Art. 11.
Nei confronti dei dipendenti idonei ai concorsi interni a macchinista i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' chiesto il rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , le disposizioni previste da detta norma continueranno ad aver effetto fino alla scadenza dell'anno di rinvio.
Ai dipendenti indicati al precedente comma e' data, comunque, facolta' di rinunciare al rinvio della nomina con dichiarazione da presentare, a tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In tali ipotesi, la nomina non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia.
Nei confronti dei dipendenti idonei ai concorsi interni a macchinista i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' chiesto il rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , le disposizioni previste da detta norma continueranno ad aver effetto fino alla scadenza dell'anno di rinvio.
Ai dipendenti indicati al precedente comma e' data, comunque, facolta' di rinunciare al rinvio della nomina con dichiarazione da presentare, a tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In tali ipotesi, la nomina non puo' avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia.