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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/02/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
O G G E T T O :
“Arricchimento senza IL TRIBUNALE DI LECCE causa”
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA Udienza discussione: nella causa civile iscritta al n. 827 del ruolo generale del 25.02.2025
contenzioso dell'anno 2022, avente per oggetto “Arricchimento
senza causa” discussa oralmente e decisa ex art. 281-sexies c.pc.
all'udienza del 25.2.2025
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Gaballo Pasquale, mandato in atti
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Carmelo Lazari, mandato in atti
CONVENUTA
1 Conclusioni: all'odierna udienza si procedeva alla discussione orale come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145:
“La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
****
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte citava in Parte_1 giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Nello specifico la TE dichiarava: di essere proprietaria di una abitazione Parte_1 sita in Galatina alla via Scalfo n. 55 piano terra per essere a lei pervenuta in successione dalla defunta madre Aggiungeva che al piano primo di via Scalfo n. 55 insiste PE una stanza individuata in catasto al foglio 100 p.lla 633 sub 19 intestata catastalmente a e . Persona_2 Persona_3
Nel 2014 attese le precarie condizioni statiche del solaio di detto vano a seguito di sopralluogo dei Tecnici Comunali che accertavano il reale pericolo di crollo, il Comune di Galatina, individuando in il possessore del vano in oggetto emanava l'Ordinanza Controparte_2 dirigenziale n. 189/D prot. N. 20130037076 del 18.10.2013 affinchè provvedesse immediatamente ad avviare tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza del vano.
presentava istanza al Comune di Galatina e chiedeva l'annullamento in Controparte_2 autotutela della predetta Ordinanza in quanto “da tempo” non più possessore del vano.
Considerata l'irreperibilità di soggetti aventi causa su detto vano e considerato il perdurare
2 della situazione di stallo con il conseguente aggravio dello stato di pericolo di crollo, R_ dava corso a proprie cure e spese ai lavori di messa in sicurezza, asportazione e
[...] ricostruzione delle parti pericolanti soggette a crollo del vano in oggetto;
provvedeva inoltre all'esecuzione di lastricato solare con lastre di pietra di Cursi e sigillatura dei giunti con prodotti idrorepellenti.
Presentata la documentazione necessaria al Comune di Galatina, incaricato il tecnico necessario ed affidando i lavori a maestranze specializzate provvedeva a quanto innanzi.
Accadeva tuttavia che in data 6.10.2020 per il tramite dell'avv. Controparte_1
Carmelo Lazari faceva pervenire a una racc.a.r. nella quale “nella sua Parte_1 qualità di proprietaria e possessore del vano in Galatina al I piano con accesso da via Scalfo
n. 55 in NCEU foglio 100 p.lla 633 sub 19 per averne la stessa usucapito la proprietà a causa del continuato e pacifico possesso di detto vano per oltre 20 anni” invitava e diffidava
[...]
a lasciare libero e sgombro il vano in questione da oggetti. Parte_1
TE , con pec datata 16.10.2020, comunicava a di aver Parte_1 Controparte_1 solo custodito in buona fede negli ultimi anni la stanza in questione appoggiandovi nel frattempo materiale, non essendosi mai manifestato alcun proprietario e possessore dello stesso e non arrecando quindi pregiudizio ad alcuno.
TE liberava immediatamente il vano in questione dal materiale di sua proprietà Parte_1 chiedendo tuttavia il rimborso delle spese sostenute dalla propria madre PE
(di cui nelle more erra divenuta erede), ogni spesa sostenuta per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuate sul predetto vano senza le quali il vano sarebbe crollato ed avrebbe cagionato molti più danni.
Richiesta a cui la non dava seguito. CP_1
Parte convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta nella quale, sostanzialmente, contestava la propria legittimazione passiva, dichiarandosi estranea ai fatti che avevano interessato il vano, e negando la pericolosità del suo stato.
La domanda di parte attrice merita accoglimento.
I fatti descritti in citazione hanno infatti trovato tutti piena conferma nel corso del giudizio, non solo attraverso le produzioni documentale allegate agli atti di parte, ma anche nella prova per testi ammessa.
All'udienza del 30.1.2024 il teste ha infatti confermato di essere stato Testimone_1 incaricato da madre di , per eseguire il progetto e la PE Parte_1 direzione dei lavori nonché per essere coordinatore della sicurezza circa la demolizione di un solaio di una stanza a primo piano insistente sull'abitazione di al piano terra. Parte_1
Confermava: >. A domanda specifica il teste rispondeva inoltre: << I lavori furono eseguiti dalla ditta . Concludeva il teste confermando che per il suo Controparte_3 lavoro era stato pagato € 1600,00 da come da dichiarazione in atti. Parte_1
All'udienza del 26.2.2024 veniva inoltre escusso il teste , titolare della CP_3
3 Cos. il quale confermava che nel 2014era stato incaricato da madre CP_3 PE di di eseguire i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione di una stanza Parte_1 al primo piano sopra l'abitazione di in Galatina alla via Scalfo n. 55. Parte_1
Con riferimento poi alla pericolosità del vano la stessa risulta documentalmente provata dalla
Ord. Dirigenziale n. 189/D del 18.10.2023 allegata all'atto di citazione.
Né è possibile mettere in discussione la legittimazione passiva della Controparte_1 che, non ha mai negato di rivendicare diritto su quel vano, né ha disconosciuto la missiva inviata dall'Avv. Lazari nella quale si dichiara proprietaria e possessore dello stesso.
Da qui l'accoglimento della domanda di parte attrice.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento alla domanda dell'attrice, dichiara che le migliorie eseguite dall'attrice sul vano posto al primo piano di via Scalfo n. 55 in Galatina, costituiscono un indebito arricchimento per il proprietario dello stesso;
2) per l'effetto condanna al pagamento in favore dell'attrice a titolo Controparte_1 di equo indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di euro 7100,00 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice Controparte_1 che liquida in euro 300,00 per spese ed euro 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.a.p. come per legge.
Lecce, 25.2.2025
Il Giudice On.
Dott. ssa Merj Giuri
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