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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 09/10/2024, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 621 /2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __4.10.2024___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 9 R.G. 621 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 621 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmine Bernardo, domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rapp.p.t, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Panico, domiciliata come in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
P a g . 2 | 9 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281- sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M.
e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
71/2022 del 24/08/2022 e notificato in data 19/10/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, con cui si ingiungeva al sig. , in favore della Parte_1
società opposta in qualità di pretesa creditrice, il pagamento Controparte_1
della somma di € 4.988,52, oltre interessi, in ragione del mancato pagamento di alcune fatture (n. 713 dell'11/07/2018; 725 del 14/06/2018; 836 del 3/07/2018; 848 del
5/7/2018) allegate da controparte, ed aventi ad oggetto la fornitura di beni alimentari, in particolare di prodotti caseari, da parte della società Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, il sig. eccepiva: Pt_1
P a g . 3 | 9 -in via preliminare, il difetto di competenza per valore del Tribunale ordinario in favore del Giudice di Pace, adducendo come motivazione la mancata richiesta di corresponsione degli interessi sul capitale da parte dell'opposta soc. Controparte_1
[...]
Nello specifico, secondo la ricostruzione offerta dal “[…] Dalla lettura delle Pt_1
conclusioni del ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla Controparte_1
emerge con chiarezza la mancata richiesta autonoma degli interessi di mora maturati ante litem, i quali quindi, come da indirizzo giurisprudenziale, non devono sommarsi al capitale richiesto. Parimenti alla somma capitale asseritamente vantata dalla società opposta non vanno aggiunti gli interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, in quanto manca apposita istanza ed in ogni caso sono genericamente richiesti.” (Cfr. atto di citazione)
Per queste ragioni il valore della causa in oggetto risulterebbe inferiore ad euro 5 mila, limite massimo fissato ex lege (rito ante riforma Cartabia) oltre il quale la competenza per valore spetta al Tribunale, rientrando, di conseguenza, nella cognizione del Giudice di Pace.
-In subordine, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo di non essere debitore della somma oggetto di ingiunzione, in quanto non sussisterebbe alcuna prova circa l'avvenuta stipulazione di un contratto tra le parti avente ad oggetto la fornitura dei prodotti caseari oggetto delle fatture contestate.
A sostegno della propria domanda, l'opponente esibiva delle ricevute di bonifici eseguiti a favore della ed aventi ad oggetto il pagamento di Controparte_1
fatture relative ad ordini precedenti e successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione, tutti regolarmente saldati.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, l'opposto non avrebbe offerto alcuna prova concreta dell'ordine effettuato, né tantomeno dell'avvenuta consegna della merce al destinatario;
pertanto nulla sarebbe dovuto.
Ciò dedotto, il sig. concludeva, in accoglimento della proposta opposizione, Pt_1
per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della domanda creditoria, con refusione delle spese di lite.
La società in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
p.t., si costituiva in giudizio e insisteva per il rigetto dell'opposizione, sostenendo:
P a g . 4 | 9 -in primis, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, sottolineando come “Il Tribunale di Napoli- sez. distaccata di Ischia risulti essere competente per valore relativamente al giudizio in oggetto. Ed infatti, giova senz'altro precisare che la somma oggetto del decreto ingiuntivo è di € 4.988,52; tale somma è soggetta per legge a interessi legali maturati e maturandi, i quali, aggiunti alla suddetta, comportano senza ombra di dubbio il superamento del limite previsto per legge dei 5 mila euro, determinando la competenza per valore del Tribunale adito dall'opponente.” (Cfr. comparsa di costituzione e risposta)
-Nel merito, la società contestava la manifesta CP_1 Controparte_1 infondatezza dell'opposizione alla luce della totale mancanza di prove a sostegno dei motivi di opposizione. In particolare, il sig. non avrebbe mai contestato Pt_1
l'operato eseguito dalla né tantomeno disconosciuto Controparte_2
alcun ordine effettuato, beneficiando delle forniture rese, e continuando ad emettere nuovi ordini regolarmente.
A dimostrazione di ciò, la parte opposta allegava le fatture relative agli ordini effettuati dal nei mesi di giugno e luglio 2018, mai evase, ma registrate nei libri Pt_1 contabili IVA dell'opponente.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'opposto-creditore, la fornitura dei beni veniva sempre corredata da lettere di accompagnamento (D.D.T. o bolle di consegna) regolarmente firmate dal vettore.
-parte opposta chiedeva, altresì, la condanna del sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata (“lite temeraria”) da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, sottolineando il carattere puramente dilatorio della suddetta opposizione, che sarebbe finalizzata esclusivamente a “procrastinare il pagamento di quanto dovuto”.
All'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, di natura essenzialmente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.10.2024.
Rileva questo Tribunale che l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve
P a g . 5 | 9 pertanto essere rigettata per i motivi che seguono.
-Analizzando il primo motivo di doglianza, va evidenziato come la competenza per valore spetti al Tribunale e non al Giudice di Pace, così come correttamente rilevato dalla parte opposta;
infatti, secondo quanto previsto dalla Cassazione (sent. n.4994 del
26/02/2008) “Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113 comma 2 c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., con il capitale e gli interessi.”
Pertanto, l'ammontare complessivo della domanda supera certamente il limite minimo di €5.000,00 (€4988,52+interessi) determinando la competenza del Tribunale a conoscere del giudizio.
-In relazione al merito, l'opponente, che peraltro nella fase monitoria non aveva mai contestato la diffida ad adempiere con relativa messa in mora trasmessa dalla controparte, nelle sue memorie si è limitato ad una contestazione meramente generica,
e quindi insufficiente, della pretesa creditoria, lamentando l'assenza di prova del presunto credito vantato dalla società nonché la mancata Controparte_1
consegna della merce, sostenendo, di conseguenza, di non essere tenuto al pagamento delle fatture emesse dalla controparte oggetto di contestazione.
Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione, e si svolge secondo i principi generali in materia di onere della prova, nel senso che incombe a chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, mentre l'opposto, attore in senso sostanziale, ha l'onere di dare valido sostegno probatorio alla propria istanza, dal canto suo, l'opponente deve fornire la prova di tutte le eccezioni ed istanze poste a fondamento dell'atto di opposizione. (Ex multis, Cass. civ., sent.
n.16767/2014; sent. n.4800/2007). Inoltre, in ordine alla specificità della contestazione, con la sentenza n. 31837 del 4/11/2012, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che
“L'attore deve descrivere puntualmente i fatti che intende provare, e solo in questo caso il convenuto è obbligato a contestarli in modo altrettanto preciso.”
Venendo al caso in esame, si osserva come la parte opposta abbia dimostrato la
P a g . 6 | 9 sussistenza del proprio credito allegando le fatture emesse a carico del e i Pt_1
relativi D.D.T. (documenti di trasporto) comprovanti la consegna della merce. In particolare, il documento di trasporto, introdotto con il DPR n.472/96 in sostituzione della precedente bolla di accompagnamento, è idoneo a certificare l'avvenuto trasferimento di merci qualora sia sottoscritto dal destinatario o quanto meno dal vettore.
Nel caso di specie, i D.D.T. allegati dalla parte opposta, pur recando la sola firma del vettore, sono comunque sufficienti, accompagnati da altri indizi probatori, quali possono essere considerate senz'altro le fatture emesse a carico del debitore-opponente, a dimostrare l'avvenuta consegna della merce e, dunque, la fondatezza della pretesa creditoria.
Invero, secondo quanto previsto dalla Cassazione nella sentenza n.3581 dell'8/02/2024
“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne
è oggetto e annotata nelle scritture contabili.”
Ebbene, nel registro IVA sez. acquisti esibito dal sig. risultano contabilizzate Pt_1
tutte le fatture emesse dalla oggetto di contestazione (n. 713 Controparte_1 dell'11/07/2018; 725 del 14/06/2018; 836 del 3/07/2018; 848 del 5/7/2018); pertanto, ciò rappresenta indubbiamente un riconoscimento da parte dell'opponente di quanto dovuto.
-In merito alla richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata c.d. “lite temeraria”, non si ritengono sussistenti nella vicenda in esame i presupposti per la condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., non essendo stato provato né il dolo né la colpa grave.
In tema di responsabilità processuale aggravata, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex articolo 96 c.p.c., connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: e ciò in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che
P a g . 7 | 9 consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. 2017/26515).
Due sono i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 2, c.p.c.: l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza.
Inoltre, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si distingue da quella resa rispetto al comma 1 in quanto non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, “ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, con decurtazione dei compensi relativi alla fase di trattazione ed istruzione della causa, sostanzialmente non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla
P a g . 8 | 9 controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.71/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, già dichiarato esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in € 1.701,00, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Alessandro Panico dichiaratosi anticipatario.
3. rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Napoli, il 08/10/2024
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
P a g . 9 | 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA –
Il giudice dott.ssa Maddalena Venezia;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del __4.10.2024___ con il deposito di note scritte di trattazione della causa;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
P a g . 1 | 9 R.G. 621 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 621 /2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmine Bernardo, domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale rapp.p.t, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Panico, domiciliata come in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
P a g . 2 | 9 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281- sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M.
e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268;
Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002).
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
71/2022 del 24/08/2022 e notificato in data 19/10/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, con cui si ingiungeva al sig. , in favore della Parte_1
società opposta in qualità di pretesa creditrice, il pagamento Controparte_1
della somma di € 4.988,52, oltre interessi, in ragione del mancato pagamento di alcune fatture (n. 713 dell'11/07/2018; 725 del 14/06/2018; 836 del 3/07/2018; 848 del
5/7/2018) allegate da controparte, ed aventi ad oggetto la fornitura di beni alimentari, in particolare di prodotti caseari, da parte della società Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, il sig. eccepiva: Pt_1
P a g . 3 | 9 -in via preliminare, il difetto di competenza per valore del Tribunale ordinario in favore del Giudice di Pace, adducendo come motivazione la mancata richiesta di corresponsione degli interessi sul capitale da parte dell'opposta soc. Controparte_1
[...]
Nello specifico, secondo la ricostruzione offerta dal “[…] Dalla lettura delle Pt_1
conclusioni del ricorso per decreto ingiuntivo depositato dalla Controparte_1
emerge con chiarezza la mancata richiesta autonoma degli interessi di mora maturati ante litem, i quali quindi, come da indirizzo giurisprudenziale, non devono sommarsi al capitale richiesto. Parimenti alla somma capitale asseritamente vantata dalla società opposta non vanno aggiunti gli interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale introduttivo, in quanto manca apposita istanza ed in ogni caso sono genericamente richiesti.” (Cfr. atto di citazione)
Per queste ragioni il valore della causa in oggetto risulterebbe inferiore ad euro 5 mila, limite massimo fissato ex lege (rito ante riforma Cartabia) oltre il quale la competenza per valore spetta al Tribunale, rientrando, di conseguenza, nella cognizione del Giudice di Pace.
-In subordine, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, sostenendo di non essere debitore della somma oggetto di ingiunzione, in quanto non sussisterebbe alcuna prova circa l'avvenuta stipulazione di un contratto tra le parti avente ad oggetto la fornitura dei prodotti caseari oggetto delle fatture contestate.
A sostegno della propria domanda, l'opponente esibiva delle ricevute di bonifici eseguiti a favore della ed aventi ad oggetto il pagamento di Controparte_1
fatture relative ad ordini precedenti e successivi rispetto a quelli oggetto di contestazione, tutti regolarmente saldati.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, l'opposto non avrebbe offerto alcuna prova concreta dell'ordine effettuato, né tantomeno dell'avvenuta consegna della merce al destinatario;
pertanto nulla sarebbe dovuto.
Ciò dedotto, il sig. concludeva, in accoglimento della proposta opposizione, Pt_1
per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della domanda creditoria, con refusione delle spese di lite.
La società in persona del proprio legale rappresentante Controparte_1
p.t., si costituiva in giudizio e insisteva per il rigetto dell'opposizione, sostenendo:
P a g . 4 | 9 -in primis, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, sottolineando come “Il Tribunale di Napoli- sez. distaccata di Ischia risulti essere competente per valore relativamente al giudizio in oggetto. Ed infatti, giova senz'altro precisare che la somma oggetto del decreto ingiuntivo è di € 4.988,52; tale somma è soggetta per legge a interessi legali maturati e maturandi, i quali, aggiunti alla suddetta, comportano senza ombra di dubbio il superamento del limite previsto per legge dei 5 mila euro, determinando la competenza per valore del Tribunale adito dall'opponente.” (Cfr. comparsa di costituzione e risposta)
-Nel merito, la società contestava la manifesta CP_1 Controparte_1 infondatezza dell'opposizione alla luce della totale mancanza di prove a sostegno dei motivi di opposizione. In particolare, il sig. non avrebbe mai contestato Pt_1
l'operato eseguito dalla né tantomeno disconosciuto Controparte_2
alcun ordine effettuato, beneficiando delle forniture rese, e continuando ad emettere nuovi ordini regolarmente.
A dimostrazione di ciò, la parte opposta allegava le fatture relative agli ordini effettuati dal nei mesi di giugno e luglio 2018, mai evase, ma registrate nei libri Pt_1 contabili IVA dell'opponente.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'opposto-creditore, la fornitura dei beni veniva sempre corredata da lettere di accompagnamento (D.D.T. o bolle di consegna) regolarmente firmate dal vettore.
-parte opposta chiedeva, altresì, la condanna del sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata (“lite temeraria”) da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, sottolineando il carattere puramente dilatorio della suddetta opposizione, che sarebbe finalizzata esclusivamente a “procrastinare il pagamento di quanto dovuto”.
All'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 cpc, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, di natura essenzialmente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.10.2024.
Rileva questo Tribunale che l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e deve
P a g . 5 | 9 pertanto essere rigettata per i motivi che seguono.
-Analizzando il primo motivo di doglianza, va evidenziato come la competenza per valore spetti al Tribunale e non al Giudice di Pace, così come correttamente rilevato dalla parte opposta;
infatti, secondo quanto previsto dalla Cassazione (sent. n.4994 del
26/02/2008) “Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all'art. 113 comma 2 c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., con il capitale e gli interessi.”
Pertanto, l'ammontare complessivo della domanda supera certamente il limite minimo di €5.000,00 (€4988,52+interessi) determinando la competenza del Tribunale a conoscere del giudizio.
-In relazione al merito, l'opponente, che peraltro nella fase monitoria non aveva mai contestato la diffida ad adempiere con relativa messa in mora trasmessa dalla controparte, nelle sue memorie si è limitato ad una contestazione meramente generica,
e quindi insufficiente, della pretesa creditoria, lamentando l'assenza di prova del presunto credito vantato dalla società nonché la mancata Controparte_1
consegna della merce, sostenendo, di conseguenza, di non essere tenuto al pagamento delle fatture emesse dalla controparte oggetto di contestazione.
Giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione, e si svolge secondo i principi generali in materia di onere della prova, nel senso che incombe a chi fa valere un diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, mentre l'opposto, attore in senso sostanziale, ha l'onere di dare valido sostegno probatorio alla propria istanza, dal canto suo, l'opponente deve fornire la prova di tutte le eccezioni ed istanze poste a fondamento dell'atto di opposizione. (Ex multis, Cass. civ., sent.
n.16767/2014; sent. n.4800/2007). Inoltre, in ordine alla specificità della contestazione, con la sentenza n. 31837 del 4/11/2012, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che
“L'attore deve descrivere puntualmente i fatti che intende provare, e solo in questo caso il convenuto è obbligato a contestarli in modo altrettanto preciso.”
Venendo al caso in esame, si osserva come la parte opposta abbia dimostrato la
P a g . 6 | 9 sussistenza del proprio credito allegando le fatture emesse a carico del e i Pt_1
relativi D.D.T. (documenti di trasporto) comprovanti la consegna della merce. In particolare, il documento di trasporto, introdotto con il DPR n.472/96 in sostituzione della precedente bolla di accompagnamento, è idoneo a certificare l'avvenuto trasferimento di merci qualora sia sottoscritto dal destinatario o quanto meno dal vettore.
Nel caso di specie, i D.D.T. allegati dalla parte opposta, pur recando la sola firma del vettore, sono comunque sufficienti, accompagnati da altri indizi probatori, quali possono essere considerate senz'altro le fatture emesse a carico del debitore-opponente, a dimostrare l'avvenuta consegna della merce e, dunque, la fondatezza della pretesa creditoria.
Invero, secondo quanto previsto dalla Cassazione nella sentenza n.3581 dell'8/02/2024
“La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne
è oggetto e annotata nelle scritture contabili.”
Ebbene, nel registro IVA sez. acquisti esibito dal sig. risultano contabilizzate Pt_1
tutte le fatture emesse dalla oggetto di contestazione (n. 713 Controparte_1 dell'11/07/2018; 725 del 14/06/2018; 836 del 3/07/2018; 848 del 5/7/2018); pertanto, ciò rappresenta indubbiamente un riconoscimento da parte dell'opponente di quanto dovuto.
-In merito alla richiesta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata c.d. “lite temeraria”, non si ritengono sussistenti nella vicenda in esame i presupposti per la condanna al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., non essendo stato provato né il dolo né la colpa grave.
In tema di responsabilità processuale aggravata, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex articolo 96 c.p.c., connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: e ciò in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile. In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che
P a g . 7 | 9 consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. 2017/26515).
Due sono i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 2, c.p.c.: l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza.
Inoltre, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. si distingue da quella resa rispetto al comma 1 in quanto non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, “ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass., Sez. Un., n. 9912/2018, in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, con decurtazione dei compensi relativi alla fase di trattazione ed istruzione della causa, sostanzialmente non espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena Venezia, definitivamente pronunciando sulla
P a g . 8 | 9 controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.71/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, già dichiarato esecutivo;
2. condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta,
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in € 1.701,00, per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Alessandro Panico dichiaratosi anticipatario.
3. rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Napoli, il 08/10/2024
Il GIUDICE
Dott.ssa Maddalena Venezia
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