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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, alla via G. Mazzini, n. 88, cod. fisc. , “ C.F._1 [...]
, con sede legale in Vietri sul Mare, alla via G. Mazzini, n. 90, Parte_2
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. P.IVA_1 Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.
[...]
Giuseppe Spagnuolo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vietri sul Mare, alla via G. Mazzini, n. 90; appellanti
E
, con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. 21, Controparte_1 cod. fisc. , in persona dei procuratori speciali, dottori e P.IVA_2 Controparte_2
quale mandataria della , con sede legale in Venezia Controparte_3 CP_4
Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea
Zeroli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al corso Monforte, n. 13; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5100/2023 DEL
1 TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “- in via pregiudiziale e cautelare, in primis, in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle osservazioni redatte dal CTP dott.
, si chiede il rinnovo della CTU, poiché il consulente tecnico di ufficio ha Persona_1 omesso di riscontrare le osservazioni alla bozza peritale trasmessa nei termini dal CTP;
la prova è per tabulas in quanto il CTU il dott. nella consulenza di ufficio ha Persona_2 dichiarato 'erroneamente' che non gli erano pervenute osservazioni alla bozza peritale da parte del CTP;
indi sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa del presente atto di cui al punto sub A - A/1 - A/2; Il CTU per errore ed il Giudice di prime cure hanno ignorato e disattese le osservazioni alla bozza peritale redatte dal CTP. dott. !!! In via Persona_1 pregiudiziale e preliminare: - 1) dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal geom. , per violazione della normativa antitrust e quindi contraria Parte_1
a norme imperative, conseguentemente revocare il D.I. opposto, senza voler invertire l'onere della prova;
- 2) dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus per violazione degli artt.1175 1176 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1855 e 1856 c.c. avendo l'Istituto bancario assunto nei rapporti inter partes una condotta illecita, illegittima e contraria alle più elementari regole di correttezza e lealtà, per l'interruzione ex abrupto del rapporto bancario e per la segnalazione inoltrata alla Centrata Rischi della Banca
d'Italia, ancora oggi in essere, la quale ha impedito al debitore principale ed al fideiussore di poter incardinare rapporti con altre banche, essendo ritenuti dagli Istituti di credito cattivi pagatori …; - 3) accertare come siano state insussistenti le condizioni per la concessione del monitorio opposto, in quanto l'istanza avversa è stata corredata da una incompleta ed illeggibile, e semplice certificazione ex art. 50 del D. Lgs. 385/1993, per come evidenziato dalla CTU e dalla CTP, per gli effetti, reputare sic stantibus come il garante non ha potuto esercitare il diritto di difesa, essendogli stato precluso il diritto di verificare - in mancanza di idonea documentazione - la legittimità delle operazioni contabili e matematiche, in virtù della quale la banca si asserisce creditrice;
perciò, reputare, attesa la pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte del fideiussore, conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione revocare il decreto ingiuntivo n.
2122/2020 del Tribunale di Salerno;
in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma totale della sentenza n. 5100//2023 emessa dal Tribunale di Salerno
- I^ Sezione Civile - nell'ambito del procedimento RGACC. n. 9039/2020, notificata il 2 16.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, in primis, revocare il decreto ingiuntivo nr. 2122/2020, emesso in data 09.10.2020 dal
Tribunale civile di Salerno nei confronti degli appellanti e Parte_1
) … ed a favore dalla soc. ., già Controparte_5 Controparte_6 [...]
. … indi, ordinarsi all'opposta (spa.) … la cancellazione CP_7 Controparte_6 della ) e geom. dalla Centrale Rischi Banca Controparte_5 Parte_1
d'Italia. Nel merito, accogliersi la domanda riconvenzionale, poiché sulla base di tutta la documentazione versata in atti e, dai rilievi emersi sia dalla CTU, sia dalla CTP, vi è stato una omessa acquisizione degli estratti di conto corrente, da parte della Banca, in parte illeggibile, per cui il credito ingiunto non è certo, liquido ed esigibile, ed il decreto ingiuntivo va revocato, indi vanno accolte le opposizioni a decreto ingiuntivo. Inoltre, il risultato cui è pervenuto il CTU è da non prendere in considerazione e tutto ciò è avvalorato dalla CTP, dalla quale si evincono numerose irregolarità e il superamento del tasso soglia di usura, indi va dichiarala la nullità e/o annullabilità della fideiussione del geom. ex artt. 1325-1346 e 1418 c.c.; sempre nel merito … accertare Parte_1
e dichiarare la fideiussione nulla e priva di qualsivoglia efficacia giuridica per la mala gestio della banca, intrattenuta con il debitore principale e, per gli effetti, condannare la
.) … al risarcimento dei danni quantificato ed avanzato nel Controparte_6 giudizio di primo grado. Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Infine, insta a che gli atti vengano inoltrati alla Procura della Repubblica laddove si dovesse ritenere configurabile l'ipotesi di applicazione dei tassi usurai evidenziati dalla
CTP e/o altri reati per il ricatto posto in essere dalla banca nei confronti del debitore principale e del fideiussore, ai quali è stato concesso 1 (uno) giorno per rientrare dell'esposizione debitoria, ammontante ad € 95.304,95, contestati, benché il rapporto inter partes fosse saldamente garantito da fideiussione omnibus per € 395.000,00, recedendo inopinatamente i contratti di conto corrente e conto anticipi revocando gli affidamenti in essere, disponendo la segnalazione di entrambi gli opponenti alla Centrale Rischi della
Banca D'Italia; sempre nel merito, sulla spiegata domanda riconvenzionale nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, in quanto la stessa ha operato in violazione degli artt.
1175 1176 e 1375 c.c., nonché in dispregio di norme imperative 'usura' provocando danni sia alla società opponente, sia al fideiussore, i quali rinvengono la tutela e la salvaguardia dei loro diritti nelle disposizioni della Carta Costituzionale, siccome nel caso di specie sono stati violati i precetti cui all'art. 2 e 41 e 24 della Costituzione, nonché le normative
3 CEDU sulla violazione del diritto di difesa, per gli effetti, condannare, per l'illecita condotta e l'illegittima segnalazione alla centrale rischi, l'Istituto di credito
[...]
.), cessionaria di NT SA AO (spa.) …, a titolo di risarcimento danni CP_1 patrimoniali e non … che si quantificano in complessivi € 100.000,00 - in ragione della metà sia per il correntista, sia per il fideiussore-, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante, ovvero secondo equità. In via del tutto gradata, infine, condannare altresì il la (spa.) … al risarcimento dei danni Controparte_6 conseguenti alla temerarietà della lite ex art 96 cpc, essendo indubbio che il comportamento dell'Istituto di credito giustifica il provvedimento richiesto. Vittoria del doppio grado di giudizio, ex art. 93 cpc, con attribuzione antistataria”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione per i motivi indicati in narrativa. Nel merito ed in via definitiva rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5100/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ e dal garante Parte_2 Parte_1 nei confronti della , quale mandataria dell' “ , Controparte_7 Controparte_8 ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 novembre 2020, così provvedeva:
1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2122/2020, emanato su ricorso spiegato dalla , quale mandataria dell' “ , per Controparte_7 Controparte_8 ottenere dalla e dallo il pagamento della somma Parte_2 Parte_1 di euro 148.340,77, di cui euro 55.058,92 in forza del saldo passivo del conto corrente n.
1000/5872 (poi conto sofferenza n. 9501/00000133), euro 14.160,95 in forza del saldo passivo del conto corrente n. 1000/6027 (poi conto sofferenza n. 9501/00000134) ed euro
79.120,90 in forza del rapporto di anticipazioni su fatture n. 3800/161710 (poi conto sofferenza n. 9522/00000735), oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 28 luglio
2020 all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava la e lo alla refusione delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1 della , intervenuta in giudizio, ex art. 111, comma 3, c.p.c., Controparte_1 quale cessionaria del credito dell' “ , di cui veniva disposta Controparte_8 estromissione;
3) poneva definitivamente a carico della e Parte_2 dello le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
4 Avverso la predetta sentenza proponevano appello lo e la Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2024, formulando i Parte_2 seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado non aveva enunciato le ragioni per le quali non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della relazione peritale, nonostante gli opponenti avessero rappresentato che il consulente tecnico d'ufficio non aveva riscontrato le osservazioni del loro consulente di parte sull'erroneo presupposto di non averle ricevute nel termine stabilito;
inoltre, il giudice di prime cure non aveva illustrato le motivazioni per le quali aveva ritenuto irrilevanti le censure mosse alla relazione peritale dal consulente tecnico degli opponenti e non aveva accolto le istanze istruttorie da essi articolate per dimostrare illegittimità della condotta dell'opposto istituto di credito, che aveva ex abrupto chiuso il conto corrente della Parte_2
, imponendole il pagamento immediato del debito e segnalandola alla Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia; 2) il Tribunale di Salerno aveva ritenuto fondata l'azionata pretesa creditoria in violazione dell'art. 2697 cod. civ., atteso che il consulente tecnico d'ufficio non aveva esaminato e confutato i rilievi sollevati dal consulente tecnico degli opponenti in ordine alle risultanze peritali e l'istituto bancario non aveva prodotto in giudizio gli estratti del conto anticipi su fatture;
in particolare, il consulente tecnico degli opponenti aveva osservato che il consulente tecnico d'ufficio aveva, da un lato, limitato l'accertamento dell'eventuale usurarietà dei tassi di interessi ai trimestri corrispondenti alle sottoscrizioni dei contratti di conto corrente o a quelli in cui l'istituto bancario ne aveva unilateralmente modificato le condizioni, in tal modo non attribuendo alcuna rilevanza al sopravvenuto superamento del tassi-soglia, e, dall'altro, erroneamente calcolato il tasso effettivo globale di tali rapporti e, di conseguenza, escluso la violazione della legge n. 108/1996; 3) il Tribunale di Salerno non aveva vagliato le doglianze formulate dallo circa la nullità o l'annullabilità della fideiussione omnibus Parte_1 rilasciata in favore dell'istituto di credito fino alla somma di euro 395.000,00; nello specifico, la fideiussione omnibus era nulla o annullabile per violazione degli artt. 1175,
1337, 1366 e 1375 cod. civ., per avere l'istituto bancario disatteso la proposta di rientro dall'esposizione debitoria formulata dalla , intimatole Parte_2
l'immediato pagamento del dovuto e segnalatala, unitamente al garante, alla “Centrale
Rischi” della Banca d'Italia; la fideiussione era nulla o annullabile per violazione degli artt. 1855 e 1856 cod. civ., atteso che l'istituto bancario aveva, in maniera irragionevole, revocato tutti i rapporti di conto corrente, concedendo alla Parte_2 il termine di un solo giorno per l'estinzione del debito di euro 95.304,95, nonostante gli
5 stessi fossero affidati fino alla somma di euro 150.000,00 e lo fosse un soggetto Parte_1 con un patrimonio stimato in euro 395.000,00, e segnalando la società e il garante alla
“Centrale Rischi” della Banca d'Italia; la revoca dei rapporti di conto corrente, la richiesta di immediato pagamento del debito e la segnalazione alla “Centrale Rischi”, nonostante il loro affidamento e la capienza patrimoniale del garante, avevano arrecato danni patrimoniali e non sia alla che allo . Parte_2 Parte_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 luglio 2024, la
, quale mandataria della , cui aveva attribuito, Controparte_1 CP_4 per effetto di atto di scissione parziale del 21 dicembre 2022, i propri crediti deteriorati, contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 27 marzo 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 2/9 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, occorre preliminarmente osservare che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza o di rinnovazione della relazione peritale mediante altro ausiliario, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità sul presupposto della mancanza di un'espressa motivazione al riguardo, quando dal complesso delle ragioni enunciate nella sentenza sulla base di elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini dell'osservanza degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., che il giudice dia conto delle contrarie conclusioni dei consulenti di parte, che, anche se non esplicitamente confutate, devono ritenersi disattese per incompatibilità con le argomentazioni poste a fondamento della decisione (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre
2003, n. 17906; Cass. 15 luglio 2011, n. 15666; Cass. ord. 20 agosto 2019, n. 21525).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Salerno, pur non avendo fornito un'espressa motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, tuttavia, nel sostenere che “il C.T.U. ha preliminarmente
6 accertato l'esistenza di plurimi rapporti tra le parti, da cui origina il complessivo credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
che, in riferimento ai conti corrente nn.
1000/6027 e 1000/5872, il consulente ha accertato che i tassi di interesse (sia creditori che debitori) applicati dall'istituto di credito sono contenuti nei limiti dei tassi pattuiti e che i TEG pattuiti sono risultati inferiori alle soglie usura di riferimento;
che, in riferimento al conto anticipi n. 161710, l'assenza degli estratti conto non ha consentito di accertare l'ammontare delle fatture insolute e la corretta applicazione dei tassi debitori applicati dalla banca, ma unicamente che il TEG indicato in contratto è inferiore alla soglia-usura di riferimento;
che, con riferimento ai rapporti di conto corrente, il C.T.U. nominato ha concluso con la conferma del saldo a debito per il correntista, come indicato dall'istituto bancario;
che, con riferimento al conto anticipi, il ricorso monitorio ha avuto ad oggetto unicamente due anticipazioni erogate dalla banca su fatture, nell'ambito del complessivo rapporto anticipi;
che sono state esibite, a sostegno della pretesa creditoria, le fatture nn. 13 e 15 del 2014 e le copie delle contabili relative alle anticipazioni erogate
(all. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta); che risulta, dalla documentazione allegata in atti, solo un versamento parziale, pari ad euro 2.000,00, a titolo di anticipo sulla citata fattura n. 15”, ha implicitamente enunciato le ragioni che rendevano irrilevante l'espletamento di un'ulteriore indagine peritale finalizzata all'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito azionato in via monitoria dell'
“ , sicché non è incorso nella violazione degli artt. 132, comma 2, Controparte_8
n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Parimenti, il Tribunale di Salerno ha reso ampiamente intellegibili le motivazioni per le quali ha ritenuto ininfluenti, ai fini decisionali, i rilievi mossi dal consulente di parte all'elaborato peritale e non esaminati dal consulente tecnico d'ufficio in merito alla mancata verifica dell'usura sopravvenuta e all'erronea determinazione del tasso effettivo globale dei rapporti di conto corrente in contestazione, per avere, sulla base di argomentazioni incompatibili con tali censure, da un lato, definito “prive di pregio … le osservazioni circa la natura usuraria degli interessi in ragione di circostanze sopravvenute che hanno determinato solo la rinegoziazione di alcune condizioni contrattuali” e richiamato, al riguardo, il noto principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 è configurabile soltanto con riguardo al momento della stipulazione di un contratto bancario e non anche quando, nel corso della sua pendenza, i tassi concordati eccedano il tasso-soglia (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675; Cass. ord. 17 agosto 2023, n. 24743) e,
7 dall'altro, recepito la metodologia seguita dall'ausiliario, in ossequio alle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia, per calcolare il costo complessivo delle linee di credito erogate alla
. Parte_2
Né lo e la “ possono dolersi della carenza di Parte_1 Parte_2 motivazione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie dirette a dimostrare l'asserita illegittimità della condotta dell'opposto istituto di credito, avendo il giudice di primo grado ritenuto infondata tale doglianza e, dunque, superflui i mezzi di prova articolati per avvalorarla sull'assunto argomentativo che “la ricostruzione contabile evidenzia un debito residuo in favore della banca pari a quello contabilizzato ed oggetto della ingiunzione di pagamento, che esclude qualsiasi addebito a carico dell'istituto finanziario per possibili comportamenti contrari ai principi di buona fede”.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con cui lo e la Parte_1 [...]
lamentano che il Tribunale di Salerno ha riconosciuto la fondatezza Parte_2 della pretesa creditoria azionata nei loro confronti in violazione dell'art. 2697 cod. civ., atteso che il consulente tecnico d'ufficio non aveva valutato e confutato i rilievi sollevati dal consulente di parte sulle conclusioni peritali e, comunque, l' “ Controparte_8 non aveva prodotto gli estratti del conto anticipi su fatture.
Ed invero, le osservazioni formulate dal consulente dello e della Parte_1 [...]
in ordine alle risultanze peritali sono inidonee ad infirmare l'an e il Parte_2 quantum debeatur, muovendo, in primo luogo, dall'erroneo presupposto secondo cui, al fine di escludere la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 nei rapporti di conto corrente, occorrerebbe accertare che il tasso effettivo globale, oltre ad essere stato pattuito nei limiti del tasso-soglia vigente all'epoca della loro conclusione, non abbia travalicato, nel corso del tempo, i tassi-soglia succedutisi trimestralmente, giacché, come osservato dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 22 dicembre 2023, n. 35902; Cass.
8 luglio 2024, n. 18499; Cass. ord. 25 giugno 2025, n. 17137), il principio dell'ininfluenza dell'usura sopravvenuta sulla validità e sull'efficacia delle clausole di determinazione del saggio degli interessi trova applicazione per qualsiasi operazione creditizia e non soltanto per i contratti di mutuo, con riferimento ai quali venne inizialmente espresso dalla Sezioni
Unite con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, attesa l'ampiezza della formulazione della norma d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, decreto legge n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2001.
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente limitato la verifica dell'eventuale natura usuraria dei tassi effettivi globali dei conti correnti n. 1000/5872 del 3 maggio 2010 e n.
8 1000/6027 del 19 ottobre 2010 e delle relative aperture di credito nonché dell'operazione di anticipazione su fatture n. 3800/161710 del 13 maggio 2010 con riguardo al momento della stipulazione di tali contratti e delle modificazioni delle originarie condizioni economiche, avvenute ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993, escludendo, in ogni caso, la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che l'ausiliario non ne abbia accertato l'osservanza anche nei trimestri successivi alle pattuizioni intercorse tra le parti.
Né il consulente degli appellanti ha fornito elementi utili a dimostrare che i tassi effettivi globali conseguenti alle modifiche contrattuali del conto corrente n. 1000/5872, intervenute l'11 luglio 2011, il 6 agosto 2012 e l'11 giugno 2014, sarebbero superiori a quelli calcolati dal consulente tecnico d'ufficio e, dunque, eccederebbero i tassi-soglia vigenti nei periodi di riferimento, non avendo neanche indicato le spese che l'ausiliario, che si è ritualmente attenuto alla formula riportata dalla Banca d'Italia con le Istruzioni dell'agosto 2009, avrebbe omesso di considerare ai fini della loro esatta determinazione.
Parimenti, il rilievo sollevato dal consulente tecnico degli appellanti circa la mancata produzione, da parte dell' , degli estratti del conto anticipi su Controparte_8 fatture n. 3800/161710 non consente di ritenere non dimostrato tale credito.
Ed infatti, il contratto di apertura di credito per anticipazione su fatture n. 3800/161710 del 13 maggio 2010 non prevedeva l'accensione di uno specifico conto di appoggio, ma veniva regolato sul conto corrente ordinario n. 1000/5872, su cui affluivano le somme erogate alla , sicché non sussistevano estratti che l' “ Parte_2 [...]
avrebbe potuto depositare in giudizio. Controparte_8
La prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito derivante dall'operazione di finanziamento di cui trattasi è stata fornita dall'istituto bancario mediante la produzione del contratto completo delle condizioni economiche, delle due fatture anticipate alla
(la n. 13 del 6 agosto 2014, emessa nei confronti del Parte_2
Comune di Bellizzi per euro 32.933,12, al lordo di Iva, e la n. 15 dell'1 dicembre 2014, emessa nei confronti della ditta individuale del geom. Controparte_9 CP_10 per euro 33.672,00, al lordo di Iva), delle contabili dei relativi versamenti, effettuati il 6 agosto 2014 e il 3 dicembre 2014 per i rispettivi importi di euro 32.933,12 e di euro
26.937,00, degli estratti del conto corrente ordinario n. 1000/5872, dai quali si evince non solo l'effettiva erogazione di tali somme, ma anche l'assenza di annotazione, tra le movimentazioni in dare, del loro rimborso, se non limitatamente ad euro 2.000,00, corrisposti il 2 gennaio 2015, e, quindi, la mancata estinzione delle obbligazioni
9 restitutorie sorte in capo alla predetta società, nonché dalla certificazione di cui all'art. 50
d.lgs. n. 385/1993, attestante l'applicazione sulla sorta capitale di euro 57.870,12 (euro
59.870,12 – euro 2.000,00) degli interessi moratori al tasso convenzionale dell'8,1108%, per un'esposizione debitoria complessiva alla data del 28 luglio 2020 di euro 79.120,90, con la conseguenza che il giudice di primo grado, nell'accogliere integralmente la domanda spiegata in via monitoria dall' , non violava in alcun Controparte_8 modo gli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c..
Del pari infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale lo lamenta che il Parte_1 giudice di primo grado non ha vagliato le doglianze relative alla nullità o all'annullabilità della fideiussione omnibus rilasciata il 6 agosto 2012 fino alla somma di euro 350.000,00 in ragione della violazione, da parte dell'istituto di credito, degli artt. 1175, 1337, 1366 e
1375 nonché degli artt. 1855 e 1856 cod. civ..
In realtà, il Tribunale di Salerno, al riguardo, ha espressamente osservato che “la ricostruzione contabile evidenzia un debito residuo in favore della banca pari a quello contabilizzato ed oggetto della ingiunzione di pagamento, che esclude qualsiasi addebito
a carico dell'istituto finanziario per possibili comportamenti contrari ai principi di buona fede” e, di conseguenza, che “l'esistenza del credito a carico della società
[...] consente di ritenere altresì sussistente l'obbligazione fideiussoria a carico Parte_2 del garante, in ragione di tale condotta lecita tenuta dalla banca”, in tal modo esaminando e riscontrando le contestazioni mosse dallo per contestare Parte_1
l'efficacia della garanzia prestata in favore della società debitrice.
In ogni caso, il giudice di primo grado, oltre ad aver statuito sulle predette doglianze, le ha correttamente disattese, atteso che, a fronte dell'incontrovertibile inadempimento della rispetto alle obbligazioni restitutorie rinvenienti dalle Parte_2 aperture di credito regolate sui conti correnti n. 1000/5872 e n. 1000/6027 nonché dall'operazione di anticipazione su fatture n. 3800/161710, l'allora “Banco di Napoli
s.p.a.” (poi incorporato nell' “ ), con la lettera raccomandata a.r. del Controparte_8
9 dicembre 2015, esercitava legittimamente, alla luce delle clausole negoziali, la facoltà di revocare gli affidamenti senza necessità di preavviso e di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovutole per capitale, interessi e spese, non avendo ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta formulatale dalla società debitrice con missiva del
5 novembre 2015 per ottenere un “piano di rientro con rimborso mensile in n. 60 rate” in ragione della sua prospettata difficoltà solutoria, sicché non incorreva in alcuna violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, intesa come arbitraria lesione
10 della posizione giuridica e delle aspettative della controparte, né, tanto meno, delle disposizioni di cui agli artt. 1855 e 1856 cod. civ..
Analogamente, a seguito dell'inadempimento della e della Parte_2 revoca degli affidamenti, il “Banco di Napoli s.p.a.” non poteva non segnalare alla
“Centrale Rischi” della Banca d'Italia il passaggio “a sofferenza” della sua esposizione debitoria, trattandosi di un'incombenza imposta agli intermediari dall'Organo di
Vigilanza con la circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 in presenza di una situazione di grave crisi economica, con la conseguenza che neanche tale comunicazione integrava una violazione, da parte dell'istituto di credito, di una regola di condotta che potesse determinare l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dallo . Parte_1
Peraltro, la liberazione dello dalla fideiussione omnibus del 6 agosto 2012, con Parte_1 la quale veniva ampliava, fino alla concorrenza di euro 350.000,00, quella concessa con atto dell'11 luglio 2011 fino alla somma di euro 270.000,00 in estensione di quella originariamente rilasciata il 13 maggio 2010 nella misura di euro 150.000,00, non è configurabile neppure per inosservanza dei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., avendo il garante validamente assentito alla deroga di tale disposizione normativa in favore dell'istituto di credito (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989).
Manifestamente inammissibile, infine, è l'eccezione degli appellanti secondo cui la e la e, ancor prima, l' , Controparte_1 CP_4 Controparte_7 quale mandataria dell' “ , peraltro estromessa dal giudizio dal Controparte_8
Tribunale di Salerno, non avrebbero dimostrato di essere divenute titolari del credito controverso, giacché sollevata, in violazione del principio del contraddittorio ed al di fuori del thema decidendum, soltanto con la memoria di replica.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sullo e sulla Parte_1 [...]
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare Parte_2 relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale mandataria della , in Controparte_1 CP_4 complessivi euro 7.400,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
11 Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e dalla avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
5100/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e la , in via solidale, Parte_1 Parte_2 alla refusione, in favore della , quale mandataria della Controparte_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in CP_4 complessivi euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e della Parte_1 [...]
. Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, alla via G. Mazzini, n. 88, cod. fisc. , “ C.F._1 [...]
, con sede legale in Vietri sul Mare, alla via G. Mazzini, n. 90, Parte_2
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. P.IVA_1 Parte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv.
[...]
Giuseppe Spagnuolo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vietri sul Mare, alla via G. Mazzini, n. 90; appellanti
E
, con sede legale in Milano, alla via Caldera, n. 21, Controparte_1 cod. fisc. , in persona dei procuratori speciali, dottori e P.IVA_2 Controparte_2
quale mandataria della , con sede legale in Venezia Controparte_3 CP_4
Mestre, alla via Terraglio, n. 63, cod. fisc. e p. iva , rappresentata e difesa, P.IVA_3 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Andrea
Zeroli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Milano, al corso Monforte, n. 13; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5100/2023 DEL
1 TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli appellanti (come da atto di appello) – “- in via pregiudiziale e cautelare, in primis, in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle osservazioni redatte dal CTP dott.
, si chiede il rinnovo della CTU, poiché il consulente tecnico di ufficio ha Persona_1 omesso di riscontrare le osservazioni alla bozza peritale trasmessa nei termini dal CTP;
la prova è per tabulas in quanto il CTU il dott. nella consulenza di ufficio ha Persona_2 dichiarato 'erroneamente' che non gli erano pervenute osservazioni alla bozza peritale da parte del CTP;
indi sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa del presente atto di cui al punto sub A - A/1 - A/2; Il CTU per errore ed il Giudice di prime cure hanno ignorato e disattese le osservazioni alla bozza peritale redatte dal CTP. dott. !!! In via Persona_1 pregiudiziale e preliminare: - 1) dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal geom. , per violazione della normativa antitrust e quindi contraria Parte_1
a norme imperative, conseguentemente revocare il D.I. opposto, senza voler invertire l'onere della prova;
- 2) dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus per violazione degli artt.1175 1176 e 1375 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1855 e 1856 c.c. avendo l'Istituto bancario assunto nei rapporti inter partes una condotta illecita, illegittima e contraria alle più elementari regole di correttezza e lealtà, per l'interruzione ex abrupto del rapporto bancario e per la segnalazione inoltrata alla Centrata Rischi della Banca
d'Italia, ancora oggi in essere, la quale ha impedito al debitore principale ed al fideiussore di poter incardinare rapporti con altre banche, essendo ritenuti dagli Istituti di credito cattivi pagatori …; - 3) accertare come siano state insussistenti le condizioni per la concessione del monitorio opposto, in quanto l'istanza avversa è stata corredata da una incompleta ed illeggibile, e semplice certificazione ex art. 50 del D. Lgs. 385/1993, per come evidenziato dalla CTU e dalla CTP, per gli effetti, reputare sic stantibus come il garante non ha potuto esercitare il diritto di difesa, essendogli stato precluso il diritto di verificare - in mancanza di idonea documentazione - la legittimità delle operazioni contabili e matematiche, in virtù della quale la banca si asserisce creditrice;
perciò, reputare, attesa la pretesa creditoria, che nulla è dovuto da parte del fideiussore, conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione revocare il decreto ingiuntivo n.
2122/2020 del Tribunale di Salerno;
in via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa, in riforma totale della sentenza n. 5100//2023 emessa dal Tribunale di Salerno
- I^ Sezione Civile - nell'ambito del procedimento RGACC. n. 9039/2020, notificata il 2 16.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, in primis, revocare il decreto ingiuntivo nr. 2122/2020, emesso in data 09.10.2020 dal
Tribunale civile di Salerno nei confronti degli appellanti e Parte_1
) … ed a favore dalla soc. ., già Controparte_5 Controparte_6 [...]
. … indi, ordinarsi all'opposta (spa.) … la cancellazione CP_7 Controparte_6 della ) e geom. dalla Centrale Rischi Banca Controparte_5 Parte_1
d'Italia. Nel merito, accogliersi la domanda riconvenzionale, poiché sulla base di tutta la documentazione versata in atti e, dai rilievi emersi sia dalla CTU, sia dalla CTP, vi è stato una omessa acquisizione degli estratti di conto corrente, da parte della Banca, in parte illeggibile, per cui il credito ingiunto non è certo, liquido ed esigibile, ed il decreto ingiuntivo va revocato, indi vanno accolte le opposizioni a decreto ingiuntivo. Inoltre, il risultato cui è pervenuto il CTU è da non prendere in considerazione e tutto ciò è avvalorato dalla CTP, dalla quale si evincono numerose irregolarità e il superamento del tasso soglia di usura, indi va dichiarala la nullità e/o annullabilità della fideiussione del geom. ex artt. 1325-1346 e 1418 c.c.; sempre nel merito … accertare Parte_1
e dichiarare la fideiussione nulla e priva di qualsivoglia efficacia giuridica per la mala gestio della banca, intrattenuta con il debitore principale e, per gli effetti, condannare la
.) … al risarcimento dei danni quantificato ed avanzato nel Controparte_6 giudizio di primo grado. Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Infine, insta a che gli atti vengano inoltrati alla Procura della Repubblica laddove si dovesse ritenere configurabile l'ipotesi di applicazione dei tassi usurai evidenziati dalla
CTP e/o altri reati per il ricatto posto in essere dalla banca nei confronti del debitore principale e del fideiussore, ai quali è stato concesso 1 (uno) giorno per rientrare dell'esposizione debitoria, ammontante ad € 95.304,95, contestati, benché il rapporto inter partes fosse saldamente garantito da fideiussione omnibus per € 395.000,00, recedendo inopinatamente i contratti di conto corrente e conto anticipi revocando gli affidamenti in essere, disponendo la segnalazione di entrambi gli opponenti alla Centrale Rischi della
Banca D'Italia; sempre nel merito, sulla spiegata domanda riconvenzionale nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, in quanto la stessa ha operato in violazione degli artt.
1175 1176 e 1375 c.c., nonché in dispregio di norme imperative 'usura' provocando danni sia alla società opponente, sia al fideiussore, i quali rinvengono la tutela e la salvaguardia dei loro diritti nelle disposizioni della Carta Costituzionale, siccome nel caso di specie sono stati violati i precetti cui all'art. 2 e 41 e 24 della Costituzione, nonché le normative
3 CEDU sulla violazione del diritto di difesa, per gli effetti, condannare, per l'illecita condotta e l'illegittima segnalazione alla centrale rischi, l'Istituto di credito
[...]
.), cessionaria di NT SA AO (spa.) …, a titolo di risarcimento danni CP_1 patrimoniali e non … che si quantificano in complessivi € 100.000,00 - in ragione della metà sia per il correntista, sia per il fideiussore-, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante, ovvero secondo equità. In via del tutto gradata, infine, condannare altresì il la (spa.) … al risarcimento dei danni Controparte_6 conseguenti alla temerarietà della lite ex art 96 cpc, essendo indubbio che il comportamento dell'Istituto di credito giustifica il provvedimento richiesto. Vittoria del doppio grado di giudizio, ex art. 93 cpc, con attribuzione antistataria”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione per i motivi indicati in narrativa. Nel merito ed in via definitiva rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5100/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla “ e dal garante Parte_2 Parte_1 nei confronti della , quale mandataria dell' “ , Controparte_7 Controparte_8 ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 27 novembre 2020, così provvedeva:
1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2122/2020, emanato su ricorso spiegato dalla , quale mandataria dell' “ , per Controparte_7 Controparte_8 ottenere dalla e dallo il pagamento della somma Parte_2 Parte_1 di euro 148.340,77, di cui euro 55.058,92 in forza del saldo passivo del conto corrente n.
1000/5872 (poi conto sofferenza n. 9501/00000133), euro 14.160,95 in forza del saldo passivo del conto corrente n. 1000/6027 (poi conto sofferenza n. 9501/00000134) ed euro
79.120,90 in forza del rapporto di anticipazioni su fatture n. 3800/161710 (poi conto sofferenza n. 9522/00000735), oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 28 luglio
2020 all'effettivo soddisfo e spese del procedimento monitorio;
2) condannava la e lo alla refusione delle spese di lite in favore Parte_2 Parte_1 della , intervenuta in giudizio, ex art. 111, comma 3, c.p.c., Controparte_1 quale cessionaria del credito dell' “ , di cui veniva disposta Controparte_8 estromissione;
3) poneva definitivamente a carico della e Parte_2 dello le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Parte_1
4 Avverso la predetta sentenza proponevano appello lo e la Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2024, formulando i Parte_2 seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado non aveva enunciato le ragioni per le quali non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della relazione peritale, nonostante gli opponenti avessero rappresentato che il consulente tecnico d'ufficio non aveva riscontrato le osservazioni del loro consulente di parte sull'erroneo presupposto di non averle ricevute nel termine stabilito;
inoltre, il giudice di prime cure non aveva illustrato le motivazioni per le quali aveva ritenuto irrilevanti le censure mosse alla relazione peritale dal consulente tecnico degli opponenti e non aveva accolto le istanze istruttorie da essi articolate per dimostrare illegittimità della condotta dell'opposto istituto di credito, che aveva ex abrupto chiuso il conto corrente della Parte_2
, imponendole il pagamento immediato del debito e segnalandola alla Centrale
[...]
Rischi della Banca d'Italia; 2) il Tribunale di Salerno aveva ritenuto fondata l'azionata pretesa creditoria in violazione dell'art. 2697 cod. civ., atteso che il consulente tecnico d'ufficio non aveva esaminato e confutato i rilievi sollevati dal consulente tecnico degli opponenti in ordine alle risultanze peritali e l'istituto bancario non aveva prodotto in giudizio gli estratti del conto anticipi su fatture;
in particolare, il consulente tecnico degli opponenti aveva osservato che il consulente tecnico d'ufficio aveva, da un lato, limitato l'accertamento dell'eventuale usurarietà dei tassi di interessi ai trimestri corrispondenti alle sottoscrizioni dei contratti di conto corrente o a quelli in cui l'istituto bancario ne aveva unilateralmente modificato le condizioni, in tal modo non attribuendo alcuna rilevanza al sopravvenuto superamento del tassi-soglia, e, dall'altro, erroneamente calcolato il tasso effettivo globale di tali rapporti e, di conseguenza, escluso la violazione della legge n. 108/1996; 3) il Tribunale di Salerno non aveva vagliato le doglianze formulate dallo circa la nullità o l'annullabilità della fideiussione omnibus Parte_1 rilasciata in favore dell'istituto di credito fino alla somma di euro 395.000,00; nello specifico, la fideiussione omnibus era nulla o annullabile per violazione degli artt. 1175,
1337, 1366 e 1375 cod. civ., per avere l'istituto bancario disatteso la proposta di rientro dall'esposizione debitoria formulata dalla , intimatole Parte_2
l'immediato pagamento del dovuto e segnalatala, unitamente al garante, alla “Centrale
Rischi” della Banca d'Italia; la fideiussione era nulla o annullabile per violazione degli artt. 1855 e 1856 cod. civ., atteso che l'istituto bancario aveva, in maniera irragionevole, revocato tutti i rapporti di conto corrente, concedendo alla Parte_2 il termine di un solo giorno per l'estinzione del debito di euro 95.304,95, nonostante gli
5 stessi fossero affidati fino alla somma di euro 150.000,00 e lo fosse un soggetto Parte_1 con un patrimonio stimato in euro 395.000,00, e segnalando la società e il garante alla
“Centrale Rischi” della Banca d'Italia; la revoca dei rapporti di conto corrente, la richiesta di immediato pagamento del debito e la segnalazione alla “Centrale Rischi”, nonostante il loro affidamento e la capienza patrimoniale del garante, avevano arrecato danni patrimoniali e non sia alla che allo . Parte_2 Parte_1
Nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 3 luglio 2024, la
, quale mandataria della , cui aveva attribuito, Controparte_1 CP_4 per effetto di atto di scissione parziale del 21 dicembre 2022, i propri crediti deteriorati, contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 27 marzo 2025, poi sostituita, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 2/9 maggio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di gravame, occorre preliminarmente osservare che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza o di rinnovazione della relazione peritale mediante altro ausiliario, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità sul presupposto della mancanza di un'espressa motivazione al riguardo, quando dal complesso delle ragioni enunciate nella sentenza sulla base di elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini dell'osservanza degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., che il giudice dia conto delle contrarie conclusioni dei consulenti di parte, che, anche se non esplicitamente confutate, devono ritenersi disattese per incompatibilità con le argomentazioni poste a fondamento della decisione (cfr., ex plurimis, Cass. 25 novembre
2003, n. 17906; Cass. 15 luglio 2011, n. 15666; Cass. ord. 20 agosto 2019, n. 21525).
Nella fattispecie de qua agitur, il Tribunale di Salerno, pur non avendo fornito un'espressa motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, tuttavia, nel sostenere che “il C.T.U. ha preliminarmente
6 accertato l'esistenza di plurimi rapporti tra le parti, da cui origina il complessivo credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento;
che, in riferimento ai conti corrente nn.
1000/6027 e 1000/5872, il consulente ha accertato che i tassi di interesse (sia creditori che debitori) applicati dall'istituto di credito sono contenuti nei limiti dei tassi pattuiti e che i TEG pattuiti sono risultati inferiori alle soglie usura di riferimento;
che, in riferimento al conto anticipi n. 161710, l'assenza degli estratti conto non ha consentito di accertare l'ammontare delle fatture insolute e la corretta applicazione dei tassi debitori applicati dalla banca, ma unicamente che il TEG indicato in contratto è inferiore alla soglia-usura di riferimento;
che, con riferimento ai rapporti di conto corrente, il C.T.U. nominato ha concluso con la conferma del saldo a debito per il correntista, come indicato dall'istituto bancario;
che, con riferimento al conto anticipi, il ricorso monitorio ha avuto ad oggetto unicamente due anticipazioni erogate dalla banca su fatture, nell'ambito del complessivo rapporto anticipi;
che sono state esibite, a sostegno della pretesa creditoria, le fatture nn. 13 e 15 del 2014 e le copie delle contabili relative alle anticipazioni erogate
(all. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta); che risulta, dalla documentazione allegata in atti, solo un versamento parziale, pari ad euro 2.000,00, a titolo di anticipo sulla citata fattura n. 15”, ha implicitamente enunciato le ragioni che rendevano irrilevante l'espletamento di un'ulteriore indagine peritale finalizzata all'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito azionato in via monitoria dell'
“ , sicché non è incorso nella violazione degli artt. 132, comma 2, Controparte_8
n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Parimenti, il Tribunale di Salerno ha reso ampiamente intellegibili le motivazioni per le quali ha ritenuto ininfluenti, ai fini decisionali, i rilievi mossi dal consulente di parte all'elaborato peritale e non esaminati dal consulente tecnico d'ufficio in merito alla mancata verifica dell'usura sopravvenuta e all'erronea determinazione del tasso effettivo globale dei rapporti di conto corrente in contestazione, per avere, sulla base di argomentazioni incompatibili con tali censure, da un lato, definito “prive di pregio … le osservazioni circa la natura usuraria degli interessi in ragione di circostanze sopravvenute che hanno determinato solo la rinegoziazione di alcune condizioni contrattuali” e richiamato, al riguardo, il noto principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 è configurabile soltanto con riguardo al momento della stipulazione di un contratto bancario e non anche quando, nel corso della sua pendenza, i tassi concordati eccedano il tasso-soglia (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675; Cass. ord. 17 agosto 2023, n. 24743) e,
7 dall'altro, recepito la metodologia seguita dall'ausiliario, in ossequio alle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia, per calcolare il costo complessivo delle linee di credito erogate alla
. Parte_2
Né lo e la “ possono dolersi della carenza di Parte_1 Parte_2 motivazione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie dirette a dimostrare l'asserita illegittimità della condotta dell'opposto istituto di credito, avendo il giudice di primo grado ritenuto infondata tale doglianza e, dunque, superflui i mezzi di prova articolati per avvalorarla sull'assunto argomentativo che “la ricostruzione contabile evidenzia un debito residuo in favore della banca pari a quello contabilizzato ed oggetto della ingiunzione di pagamento, che esclude qualsiasi addebito a carico dell'istituto finanziario per possibili comportamenti contrari ai principi di buona fede”.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con cui lo e la Parte_1 [...]
lamentano che il Tribunale di Salerno ha riconosciuto la fondatezza Parte_2 della pretesa creditoria azionata nei loro confronti in violazione dell'art. 2697 cod. civ., atteso che il consulente tecnico d'ufficio non aveva valutato e confutato i rilievi sollevati dal consulente di parte sulle conclusioni peritali e, comunque, l' “ Controparte_8 non aveva prodotto gli estratti del conto anticipi su fatture.
Ed invero, le osservazioni formulate dal consulente dello e della Parte_1 [...]
in ordine alle risultanze peritali sono inidonee ad infirmare l'an e il Parte_2 quantum debeatur, muovendo, in primo luogo, dall'erroneo presupposto secondo cui, al fine di escludere la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996 nei rapporti di conto corrente, occorrerebbe accertare che il tasso effettivo globale, oltre ad essere stato pattuito nei limiti del tasso-soglia vigente all'epoca della loro conclusione, non abbia travalicato, nel corso del tempo, i tassi-soglia succedutisi trimestralmente, giacché, come osservato dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 22 dicembre 2023, n. 35902; Cass.
8 luglio 2024, n. 18499; Cass. ord. 25 giugno 2025, n. 17137), il principio dell'ininfluenza dell'usura sopravvenuta sulla validità e sull'efficacia delle clausole di determinazione del saggio degli interessi trova applicazione per qualsiasi operazione creditizia e non soltanto per i contratti di mutuo, con riferimento ai quali venne inizialmente espresso dalla Sezioni
Unite con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, attesa l'ampiezza della formulazione della norma d'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1, decreto legge n. 394/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 34/2001.
Il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente limitato la verifica dell'eventuale natura usuraria dei tassi effettivi globali dei conti correnti n. 1000/5872 del 3 maggio 2010 e n.
8 1000/6027 del 19 ottobre 2010 e delle relative aperture di credito nonché dell'operazione di anticipazione su fatture n. 3800/161710 del 13 maggio 2010 con riguardo al momento della stipulazione di tali contratti e delle modificazioni delle originarie condizioni economiche, avvenute ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993, escludendo, in ogni caso, la violazione dell'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, sicché non assume alcun rilievo la circostanza che l'ausiliario non ne abbia accertato l'osservanza anche nei trimestri successivi alle pattuizioni intercorse tra le parti.
Né il consulente degli appellanti ha fornito elementi utili a dimostrare che i tassi effettivi globali conseguenti alle modifiche contrattuali del conto corrente n. 1000/5872, intervenute l'11 luglio 2011, il 6 agosto 2012 e l'11 giugno 2014, sarebbero superiori a quelli calcolati dal consulente tecnico d'ufficio e, dunque, eccederebbero i tassi-soglia vigenti nei periodi di riferimento, non avendo neanche indicato le spese che l'ausiliario, che si è ritualmente attenuto alla formula riportata dalla Banca d'Italia con le Istruzioni dell'agosto 2009, avrebbe omesso di considerare ai fini della loro esatta determinazione.
Parimenti, il rilievo sollevato dal consulente tecnico degli appellanti circa la mancata produzione, da parte dell' , degli estratti del conto anticipi su Controparte_8 fatture n. 3800/161710 non consente di ritenere non dimostrato tale credito.
Ed infatti, il contratto di apertura di credito per anticipazione su fatture n. 3800/161710 del 13 maggio 2010 non prevedeva l'accensione di uno specifico conto di appoggio, ma veniva regolato sul conto corrente ordinario n. 1000/5872, su cui affluivano le somme erogate alla , sicché non sussistevano estratti che l' “ Parte_2 [...]
avrebbe potuto depositare in giudizio. Controparte_8
La prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito derivante dall'operazione di finanziamento di cui trattasi è stata fornita dall'istituto bancario mediante la produzione del contratto completo delle condizioni economiche, delle due fatture anticipate alla
(la n. 13 del 6 agosto 2014, emessa nei confronti del Parte_2
Comune di Bellizzi per euro 32.933,12, al lordo di Iva, e la n. 15 dell'1 dicembre 2014, emessa nei confronti della ditta individuale del geom. Controparte_9 CP_10 per euro 33.672,00, al lordo di Iva), delle contabili dei relativi versamenti, effettuati il 6 agosto 2014 e il 3 dicembre 2014 per i rispettivi importi di euro 32.933,12 e di euro
26.937,00, degli estratti del conto corrente ordinario n. 1000/5872, dai quali si evince non solo l'effettiva erogazione di tali somme, ma anche l'assenza di annotazione, tra le movimentazioni in dare, del loro rimborso, se non limitatamente ad euro 2.000,00, corrisposti il 2 gennaio 2015, e, quindi, la mancata estinzione delle obbligazioni
9 restitutorie sorte in capo alla predetta società, nonché dalla certificazione di cui all'art. 50
d.lgs. n. 385/1993, attestante l'applicazione sulla sorta capitale di euro 57.870,12 (euro
59.870,12 – euro 2.000,00) degli interessi moratori al tasso convenzionale dell'8,1108%, per un'esposizione debitoria complessiva alla data del 28 luglio 2020 di euro 79.120,90, con la conseguenza che il giudice di primo grado, nell'accogliere integralmente la domanda spiegata in via monitoria dall' , non violava in alcun Controparte_8 modo gli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c..
Del pari infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale lo lamenta che il Parte_1 giudice di primo grado non ha vagliato le doglianze relative alla nullità o all'annullabilità della fideiussione omnibus rilasciata il 6 agosto 2012 fino alla somma di euro 350.000,00 in ragione della violazione, da parte dell'istituto di credito, degli artt. 1175, 1337, 1366 e
1375 nonché degli artt. 1855 e 1856 cod. civ..
In realtà, il Tribunale di Salerno, al riguardo, ha espressamente osservato che “la ricostruzione contabile evidenzia un debito residuo in favore della banca pari a quello contabilizzato ed oggetto della ingiunzione di pagamento, che esclude qualsiasi addebito
a carico dell'istituto finanziario per possibili comportamenti contrari ai principi di buona fede” e, di conseguenza, che “l'esistenza del credito a carico della società
[...] consente di ritenere altresì sussistente l'obbligazione fideiussoria a carico Parte_2 del garante, in ragione di tale condotta lecita tenuta dalla banca”, in tal modo esaminando e riscontrando le contestazioni mosse dallo per contestare Parte_1
l'efficacia della garanzia prestata in favore della società debitrice.
In ogni caso, il giudice di primo grado, oltre ad aver statuito sulle predette doglianze, le ha correttamente disattese, atteso che, a fronte dell'incontrovertibile inadempimento della rispetto alle obbligazioni restitutorie rinvenienti dalle Parte_2 aperture di credito regolate sui conti correnti n. 1000/5872 e n. 1000/6027 nonché dall'operazione di anticipazione su fatture n. 3800/161710, l'allora “Banco di Napoli
s.p.a.” (poi incorporato nell' “ ), con la lettera raccomandata a.r. del Controparte_8
9 dicembre 2015, esercitava legittimamente, alla luce delle clausole negoziali, la facoltà di revocare gli affidamenti senza necessità di preavviso e di chiedere l'immediato pagamento di quanto dovutole per capitale, interessi e spese, non avendo ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta formulatale dalla società debitrice con missiva del
5 novembre 2015 per ottenere un “piano di rientro con rimborso mensile in n. 60 rate” in ragione della sua prospettata difficoltà solutoria, sicché non incorreva in alcuna violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, intesa come arbitraria lesione
10 della posizione giuridica e delle aspettative della controparte, né, tanto meno, delle disposizioni di cui agli artt. 1855 e 1856 cod. civ..
Analogamente, a seguito dell'inadempimento della e della Parte_2 revoca degli affidamenti, il “Banco di Napoli s.p.a.” non poteva non segnalare alla
“Centrale Rischi” della Banca d'Italia il passaggio “a sofferenza” della sua esposizione debitoria, trattandosi di un'incombenza imposta agli intermediari dall'Organo di
Vigilanza con la circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 in presenza di una situazione di grave crisi economica, con la conseguenza che neanche tale comunicazione integrava una violazione, da parte dell'istituto di credito, di una regola di condotta che potesse determinare l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata dallo . Parte_1
Peraltro, la liberazione dello dalla fideiussione omnibus del 6 agosto 2012, con Parte_1 la quale veniva ampliava, fino alla concorrenza di euro 350.000,00, quella concessa con atto dell'11 luglio 2011 fino alla somma di euro 270.000,00 in estensione di quella originariamente rilasciata il 13 maggio 2010 nella misura di euro 150.000,00, non è configurabile neppure per inosservanza dei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., avendo il garante validamente assentito alla deroga di tale disposizione normativa in favore dell'istituto di credito (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 24 settembre 2013, n. 21867; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28943; Cass. ord. 17 febbraio 2025, n. 3989).
Manifestamente inammissibile, infine, è l'eccezione degli appellanti secondo cui la e la e, ancor prima, l' , Controparte_1 CP_4 Controparte_7 quale mandataria dell' “ , peraltro estromessa dal giudizio dal Controparte_8
Tribunale di Salerno, non avrebbero dimostrato di essere divenute titolari del credito controverso, giacché sollevata, in violazione del principio del contraddittorio ed al di fuori del thema decidendum, soltanto con la memoria di replica.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sullo e sulla Parte_1 [...]
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare Parte_2 relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla , quale mandataria della , in Controparte_1 CP_4 complessivi euro 7.400,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
11 Deve darsi atto, inoltre, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da e dalla avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
5100/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e la , in via solidale, Parte_1 Parte_2 alla refusione, in favore della , quale mandataria della Controparte_1
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in CP_4 complessivi euro 7.400,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.900,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di e della Parte_1 [...]
. Parte_2
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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