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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Giovanna Gianì Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5861/2024 posta in decisione all'udienza del 09.07.2025 e vertente
TRA
( ); ( ; Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
;
[...] C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4 ( –( ; – C.F._5 Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
( ( ; – C.F._7 Controparte_7 C.F._8 Controparte_8 ( ; ( ); – ( ; C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11 Pt_2
s av ava
[...] C.F._12 Castrogiovanni con studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, presso cui hanno eletto domicilio in virtù di mandato in atti.
Appellanti E (C.F. ), in persona del Controparte_11 P.IVA_1 Controparte_12 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata in
[...] la Via dei Portoghesi n. 12 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6822/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 18/4/2024, non notificata– risarcimento danno da ritardato adeguamento dello Stato italiano alle direttive europee.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. I soggetti indicati in epigrafe adivano il Tribunale di Roma riferendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione a partire dall'anno accademico
1981/1982 e di non avere ricevuto alcuna forma di compenso in conseguenza della tardiva e incompleta trasposizione da parte dello Stato italiano delle direttive 362/75 CEE e 363/75 CEE come modificate dalla direttiva 82/76 CEE.
Ritenendo che l'omesso riconoscimento in loro favore di alcuna remunerazione, neanche in forma di borsa di studio, non corrispondesse a quanto prescritto in materia dalla normativa vigente, sia di rango comunitario (direttive NN. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, ecc.) che di rango statale (D.Leg.vo NN. 257/1991, 368/1999), gli appellanti hanno chiesto la condanna della
[...] al pagamento dei compensi maturati e mai corrisposti in loro favore, ovvero, il Controparte_11 risarcimento del danno per omesso recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale, con la sentenza n. 6822/2024 accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta, ha rigettato le domande proposte con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza lamentando l'erronea individuazione del termine di decorrenza della prescrizione da parte del Tribunale.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello - Controparte_11 ribadendo l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno - e chiedendo la condanna di parte appellante ex art. 96, terzo comma c.p.c.
§2. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In applicazione del principio c.d. “ragione più liquida” l'impugnazione può essere decisa esaminando prioritariamente e in via assorbente la sola questione attinente all'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellati.
In ordine alla prescrizione del diritto, ritiene il Collegio di aderire al principio affermato dalla Corte di
Cassazione con la sentenza 6606/2014, che ha statuito: Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e
n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per
2 coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
In senso conforme si è pronunziata la Corte di Cassazione da ultimo, con la sentenza 16452/2019.
D'altronde, come precisato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 35571/2023 “ In ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durata residua maggiore di cinque anni
(a nulla rilevando che il fatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale, fermo restando che, ove il corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale”.
Nel caso di specie, non si rilevano atti interruttivi entro il decennio (2009) per quasi tutti gli appellanti e la diffida del 2002 della non appare essere stata seguita da ulteriori atti interruttivi della CP_13 successiva decorrenza del termine prescrizionale.
Ne consegue che l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande.
Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dello stesso, anche a fronte dell'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte sulla questione sottesa alla presente controversia, emergente dalla motivazione della sentenza di questa Corte.
Ciò impone l'applicazione dell'art 96 III co. c.p.c. con condanna di ciascun appellante al pagamento di una somma che si ritiene congruo liquidare in € 2.000,00, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6822/2024;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della liquidandole in 40.000,00 € per compensi, oltre, ciascun appellante, Controparte_11 al pagamento di € 2.000,00 ex art 96 III co.c.p.c.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 9.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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