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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12136/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12136/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Arena Federico, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 D'arrigo ha adito questo Tribunale chiedendo di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il 4.09.2014 in Catania (n. Controparte_1
268, P. I, anno 2014) alle condizioni di cui alla separazione omologata con sentenza del 22.03.2024.
Ciò premesso, all'udienza del 26.03.25 entrambe le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate ed hanno chiesto di emanare la conseguente pronuncia.
Posta la causa in decisione, il Pubblico Ministero, preso atto della riconciliazione, ha concluso chiedendo di adottare le consequenziali statuizioni.
Orbene, la riconciliazione dei coniugi non può che comportare l'abbandono della domanda di scioglimento del matrimonio già proposta e la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta la carenza di interesse all'accoglimento della domanda.
Per quanto esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in
Catania il 4.09.2014.
In considerazione della sopravvenuta riconciliazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12136/24 R.G.,
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (atto n. 268, P.
I, anno 2014);
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente
Sonia Di Gesu
Il Giudice Relatore
Mariaconcetta Gennaro
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12136/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Arena Federico, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 D'arrigo ha adito questo Tribunale chiedendo di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il 4.09.2014 in Catania (n. Controparte_1
268, P. I, anno 2014) alle condizioni di cui alla separazione omologata con sentenza del 22.03.2024.
Ciò premesso, all'udienza del 26.03.25 entrambe le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate ed hanno chiesto di emanare la conseguente pronuncia.
Posta la causa in decisione, il Pubblico Ministero, preso atto della riconciliazione, ha concluso chiedendo di adottare le consequenziali statuizioni.
Orbene, la riconciliazione dei coniugi non può che comportare l'abbandono della domanda di scioglimento del matrimonio già proposta e la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta la carenza di interesse all'accoglimento della domanda.
Per quanto esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in
Catania il 4.09.2014.
In considerazione della sopravvenuta riconciliazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 12136/24 R.G.,
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (atto n. 268, P.
I, anno 2014);
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente
Sonia Di Gesu
Il Giudice Relatore
Mariaconcetta Gennaro
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