TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5828 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, congiuntamente e/o C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Vincenzo Rosato e Anna Valentina Summonte, unitamente ai quali elettivamente domicilia in MP (NA), alla via sant'Abbondio, n. 106
RICORRENTE
E nato a [...], il [...], – cod. fisc. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Serrapica, unitamente al quale elettivamente domicilia in MP (NA), alla via Parroco Federico,
n. 47
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2025, parte ricorrente si è riporta alle conclusioni rassegnate e, in particolare, alle conclusioni del ricorso introduttivo di lite, delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, delle note di trattazione scritta per le udienze dello 08.11.2021 e del 18.05.2022 e nel merito ha concluso chiedendo:
1 1) Accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06/06/2011 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di MP (Na), Atto n. 54 p. 2 s. A. contratto tra il Sig. e la Sig.ra CP_1 [...]
, con proseguimento della causa per la regolamentazione delle altre statuizioni, essendo Parte_1 incontestata la disaffezione e il distacco spirituale dei coniugi nei rispettivi confronti;
2) per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MP procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
3) in considerazione delle nuove vicende personali e lavorative che hanno interessato la ricorrente;
3.1) In considerazione delle conclusioni rassegnate dagli assistenti sociali del comune di MP nella loro relazione del 23.12.2024, agli atti di causa, nella quale evidenziano come stia Per_1 sviluppando una maggiore apertura verso la figura materna, anche in relazione al grave ricovero di cui la ricorrente è stata vittima e della nascita del fratellino, con conseguente miglioramento sostanziale del rapporto madre – figlio;
3.2) in considerazione del fatto che la relazione testè citata evidenzia come il minore si è Per_1 ben adattato al contesto sociale e scolastico di MP sicché la circostanza rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo psicofisico di Per_1
3.3) in considerazione che ha mostrato evidenti sentimenti di gioia e contentezza per la Per_1 nascita del fratellino ossia il figlio della ricorrente nato in data [...]; Persona_2 si chiede: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione privilegiata, per ora e momentaneamente, presso il padre avendo anche il minore in tal senso espresso la sua volontà;
4) dovendo la ricorrente per ora prestare cure al neonato e non potendo viaggiare sia Persona_2 per motivi di salute e sia per l'assistenza al neonato disporre che: venga accompagnato dal padre presso la nuova residenza materna a settimane alterne Per_1 mediante le seguenti modalità: in periodo scolastico dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio ed in periodo non scolastico dal venerdì pomeriggio fino alla domenica pomeriggio per poi essere riaccompagnato a MP dalla mamma della ricorrente signora Raffaella. Tale modalità si impone in quanto la ricorrente per ora non può viaggiare sia per motivi di salute e sia perché deve prestare assistenza al neonato;
per le festività pasquali e natalizie e per le ricorrenze resterà Per_1 con i genitori ad anni alterni e gli stessi ne decideranno le modalità con conseguente ritorno di a MP secondo le modalità testè indicate;
per le vacanze estive trascorrerà Per_1 Per_1 quindici giorni con la mamma nella seconda metà del mese di agosto secondo i tempi e le modalità che concorderanno entrambi i genitori con conseguente ritorno di a MP secondo le Per_1
2 modalità testè indicate. Il tutto nell'attesa che la ricorrente recuperi il proprio stato di salute ed il neonato diventi maggiormente autonomo. Persona_2
In via residuale, essendo stata prospettata alla ricorrente tale modalità, disporre che possa Per_1 intraprendere il viaggio da solo in treno per raggiungere la madre e ritornare poi dal padre secondo le modalità che le parti determineranno insieme e su consenso anche del resistente CP_1
5) Confermare quanto già oggetto di omologazione in sede di separazione consensuale e pertanto disporre la possibilità per entrambi i coniugi di recarsi all'estero e di portare con se il figlio se lo desiderano, sempre previo accordo.
6) Tenendo conto che a ricorrente ha chiuso la propria attività lavorativa e che per diversi anni non ne potrà aprire un'altra dovendo ora occuparsi del piccolo : determinare in euro 100,00 Persona_2 la somma che la signora dovrà versare al sig. come concorso nel Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento per il piccolo ltre al rimborso per la quota del 50% delle spese Per_1 straordinarie necessarie, scolastiche, medico/sanitarie, sportive, ricreative sostenute nell'interesse del minore e previa comunicazione delle stesse.
Dovendo inoltre il sig. versare ancora alla signora la somma di euro CP_1 Parte_1
13.680,00, a titolo di concorso nel contributo per il mantenimento di come da atto di Per_1 costituzione in mora inviato con a.r. n. 200532020961 spedito in data 04.05.2022 e ritirato dal in data 19.05.2022, disporre la compensazione tra tale somma di denaro e quella che il CP_1 giudice riterrà ancora di stabilire a carico della signora se ne sussistono i Parte_1 presupposti, fino a concorrenza dei relativi importi.
Dichiarare, infine, che tutti gli altri rapporti economici sono stati già definiti in sede di separazione,
e che pertanto le parti non hanno niente l'un l'altro da pretendere per alcun titolo o ragione
Concedere ai genitori di la più ampia facoltà di accordarsi circa la gestione della Per_1 responsabilità genitoriale sul minore.
In ogni caso disporre la compensazione delle spese processuali attese le sopravvenute vicende personali, di salute e lavorative della ricorrente e la prospettazione sostanzialmente Parte_1 positiva della relazione dei servizi sociali di MP con riguardo al rapporto madre – figlio.
La difesa di parte resistente, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi e nell'impugnare ancora una volta ogni avversa eccezione, deduzione e produzione, concludeva per l'integrale accoglimento delle proprie istanze ed in particolare per la definitiva conferma della collocazione del figlio minore della coppia presso la residenza paterna di MP.
3 Il P.M., in data 16.06.2025 concludeva per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire il miglior interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2020, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in MP in data 06.06.2011. CP_1
La ricorrente premetteva che in costanza di matrimonio era nato un figlio, (in data Per_1
12.09.2011); che i coniugi erano separati dal 18.10.2016 allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 6945/2016, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 28.09.2016; che, a seguito della separazione, si obbligava a versare un assegno mensile di importo pari ad euro 300,00 CP_1
a titolo di mantenimento del figlio che veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre;
deduceva che essa ricorrente, di professione parrucchiera, non riuscendo ad inserirsi in maniera stabile nel tessuto lavorativo pompeiano, stanca di lavori occasionali e sottopagati, che non le garantivano alcuna autonomia e stabilità economica, decideva di approfittare della ospitalità di alcuni parenti stretti residenti in [...], per cercare un lavoro da parrucchiera regolare e dignitoso, ottenendo un contratto di lavoro a tempo determinato e a chiamata (dal 24 settembre 2019 al 31 dicembre 2019), mentre nel frattempo il piccolo Per_1 veniva affidato alle cure amorevoli del papà, della nonna materna e della zia con le quali Per_3 già stabilmente conviveva;
che resasi conto delle buone prospettive di lavoro, durante il periodo di lockdown dovuto all'emergenza Covid-19, la sig.ra decideva di aprire un salone di Pt_1 parrucchiere da mettere a frutto nei mesi estivi da giugno in poi presso la località turistica FO, in Toscana;
che, dunque, in accordo con il compagno attuale, dopo aver ottenuto il sostegno della sorella e della madre - anche loro parrucchiere, financo disponibili a trasferirsi in Toscana per aiutare la nella gestione del salone - e dopo averne parlato con il Sig. con il quale si Pt_1 CP_1 accordava per il menage familiare, prendeva in affitto un locale commerciale sito in FO, lo ristrutturava e poneva in essere tutte le pratiche occorrenti all'attività; che agli inizi del mese di giugno del 2020, la ricorrente con il consenso del Sig. , approfittando della fine dell'anno CP_1 scolastico, portava con sé in Toscana, ove rimaneva fino al mese di settembre, alloggiando Per_1 presso l'abitazione del nuovo compagno della effettuando così una prima esperienza di Pt_1 convivenza tutti insieme, risultata tanto positiva da indurre l'uomo a proporre alla ricorrente di trasferirsi direttamente da lui invece di fittare un appartamento, come era nelle intenzioni della donna;
che il Sig. , reso edotto di tale circostanza, nulla obiettava in merito, tanto che le parti CP_1 si accordavano per depositare un ricorso consensuale di divorzio che prevedesse, tra le altre cose, la collocazione di resso la residenza del padre fino alla fine dell'anno scolastico 2020/2021 e Per_1
4 il suo successivo trasferimento in Toscana per ivi frequentare la quinta elementare;
che nondimeno, poco dopo, il sig. decideva di non voler più accettare le condizioni di divorzio, tanto che CP_1 questo atteggiamento di chiusura del resistente, unitamente alla crisi economica dovuta dalla diffusione dell'epidemia da covid-19, induceva la ricorrente a posticipare l'apertura del salone da parrucchiera a gennaio 2021.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso il padre fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021, nonché presso la nuova residenza della madre, con diritto di visita del padre,
a decorrere dal mese di giugno 2021, onde consentire al minore di iniziare la quinta elementare in
Toscana; di confermare, a carico del resistente, l'assegno mensile pari ad euro 300,00 da versare alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1 Per_1
Si costituiva il quale contestava di aver cambiato idea circa le condizioni di divorzio e CP_1 di aver avuto un atteggiamento di chiusura in ordine alla collocazione del figlio deducendo Per_1 che, invero, i coniugi si erano accordati affinché il figlio terminasse almeno le scuole elementari presso l'istituto scolastico di MP, per poi eventualmente trasferirsi con la madre in Toscana al fine dell'iscrizione alle scuole medie, come da bozza di divorzio del 10.02.2020 prodotta in atti;
che, pertanto, la responsabilità in ordine al mancato accordo era da ricondursi esclusivamente alla ricorrente, la quale si era trasferita in Toscana, lasciando il figlio alle cure del padre, in seguito alla conoscenza del suo attuale compagno e non già per “approfittare” della disponibilità di alcuni parenti stretti lì residenti, come da essa dedotto;
deduceva, altresì, di aver provveduto da solo alle spese necessarie per il mantenimento del figlio, allegando di aver svolto per tre anni attività di imbianchino, per un anno attività lavorativa come corriere nella società “Bartolini” S.p.A., per più di due anni presso un locale bar a MP, per poi svolgere nell'attualità attività di muratore e manovale presso la ditta “Costruzioni S.R.L.” di Nozzola Pasquale, con prospettazione di un contratto a tempo indeterminato con la predetta società e con uno stipendio mensile pari ad euro
1.200,00.
Pertanto, aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo, tuttavia, di disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata dello stesso presso l'abitazione del padre e, in via gradata, disporre la collocazione del figlio presso l'abitazione paterna in via definitiva, o quantomeno per tutto l'anno scolastico 2021/2022, salvo rimandare la decisione sulla definitività della collocazione alla fine del percorso di studio elementari;
nonché di porre a carico della ricorrente un assegno mensile, a titolo di mantenimento del figlio pari ad euro 200,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5 All'udienza presidenziale del 16.06.2021, le parti raggiungevano un accordo alla luce del quale era previsto, tra l'altro, il trasferimento del minore a FO dal mese di giugno del 2022 e un assegno mensile a carico della di euro 200,00, quale contributo dovuto per il mantenimento Pt_1 del figlio minore.
In sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata in data 28.10.2021 il resistente evidenziava che il previsto trasferimento del figlio presso la residenza della madre in Per_1
Toscana all'esito delle scuole elementari, lo avrebbe privato di importanti e imprescindibili legami famigliari che lo stesso aveva intrecciato con la nonna e gli zii in particolare;
rilevava, altresì, che la sig.ra , gestendo un negozio di parrucchiera, non avrebbe avuto la possibilità di Parte_1 accudire il figlio fuori dagli orari scolastici, essendo tra l'altro pure sola senza aiuto di familiari, contrariamente ad esso resistente, il quale, finendo di prestare la sua attività lavorativa alle ore
16:00 e godendo, altresì, di una pausa lavorativa che gli consentiva di andare a prendere il figlio a scuola, avrebbe certamente avuto la possibilità e l'opportunità di trascorrere con il figlio Per_1 una quantità di tempo maggiore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la collocazione del figlio resso l'abitazione paterna. Per_1
All'udienza del 16.12.2021, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza dell'18.05.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, all'esito della quale la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti dinanzi al G.I. all'udienza del
04.07.2022.
All'udienza su citata, il Giudice demandava ai Servizi Sociali di MP un monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, richiedendo dettagliata relazione sul contesto sociale, abitativo e familiare in cui era inserito il minore e sui rapporti del minore con il nucleo familiare di entrambi i genitori, provvedendo all'ascolto del minore medesimo, al fine di fornire al Tribunale elementi utili per l'adozione dei provvedimenti riguardanti il trasferimento del minore in Toscana presso la madre, e rinviava la causa all'udienza del 16.11.2022.
Alla predetta udienza, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
07.06.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il nuovo Giudice istruttore evidenziato che il minore aveva frequentano, durante l'anno scolastico 2022/2023, il primo anno di scuola media presso l'istituto comprensivo Leopoldo Secondo di FO, ove risiedeva unitamente alla madre, demandava ai Servizi Sociali di MP (comune di residenza di CP_1
) e di FO (comune di residenza di e del minore un
[...] Parte_1 Persona_4 monitoraggio sul contesto sociale, abitativo e familiare in cui era inserito il minore, sui rapporti del minore con ciascun genitore e relativo ambito familiare, acquisendo informazioni, per quanto
6 riguarda i Servizi Sociali di FO, anche presso l'istituto scolastico frequentato dal minore a
FO, evidenziando eventuali problemi relazionali o di rendimento;
nonché rinviava la causa all'udienza del 15.11.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza sopra indicata, il G.I., rinviava all'udienza del
20.12.2023 per l'ascolto del minore riservando all'esito ogni provvedimento. Persona_4
A scioglimento della riserva assunta all'udienza su citata, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di MP e quella dell' , dalle quali Controparte_2 emergeva che il minore, dotato di capacità di discernimento, aveva espresso in maniera chiara la volontà di voler rientrare a vivere a MP con il padre, circostanza confermata dal minore medesimo ascoltato all'udienza del 20.12.2023, il G.I., a modifica dei provvedimenti assunti all'esito dell'udienza Presidenziale del 16.06.2021, disponeva la collocazione prevalente del minore resso la residenza paterna in MP, con diritto di visita della madre, ponendo a carico di Per_1
l'obbligo di versare a l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_1 CP_1 concorso al mantenimento del figlio minore da rivalutare annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa;
disponeva, altresì, che le parti intraprendessero percorsi di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare le rispettive competenze genitoriali, nonché un percorso di mediazione familiare, onerando i S.S. incaricati di MP e di
FO, di operare in sinergia tra loro, relazionando anche in ordine al reinserimento di Per_1 nel contesto abitativo sociale paterno, allo stato psicologico del minore e al suo rendimento scolastico.
All'udienza del 17.06.2024, comparse personalmente le parti, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.01.2025.
All'udienza su menzionata, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, a decorrere dal 06.01.2025 e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 17.06.2025 concludeva per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire il miglior interesse del minore.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (28.09.2016) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto n. 6945/2016 del 18.10.2016, e da
7 quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda il regime di affido del figlio minore (nato il [...]), è bene Per_1 ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
8 In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ.,
5108/2012).
Nel caso in esame, va evidenziato che dalle allegazioni delle parti, così come dalle relazioni dei
Servizi Sociali, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal G.I. in data 23.12.2023 in merito all'affido condiviso del minore e della collocazione prevalente presso il padre (provvedimenti che avevano modificato quelli precedenti assunti all'esito dell'udienza Presidenziale del 16.06.2021 in base ai quali il figlio eniva collocato presso la Per_1 madre), vista anche la non contestazione delle parti sul punto (considerato che la stessa ricorrente non ha più inteso richiedere la collocazione del figlio presso di lei in FO).
Difatti, la relazione a cura della Psicologa del Servizio di “Sostegno alla genitorialità” di MP del 10.06.2024 ha inequivocabilmente dato contezza di uno stato di benessere del minore, il quale si sarebbe ben inserito nel contesto socio ambientale di MP, sentendosi ben accolto dagli amici e dai parenti, e non avrebbe avuto ripensamenti rispetto alla decisione di trasferirsi dal padre, al quale
è molto legato e con la cui compagna ha instaurato un ottimo rapporto;
anche i rapporti con la madre, con la quale trascorre il periodo estivo a FO, sembrerebbero migliorati;
invero, da una successiva relazione del 23.12.2024 emerge che il minore, dopo aver manifestato una significativa chiusura e sentimenti di rabbia nei confronti della madre, avrebbe assunto, a seguito del ricovero di quest'ultima, maggiore consapevolezza sull'importanza della figura materna, palesando un graduale riavvicinamento emotivo e una maggiore apertura nei suoi confronti e gioia per la nascita del fratellino (cfr. relazione dei Servizi Sociali di MP pervenute in data 12.06.2024 e 02.01.2025).
Per gli stessi motivi, in ordine al diritto di visita, il Tribunale ritiene di disciplinarlo come in dispositivo, confermando quanto stabilito con provvedimento datato 23.12.2023 nell'ambito del procedimento ex art. 709 ter, primo comma, (che aveva modificato i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza Presidenziale del 16.06.2021) in ordine ai giorni di visita da parte del genitore non collocatario, e fermo restando che le parti ben potranno individuare di comune accordo le modalità ritenute opportune per gli spostamenti del minore da Castellammare di Stabia a FO e viceversa.
Tuttavia, alla luce delle problematiche emerse nel nucleo familiare e allo scopo di tutelare pienamente gli interessi del minore, il Collegio ritiene opportuno disporre che i S.S. territorialmente competenti proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di 18 mesi, relazionando
9 al G.T. di questo Tribunale ogni 6 mesi sullo stato emotivo del minore, sui rapporti dei genitori con il minore e, infine, sull'osservanza del calendario di visite predisposto dal Tribunale.
Alla luce di quanto stabilito, va poi previsto a carico della genitore non convivente, il Pt_1 pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
In ordine all'importo dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, per quanto dedotto ed emerso in atti, la ricorrente ha svolto attività di parrucchiera, con un reddito complessivo pari ad euro 1.030,00 per l'anno 2020 ed un reddito regime forfettario pari ad euro 18.318,00 per l'anno 2021 e pari ad euro 27.648,00 per l'anno 2022 (cfr. UNICO 2021,
2022, 2023); la ricorrente ha poi dedotto di aver cessato la propria attività lavorativa già dal mese di ottobre 2024 per motivi di salute, non prospettando di aprire a breve un nuovo negozio dovendosi occupare del figlio appena nato (cfr. Dichiarazione di inizio attività variazione dati o cessazione attività ai fini iva, depositata in data 07.04.2025 e dalla quale emerge la cessazione dell'attività in data 31.03.2025).
Di contro, il resistente ha dedotto di aver svolto per tre anni attività di imbianchino, per un anno attività lavorativa come corriere nella società “Bartolini” S.p.A., di aver lavorato per più di due anni presso un bar a MP, per poi svolgere nell'attualità attività di muratore e manovale presso la ditta
“Costruzioni S.R.L.” di Nozzola Pasquale, con prospettazione di un contratto a tempo indeterminato con la predetta società e con uno stipendio mensile pari ad euro 1.200,00; risulta, poi, aver percepito per gli anni d'imposta 2020-2023, un reddito di euro 4.472,00 per l'anno 2022 e un reddito esente di euro 2.500,00 per l'anno 2023 (cfr. certificato di situazione reddituale depositato in data
06.06.2024).
Pertanto, il Collegio, tenuto conto anche dell'età del figlio minore (di anni 13) e delle sue Per_1 crescenti esigenze, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, reputa adeguato porre a carico della madre il pagamento in favore del resistente dell'assegno mensile di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, importo da corrispondere al entro il 5 di ogni mese e CP_1 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
10 A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Va rilevata, inoltre, l'inammissibilità della richiesta avanzata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni di disporre la compensazione delle somme da lei dovute con quelle dal resistente non corrisposte in base ai provvedimenti presidenziali, osservandosi in via del tutto assorbente che trattasi di nuova domanda spiegata oltre i termini di rito all'uopo previsti e da far valere in altra sede.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle relative richieste possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in MP in data 06.06.2011; CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MP per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 54, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
• dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio con collocazione Per_1 prevalente presso il padre;
• la madre, previo accordo con il padre, potrà vedere il minore tutte le volte che vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del minore e in ogni caso, tenuto conto della distanza geografica:
• almeno due fine settimana alterni al mese dal venerdì dalle ore 11,00 (o nel periodo scolastico dall'uscita di scuola) alla domenica alle ore 20,00 da effettuarsi, alternativamente, una volta in MP e la volta successiva in FO, ove il minore verrà accompagnato a cura del padre e riaccompagnato per il rientro in MP a cura della madre;
• in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali per tre giorni comprendenti ad
11 anni alterni la domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive;
• dispone un monitoraggio a cura dei Servizi Sociali del Comune MP sull'andamento dei rapporti tra i genitori e tra i genitori e il minore, sullo stato emotivo di quest'ultimo e sull'osservanza del regime di visita con il genitore non collocatario, per la durata di 18 mesi, con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice Tutelare presso questo Tribunale e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita del minore;
• -dichiara inammissibile la domanda di compensazione dei crediti avanzata da
[...]
; Parte_1
• pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di Parte_1 CP_1 euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa;
• dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di MP;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
12
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5828 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, congiuntamente e/o C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Vincenzo Rosato e Anna Valentina Summonte, unitamente ai quali elettivamente domicilia in MP (NA), alla via sant'Abbondio, n. 106
RICORRENTE
E nato a [...], il [...], – cod. fisc. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Serrapica, unitamente al quale elettivamente domicilia in MP (NA), alla via Parroco Federico,
n. 47
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.01.2025, parte ricorrente si è riporta alle conclusioni rassegnate e, in particolare, alle conclusioni del ricorso introduttivo di lite, delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc, delle note di trattazione scritta per le udienze dello 08.11.2021 e del 18.05.2022 e nel merito ha concluso chiedendo:
1 1) Accertata l'impossibilità di ricostituzione dell'unione coniugale tra i ricorrenti, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06/06/2011 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di MP (Na), Atto n. 54 p. 2 s. A. contratto tra il Sig. e la Sig.ra CP_1 [...]
, con proseguimento della causa per la regolamentazione delle altre statuizioni, essendo Parte_1 incontestata la disaffezione e il distacco spirituale dei coniugi nei rispettivi confronti;
2) per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MP procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
3) in considerazione delle nuove vicende personali e lavorative che hanno interessato la ricorrente;
3.1) In considerazione delle conclusioni rassegnate dagli assistenti sociali del comune di MP nella loro relazione del 23.12.2024, agli atti di causa, nella quale evidenziano come stia Per_1 sviluppando una maggiore apertura verso la figura materna, anche in relazione al grave ricovero di cui la ricorrente è stata vittima e della nascita del fratellino, con conseguente miglioramento sostanziale del rapporto madre – figlio;
3.2) in considerazione del fatto che la relazione testè citata evidenzia come il minore si è Per_1 ben adattato al contesto sociale e scolastico di MP sicché la circostanza rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo psicofisico di Per_1
3.3) in considerazione che ha mostrato evidenti sentimenti di gioia e contentezza per la Per_1 nascita del fratellino ossia il figlio della ricorrente nato in data [...]; Persona_2 si chiede: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione privilegiata, per ora e momentaneamente, presso il padre avendo anche il minore in tal senso espresso la sua volontà;
4) dovendo la ricorrente per ora prestare cure al neonato e non potendo viaggiare sia Persona_2 per motivi di salute e sia per l'assistenza al neonato disporre che: venga accompagnato dal padre presso la nuova residenza materna a settimane alterne Per_1 mediante le seguenti modalità: in periodo scolastico dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio ed in periodo non scolastico dal venerdì pomeriggio fino alla domenica pomeriggio per poi essere riaccompagnato a MP dalla mamma della ricorrente signora Raffaella. Tale modalità si impone in quanto la ricorrente per ora non può viaggiare sia per motivi di salute e sia perché deve prestare assistenza al neonato;
per le festività pasquali e natalizie e per le ricorrenze resterà Per_1 con i genitori ad anni alterni e gli stessi ne decideranno le modalità con conseguente ritorno di a MP secondo le modalità testè indicate;
per le vacanze estive trascorrerà Per_1 Per_1 quindici giorni con la mamma nella seconda metà del mese di agosto secondo i tempi e le modalità che concorderanno entrambi i genitori con conseguente ritorno di a MP secondo le Per_1
2 modalità testè indicate. Il tutto nell'attesa che la ricorrente recuperi il proprio stato di salute ed il neonato diventi maggiormente autonomo. Persona_2
In via residuale, essendo stata prospettata alla ricorrente tale modalità, disporre che possa Per_1 intraprendere il viaggio da solo in treno per raggiungere la madre e ritornare poi dal padre secondo le modalità che le parti determineranno insieme e su consenso anche del resistente CP_1
5) Confermare quanto già oggetto di omologazione in sede di separazione consensuale e pertanto disporre la possibilità per entrambi i coniugi di recarsi all'estero e di portare con se il figlio se lo desiderano, sempre previo accordo.
6) Tenendo conto che a ricorrente ha chiuso la propria attività lavorativa e che per diversi anni non ne potrà aprire un'altra dovendo ora occuparsi del piccolo : determinare in euro 100,00 Persona_2 la somma che la signora dovrà versare al sig. come concorso nel Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento per il piccolo ltre al rimborso per la quota del 50% delle spese Per_1 straordinarie necessarie, scolastiche, medico/sanitarie, sportive, ricreative sostenute nell'interesse del minore e previa comunicazione delle stesse.
Dovendo inoltre il sig. versare ancora alla signora la somma di euro CP_1 Parte_1
13.680,00, a titolo di concorso nel contributo per il mantenimento di come da atto di Per_1 costituzione in mora inviato con a.r. n. 200532020961 spedito in data 04.05.2022 e ritirato dal in data 19.05.2022, disporre la compensazione tra tale somma di denaro e quella che il CP_1 giudice riterrà ancora di stabilire a carico della signora se ne sussistono i Parte_1 presupposti, fino a concorrenza dei relativi importi.
Dichiarare, infine, che tutti gli altri rapporti economici sono stati già definiti in sede di separazione,
e che pertanto le parti non hanno niente l'un l'altro da pretendere per alcun titolo o ragione
Concedere ai genitori di la più ampia facoltà di accordarsi circa la gestione della Per_1 responsabilità genitoriale sul minore.
In ogni caso disporre la compensazione delle spese processuali attese le sopravvenute vicende personali, di salute e lavorative della ricorrente e la prospettazione sostanzialmente Parte_1 positiva della relazione dei servizi sociali di MP con riguardo al rapporto madre – figlio.
La difesa di parte resistente, nel riportarsi a tutti i propri atti e scritti difensivi e nell'impugnare ancora una volta ogni avversa eccezione, deduzione e produzione, concludeva per l'integrale accoglimento delle proprie istanze ed in particolare per la definitiva conferma della collocazione del figlio minore della coppia presso la residenza paterna di MP.
3 Il P.M., in data 16.06.2025 concludeva per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire il miglior interesse del minore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2020, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in MP in data 06.06.2011. CP_1
La ricorrente premetteva che in costanza di matrimonio era nato un figlio, (in data Per_1
12.09.2011); che i coniugi erano separati dal 18.10.2016 allorquando il Tribunale di Torre
Annunziata aveva omologato la separazione consensuale con decreto n. 6945/2016, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 28.09.2016; che, a seguito della separazione, si obbligava a versare un assegno mensile di importo pari ad euro 300,00 CP_1
a titolo di mantenimento del figlio che veniva affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre;
deduceva che essa ricorrente, di professione parrucchiera, non riuscendo ad inserirsi in maniera stabile nel tessuto lavorativo pompeiano, stanca di lavori occasionali e sottopagati, che non le garantivano alcuna autonomia e stabilità economica, decideva di approfittare della ospitalità di alcuni parenti stretti residenti in [...], per cercare un lavoro da parrucchiera regolare e dignitoso, ottenendo un contratto di lavoro a tempo determinato e a chiamata (dal 24 settembre 2019 al 31 dicembre 2019), mentre nel frattempo il piccolo Per_1 veniva affidato alle cure amorevoli del papà, della nonna materna e della zia con le quali Per_3 già stabilmente conviveva;
che resasi conto delle buone prospettive di lavoro, durante il periodo di lockdown dovuto all'emergenza Covid-19, la sig.ra decideva di aprire un salone di Pt_1 parrucchiere da mettere a frutto nei mesi estivi da giugno in poi presso la località turistica FO, in Toscana;
che, dunque, in accordo con il compagno attuale, dopo aver ottenuto il sostegno della sorella e della madre - anche loro parrucchiere, financo disponibili a trasferirsi in Toscana per aiutare la nella gestione del salone - e dopo averne parlato con il Sig. con il quale si Pt_1 CP_1 accordava per il menage familiare, prendeva in affitto un locale commerciale sito in FO, lo ristrutturava e poneva in essere tutte le pratiche occorrenti all'attività; che agli inizi del mese di giugno del 2020, la ricorrente con il consenso del Sig. , approfittando della fine dell'anno CP_1 scolastico, portava con sé in Toscana, ove rimaneva fino al mese di settembre, alloggiando Per_1 presso l'abitazione del nuovo compagno della effettuando così una prima esperienza di Pt_1 convivenza tutti insieme, risultata tanto positiva da indurre l'uomo a proporre alla ricorrente di trasferirsi direttamente da lui invece di fittare un appartamento, come era nelle intenzioni della donna;
che il Sig. , reso edotto di tale circostanza, nulla obiettava in merito, tanto che le parti CP_1 si accordavano per depositare un ricorso consensuale di divorzio che prevedesse, tra le altre cose, la collocazione di resso la residenza del padre fino alla fine dell'anno scolastico 2020/2021 e Per_1
4 il suo successivo trasferimento in Toscana per ivi frequentare la quinta elementare;
che nondimeno, poco dopo, il sig. decideva di non voler più accettare le condizioni di divorzio, tanto che CP_1 questo atteggiamento di chiusura del resistente, unitamente alla crisi economica dovuta dalla diffusione dell'epidemia da covid-19, induceva la ricorrente a posticipare l'apertura del salone da parrucchiera a gennaio 2021.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso il padre fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020/2021, nonché presso la nuova residenza della madre, con diritto di visita del padre,
a decorrere dal mese di giugno 2021, onde consentire al minore di iniziare la quinta elementare in
Toscana; di confermare, a carico del resistente, l'assegno mensile pari ad euro 300,00 da versare alla sig.ra a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Pt_1 Per_1
Si costituiva il quale contestava di aver cambiato idea circa le condizioni di divorzio e CP_1 di aver avuto un atteggiamento di chiusura in ordine alla collocazione del figlio deducendo Per_1 che, invero, i coniugi si erano accordati affinché il figlio terminasse almeno le scuole elementari presso l'istituto scolastico di MP, per poi eventualmente trasferirsi con la madre in Toscana al fine dell'iscrizione alle scuole medie, come da bozza di divorzio del 10.02.2020 prodotta in atti;
che, pertanto, la responsabilità in ordine al mancato accordo era da ricondursi esclusivamente alla ricorrente, la quale si era trasferita in Toscana, lasciando il figlio alle cure del padre, in seguito alla conoscenza del suo attuale compagno e non già per “approfittare” della disponibilità di alcuni parenti stretti lì residenti, come da essa dedotto;
deduceva, altresì, di aver provveduto da solo alle spese necessarie per il mantenimento del figlio, allegando di aver svolto per tre anni attività di imbianchino, per un anno attività lavorativa come corriere nella società “Bartolini” S.p.A., per più di due anni presso un locale bar a MP, per poi svolgere nell'attualità attività di muratore e manovale presso la ditta “Costruzioni S.R.L.” di Nozzola Pasquale, con prospettazione di un contratto a tempo indeterminato con la predetta società e con uno stipendio mensile pari ad euro
1.200,00.
Pertanto, aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo, tuttavia, di disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata dello stesso presso l'abitazione del padre e, in via gradata, disporre la collocazione del figlio presso l'abitazione paterna in via definitiva, o quantomeno per tutto l'anno scolastico 2021/2022, salvo rimandare la decisione sulla definitività della collocazione alla fine del percorso di studio elementari;
nonché di porre a carico della ricorrente un assegno mensile, a titolo di mantenimento del figlio pari ad euro 200,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
5 All'udienza presidenziale del 16.06.2021, le parti raggiungevano un accordo alla luce del quale era previsto, tra l'altro, il trasferimento del minore a FO dal mese di giugno del 2022 e un assegno mensile a carico della di euro 200,00, quale contributo dovuto per il mantenimento Pt_1 del figlio minore.
In sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata in data 28.10.2021 il resistente evidenziava che il previsto trasferimento del figlio presso la residenza della madre in Per_1
Toscana all'esito delle scuole elementari, lo avrebbe privato di importanti e imprescindibili legami famigliari che lo stesso aveva intrecciato con la nonna e gli zii in particolare;
rilevava, altresì, che la sig.ra , gestendo un negozio di parrucchiera, non avrebbe avuto la possibilità di Parte_1 accudire il figlio fuori dagli orari scolastici, essendo tra l'altro pure sola senza aiuto di familiari, contrariamente ad esso resistente, il quale, finendo di prestare la sua attività lavorativa alle ore
16:00 e godendo, altresì, di una pausa lavorativa che gli consentiva di andare a prendere il figlio a scuola, avrebbe certamente avuto la possibilità e l'opportunità di trascorrere con il figlio Per_1 una quantità di tempo maggiore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la collocazione del figlio resso l'abitazione paterna. Per_1
All'udienza del 16.12.2021, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., rinviando all'udienza dell'18.05.2022 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, all'esito della quale la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti dinanzi al G.I. all'udienza del
04.07.2022.
All'udienza su citata, il Giudice demandava ai Servizi Sociali di MP un monitoraggio sul nucleo familiare in oggetto, richiedendo dettagliata relazione sul contesto sociale, abitativo e familiare in cui era inserito il minore e sui rapporti del minore con il nucleo familiare di entrambi i genitori, provvedendo all'ascolto del minore medesimo, al fine di fornire al Tribunale elementi utili per l'adozione dei provvedimenti riguardanti il trasferimento del minore in Toscana presso la madre, e rinviava la causa all'udienza del 16.11.2022.
Alla predetta udienza, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
07.06.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza, il nuovo Giudice istruttore evidenziato che il minore aveva frequentano, durante l'anno scolastico 2022/2023, il primo anno di scuola media presso l'istituto comprensivo Leopoldo Secondo di FO, ove risiedeva unitamente alla madre, demandava ai Servizi Sociali di MP (comune di residenza di CP_1
) e di FO (comune di residenza di e del minore un
[...] Parte_1 Persona_4 monitoraggio sul contesto sociale, abitativo e familiare in cui era inserito il minore, sui rapporti del minore con ciascun genitore e relativo ambito familiare, acquisendo informazioni, per quanto
6 riguarda i Servizi Sociali di FO, anche presso l'istituto scolastico frequentato dal minore a
FO, evidenziando eventuali problemi relazionali o di rendimento;
nonché rinviava la causa all'udienza del 15.11.2023.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza sopra indicata, il G.I., rinviava all'udienza del
20.12.2023 per l'ascolto del minore riservando all'esito ogni provvedimento. Persona_4
A scioglimento della riserva assunta all'udienza su citata, alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di MP e quella dell' , dalle quali Controparte_2 emergeva che il minore, dotato di capacità di discernimento, aveva espresso in maniera chiara la volontà di voler rientrare a vivere a MP con il padre, circostanza confermata dal minore medesimo ascoltato all'udienza del 20.12.2023, il G.I., a modifica dei provvedimenti assunti all'esito dell'udienza Presidenziale del 16.06.2021, disponeva la collocazione prevalente del minore resso la residenza paterna in MP, con diritto di visita della madre, ponendo a carico di Per_1
l'obbligo di versare a l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_1 CP_1 concorso al mantenimento del figlio minore da rivalutare annualmente secondo gli indici Per_1
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa;
disponeva, altresì, che le parti intraprendessero percorsi di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare le rispettive competenze genitoriali, nonché un percorso di mediazione familiare, onerando i S.S. incaricati di MP e di
FO, di operare in sinergia tra loro, relazionando anche in ordine al reinserimento di Per_1 nel contesto abitativo sociale paterno, allo stato psicologico del minore e al suo rendimento scolastico.
All'udienza del 17.06.2024, comparse personalmente le parti, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.01.2025.
All'udienza su menzionata, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, a decorrere dal 06.01.2025 e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 17.06.2025 concludeva per la dichiarazione degli effetti civili del matrimonio, con l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari a garantire il miglior interesse del minore.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (28.09.2016) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto n. 6945/2016 del 18.10.2016, e da
7 quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda il regime di affido del figlio minore (nato il [...]), è bene Per_1 ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008,
24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
8 In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ.,
5108/2012).
Nel caso in esame, va evidenziato che dalle allegazioni delle parti, così come dalle relazioni dei
Servizi Sociali, non sono emersi elementi tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal G.I. in data 23.12.2023 in merito all'affido condiviso del minore e della collocazione prevalente presso il padre (provvedimenti che avevano modificato quelli precedenti assunti all'esito dell'udienza Presidenziale del 16.06.2021 in base ai quali il figlio eniva collocato presso la Per_1 madre), vista anche la non contestazione delle parti sul punto (considerato che la stessa ricorrente non ha più inteso richiedere la collocazione del figlio presso di lei in FO).
Difatti, la relazione a cura della Psicologa del Servizio di “Sostegno alla genitorialità” di MP del 10.06.2024 ha inequivocabilmente dato contezza di uno stato di benessere del minore, il quale si sarebbe ben inserito nel contesto socio ambientale di MP, sentendosi ben accolto dagli amici e dai parenti, e non avrebbe avuto ripensamenti rispetto alla decisione di trasferirsi dal padre, al quale
è molto legato e con la cui compagna ha instaurato un ottimo rapporto;
anche i rapporti con la madre, con la quale trascorre il periodo estivo a FO, sembrerebbero migliorati;
invero, da una successiva relazione del 23.12.2024 emerge che il minore, dopo aver manifestato una significativa chiusura e sentimenti di rabbia nei confronti della madre, avrebbe assunto, a seguito del ricovero di quest'ultima, maggiore consapevolezza sull'importanza della figura materna, palesando un graduale riavvicinamento emotivo e una maggiore apertura nei suoi confronti e gioia per la nascita del fratellino (cfr. relazione dei Servizi Sociali di MP pervenute in data 12.06.2024 e 02.01.2025).
Per gli stessi motivi, in ordine al diritto di visita, il Tribunale ritiene di disciplinarlo come in dispositivo, confermando quanto stabilito con provvedimento datato 23.12.2023 nell'ambito del procedimento ex art. 709 ter, primo comma, (che aveva modificato i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza Presidenziale del 16.06.2021) in ordine ai giorni di visita da parte del genitore non collocatario, e fermo restando che le parti ben potranno individuare di comune accordo le modalità ritenute opportune per gli spostamenti del minore da Castellammare di Stabia a FO e viceversa.
Tuttavia, alla luce delle problematiche emerse nel nucleo familiare e allo scopo di tutelare pienamente gli interessi del minore, il Collegio ritiene opportuno disporre che i S.S. territorialmente competenti proseguano il monitoraggio del nucleo familiare per un periodo di 18 mesi, relazionando
9 al G.T. di questo Tribunale ogni 6 mesi sullo stato emotivo del minore, sui rapporti dei genitori con il minore e, infine, sull'osservanza del calendario di visite predisposto dal Tribunale.
Alla luce di quanto stabilito, va poi previsto a carico della genitore non convivente, il Pt_1 pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
In ordine all'importo dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, per quanto dedotto ed emerso in atti, la ricorrente ha svolto attività di parrucchiera, con un reddito complessivo pari ad euro 1.030,00 per l'anno 2020 ed un reddito regime forfettario pari ad euro 18.318,00 per l'anno 2021 e pari ad euro 27.648,00 per l'anno 2022 (cfr. UNICO 2021,
2022, 2023); la ricorrente ha poi dedotto di aver cessato la propria attività lavorativa già dal mese di ottobre 2024 per motivi di salute, non prospettando di aprire a breve un nuovo negozio dovendosi occupare del figlio appena nato (cfr. Dichiarazione di inizio attività variazione dati o cessazione attività ai fini iva, depositata in data 07.04.2025 e dalla quale emerge la cessazione dell'attività in data 31.03.2025).
Di contro, il resistente ha dedotto di aver svolto per tre anni attività di imbianchino, per un anno attività lavorativa come corriere nella società “Bartolini” S.p.A., di aver lavorato per più di due anni presso un bar a MP, per poi svolgere nell'attualità attività di muratore e manovale presso la ditta
“Costruzioni S.R.L.” di Nozzola Pasquale, con prospettazione di un contratto a tempo indeterminato con la predetta società e con uno stipendio mensile pari ad euro 1.200,00; risulta, poi, aver percepito per gli anni d'imposta 2020-2023, un reddito di euro 4.472,00 per l'anno 2022 e un reddito esente di euro 2.500,00 per l'anno 2023 (cfr. certificato di situazione reddituale depositato in data
06.06.2024).
Pertanto, il Collegio, tenuto conto anche dell'età del figlio minore (di anni 13) e delle sue Per_1 crescenti esigenze, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, reputa adeguato porre a carico della madre il pagamento in favore del resistente dell'assegno mensile di euro 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, importo da corrispondere al entro il 5 di ogni mese e CP_1 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT.
10 A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Va rilevata, inoltre, l'inammissibilità della richiesta avanzata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni di disporre la compensazione delle somme da lei dovute con quelle dal resistente non corrisposte in base ai provvedimenti presidenziali, osservandosi in via del tutto assorbente che trattasi di nuova domanda spiegata oltre i termini di rito all'uopo previsti e da far valere in altra sede.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle relative richieste possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in MP in data 06.06.2011; CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MP per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 54, parte II, serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
• dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio con collocazione Per_1 prevalente presso il padre;
• la madre, previo accordo con il padre, potrà vedere il minore tutte le volte che vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche del minore e in ogni caso, tenuto conto della distanza geografica:
• almeno due fine settimana alterni al mese dal venerdì dalle ore 11,00 (o nel periodo scolastico dall'uscita di scuola) alla domenica alle ore 20,00 da effettuarsi, alternativamente, una volta in MP e la volta successiva in FO, ove il minore verrà accompagnato a cura del padre e riaccompagnato per il rientro in MP a cura della madre;
• in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali per tre giorni comprendenti ad
11 anni alterni la domenica di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
durante le vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive;
• dispone un monitoraggio a cura dei Servizi Sociali del Comune MP sull'andamento dei rapporti tra i genitori e tra i genitori e il minore, sullo stato emotivo di quest'ultimo e sull'osservanza del regime di visita con il genitore non collocatario, per la durata di 18 mesi, con richiesta di relazione periodica semestrale al Giudice Tutelare presso questo Tribunale e segnalazione immediata di eventuali criticità nella vita del minore;
• -dichiara inammissibile la domanda di compensazione dei crediti avanzata da
[...]
; Parte_1
• pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di Parte_1 CP_1 euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore da rivalutare Per_1 annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la stessa;
• dispone a cura della Cancelleria la trasmissione degli atti e al G.T. per la vigilanza ex art. 337 c.c. e per le comunicazioni ai S.S. di MP;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
12