Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 5003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 5003/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto reso in data 14.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Pachino in via E. Cialdini n. 129, elettivamente domiciliato in PACHINO, VIA CAVOUR N. 38, presso lo studio dell'avv. LENTINELLO MARIACONCETTA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Pachino in Via Savonarola n. 107, elettivamente domiciliata in PACHINO, VIA SAN MARTINO N.
6, presso lo studio degli avv.ti ANGELA BENINATO ed EMILIO COSTA, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 13/12/2024, le parti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile in Pachino, il giorno 1.8.2006 (Atto n. 19, Parte I, Anno 2006);
che dalla loro unione sono nati i figli il Per_1
12.1.2009 e il 27.2.2017; Per_2
hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate, nonché contestuale pronuncia di divorzio:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con facoltà di ognuno di essi di fissare liberamente la propria residenza o domicilio ove meglio creda e con l'obbligo reciproco di comunicarne tempestivamente all'altra parte eventuali variazioni, nel precipuo interesse dei due figli minori.
2) La casa coniugale sita nel Comune di Pachino (SR) in Via Malta n° 20 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, atte a garantirne un adeguato sviluppo psicofisico e una crescita sana ed equilibrata, sempre nel pieno rispetto delle aspirazioni, delle inclinazioni e delle esigenze di ciascun figlio.
I genitori si impegnano, altresì, a mantenere buoni rapporti, nonché a garantire il diritto dei figli e di conservare un rapporto equilibrato con ciascuno di essi, di ricevere cura, Per_1 Per_2
educazione e istruzione da entrambi, nonché di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. I figli e restano iscritti, come collocamento principale e a fini anagrafici, i ritti Per_1 Per_2
presso il domicilio della madre, nella casa familiare sita in Pachino (SR) Via Malta n° 20.
Il IG. potrà vedere e tenere con sé i due figli e , compatibilmente Parte_1 Per_1 Per_2
con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, secondo liberi accordi tra i coniugi separandi o, in mancanza, Il IG. potrà vedere e tenere con sé i due figli e , Parte_1 Per_1 Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, secondo liberi accordi tra i coniugi separandi o, in mancanza,
4a) due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 21,00 (fino alle ore 22,00 nel periodo estivo), nonché un weekend, a settimane alternate, dalle ore 18,00 di sabato alle ore 19,00 di domenica (fino alle ore 22,00 nel periodo estivo), con possibilità di pernottamento dei figli minori, anche separatamente, presso l'abitazione paterna. Nei giorni di spettanza, sarà cura del padre non collocatario assecondare la partecipazione alle attività scolastiche e lo svolgimento di eventuali attività sportive, ludiche e ricreative da parte dei minori.
4b) durante le festività natalizie, i figli trascorreranno, alternativamente, con ciascun genitore la
Vigilia di Natale o il giorno di Natale, il Capodanno o il 1 gennaio, nonché durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Nel periodo estivo, i figli minori trascorreranno con il padre non collocatario un periodo di 21 giorni complessivi, di cui 7 giorni nel mese di giugno, 7 giorni nel mese di luglio e 7 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi.
Per le altre festività contemplate dal calendario (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre) i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, salvo per il compleanno dei minori, che e trascorreranno con entrambi i genitori, salvo Per_1 Per_2
diverso accordo. Infine, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore la festa della mamma o del papà.
5. Il padre verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre collocataria dei minori, oltre alla sua quota del 50% dell'assegno unico universale pari a €. 175,00, l'assegno mensile di Euro 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori e , mediante versamento sulla Carta “MONEY”, IBAN Per_1 Per_2
[...] intestata alla IG.ra . Parte_2
I coniugi separandi concordano, indi, che l'assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico istituito dal D.L. 21 dicembre 2021 n° 230 pari a complessive € 350,00 (ovvero € 175,00 per ciascun figlio), sarà percepito in misura pari al 100%, dalla IG.ra , unitamente ad ogni altra Parte_2
misura di sostegno di natura assistenziale.
6. Le spese straordinarie necessarie per i due figli minori come individuate in seno alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” adottate dal Tribunale di Siracusa (Prot. N. 153/Int.) in data
30/01/2020”, saranno a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%.
Rientrano nelle spese extra, non richiedenti il previo accordo dei genitori (fermo restando l'obbligo di informazione dell'altro genitore), le seguenti spese:
a) sanitarie, connotate dal carattere di necessità e urgenza: i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo: spese per fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi anche in base all'importo della spesa.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, pubblico convenzionato o paritario, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole pubbliche, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), laddove non incluse nell'assegno e se sorte precedentemente la separazione o prima della cessazione della convivenza, sempre che siano compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extra scolastiche: un corso per attività extrascolastica (a scelta tra attività sportiva o di istruzione), spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative a mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Rientrano, invece, nelle spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo tra i genitori, sia espresso che tacito - per tale intendendosi la situazione in cui il genitore onerato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non avrà manifestato motivato dissenso per iscritto o con altro idoneo strumento, entro 15 giorni dalla richiesta;
in difetto, infatti, il silenzio sarà inteso come consenso - quelle relative a:
d) sanitarie: visite specialistiche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitarie ortodontici;
e) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stage, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private, nonché acquisto di libri o dispense;
j) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese 1e spese di trasporto e stage), attività iudico-ricreative
(centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica patente diversa dalla categoria A e B, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto. Entrambi i genitori si impegnano a provvedere contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro. Ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno essere intestati, ove possibile, al figlio e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativo) consegnati, in copia, all'altro genitore.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
(Clausola di trasferimento immobiliare)
7) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali pendenti tra i coniugi separandi, la IG.ra trasferisce, ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, al IG. - che accetta Parte_2 Parte_1
- la piena proprietà dello stacco di terreno posto in tenere di Pachino (SR), nella Contrada “Torre
Scibini”, estero are cinquantadue e centiare diciannove circa, confinante con proprietà di
[...]
, con proprietà di con proprietà di e con trazzera, CP_1 CP_2 Controparte_3
salvo alti, distinto nel N.C.T. al foglio 22, particella 87, di are 52, 19, R.D. Euro 31,73.
L'immobile oggetto del presente atto è pervenuto alla cedente, IG.ra , in regime di Parte_2 separazione dei beni, in virtù dell'atto pubblico di compravendita Repertorio N. 52964 - Raccolta N.
21439 del 25/06/2008, ai rogiti del Dott. Notaio in Avola iscritto nel Ruolo del distretto Persona_3
Notarile di Siracusa, registrato in Noto al N. 1806 il 02/07/2008 (Vedi All. n° 8).
La cedente dichiara, ex art. 29, comma 1 bis, legge 27/02/1985 n° 52, introdotto dall'art. 19, comma
14 D.L. 78/2020, convertito nella legge n. 122/2010, la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari (Vedi All. n° 9).
La IG.ra allega il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno sopra Parte_2
descritto posto in tenere di Pachino (SR), nella Contrada “Torre Scibini”, estero are cinquantadue e centiare diciannove circa, confinante con proprietà di , con proprietà di Controparte_1 [...]
con proprietà di e con trazzera, salvo alti, distinto nel N.C.T. al foglio CP_2 Controparte_3
22, particella 87, di are 52, 19, R.D. Euro 31,73, rilasciato in data 30/05/2024 dal Comune di
Pachino (SR) e dichiara che alla data del rilascio e sino ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti (Vedi All. n° 10). I coniugi separandi, vertendosi in tema di regolazione dei loro reciproci rapporti economico- patrimoniali a seguito di separazione, convengono che, a fronte dell'avvenuto trasferimento dello stacco di terreno meglio sopra identificato, il cessionario IG. si obblighi a liberare, Parte_1 entro e non oltre giorni 30 dall'avvenuto trasferimento, la IG.ra dalla garanzia Parte_2
fideiussoria prestata dalla predetta innanzi alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino – Agenzia
Pachino AG. 1 in favore del marito e dei suoi successori o aventi causa sino alla Parte_1 concorrenza dell'importo massimo di € 7.500,00, offrendo alla suddetta banca altra idonea garanzia e sollevando, per l'effetto, la predetta da ogni e qualsivoglia responsabilità nei Parte_2 confronti dell'Istituto, obbligandosi – in mancanza – a versare alla IG.ra la somma Parte_2 di € 8.000,00.
In relazione alla detta attribuzione patrimoniale, i coniugi separandi chiedono che il trasferimento in oggetto venga dichiarato esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 19 L. 6 marzo 1987 n° 74 ed estesa dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 maggio 1999 n° 154 a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
La parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli nonché da privilegi, ipoteca o gravame comunque da formalità pregiudizievoli, come risulta dalla Relazione di visura ipocatastale storica ultraventennale aggiornata rilasciata dal Notaio (Vedi All. n° Persona_4
7).
Le parti dichiarano e danno atto che quanto convenuto con la presente cessione è stato interamente conferito con le modalità sopra indicate e la IG.ra ne rilascia, pertanto, piena e Parte_2
liberatoria quietanza di saldo, rinunziando espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale.
Le parti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistica della quota ceduta, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
I coniugi separandi dichiarano, altresì, di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale e il
Cancelliere si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica.
I coniugi separandi e i rispettivi difensori si obbligano, infine, a curare la trascrizione e la voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente. I coniugi dichiarano espressamente che detto trasferimento immobiliare è connesso e funzionale alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e che la pattuizione di cui sopra è stata convenuta quale condizione imprescindibile per la composizione della crisi coniugale.
8) I coniugi separandi dichiarano, infine, di avere definito in questa sede ogni questione di natura personale, economica e patrimoniale tra loro pendente e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
All'udienza del 16.4.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Giudice, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (atti trasmessi in data
13.1.2025).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, anche delle pattuizioni relative al trasferimento immobiliare.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pachino, il 1.8.2006 (Atto n. 19, Parte I,
Anno 2006), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, sopra riportare e che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Cristina Maria Caruso, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PACHINO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15.05.2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone