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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 119/2015 R.G. + N. 1271/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo SABATO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle seguenti cause riunite a) causa iscritta al n. 119 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2015, promossa da:
(C.F./P.I. , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Biagio RICCIO
( ), elettivamente domiciliata in Montesano Scalo (SA), via G, C.F._1
Mazzini n, 2, presso lo studio dell'avv. Guglielmo BOSCO;
ATTORE contro
C.F./P.I. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in alla piazza Salimbeni n. 3, in persona del Dir. , rapp.ta e CP_1 Controparte_2 difesa, giusta procura generale in atti, dall'avv. Giuseppe STANZIONE (C.F.
), elettivamente domiciliata in Sapri alla via dei Brasiliani n. 5, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonio STOPPANI;
pagina 1 di 16 CONVENUTA
b) causa iscritta al n. 1271 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
(C.F./P.I. , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., ( ) e Parte_2 C.F._3 Parte_3
( , tutti rapp.ti e difesi, giusta mandato in atti, dagli
[...] CodiceFiscale_4
avv.ti Guglielmo BOSCO ) e Concetta BOSCO C.F._5
( ) e presso il cui studio in Montesano Scalo (SA), via G, Mazzini C.F._6
n, 2, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI contro
( ), nella sua qualità di procuratrice mandataria di CP_3 P.IVA_3 [...]
C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_2
ST UM
( , in persona del legale rapp.te p.t. e poi CP_4 P.IVA_4 CP_5
( ), quale procuratrice e mandataria della cessionaria .
[...] P.IVA_5 CP_6
) con sede legale in Milano 3, rapp.ta e difesa, giusta procura generale in P.IVA_6 atti, dall'avv. Gabriele Maria PANINI ( ), presso il cui studio in C.F._7
Roma, alla via Giovanni Antonio Plana n. 4 è elettivamente domiciliata
CESSIONARIA INTERVENUTA
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_7 P.IVA_7
p.t., rappresentata da (C.F. , società intervenuta quale Controparte_5 P.IVA_5 mandataria e incaricata di svolgere l'attività di amministrazione, Controparte_8
gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti, dall' Avv. Giacinto
Di Donato (codice fiscale ) presso lo Studio del quale C.F._8
elettivamente si è domiciliata in Roma, Via Barberini n. 86;
pagina 2 di 16 CESSIONARIA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 2.02.2015 e ritualmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare, in Controparte_1 ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la soc. in liquazione (…) è creditrice della soma di € 281.204,89 oltre Parte_1 interessi, nei confronti della (…) per avere Controparte_1
illegittimamente pagato interessi, competenze e spese contra legem sul conto corrente di corrispondenza n.63100153, intrattenuto presso la filiale di Atena Lucana;
riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica;
accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; accertare che la Controparte_9 sia per interessi usurai che per competenze e spese non dovute, è debitrice
[...] dell'attrice (…) dell'importo pari ad € 281.204,89 oltre Parte_1
interessi; col favore delle spese e degli emolumenti di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore (…)”.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice rappresentava di aver intrattenuto con l'istituto bancario il rapporto di conto corrente n. 63100153 presso la sede di Atena Lucana, (già) sorto presso altra filiale;
che sulle operazioni di conto corrente la aveva lucrato e CP_1
incrementato somme non dovute agendo in spregio alla normativa in tema di contratti pagina 3 di 16 bancari. Nella specie lamentava la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di tassi usurai e la previsione della commissione di massimo scoperto, il tutto come dettagliatamente specificato nell'elaborato peritale eseguito per suo conto dalla società
“Blue Line Consulting” e depositata in atti.
Con la consulenza di parte la deduceva, dunque, che al conto corrente Parte_1
venivano imposti interessi usurai, che il tasso effettivo globale risultava superiore al tasso soglia, che al rapporto veniva applicata sempre la commissione di massimo scoperto;
lamentava l'applicazione del TEG in misura superiore al tasso soglia nonché al
TEGM, così ritenendo la sussistenza dell'usura oggettiva e soggettiva. Nella specie,
l'attore evidenziava che fra il 2008 e il 2013 la Banca aveva agito in modo non conforme a legge per un credito complessivo dell'attrice pari ad € 281.204,89, oltre interessi, come riportato nella propria consulenza.
In ogni caso deduceva la nullità del contratto bancario per difetto di firma della
[...]
. Controparte_1
In allegato all'atto introduttivo parte attrice produceva: verbale negativo della mediazione;
perizia tecnica contabile con relativi allegati (ricalcolo conto corrente, scalari bancari e tabella di calcolo dell'usura) e la missiva ex art. 119 TUB.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.04.2015, in vista dell'udienza del 18.05.2015 indicata in citazione, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale chiedeva: “Dichiarare l'inammissibilità della domanda di mero
[...]
accertamento; Rigettare, in ogni caso, integralmente le domande proposte, perché infondate e non provate in fatto ed infondate in diritto;
in denegata ipotesi ed in via subordinata, disporre, in accoglimento dell'eccepita compensazione giudiziale ex art.
1243, co. 2 cod. civ., la compensazione del credito che in questa sede dovesse eventualmente essere accertato in favore di parte attrice con la quota corrispondente di quello che pure in questa sede dovesse essere accertato in favore della banca”.
La convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento poiché diretta ad accertare fatti piuttosto che diritti, nel merito deduceva la legittimità delle pattuizioni del conto corrente n. 63100153 (già n.
2.52 presso la filiale di Sala Consilina). In
pagina 4 di 16 particolare, la rappresentava che tutte le condizioni applicate al rapporto di conto CP_1
corrente erano state tutte pattuite tra le parti (interessi, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione di interessi, spese di singole operazioni). Precisava che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima poiché operata sia sugli interessi attivi sia su quelli passivi come previsto dalla L. 385/93 (T.U. Bancario) art. 120, comma 2°, aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/99, disposizione che andava esente dalla pronuncia della Consulta (sent. 425/2000) che ha dichiarato la (sola) illegittimità della disposizione di cui al 3 comma della predetta norma e con le modalità di cui all'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000; difendeva l'applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi ultralegali poiché pattuiti e quindi legittimi ex art. 1284, comma 3, c.p.c. Da ultimo, la convenuta contestava la relazione contabile di controparte e rinviava alla propria consulenza a firma del dott. e riteneva Persona_1 che nessuna violazione della legge antiusura era stata commessa dall'istituto.
In ogni caso, eccepiva e deduceva la compensazione giudiziale dell'eventuale proprio credito ad accertarsi nel presente giudizio.
All'esito della prima udienza, tenuta il 19.05.2015, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (18.06.2015; 20.07.2015; 9.09.2015) e rinviava all'udienza del
9.12.2015.
Differita l'udienza al 23.02.2016, per ragioni di ruolo, il precedente G.I. si riservava concedendo termine di tre giorni a parte convenuta per il deposito della sentenza della
Corte di Cassazione esibita in udienza (sent. n. 2982/16).
Con provvedimento del 9.03.2016, a scioglimento della riserva, il G.I. “ritenuta la necessità di procedere a consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile allo scopo di stabilire l'esatta natura del rapporto intervenuto tra le parti, tenendo in specifico conto le contestazioni sollevate da parte attrice” nominava consulente tecnico il dott.
per rispondere ai quesiti ivi indicati e rinviava al 16.04.2016 Persona_2
per il giuramento del nominato CTU.
Seguiva il rinvio d'ufficio al 27.04.2016, per il conferimento dell'incarico al dott.
, che accettava, con rinvio all'8.11.2016. Persona_2
pagina 5 di 16 In data 17.09.2016 il CTU depositava l'elaborato peritale, cui seguivano le osservazioni delle parti.
A seguito di rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata al 17.02.2020 per la precisazione delle conclusioni e in prosieguo al 23.11.2020.
Con provvedimento del 23.06.2020, considerato il rapporto di continenza tra la presente causa e quella di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1271/2019 R.G. (aventi a oggetto l'accertamento della sussistenza di un credito relativo allo stesso rapporto di conto corrente, con parti parzialmente coincidenti) il Presidente f.f. disponeva la riunione del procedimento recante n. 1271/2019 R.G. (pendente innanzi al G.O.P. dott.
Aniello CUOFANO) al n. 119/2015 R.G., rimettendo gli atti al G.O.P., dott. Aniello
CUOFANO, per la prosecuzione del giudizio, alla già fissata udienza.
Nell'ambito del proc. civ. n. 1271/2019 R.G. la (debitore principale), Parte_1
e (fideiussori) proponevano opposizione al Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 305/2019 (RG n. 871/2019) con il quale la (in nome e CP_3 per conto della ingiungeva loro il pagamento di € Controparte_1
372.993,06 a titolo di saldo del conto corrente n. 63100153, oltre interessi compensi e spese di lite, chiedendone la revoca perché improcedibile, inammissibile e, in ogni caso, per insussistenza del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la procuratrice mandataria di alla CP_4 CP_6
quale nelle more la aveva ceduto il credito, la quale Controparte_1 instava per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto e successivamente la a sua volta quale cessionaria di Va invece dichiarata Controparte_7 CP_6
la contumacia della opposta CP_3
Subentrato sul ruolo solo in data 18.11.2020, stante il blocco dei sistemi informatici, lo scrivente magistrato disponeva il rinvio della causa al 19.04.2021 tenuta in forma cartolare.
A seguito di rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva aggiornata all'11.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 16 Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda di mero accertamento formulata dalla Parte_1
La particolarità della fattispecie impone di svolgere alcune precisazioni in riferimento alla natura e all'ambito di applicazione della domanda di mero accertamento al fine di valutarne l'ammissibilità.
L'azione di mero accertamento è l'azione con cui si chiede l'accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l'accertamento dell'inesistenza di un diritto altrui
(accertamento negativo).
Si parla di azione di “mero” accertamento perché la richiesta di accertamento è contenuta in tutte le azioni che si propongono al giudice, anche in quelle di condanna e in quella costitutiva. È controverso se l'azione di accertamento abbia carattere generale o sia un'azione tipica, cioè proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
L'ordinamento italiano non contiene alcuna disposizione dalla quale possa dedursi in modo chiaro l'ammissibilità, in termini generali, di tale tipo di azione.
La domanda di accertamento negativo del credito è esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta
(ex multis Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Piacenza 29.4.2020; Trib. Napoli 8.3.2021; Trib.
Torino 27.1.2022), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n.
21646/2018: la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione, a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori, non merita condivisione;
Cass. n. 4214/2024).
Ciò considerato in punto di diritto, questo Tribunale osserva che nella fattispecie concreta l'azione esercitata dalla risulta ammissibile. Parte_1
pagina 7 di 16 Peraltro il contenuto dell'azione muove da fattispecie concreta ben precisa: il credito
(asseritamente) vantato dall'attore e di cui in questa sede si chiede l'accertamento ha origine dallo stesso conto corrente (n. 63100153) su cui si base il controcredito vantato dalla convenuta (poi ceduto) e posto alla base del decreto ingiuntivo n. 305/2019 opposto (RG. n. 1271/2019 poi riunito al presente giudizio), sicché l'accertamento del diritto di credito della è correlato al diritto di credito della convenuta di Parte_1
cui al decreto ingiuntivo opposto.
Passando al merito della controversia, nel merito si controverte in merito alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Controparte_1
in relazione al rapporto di conto corrente n. 63100153 aperto dalla
[...] Parte_1
La causa è stata istruita con CTU contabile, all'esito della quale il dott. ha Per_2
riscontrato che il rapporto di conto corrente è sorto in forza di un contratto scritto n.
2.52 del 07.01.2008, sprovvisto di firma, con il quale venivano determinati il tasso creditore con capitalizzazione trimestrale, il tasso debitore TAN, il TAE per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati;
l'aliquota della commissione di massimo scoperto e la relativa modalità di calcolo, la contrattualizzazione delle valute;
la contrattualizzazione delle spese;
la contrattualizzazione della chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese.
Il consulente ha accertato inoltre che: la aveva applicato i tassi contrattualizzati, CP_1
che non risultano trimestri in cui il TEG aveva superato il tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento, che gli interessi venivano contabilizzati secondo il principio della reciprocità, come contrattualizzato tra le parti (capitalizzazione trimestrale), che veniva pattuita la commissione di massimo scoperto;
che in ordine alle spese la applicava un corrispettivo sull'accordato, CP_1
contrattualizzato solo successivamente con la lettera-apertura di credito del 25.10.2011
(sprovvista di firma come la precedente del 7.01.2008), che l'istituto di credito aveva applicato la capitalizzazione trimestrale sin dall'inizio del rapporto.
pagina 8 di 16 All'esito delle operazioni peritali, in ossequio ai quesiti posti dal Tribunale e tenuto conto delle osservazioni delle parti, il consulente d'ufficio ha provveduto a formulare due ipotesi di ricalcolo per il c/c n. 63100153 già 2.52, a seconda che si tenga o meno conto delle pronunce della cassazione che ritengono nullo il contratto mono firma, concludendo nel primo caso per un recupero di € 16.686,73. (“valore calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di Euro - 278.738,10 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di Euro - 262.051,37”) e nel secondo caso per un recupero di € 133.929,85 (“valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di Euro - 278.738,10 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di Euro - 144.808,25”), rimettendo al Giudice la scelta tra i valori ottenuti.
La CTU è stata dirimente ai fini dell'accertamento (contabile) dell'ammontare del preteso diritto di credito per cui è causa nonché ai fini dell'esclusione di pratiche usuraie.
Del resto, come sostenuto da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, quando occorra accertare situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, come nel caso di specie, la consulenza non costituisce soltanto uno strumento di valutazione ma può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova.
È pur vero che nel nostro ordinamento vige il principio “iudex peritus peritorum” in base al quale il Giudice può “disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche” (Cass. civ. sent.
18.11.97, n. 11440; Trib. Milano, Sez X, sent. 31.12.2005, n. 14015) ma nel caso de quo, lo scrivente magistrato ritiene che il consulente d'ufficio abbia considerato e valutato tutti gli atti di causa allegati e prodotti dalle parti, che abbia descritto dettagliatamente i rapporti contabili esistenti tra le parti, tra cui i rapporti di dare/avere e che, infine, abbia accertato natura ed entità della pretesa creditoria, motivi per cui si ritiene di aderire alla conclusione formulata dal consulente, di cui si meglio si dirà infra.
pagina 9 di 16 Per completezza si segnala che “il Giudice non è tenuto a spiegare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, ben potendo ritenersi assolto l'obbligo di motivare con l'indicazione della consulenza come fonte del proprio convincimento;
solo in presenza di rilievi circostanziati della parte alla consulenza d'ufficio è necessaria una puntuale e dettagliata motivazione” (cfr. Corte Conti, Sez. II, 8 ottobre
2007, n. 307) (cfr. Trib. Milano, Sez. V, sent. del 28.01.2016, n. 1296).
Va inoltre rimarcato, stante la richiesta degli opponenti, nello specifico i garanti, che l'utilizzo di tale consulenza, svolta per loro in altro giudizio, a cui gli stessi non hanno direttamente partecipato, non produce alcuna necessità di regresso, trattandosi al più di prova atipica assunta in diverso giudizio, idonea da sola a fondare il convincimento del giudice (Cass. sentenza n.9242 del 6 maggio 2016), oltre ad essere la stessa non un mezzo di prova ed a loro beneficio rispetto al giudizio di opposizione, avendo accertato un credito dell'opponente.
Parimenti circa la concessione dei termini giova ribadire che “l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, può invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie.
Una diversa conclusione comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, ed anzi favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost.. (ex multis, Corte di
Cassazione, sez. terza, sentenza n. 4767 dell'11.03.2016.).
pagina 10 di 16 Fatte tali premessi, in ordine al quantum giova rammentare che con sentenza n.
898/2018, risolvendo ex art. 374, comma 2, c.p.c. la questione di particolare importanza relativa alla validità del contratto di intermediazione finanziaria recante la sola sottoscrizione del cliente (c.d. contratto «monofirma»), le Sezioni Unite della Suprema
Corte di cassazione hanno statuito che “il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. La sopra enunciata regula juris è stata in seguito estesa dal giudice della nomofilachia ai contratti bancari, essendosi al riguardo affermato che anche la prescrizione imposta dall'art.117, comma 3, T.U.B., secondo cui detti contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha natura funzionale e non strutturale, siccome finalizzata alla protezione del cliente, contraente più debole. Le finalità sottese all'adozione della forma scritta a pena di nullità per i contratti regolati dal
TUF (volte, segnatamente, ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie di svolgimento delle singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione) valgono quindi anche per i contratti bancari. Da tale premessa si è tratto il corollario che la mancata sottoscrizione da parte del soggetto abilitato a rappresentare la banca non determina la nullità del contratto, essendo sufficiente che esso sia redatto per iscritto, che ne sia consegnata una copia al cliente e che risulti apposta la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti (cfr., sull'argomento, Cass. n. 14646/18, Cass. n. 16070/18, Cass. n. 22385/19, e da ultimo
Cass. n. 9196/21). La mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina, dunque, la nullità per difetto della forma scritta, essendo pagina 11 di 16 sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività.
Applicando i suesposti princìpi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi perché ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene provato che il diritto di credito della nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per € 16.686,73, facendo propria l'ipotesi sub 1 di cui alle conclusioni della
[...]
C.T.U.
Accertato ciò, e passando a esaminare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1271/2019 R.G. (riunito), sembra opportuno rammentare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha a oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio, e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò ne discende che il giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso con la conseguenza che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto (Cass. civ. sent. 19 ottobre 2015, n. 21101) che può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass. civ., sent. 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. civ. sent. 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la pagina 12 di 16 mancata contestazione a opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n.
9439).
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.).
Nella fattispecie concreta si osserva che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di adempimento finalizzata a ottenere una pronuncia di condanna dei debitori all'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal rapporto di conto corrente bancario intercorrente tra la e la Parte_1 [...]
. Controparte_1
Qualificata così la domanda, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il principio enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001, n.13533 secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova
pagina 13 di 16 della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ”.
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore-opposto avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati e al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria documentale.
Ebbene, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto bancario intercorrente tra le parti, pertanto, può ritenersi provata la fonte negoziale da cui scaturiva l'obbligazione principale a carico dell'opponente.
Quanto alla pretesa creditoria, l'opponente ha provato, in forza di quanto accertato nel giudizio n. 119/2015 R.G., che all'istituto bancario non doveva solo l'importo di €
16.686,73, del resto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente si limitava a formulare contestazioni, in via preliminare, già vagliate e superate nel corso del giudizio dal precedente G.I. (provvedimento del 18.06.2020 G.I. dottor
[...]
, che vanno pienamente confermate in questa sede, rinviando nel merito Per_3
proprio al giudizio avente a oggetto l'azione di accertamento del credito, quale appunto il n. 119/2015 R.G.
Alla luce di ciò, e in applicazione dei principi ermeneutici sin qui delineati, può ritenersi accertato che la risulta creditrice di € 16.686,73 nei Parte_1
confronti della e che la quale Controparte_1 CP_4
procuratrice mandataria della cessionaria della parte CP_6 Controparte_1
, risulta creditrice di € 356.262,28 nei confronti della
[...] Parte_1
, di e di (debitori solidali).
[...] Parte_2 Parte_3
Dal sin qui detto ne consegue l'accertamento del credito della Parte_1
per € 16.686,73 (proc. n. 119/2015 R.G.) e l'accoglimento parziale
[...] dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da , da Parte_1
e da (proc. civ. n. 2701/2019 R.G.). Parte_2 Parte_3
pagina 14 di 16 All'accoglimento parziale dell'opposizione fanno seguito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta all'opposta.
Sotto il profilo delle spese infine il Tribunale ritiene di compensarle integralmente, in virtù della reciproca soccombenza nei diversi giudizi e della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dalla laboriosità dell'indagine peritale e dalla presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci che hanno reso necessario l'intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte nel giudizio n. 119/2015 R.G. e n. 1271/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di credito della per € 16.686,73 nei Parte_1
confronti della per quanto esposto in parte Controparte_1
motiva;
2) accerta che la non ha posto in essere pratiche Controparte_1
usuraie per come emerso all'esito della CTU;
3) compensa, per quanto esposto in parte motiva, le spese di lite tra tutte le parti in causa nel giudizio n. 119/2015 R.G.;
4) dichiara la contumacia della nel giudizio n. 1271/2019; CP_3
5) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 305/2015 emesso il 16.07.2019 dal Tribunale di Lagonegro, per quanto indicato in parte motiva;
6) condanna la , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento di € 356.262,28 (somma già al netto di € 16.686,73
[...]
accertati nel giudizio riunito) in favore della quale procuratrice CP_4
mandataria della per quanto esposto in parte motiva;
CP_6
7) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa nel giudizio n. 1271/2019
R.G., per quanto esposto in parte motiva.
pagina 15 di 16 Così deciso in Lagonegro, data da consolle
pagina 16 di 16
Il GIUDICE
Dott. Riccardo SABATO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo SABATO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle seguenti cause riunite a) causa iscritta al n. 119 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2015, promossa da:
(C.F./P.I. , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Biagio RICCIO
( ), elettivamente domiciliata in Montesano Scalo (SA), via G, C.F._1
Mazzini n, 2, presso lo studio dell'avv. Guglielmo BOSCO;
ATTORE contro
C.F./P.I. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 in alla piazza Salimbeni n. 3, in persona del Dir. , rapp.ta e CP_1 Controparte_2 difesa, giusta procura generale in atti, dall'avv. Giuseppe STANZIONE (C.F.
), elettivamente domiciliata in Sapri alla via dei Brasiliani n. 5, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonio STOPPANI;
pagina 1 di 16 CONVENUTA
b) causa iscritta al n. 1271 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
(C.F./P.I. , in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., ( ) e Parte_2 C.F._3 Parte_3
( , tutti rapp.ti e difesi, giusta mandato in atti, dagli
[...] CodiceFiscale_4
avv.ti Guglielmo BOSCO ) e Concetta BOSCO C.F._5
( ) e presso il cui studio in Montesano Scalo (SA), via G, Mazzini C.F._6
n, 2, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI contro
( ), nella sua qualità di procuratrice mandataria di CP_3 P.IVA_3 [...]
C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_2
ST UM
( , in persona del legale rapp.te p.t. e poi CP_4 P.IVA_4 CP_5
( ), quale procuratrice e mandataria della cessionaria .
[...] P.IVA_5 CP_6
) con sede legale in Milano 3, rapp.ta e difesa, giusta procura generale in P.IVA_6 atti, dall'avv. Gabriele Maria PANINI ( ), presso il cui studio in C.F._7
Roma, alla via Giovanni Antonio Plana n. 4 è elettivamente domiciliata
CESSIONARIA INTERVENUTA
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_7 P.IVA_7
p.t., rappresentata da (C.F. , società intervenuta quale Controparte_5 P.IVA_5 mandataria e incaricata di svolgere l'attività di amministrazione, Controparte_8
gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti, dall' Avv. Giacinto
Di Donato (codice fiscale ) presso lo Studio del quale C.F._8
elettivamente si è domiciliata in Roma, Via Barberini n. 86;
pagina 2 di 16 CESSIONARIA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 2.02.2015 e ritualmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare, in Controparte_1 ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che la soc. in liquazione (…) è creditrice della soma di € 281.204,89 oltre Parte_1 interessi, nei confronti della (…) per avere Controparte_1
illegittimamente pagato interessi, competenze e spese contra legem sul conto corrente di corrispondenza n.63100153, intrattenuto presso la filiale di Atena Lucana;
riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla
Procura della Repubblica;
accertare per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca, con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura, così come contemplato dall'art. 644 c.p.; accertare che la Controparte_9 sia per interessi usurai che per competenze e spese non dovute, è debitrice
[...] dell'attrice (…) dell'importo pari ad € 281.204,89 oltre Parte_1
interessi; col favore delle spese e degli emolumenti di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore (…)”.
A sostegno delle proprie ragioni l'attrice rappresentava di aver intrattenuto con l'istituto bancario il rapporto di conto corrente n. 63100153 presso la sede di Atena Lucana, (già) sorto presso altra filiale;
che sulle operazioni di conto corrente la aveva lucrato e CP_1
incrementato somme non dovute agendo in spregio alla normativa in tema di contratti pagina 3 di 16 bancari. Nella specie lamentava la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di tassi usurai e la previsione della commissione di massimo scoperto, il tutto come dettagliatamente specificato nell'elaborato peritale eseguito per suo conto dalla società
“Blue Line Consulting” e depositata in atti.
Con la consulenza di parte la deduceva, dunque, che al conto corrente Parte_1
venivano imposti interessi usurai, che il tasso effettivo globale risultava superiore al tasso soglia, che al rapporto veniva applicata sempre la commissione di massimo scoperto;
lamentava l'applicazione del TEG in misura superiore al tasso soglia nonché al
TEGM, così ritenendo la sussistenza dell'usura oggettiva e soggettiva. Nella specie,
l'attore evidenziava che fra il 2008 e il 2013 la Banca aveva agito in modo non conforme a legge per un credito complessivo dell'attrice pari ad € 281.204,89, oltre interessi, come riportato nella propria consulenza.
In ogni caso deduceva la nullità del contratto bancario per difetto di firma della
[...]
. Controparte_1
In allegato all'atto introduttivo parte attrice produceva: verbale negativo della mediazione;
perizia tecnica contabile con relativi allegati (ricalcolo conto corrente, scalari bancari e tabella di calcolo dell'usura) e la missiva ex art. 119 TUB.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.04.2015, in vista dell'udienza del 18.05.2015 indicata in citazione, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale chiedeva: “Dichiarare l'inammissibilità della domanda di mero
[...]
accertamento; Rigettare, in ogni caso, integralmente le domande proposte, perché infondate e non provate in fatto ed infondate in diritto;
in denegata ipotesi ed in via subordinata, disporre, in accoglimento dell'eccepita compensazione giudiziale ex art.
1243, co. 2 cod. civ., la compensazione del credito che in questa sede dovesse eventualmente essere accertato in favore di parte attrice con la quota corrispondente di quello che pure in questa sede dovesse essere accertato in favore della banca”.
La convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento poiché diretta ad accertare fatti piuttosto che diritti, nel merito deduceva la legittimità delle pattuizioni del conto corrente n. 63100153 (già n.
2.52 presso la filiale di Sala Consilina). In
pagina 4 di 16 particolare, la rappresentava che tutte le condizioni applicate al rapporto di conto CP_1
corrente erano state tutte pattuite tra le parti (interessi, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione di interessi, spese di singole operazioni). Precisava che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima poiché operata sia sugli interessi attivi sia su quelli passivi come previsto dalla L. 385/93 (T.U. Bancario) art. 120, comma 2°, aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/99, disposizione che andava esente dalla pronuncia della Consulta (sent. 425/2000) che ha dichiarato la (sola) illegittimità della disposizione di cui al 3 comma della predetta norma e con le modalità di cui all'art. 6 della delibera CICR 09.02.2000; difendeva l'applicazione della commissione di massimo scoperto e degli interessi ultralegali poiché pattuiti e quindi legittimi ex art. 1284, comma 3, c.p.c. Da ultimo, la convenuta contestava la relazione contabile di controparte e rinviava alla propria consulenza a firma del dott. e riteneva Persona_1 che nessuna violazione della legge antiusura era stata commessa dall'istituto.
In ogni caso, eccepiva e deduceva la compensazione giudiziale dell'eventuale proprio credito ad accertarsi nel presente giudizio.
All'esito della prima udienza, tenuta il 19.05.2015, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (18.06.2015; 20.07.2015; 9.09.2015) e rinviava all'udienza del
9.12.2015.
Differita l'udienza al 23.02.2016, per ragioni di ruolo, il precedente G.I. si riservava concedendo termine di tre giorni a parte convenuta per il deposito della sentenza della
Corte di Cassazione esibita in udienza (sent. n. 2982/16).
Con provvedimento del 9.03.2016, a scioglimento della riserva, il G.I. “ritenuta la necessità di procedere a consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile allo scopo di stabilire l'esatta natura del rapporto intervenuto tra le parti, tenendo in specifico conto le contestazioni sollevate da parte attrice” nominava consulente tecnico il dott.
per rispondere ai quesiti ivi indicati e rinviava al 16.04.2016 Persona_2
per il giuramento del nominato CTU.
Seguiva il rinvio d'ufficio al 27.04.2016, per il conferimento dell'incarico al dott.
, che accettava, con rinvio all'8.11.2016. Persona_2
pagina 5 di 16 In data 17.09.2016 il CTU depositava l'elaborato peritale, cui seguivano le osservazioni delle parti.
A seguito di rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata al 17.02.2020 per la precisazione delle conclusioni e in prosieguo al 23.11.2020.
Con provvedimento del 23.06.2020, considerato il rapporto di continenza tra la presente causa e quella di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 1271/2019 R.G. (aventi a oggetto l'accertamento della sussistenza di un credito relativo allo stesso rapporto di conto corrente, con parti parzialmente coincidenti) il Presidente f.f. disponeva la riunione del procedimento recante n. 1271/2019 R.G. (pendente innanzi al G.O.P. dott.
Aniello CUOFANO) al n. 119/2015 R.G., rimettendo gli atti al G.O.P., dott. Aniello
CUOFANO, per la prosecuzione del giudizio, alla già fissata udienza.
Nell'ambito del proc. civ. n. 1271/2019 R.G. la (debitore principale), Parte_1
e (fideiussori) proponevano opposizione al Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 305/2019 (RG n. 871/2019) con il quale la (in nome e CP_3 per conto della ingiungeva loro il pagamento di € Controparte_1
372.993,06 a titolo di saldo del conto corrente n. 63100153, oltre interessi compensi e spese di lite, chiedendone la revoca perché improcedibile, inammissibile e, in ogni caso, per insussistenza del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la procuratrice mandataria di alla CP_4 CP_6
quale nelle more la aveva ceduto il credito, la quale Controparte_1 instava per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto e successivamente la a sua volta quale cessionaria di Va invece dichiarata Controparte_7 CP_6
la contumacia della opposta CP_3
Subentrato sul ruolo solo in data 18.11.2020, stante il blocco dei sistemi informatici, lo scrivente magistrato disponeva il rinvio della causa al 19.04.2021 tenuta in forma cartolare.
A seguito di rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva aggiornata all'11.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 16 Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre vagliare l'eccezione sollevata da parte convenuta circa l'inammissibilità della domanda di mero accertamento formulata dalla Parte_1
La particolarità della fattispecie impone di svolgere alcune precisazioni in riferimento alla natura e all'ambito di applicazione della domanda di mero accertamento al fine di valutarne l'ammissibilità.
L'azione di mero accertamento è l'azione con cui si chiede l'accertamento di un proprio diritto (accertamento positivo) o l'accertamento dell'inesistenza di un diritto altrui
(accertamento negativo).
Si parla di azione di “mero” accertamento perché la richiesta di accertamento è contenuta in tutte le azioni che si propongono al giudice, anche in quelle di condanna e in quella costitutiva. È controverso se l'azione di accertamento abbia carattere generale o sia un'azione tipica, cioè proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
L'ordinamento italiano non contiene alcuna disposizione dalla quale possa dedursi in modo chiaro l'ammissibilità, in termini generali, di tale tipo di azione.
La domanda di accertamento negativo del credito è esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta
(ex multis Trib. Roma 28.5.2019; Trib. Piacenza 29.4.2020; Trib. Napoli 8.3.2021; Trib.
Torino 27.1.2022), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. n.
21646/2018: la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione, a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori, non merita condivisione;
Cass. n. 4214/2024).
Ciò considerato in punto di diritto, questo Tribunale osserva che nella fattispecie concreta l'azione esercitata dalla risulta ammissibile. Parte_1
pagina 7 di 16 Peraltro il contenuto dell'azione muove da fattispecie concreta ben precisa: il credito
(asseritamente) vantato dall'attore e di cui in questa sede si chiede l'accertamento ha origine dallo stesso conto corrente (n. 63100153) su cui si base il controcredito vantato dalla convenuta (poi ceduto) e posto alla base del decreto ingiuntivo n. 305/2019 opposto (RG. n. 1271/2019 poi riunito al presente giudizio), sicché l'accertamento del diritto di credito della è correlato al diritto di credito della convenuta di Parte_1
cui al decreto ingiuntivo opposto.
Passando al merito della controversia, nel merito si controverte in merito alla determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla Controparte_1
in relazione al rapporto di conto corrente n. 63100153 aperto dalla
[...] Parte_1
La causa è stata istruita con CTU contabile, all'esito della quale il dott. ha Per_2
riscontrato che il rapporto di conto corrente è sorto in forza di un contratto scritto n.
2.52 del 07.01.2008, sprovvisto di firma, con il quale venivano determinati il tasso creditore con capitalizzazione trimestrale, il tasso debitore TAN, il TAE per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati;
l'aliquota della commissione di massimo scoperto e la relativa modalità di calcolo, la contrattualizzazione delle valute;
la contrattualizzazione delle spese;
la contrattualizzazione della chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese.
Il consulente ha accertato inoltre che: la aveva applicato i tassi contrattualizzati, CP_1
che non risultano trimestri in cui il TEG aveva superato il tasso soglia rilevato dal
Ministero del Tesoro e contenuto nel D.M. trimestrale di riferimento, che gli interessi venivano contabilizzati secondo il principio della reciprocità, come contrattualizzato tra le parti (capitalizzazione trimestrale), che veniva pattuita la commissione di massimo scoperto;
che in ordine alle spese la applicava un corrispettivo sull'accordato, CP_1
contrattualizzato solo successivamente con la lettera-apertura di credito del 25.10.2011
(sprovvista di firma come la precedente del 7.01.2008), che l'istituto di credito aveva applicato la capitalizzazione trimestrale sin dall'inizio del rapporto.
pagina 8 di 16 All'esito delle operazioni peritali, in ossequio ai quesiti posti dal Tribunale e tenuto conto delle osservazioni delle parti, il consulente d'ufficio ha provveduto a formulare due ipotesi di ricalcolo per il c/c n. 63100153 già 2.52, a seconda che si tenga o meno conto delle pronunce della cassazione che ritengono nullo il contratto mono firma, concludendo nel primo caso per un recupero di € 16.686,73. (“valore calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di Euro - 278.738,10 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di Euro - 262.051,37”) e nel secondo caso per un recupero di € 133.929,85 (“valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di Euro - 278.738,10 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di Euro - 144.808,25”), rimettendo al Giudice la scelta tra i valori ottenuti.
La CTU è stata dirimente ai fini dell'accertamento (contabile) dell'ammontare del preteso diritto di credito per cui è causa nonché ai fini dell'esclusione di pratiche usuraie.
Del resto, come sostenuto da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, quando occorra accertare situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, come nel caso di specie, la consulenza non costituisce soltanto uno strumento di valutazione ma può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova.
È pur vero che nel nostro ordinamento vige il principio “iudex peritus peritorum” in base al quale il Giudice può “disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche” (Cass. civ. sent.
18.11.97, n. 11440; Trib. Milano, Sez X, sent. 31.12.2005, n. 14015) ma nel caso de quo, lo scrivente magistrato ritiene che il consulente d'ufficio abbia considerato e valutato tutti gli atti di causa allegati e prodotti dalle parti, che abbia descritto dettagliatamente i rapporti contabili esistenti tra le parti, tra cui i rapporti di dare/avere e che, infine, abbia accertato natura ed entità della pretesa creditoria, motivi per cui si ritiene di aderire alla conclusione formulata dal consulente, di cui si meglio si dirà infra.
pagina 9 di 16 Per completezza si segnala che “il Giudice non è tenuto a spiegare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, ben potendo ritenersi assolto l'obbligo di motivare con l'indicazione della consulenza come fonte del proprio convincimento;
solo in presenza di rilievi circostanziati della parte alla consulenza d'ufficio è necessaria una puntuale e dettagliata motivazione” (cfr. Corte Conti, Sez. II, 8 ottobre
2007, n. 307) (cfr. Trib. Milano, Sez. V, sent. del 28.01.2016, n. 1296).
Va inoltre rimarcato, stante la richiesta degli opponenti, nello specifico i garanti, che l'utilizzo di tale consulenza, svolta per loro in altro giudizio, a cui gli stessi non hanno direttamente partecipato, non produce alcuna necessità di regresso, trattandosi al più di prova atipica assunta in diverso giudizio, idonea da sola a fondare il convincimento del giudice (Cass. sentenza n.9242 del 6 maggio 2016), oltre ad essere la stessa non un mezzo di prova ed a loro beneficio rispetto al giudizio di opposizione, avendo accertato un credito dell'opponente.
Parimenti circa la concessione dei termini giova ribadire che “l'istruttore, nonostante la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, può invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione anche alla prima udienza di comparizione, laddove la ritenga matura per la decisione per la sussistenza di questioni pregiudiziali di rito ovvero di questioni preliminari di merito, ovvero ancora laddove i termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione senza ulteriori appendici assertive e istruttorie.
Una diversa conclusione comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, ed anzi favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto con il principio di economia processuale e con l'art. 111 Cost.. (ex multis, Corte di
Cassazione, sez. terza, sentenza n. 4767 dell'11.03.2016.).
pagina 10 di 16 Fatte tali premessi, in ordine al quantum giova rammentare che con sentenza n.
898/2018, risolvendo ex art. 374, comma 2, c.p.c. la questione di particolare importanza relativa alla validità del contratto di intermediazione finanziaria recante la sola sottoscrizione del cliente (c.d. contratto «monofirma»), le Sezioni Unite della Suprema
Corte di cassazione hanno statuito che “il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. La sopra enunciata regula juris è stata in seguito estesa dal giudice della nomofilachia ai contratti bancari, essendosi al riguardo affermato che anche la prescrizione imposta dall'art.117, comma 3, T.U.B., secondo cui detti contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha natura funzionale e non strutturale, siccome finalizzata alla protezione del cliente, contraente più debole. Le finalità sottese all'adozione della forma scritta a pena di nullità per i contratti regolati dal
TUF (volte, segnatamente, ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie di svolgimento delle singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione) valgono quindi anche per i contratti bancari. Da tale premessa si è tratto il corollario che la mancata sottoscrizione da parte del soggetto abilitato a rappresentare la banca non determina la nullità del contratto, essendo sufficiente che esso sia redatto per iscritto, che ne sia consegnata una copia al cliente e che risulti apposta la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti (cfr., sull'argomento, Cass. n. 14646/18, Cass. n. 16070/18, Cass. n. 22385/19, e da ultimo
Cass. n. 9196/21). La mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non ne determina, dunque, la nullità per difetto della forma scritta, essendo pagina 11 di 16 sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l'apertura del conto e la sua concreta operatività.
Applicando i suesposti princìpi di diritto, dai quali non vi è ragione di discostarsi perché ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, questo Tribunale ritiene provato che il diritto di credito della nei confronti della Parte_1 Controparte_1
per € 16.686,73, facendo propria l'ipotesi sub 1 di cui alle conclusioni della
[...]
C.T.U.
Accertato ciò, e passando a esaminare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1271/2019 R.G. (riunito), sembra opportuno rammentare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha a oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di instaurare il contraddittorio, e il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò ne discende che il giudizio di cognizione a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione, è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: oggetto dell'accertamento giudiziale è la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso con la conseguenza che il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito grava sul creditore opposto (Cass. civ. sent. 19 ottobre 2015, n. 21101) che può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass. civ., sent. 11 marzo 2011, n. 5915; Cass. civ. sent. 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la pagina 12 di 16 mancata contestazione a opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n.
9439).
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.).
Nella fattispecie concreta si osserva che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di adempimento finalizzata a ottenere una pronuncia di condanna dei debitori all'adempimento delle obbligazioni di pagamento derivanti dal rapporto di conto corrente bancario intercorrente tra la e la Parte_1 [...]
. Controparte_1
Qualificata così la domanda, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova trova applicazione il principio enucleato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 30 ottobre 2001, n.13533 secondo cui: “Il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova
pagina 13 di 16 della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ”.
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore-opposto avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati e al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria documentale.
Ebbene, l'opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto bancario intercorrente tra le parti, pertanto, può ritenersi provata la fonte negoziale da cui scaturiva l'obbligazione principale a carico dell'opponente.
Quanto alla pretesa creditoria, l'opponente ha provato, in forza di quanto accertato nel giudizio n. 119/2015 R.G., che all'istituto bancario non doveva solo l'importo di €
16.686,73, del resto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente si limitava a formulare contestazioni, in via preliminare, già vagliate e superate nel corso del giudizio dal precedente G.I. (provvedimento del 18.06.2020 G.I. dottor
[...]
, che vanno pienamente confermate in questa sede, rinviando nel merito Per_3
proprio al giudizio avente a oggetto l'azione di accertamento del credito, quale appunto il n. 119/2015 R.G.
Alla luce di ciò, e in applicazione dei principi ermeneutici sin qui delineati, può ritenersi accertato che la risulta creditrice di € 16.686,73 nei Parte_1
confronti della e che la quale Controparte_1 CP_4
procuratrice mandataria della cessionaria della parte CP_6 Controparte_1
, risulta creditrice di € 356.262,28 nei confronti della
[...] Parte_1
, di e di (debitori solidali).
[...] Parte_2 Parte_3
Dal sin qui detto ne consegue l'accertamento del credito della Parte_1
per € 16.686,73 (proc. n. 119/2015 R.G.) e l'accoglimento parziale
[...] dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposto da , da Parte_1
e da (proc. civ. n. 2701/2019 R.G.). Parte_2 Parte_3
pagina 14 di 16 All'accoglimento parziale dell'opposizione fanno seguito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta all'opposta.
Sotto il profilo delle spese infine il Tribunale ritiene di compensarle integralmente, in virtù della reciproca soccombenza nei diversi giudizi e della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni rappresentate dalla laboriosità dell'indagine peritale e dalla presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci che hanno reso necessario l'intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte nel giudizio n. 119/2015 R.G. e n. 1271/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di credito della per € 16.686,73 nei Parte_1
confronti della per quanto esposto in parte Controparte_1
motiva;
2) accerta che la non ha posto in essere pratiche Controparte_1
usuraie per come emerso all'esito della CTU;
3) compensa, per quanto esposto in parte motiva, le spese di lite tra tutte le parti in causa nel giudizio n. 119/2015 R.G.;
4) dichiara la contumacia della nel giudizio n. 1271/2019; CP_3
5) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 305/2015 emesso il 16.07.2019 dal Tribunale di Lagonegro, per quanto indicato in parte motiva;
6) condanna la , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
al pagamento di € 356.262,28 (somma già al netto di € 16.686,73
[...]
accertati nel giudizio riunito) in favore della quale procuratrice CP_4
mandataria della per quanto esposto in parte motiva;
CP_6
7) compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa nel giudizio n. 1271/2019
R.G., per quanto esposto in parte motiva.
pagina 15 di 16 Così deciso in Lagonegro, data da consolle
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Il GIUDICE
Dott. Riccardo SABATO