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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4357/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrica De Sire Presidente dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice dott. Simone Iannone Giudice relatore all'esito dell'udienza telematica del 04.03.2025, con termine per note sino al giorno prima, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 4357/2024 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. TIERNO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti:
RECLAMANTE/I contro (Avv. ROCCO NOVELLI) e (Avv. Controparte_2 Controparte_3
GALOTTO SIMONA), in persona de rispettivi l.r.p.t., RECLAMATI non costituiti ha emesso, ex art. 308 c.p.c. la seguente
ORDINANZA letto l'atto di reclamo, tempestivamente depositato il 29.11.2024, con il quale il reclamante, previamente impugnando il provvedimento di estinzione del Giudice a quo – reso il 21.11.2024 – rassegna le seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore di voler accogliere il Reclamo proposto e, per l'effetto, previa revoca del Provvedimento di estinzione del 21.11.2024 rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio iscritto al nr. 2249/2015 r.g., nonché di adottare tutti i provvedimenti necessari ed conseguenziali”; preso atto della mancata costituzione dei reclamati;
letta, poi, la nota telematica di trattazione del reclamante, con la quale rassegna le conclusioni in premessa indicate;
rilevato come, previo accesso telematico per visibilità, nel fascicolo di cui al numero di Rg. 2249/2014 (giudizio a quo), il reclamante ha inteso impugnare, ex art. 308 c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudizio, reso dal Giudice a quo il 21.11.2024;
considerato, a tal fine, come il reclamo vada accolto, giacché, dagli atti di causa è emerso quanto di seguito sinteticamente indicato:
Pagina 1 - per l'udienza telematica del 14.11.2024 (per la quale è stata disposta la trattazione telematica con precedente provvedimento del 23.07.2024, all'uopo assegnando termine per note sino a due giorni prima) è stata comunicata, dall'odierno appellante, la nota telematica di trattazione in data 06.11.2024;
- per la successiva udienza telematica del 21.11.2024 (fissata con provvedimento reso ex art. 309 c.p.c. all'esito dell'udienza del 14.11.2024, all'uopo assegnando pari termine per note sino a due giorni prima) è stata comunicata, dall'odierno appellante, l'ulteriore nota telematica in data 15.11.2024, poi reiterata, con pari tenore e contenuto, in data 18.11.2024;
- per l'effetto, l'ordinanza estintiva, resa il 21.11.2024 all'esito dell'udienza, ivi trattata, va revocata, non ricorrendo, nel caso di specie, la fattispecie estintiva del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 309 c.p.c.; nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dei reclamati;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, sul reclamo proposto ed in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara la contumacia di e in Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi l.r.p.t.;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza estintiva resa il 21.11.2024 nel procedimento di cui al n. di Rg. 2249/2014;
- rimette al Giudice reclamato ogni eventuale ed opportuno provvedimento per l'ulteriore corso del giudizio a quo;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 20.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrica De Sire Presidente dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice dott. Simone Iannone Giudice relatore all'esito dell'udienza telematica del 04.03.2025, con termine per note sino al giorno prima, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 4357/2024 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. TIERNO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti:
RECLAMANTE/I contro (Avv. ROCCO NOVELLI) e (Avv. Controparte_2 Controparte_3
GALOTTO SIMONA), in persona de rispettivi l.r.p.t., RECLAMATI non costituiti ha emesso, ex art. 308 c.p.c. la seguente
ORDINANZA letto l'atto di reclamo, tempestivamente depositato il 29.11.2024, con il quale il reclamante, previamente impugnando il provvedimento di estinzione del Giudice a quo – reso il 21.11.2024 – rassegna le seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore di voler accogliere il Reclamo proposto e, per l'effetto, previa revoca del Provvedimento di estinzione del 21.11.2024 rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio iscritto al nr. 2249/2015 r.g., nonché di adottare tutti i provvedimenti necessari ed conseguenziali”; preso atto della mancata costituzione dei reclamati;
letta, poi, la nota telematica di trattazione del reclamante, con la quale rassegna le conclusioni in premessa indicate;
rilevato come, previo accesso telematico per visibilità, nel fascicolo di cui al numero di Rg. 2249/2014 (giudizio a quo), il reclamante ha inteso impugnare, ex art. 308 c.p.c., il provvedimento di estinzione del giudizio, reso dal Giudice a quo il 21.11.2024;
considerato, a tal fine, come il reclamo vada accolto, giacché, dagli atti di causa è emerso quanto di seguito sinteticamente indicato:
Pagina 1 - per l'udienza telematica del 14.11.2024 (per la quale è stata disposta la trattazione telematica con precedente provvedimento del 23.07.2024, all'uopo assegnando termine per note sino a due giorni prima) è stata comunicata, dall'odierno appellante, la nota telematica di trattazione in data 06.11.2024;
- per la successiva udienza telematica del 21.11.2024 (fissata con provvedimento reso ex art. 309 c.p.c. all'esito dell'udienza del 14.11.2024, all'uopo assegnando pari termine per note sino a due giorni prima) è stata comunicata, dall'odierno appellante, l'ulteriore nota telematica in data 15.11.2024, poi reiterata, con pari tenore e contenuto, in data 18.11.2024;
- per l'effetto, l'ordinanza estintiva, resa il 21.11.2024 all'esito dell'udienza, ivi trattata, va revocata, non ricorrendo, nel caso di specie, la fattispecie estintiva del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 309 c.p.c.; nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dei reclamati;
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, sul reclamo proposto ed in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara la contumacia di e in Controparte_2 Controparte_3 persona dei rispettivi l.r.p.t.;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza estintiva resa il 21.11.2024 nel procedimento di cui al n. di Rg. 2249/2014;
- rimette al Giudice reclamato ogni eventuale ed opportuno provvedimento per l'ulteriore corso del giudizio a quo;
- manda la Cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 20.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
dott. Simone Iannone dott.ssa Enrica De Sire
Pagina 2