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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 733/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to CAROTENUTO MADDALENA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 18/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 16/01/1995, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Sant'TA (al N. 3, Parte I, anno 1995). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 03/06/1985 Persona_1
a Pollena Trocchia) e (il 26/07/1996 a Pollena Trocchia) entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Il Giudice, rilevata la mancanza dell'estratto per riassunto di matrimonio, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 17/06/2025. Lette le note di parte depositate il 06/06/2025, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo la convivenza divenuta intollerabile ed avendo le parti rappresentato la volontà di non addivenire alla riconciliazione.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. i sigg.ri e vivranno separatamente ognuno presso la propria attuale abitazione Parte_1 Parte_2 ove già hanno la propria residenza anagrafica vivendo già di fatto separati;
2) i coniugi si dichiarano autosufficienti;
2 3) i coniugi dichiarano di aver già provveduto al ritiro dei beni personali ed alla divisione di quelli comuni per cui riconoscono espressamente di non aver altro a richiedersi l'uno dall'altro e si concedono sin d'ora consenso per il rilascio del passaporto;
4) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e si avvalgono della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 01/03/1968, e , nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a SANT'IA (NA) il 16/01/1995 (atto n.3, Parte I, anno 1995);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'TA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 733/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to CAROTENUTO MADDALENA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 18/03/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 16/01/1995, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Sant'TA (al N. 3, Parte I, anno 1995). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 03/06/1985 Persona_1
a Pollena Trocchia) e (il 26/07/1996 a Pollena Trocchia) entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il termine del 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale. Il Giudice, rilevata la mancanza dell'estratto per riassunto di matrimonio, assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 17/06/2025. Lette le note di parte depositate il 06/06/2025, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento, essendo la convivenza divenuta intollerabile ed avendo le parti rappresentato la volontà di non addivenire alla riconciliazione.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate il 18/03/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. i sigg.ri e vivranno separatamente ognuno presso la propria attuale abitazione Parte_1 Parte_2 ove già hanno la propria residenza anagrafica vivendo già di fatto separati;
2) i coniugi si dichiarano autosufficienti;
2 3) i coniugi dichiarano di aver già provveduto al ritiro dei beni personali ed alla divisione di quelli comuni per cui riconoscono espressamente di non aver altro a richiedersi l'uno dall'altro e si concedono sin d'ora consenso per il rilascio del passaporto;
4) i coniugi dichiarano di non volersi riconciliare e si avvalgono della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in merito alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 01/03/1968, e , nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a SANT'IA (NA) il 16/01/1995 (atto n.3, Parte I, anno 1995);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'TA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 28/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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