio, a seguito di aggravamento della patologia “-OMISSIS-” e della insorgenza di un’ulteriore patologia, con successivo Decreto Ministeriale della Direzione Generale delle Pensioni Militari n. 51, posizione 20/7071, in data 22 novembre 2011, veniva riconosciuto al militare lo status di soggetto esposto a particolari fattori di rischio (uranio impoverito), ex art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010, e concessa una riliquidazione della speciale elargizione di € 48.376,66.
4. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare e della leva - I Reparto - 4^ Divisione - Servizio Speciali Benefici - si pronunciava però negativamente sulla richiesta di revisione proposta dal militare che, pertanto, proponeva ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Firenze, chiedendo la concessione in suo favore dell’assegno vitalizio, dello speciale assegno vitalizio e la rideterminazione della speciale elargizione.
5. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, dopo aver disposto CTU, mediante sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 18.09.2020, accoglieva il ricorso, determinando la percentuale totale di invalidità permanente della capacità lavorativa nella misura del 70%, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire, con decorrenza dal maggio 2010, l’assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4 l. n. 206/2004 e rigettando la richiesta, formulata dall’Amministrazione, di compensazione, ex art. 1223 c.c. con riguardo alle “somme, eventualmente accertate dal T.A.R. a titolo risarcitorio, in via definitiva prima della definizione del presente giudizio”.
6. Il -OMISSIS- proponeva appello innanzi alla Corte di appello di Firenze per la riforma della citata sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Firenze chiedendo l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto a vedersi riconosciuti a) la riliquidazione della speciale elargizione oltre rivalutazione ISTAT nel suo importo massimo, in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata, sino alla concorrenza dell’accertata invalidità complessiva pari al 75%, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09 o dello speculare art. 1082 del D.P.R. n. 90/2010), non già del 70%, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 243/06; b) l’assegno vitalizio, di cui all’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 ed art. 4, comma 1, lett. 1, punto 11 1 del D.P.R. n. 243/06, nell’importo di euro 500,00, così come disposto con l’art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350.
7. Con l’appello in epigrafe i Ministeri appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza n.-OMISSIS-, previa sospensione del giudizio fino alla definizione di quello pendente dinanzi alla Corte di appello di Firenze in funzione di giudice del lavoro, ex art. 295 c.p.c., lamentando:
- il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.;
- la violazione e falsa applicazione del principio della compensatio lucri cum DA , desumbile dall’art. 1223 c.c., chiedendo che da quanto liquidato a titolo risarcitorio debba esser detratta non solo la somma dovuta all’appellato a titolo di speciale elargizione, ma anche quella risultante dalla capitalizzazione dello speciale assegno vitalizio e dell’assegno vitalizio, nonché le altre somme comunque corrisposte dall’Amministrazione a titolo indennitario in relazione allo stesso evento lesivo su cui si fonda la domanda risarcitoria.
8. Costituitosi in giudizio, con memoria l’appellato ha eccepito l’inammissibilità e, comunque infondatezza dell’appello.
9. Con ordinanza cautelare n. 4477 del 14.09.2022 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo cautelare essendo l’iscrizione avvenuta per errore.
10. In vista dell’udienza, in data 13/02/2025, l’appellato ha depositato la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale la Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, pronunciandosi sull’appello avverso la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Firenze, ha condannato l’amministrazione a corrispondere le prestazioni già riconosciute in relazione a un’invalidità complessiva del 75%, in luogo del 70% riconosciuto dal primo giudice, a corrispondere l’assegno ex art. 2 L. 407/1998 nella misura prevista dalla L. n. 350/2003, art. 4, comma 238, disponendo altresì, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’amministrazione, la compensazione degli importi dovuti alla parte privata per tutti i titoli in causa (capitalizzati nella misura indicata dal Ministero nel conteggio depositato il 3.5.2023, pari a complessivi € 448.117,94) con le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno alla medesima parte, come pure indicate nel richiamato conteggio (pari a € 277.402,89).
11. Con dichiarazione contenuta nel verbale dell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Difensore dell’appellato, dopo aver premesso che la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Firenze, essendo stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve, è passata in giudicato, ha precisato che la stessa è stata integralmente eseguita nei termini indicati; e quindi ha rilevato che vi sarebbe, a suo avviso, la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dell’appello in epigrafe.
12. Il Collegio, rilevato che l’amministrazione costituita non è comparsa in udienza; che non vi è motivo di dubitare della dichiarazione della parte appellata (oltretutto con riferimento a circostanze a propria diretta conoscenza); che il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa; considerato che la sentenza n. -OMISSIS- della Corte d’Appello di Firenze risulta pienamente satisfattiva dell’interesse dell’amministrazione, avendo applicato la compensatio lucri cum DA , chiesta anche in questa sede, con riferimento alle stesse somme, ritiene debba essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dello stesso. Dall’eventuale accoglimento dello stesso non potrebbe all’evidenza derivare alcun vantaggio ulteriore in merito alle istanze di compensazione formulate dalla parte appellante e già accolte in sede civile.
13. Le spese di questo grado possono essere compensate, atteso l’esito dei complessivi contenziosi tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.