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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38005/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASSARA' PIERPAOLO e dell'avv. CIOFFI RICCARDO ( ) CORSO ROMA, C.F._2
11/A COLOGNO MONZESE;
, elettivamente domiciliato in VIALE AGUGGIARI, 12 VARESE presso il difensore avv. CASSARA' PIERPAOLO
ATTORE contro
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Con riserva di indicare i testi e di ulteriormente dedurre, produrre e addurre, ai sensi di legge. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del signor per i fatti di CP_2 cui alla narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto dichiarata ipso iure la risoluzione contrattuale pagina 1 di 6 condannare quest'ultimo a restituire al signor la somma pari ad Euro 75.000,00 Controparte_1 oltre ad interessi legali dal di del dovuto sino all'effettivo saldo. Condannare altresì per i medesimi fatti il signor al risarcimento in favore del signor nella misura che CP_2 Controparte_1 verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda – tutta – formulata in via principale condannare il signor alla restituzione delle somme CP_2 versate dal signor e che comunque non sia inferiore ad Euro 75.000,00. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi, sui capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla formula: “Vero che”, capitoli che verranno meglio articolati e precisati nel termine di cui all'art. 183 c.p.c., con riserva di indicare i testi nel prefiggendo termine istruttorio.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 18.4.23 ha Controparte_1
convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di risoluzione di un contratto di cessione CP_2
d'azienda stipulato inter partes in data 12.12.2016, stipulato ad integrazione e sostituzione di quello sottoscritto in data 18.5.2016, per inadempimento del e la conseguente condanna di CP_2 quest'ultimo alla restituzione della somma di € 75.000,00 in ipotesi versata come corrispettivo di cessione.
In via subordinata, il ha chiesto comunque la condanna della controparte alla CP_2
restituzione della somma versatagli.
Attesa la mancata costituzione del , con provvedimento in data 19.7.23, lo stesso è stato CP_2
dichiarato contumace.
Non ammesse le istanze istruttorie aventi ad oggetto capitoli di prova testimoniale relativi a circostanze in parte documentali, in parte generiche, in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte, ancora, contenenti valutazioni non demandabili ai testi, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti.
In data 18.5.2016 il si è impegnato a vendere al il 50% dell'attività CP_2 CP_1
ricevitoria bar tabacchi n. 563, corrente in Milano, via Varesina 145 verso il corrispettivo di €
75.000,00, costituente la metà del valore complessivo attribuito all'azienda dalle parti.
pagina 2 di 6 Le stesse hanno concordato che detto corrispettivo venisse versato quanto ad € 20.000,00 entro il 20.5.2016 e la restante parte tramite rate mensili di € 500,00 ciascuna con decorrenza dal successivo mese di giugno o nelle modalità successivamente concordate (doc. n. 1).
In data 21.12.2016 i contraenti, 'ad integrazione e sostituzione' della precedente scrittura hanno ribadito l'impegno del ad acquistare l'attività, 'versando a titolo di primo acconto CP_1
l'importo di € 20.000,00 il giorno 20.5.2016 a mezzo assegno circolare n. (…); a titolo di secondo acconto l'importo di € 55.000,00 il giorno 12.12.2016 a mezzo assegno circolare (…)' (doc. n. 3).
Con tale secondo accordo le parti hanno inoltre convenuto il diritto di prelazione in capo al nel caso in cui il avesse deciso di vendere la residua parte del 50% della CP_1 CP_2 proprietà dell'attività non oggetto della cessione di cui alle richiamate pattuizioni.
In considerazione del fatto che il si sarebbe reso inadempiente all'obbligo di trasferire CP_2
l'azienda, al contempo rifiutandosi di restituire l'importo di € 75.000,00 ricevuto a titolo di corrispettivo, ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione degli accordi e la CP_1
restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo.
Risoluzione degli accordi inter partes.
In via preliminare, giova rilevare che, come osservato, le parti hanno espressamente previsto che la scrittura del dicembre 2016 integrasse e sostituisse la precedente.
L'esame in questa sede avrà, pertanto, ad oggetto la seconda scrittura.
Per quanto il relativo testo sia molto scarno, deve ritenersi che la stessa sia riconducibile alla figura del contratto preliminare.
Infatti essa contiene l'impegno del , definito come 'promissario acquirente' ad CP_1
acquistare la proprietà del 50% di un bene, individuato col numero della ricevitoria tabacchi e la sede, a fronte del pagamento di una certa somma (€ 75.000,00).
Passando alle domande dell'attore, quest'ultimo ha allegato l'avverso inadempimento relativo all'obbligo avente ad oggetto la stipula dell'atto notarile di cessione.
Al riguardo, giova considerare che gli accordi inter partes non hanno previsto un termine entro cui stipulare il definitivo.
Da ciò discende che, in applicazione dell'art. 1183, comma 1, c.c. nella relativa interpretazione giurisprudenziale, le reciproche prestazioni (i.e. sottoscrizione dell'atto di cessione aziendale) erano immediatamente esigibili (Cass. 2019/21647)
Il lungo lasso di tempo trascorso tra la stipula degli accordi (21.12.2016) e la data di instaurazione del presente giudizio senza che il , pur beneficiario di alcune somme da parte del CP_2 pagina 3 di 6 promissario acquirente, abbia dato la disponibilità alla sottoscrizione della compravendita, inducono a ritenere dimostrato l'inadempimento di costui, anche in mancanza della previsione di un termine pattizio per la conclusione del contratto definitivo.
D'altra parte, in virtù dei principi in tema di onere probatorio (cfr. Cass. Sez. Un. 2001/13533))
a fronte del titolo fatto valere dal , sarebbe spettato al convenuto allegare fatti modificativi o CP_2 estintivi dell'avversa pretesa.
Al contrario il , neppure costituitosi, non ha fatto valere alcuna circostanza CP_1 estintiva dell'avverso credito.
Considerato che la conclusione del contratto definitivo costituisce l'obbligo principale delle parti di un preliminare, la descritta condotta del costituisce inadempimento rilevante ai fini CP_2 dell'art. 1455 c.c.
L' azionata scrittura tra le parti viene pertanto risolta.
Effetti restitutori.
Lo scioglimento del contratto determina l'insorgenza degli obblighi restitutori.
Il ha allegato di aver versato l'intero corrispettivo di vendita, pari ad € 75.000,00, CP_1
di cui ha, pertanto chiesto la restituzione.
Al riguardo, giova premettere la assai scarsa chiarezza delle difese attoree, che contengono dati tra loro parzialmente non compatibili.
Da una parte, l'attore ha fatto valere la scrittura di dicembre 2016 che contiene il riferimento a due trance dell'importo, rispettivamente di € 20.000,00 e € 55.000,00, in ipotesi portati da due assegni circolari risalenti al maggio e al dicembre 2016.
Dall'altra, egli ha allegato documentazione contabile che non dà conto di pagamenti corrispondenti alle suddette trance se non in via parziale.
In particolare, prendendo le mosse dall'acconto di € 20.000,00, la scrittura di dicembre, analogamente a quella di maggio, fa riferimento ad un assegno circolare tratto su Banca Popolare
Commercio e Industria, n. 4200169791-12 in data 13.5.2016 di tale importo, prodotto in copia sub doc.
n. 2.
Ritiene il Tribunale che l'espresso richiamo di tale titolo, con i relativi elementi identificativi, in entrambe le scritture e la fotocopia del titolo di credito costituiscano elementi idonei ex 2729 c.c. a dare la prova del pagamento di € 20.000.00 da parte del al . CP_1 CP_2
pagina 4 di 6 Passando alla residua parte di € 55.000,00, è vero che la 'premessa' contenuta nella scrittura, richiama l'assegno circolare n. 5001267421 tratto su Banca Popolare Commercio Industria di pari importo, quale oggetto di un versamento da parte del . CP_1
Tuttavia, il riferimento contenuto nella scrittura, prodotta, peraltro, solo in copia, non è qualificabile come quietanza visto che lo stesso non dà atto dell'intervenuto pagamento (il verbo a tal fine utilizzato è al gerundio presente 'versando') né attesta l'adempimento dell'obbligazione da parte del promissario acquirente
A ciò si aggiunge che, come anticipato, i documenti a tal fine prodotti dal non sono CP_2
compatibili né per data né per ammontare con le risultanze di tale scrittura.
Non è, infatti, riconducibile a tale pagamento la fotocopia dell'assegno circolare tratto su
Unipol del diverso ammontare di € 15.000,00 emesso ben due anni dopo, in data 8.10.2018, da soggetto di cui non risulta neppure identificabile la sottoscrizione, pur indicato tra le poste dell'estratto di un conto corrente facente capo al (doc. n. 2). CP_1
Analogamente, è del tutto non coincidente con le citate modalità e coi termini previsti dal contratto inter partes la posta riportata su tale estratto conto relativa ad un bonifico effettuato a favore del in data 13.8.2018 dell'importo di € 5.500,00. CP_2
Gli esposti elementi conducono a ritenere non dimostrato il pagamento della quota di €
55.000,00 da parte dell'attore.
Ne consegue che il diritto di costui alla restituzione deve essere limitato all'importo di €
20.000,00 del cui pagamento, solo, ha dato la dimostrazione.
Parte convenuta viene, pertanto, condannata a pagare al la somma di € 20.000,00, su CP_2
cui maturano interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziaria al saldo, non avendo l'attore non solo provato ma neppure allegato la mala fede della controparte, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Domanda subordinata.
In via subordinata il , per il caso di mancato accoglimento integrale della domanda CP_1
principale, ha chiesto la condanna del alla restituzione delle somme versategli. CP_2
La questione si pone in questa sede in considerazione del fatto che parte della domanda principale non è stata accolta, sulla base della circostanza che i pagamenti dedotti dall'attore risalgono al 2018, ad epoca, pertanto, ben successiva alla sottoscrizione della scrittura che richiama il versamento tramite un assegno del 2016.
pagina 5 di 6 Per quanto i documenti a tal fine prodotti dall'attore, con particolare riguardo all'estratto conto, costituiscano elemento da cui è evincibile il pagamento delle somme ivi riportate a favore del , CP_2 sia pur non nell'ammontare richiesto di € 55.000,00, tuttavia l'omessa indicazione di qualsivoglia titolo legittimante l'attore alla relativa restituzione, in un contesto in cui, peraltro è verosimile intravvedere l'esistenza di più rapporti tra le parti (prestito, lavoro, cfr. affermazioni contenute nel doc. n. 4 e scrittura 18.5.16), impedisce l'accoglimento della domanda.
La stessa viene, pertanto, rigettata.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo secondo le determinazioni di cui al D.M.
2014 n. 55 nella versione aggiornata dal D.M. 2012 n. 247, con riguardo anche all'art. 4 di tale
Decreto, tenuto conto del valore della causa, della somma attribuita alla parte vittoriosa dell'attività svolta anche alla luce della natura contumaciale della stessa, del tipo di questioni trattate, del valore della domanda, in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la risoluzione della scrittura preliminare inter partes in data 21.12.2016, che ha integrato e sostituito quella in data 16.5.2016, per inadempimento di;
CP_2
2) per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 20.000,00 a favore di a titolo di CP_2 Controparte_1
restituzione, con interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
3) rigetta la domanda subordinata per omessa dimostrazione del titolo a fondamento della stessa;
4) condanna a pagare a la somma complessiva CP_2 Controparte_1 di € 4.500,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE - SPECIALIZZATA IMPRESA “A”
CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38005/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASSARA' PIERPAOLO e dell'avv. CIOFFI RICCARDO ( ) CORSO ROMA, C.F._2
11/A COLOGNO MONZESE;
, elettivamente domiciliato in VIALE AGUGGIARI, 12 VARESE presso il difensore avv. CASSARA' PIERPAOLO
ATTORE contro
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Con riserva di indicare i testi e di ulteriormente dedurre, produrre e addurre, ai sensi di legge. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del signor per i fatti di CP_2 cui alla narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto dichiarata ipso iure la risoluzione contrattuale pagina 1 di 6 condannare quest'ultimo a restituire al signor la somma pari ad Euro 75.000,00 Controparte_1 oltre ad interessi legali dal di del dovuto sino all'effettivo saldo. Condannare altresì per i medesimi fatti il signor al risarcimento in favore del signor nella misura che CP_2 Controparte_1 verrà ritenuta di giustizia.
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda – tutta – formulata in via principale condannare il signor alla restituzione delle somme CP_2 versate dal signor e che comunque non sia inferiore ad Euro 75.000,00. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi, sui capitoli di cui in narrativa, preceduti dalla formula: “Vero che”, capitoli che verranno meglio articolati e precisati nel termine di cui all'art. 183 c.p.c., con riserva di indicare i testi nel prefiggendo termine istruttorio.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 18.4.23 ha Controparte_1
convenuto in giudizio chiedendo la pronuncia di risoluzione di un contratto di cessione CP_2
d'azienda stipulato inter partes in data 12.12.2016, stipulato ad integrazione e sostituzione di quello sottoscritto in data 18.5.2016, per inadempimento del e la conseguente condanna di CP_2 quest'ultimo alla restituzione della somma di € 75.000,00 in ipotesi versata come corrispettivo di cessione.
In via subordinata, il ha chiesto comunque la condanna della controparte alla CP_2
restituzione della somma versatagli.
Attesa la mancata costituzione del , con provvedimento in data 19.7.23, lo stesso è stato CP_2
dichiarato contumace.
Non ammesse le istanze istruttorie aventi ad oggetto capitoli di prova testimoniale relativi a circostanze in parte documentali, in parte generiche, in parte irrilevanti ai fini del decidere, in parte, ancora, contenenti valutazioni non demandabili ai testi, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti.
In data 18.5.2016 il si è impegnato a vendere al il 50% dell'attività CP_2 CP_1
ricevitoria bar tabacchi n. 563, corrente in Milano, via Varesina 145 verso il corrispettivo di €
75.000,00, costituente la metà del valore complessivo attribuito all'azienda dalle parti.
pagina 2 di 6 Le stesse hanno concordato che detto corrispettivo venisse versato quanto ad € 20.000,00 entro il 20.5.2016 e la restante parte tramite rate mensili di € 500,00 ciascuna con decorrenza dal successivo mese di giugno o nelle modalità successivamente concordate (doc. n. 1).
In data 21.12.2016 i contraenti, 'ad integrazione e sostituzione' della precedente scrittura hanno ribadito l'impegno del ad acquistare l'attività, 'versando a titolo di primo acconto CP_1
l'importo di € 20.000,00 il giorno 20.5.2016 a mezzo assegno circolare n. (…); a titolo di secondo acconto l'importo di € 55.000,00 il giorno 12.12.2016 a mezzo assegno circolare (…)' (doc. n. 3).
Con tale secondo accordo le parti hanno inoltre convenuto il diritto di prelazione in capo al nel caso in cui il avesse deciso di vendere la residua parte del 50% della CP_1 CP_2 proprietà dell'attività non oggetto della cessione di cui alle richiamate pattuizioni.
In considerazione del fatto che il si sarebbe reso inadempiente all'obbligo di trasferire CP_2
l'azienda, al contempo rifiutandosi di restituire l'importo di € 75.000,00 ricevuto a titolo di corrispettivo, ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione degli accordi e la CP_1
restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo.
Risoluzione degli accordi inter partes.
In via preliminare, giova rilevare che, come osservato, le parti hanno espressamente previsto che la scrittura del dicembre 2016 integrasse e sostituisse la precedente.
L'esame in questa sede avrà, pertanto, ad oggetto la seconda scrittura.
Per quanto il relativo testo sia molto scarno, deve ritenersi che la stessa sia riconducibile alla figura del contratto preliminare.
Infatti essa contiene l'impegno del , definito come 'promissario acquirente' ad CP_1
acquistare la proprietà del 50% di un bene, individuato col numero della ricevitoria tabacchi e la sede, a fronte del pagamento di una certa somma (€ 75.000,00).
Passando alle domande dell'attore, quest'ultimo ha allegato l'avverso inadempimento relativo all'obbligo avente ad oggetto la stipula dell'atto notarile di cessione.
Al riguardo, giova considerare che gli accordi inter partes non hanno previsto un termine entro cui stipulare il definitivo.
Da ciò discende che, in applicazione dell'art. 1183, comma 1, c.c. nella relativa interpretazione giurisprudenziale, le reciproche prestazioni (i.e. sottoscrizione dell'atto di cessione aziendale) erano immediatamente esigibili (Cass. 2019/21647)
Il lungo lasso di tempo trascorso tra la stipula degli accordi (21.12.2016) e la data di instaurazione del presente giudizio senza che il , pur beneficiario di alcune somme da parte del CP_2 pagina 3 di 6 promissario acquirente, abbia dato la disponibilità alla sottoscrizione della compravendita, inducono a ritenere dimostrato l'inadempimento di costui, anche in mancanza della previsione di un termine pattizio per la conclusione del contratto definitivo.
D'altra parte, in virtù dei principi in tema di onere probatorio (cfr. Cass. Sez. Un. 2001/13533))
a fronte del titolo fatto valere dal , sarebbe spettato al convenuto allegare fatti modificativi o CP_2 estintivi dell'avversa pretesa.
Al contrario il , neppure costituitosi, non ha fatto valere alcuna circostanza CP_1 estintiva dell'avverso credito.
Considerato che la conclusione del contratto definitivo costituisce l'obbligo principale delle parti di un preliminare, la descritta condotta del costituisce inadempimento rilevante ai fini CP_2 dell'art. 1455 c.c.
L' azionata scrittura tra le parti viene pertanto risolta.
Effetti restitutori.
Lo scioglimento del contratto determina l'insorgenza degli obblighi restitutori.
Il ha allegato di aver versato l'intero corrispettivo di vendita, pari ad € 75.000,00, CP_1
di cui ha, pertanto chiesto la restituzione.
Al riguardo, giova premettere la assai scarsa chiarezza delle difese attoree, che contengono dati tra loro parzialmente non compatibili.
Da una parte, l'attore ha fatto valere la scrittura di dicembre 2016 che contiene il riferimento a due trance dell'importo, rispettivamente di € 20.000,00 e € 55.000,00, in ipotesi portati da due assegni circolari risalenti al maggio e al dicembre 2016.
Dall'altra, egli ha allegato documentazione contabile che non dà conto di pagamenti corrispondenti alle suddette trance se non in via parziale.
In particolare, prendendo le mosse dall'acconto di € 20.000,00, la scrittura di dicembre, analogamente a quella di maggio, fa riferimento ad un assegno circolare tratto su Banca Popolare
Commercio e Industria, n. 4200169791-12 in data 13.5.2016 di tale importo, prodotto in copia sub doc.
n. 2.
Ritiene il Tribunale che l'espresso richiamo di tale titolo, con i relativi elementi identificativi, in entrambe le scritture e la fotocopia del titolo di credito costituiscano elementi idonei ex 2729 c.c. a dare la prova del pagamento di € 20.000.00 da parte del al . CP_1 CP_2
pagina 4 di 6 Passando alla residua parte di € 55.000,00, è vero che la 'premessa' contenuta nella scrittura, richiama l'assegno circolare n. 5001267421 tratto su Banca Popolare Commercio Industria di pari importo, quale oggetto di un versamento da parte del . CP_1
Tuttavia, il riferimento contenuto nella scrittura, prodotta, peraltro, solo in copia, non è qualificabile come quietanza visto che lo stesso non dà atto dell'intervenuto pagamento (il verbo a tal fine utilizzato è al gerundio presente 'versando') né attesta l'adempimento dell'obbligazione da parte del promissario acquirente
A ciò si aggiunge che, come anticipato, i documenti a tal fine prodotti dal non sono CP_2
compatibili né per data né per ammontare con le risultanze di tale scrittura.
Non è, infatti, riconducibile a tale pagamento la fotocopia dell'assegno circolare tratto su
Unipol del diverso ammontare di € 15.000,00 emesso ben due anni dopo, in data 8.10.2018, da soggetto di cui non risulta neppure identificabile la sottoscrizione, pur indicato tra le poste dell'estratto di un conto corrente facente capo al (doc. n. 2). CP_1
Analogamente, è del tutto non coincidente con le citate modalità e coi termini previsti dal contratto inter partes la posta riportata su tale estratto conto relativa ad un bonifico effettuato a favore del in data 13.8.2018 dell'importo di € 5.500,00. CP_2
Gli esposti elementi conducono a ritenere non dimostrato il pagamento della quota di €
55.000,00 da parte dell'attore.
Ne consegue che il diritto di costui alla restituzione deve essere limitato all'importo di €
20.000,00 del cui pagamento, solo, ha dato la dimostrazione.
Parte convenuta viene, pertanto, condannata a pagare al la somma di € 20.000,00, su CP_2
cui maturano interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziaria al saldo, non avendo l'attore non solo provato ma neppure allegato la mala fede della controparte, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Domanda subordinata.
In via subordinata il , per il caso di mancato accoglimento integrale della domanda CP_1
principale, ha chiesto la condanna del alla restituzione delle somme versategli. CP_2
La questione si pone in questa sede in considerazione del fatto che parte della domanda principale non è stata accolta, sulla base della circostanza che i pagamenti dedotti dall'attore risalgono al 2018, ad epoca, pertanto, ben successiva alla sottoscrizione della scrittura che richiama il versamento tramite un assegno del 2016.
pagina 5 di 6 Per quanto i documenti a tal fine prodotti dall'attore, con particolare riguardo all'estratto conto, costituiscano elemento da cui è evincibile il pagamento delle somme ivi riportate a favore del , CP_2 sia pur non nell'ammontare richiesto di € 55.000,00, tuttavia l'omessa indicazione di qualsivoglia titolo legittimante l'attore alla relativa restituzione, in un contesto in cui, peraltro è verosimile intravvedere l'esistenza di più rapporti tra le parti (prestito, lavoro, cfr. affermazioni contenute nel doc. n. 4 e scrittura 18.5.16), impedisce l'accoglimento della domanda.
La stessa viene, pertanto, rigettata.
Spese di lite
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico della parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo secondo le determinazioni di cui al D.M.
2014 n. 55 nella versione aggiornata dal D.M. 2012 n. 247, con riguardo anche all'art. 4 di tale
Decreto, tenuto conto del valore della causa, della somma attribuita alla parte vittoriosa dell'attività svolta anche alla luce della natura contumaciale della stessa, del tipo di questioni trattate, del valore della domanda, in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara la risoluzione della scrittura preliminare inter partes in data 21.12.2016, che ha integrato e sostituito quella in data 16.5.2016, per inadempimento di;
CP_2
2) per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna
[...]
al pagamento della somma di € 20.000,00 a favore di a titolo di CP_2 Controparte_1
restituzione, con interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al saldo;
3) rigetta la domanda subordinata per omessa dimostrazione del titolo a fondamento della stessa;
4) condanna a pagare a la somma complessiva CP_2 Controparte_1 di € 4.500,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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