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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1677 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
ER AN, con il proc. dom. avv. Alessandro Sormani
- attore -
e
SI SE, con il proc. dom. avv. Simone Rivano
- convenuto -
e
Elite Insurance Company Limited, contumace
- chiamata in causa da SE SI -
CONCLUSIONI
Per AN ER
“Voglia il Tribunale di Genova Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, in via preliminare accogliere la richiesta di voler disporre nuova CTU affinchè venga esaminata in modo più accurato la situazione clinica e il danno subito dal sig.
ER.
1 In subordine e nella denegata ipotesi che il Tribunale di Genova Ill.mo non accolga la richiesta di voler disporre nuova CTU, si chiede di voler disporre un ulteriore approfondimento delle prove documentali già acquisite in causa, al fine di garantire una valutazione adeguata e completa, volendo pertanto disporre che i consulenti vengano chiamati a dare chiarimenti alle osservazioni svolte da parte del consulente di parte attrice;
Nel merito, e nella denegata ipotesi che non venga accolta neppure l'istanza di chiamare a chiarimenti i nominati CTU, voglia il Tribunale di Genova Ill.mo:
1) nella sua qualità di perito peritorum, accerti i fatti come narrati in atto di citazione e conseguentemente dichiari la responsabilità esclusiva del dott. SI
SE nella causazione delle lesioni tutte subite dal sig. ER AN;
2) condannare conseguentemente il convenuto, dott. SI SE, a risarcire integralmente all'attore sig. ER AN tutti i danni – biologico, morale,
invalidità temporanea, patrimoniali e non - subiti e conseguenti, alla vicenda de quo dal sig. ER AN, oltre alla restituzione delle spese tutte sostenute per l'intervento eseguito e quelle successive per l'eliminazione del danno, spese che ammontano a un totale di € 39.530,00 o nella maggiore o minore somma che verrà
quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
3) con vittoria di spese, esborsi, diritti ed onorari tutti della presente causa, somme delle quali l'avv. Sormani si dichiara antistatario.”.
Per SE SI
“Voglia il Tribunale di Genova, rigettata ogni contraria istanza,
in via principale e nel merito, per i motivi sopra esposti, respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto;
2 in via subordinata, e salvo gravame, qualora questo Ill.mo Giudicante dovesse ritenere sussistere una qualche responsabilità in capo all'esponente, dichiarare la terza chiamata la società Elite Insurance Company Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gibilterra 327 Main Street Gx11
1aa Gran Bretagna (cod. fisc. e P.Iva – domicilio digitale/pec P.IVA_1
e domicilio eletto ai fini della notificazione degli Email_1
atti giudiziari c/o All Risks S.r.l., in persona del legale rappresentante pro termpore, con sede legale in Roma, Via Leonida Bissolati 54 (cod. fisc. e P.Iva
n. domicilio legale/pec tenuta e P.IVA_2 Email_2
condannata a manlevare, garantire e tenere indenne l'esponente da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dall'eventuale condanna dovessero derivare a suo carico;
in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare,
precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge e contributo unificato corrisposto per la chiamata in garanzia.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN ER conveniva in giudizio il dr. SE SI, dentista, esponendo:
- di essersi rivolto al convenuto, nel dicembre 2016, per l'estrazione del primo molare superiore di destra;
- che detto intervento, male preparato ed eseguito, aveva determinato una comunicazione tra il cavo orale e le cavità paranasali;
rappresentato quanto sopra da parte del ER, il SI aveva assicurato trattarsi di una condizione transeunte;
3 - che, pur avendo in seguito il SI tentato di suturare detta fistola,
l'inconveniente non era stato risolto, così determinandosi il ER a rivolgersi a diverso professionista che attuava un intervento di plastica mucogengivale con innesto osseo autologo;
- che neppure in tal modo si giungeva a risolvere la problematica, che avrebbe richiesto ben più invasivo intervento.
Su detti presupposti l'attore domandava la condanna del convenuto al risarcimento di ogni danno patito, che quantificava in importo pari a complessivi circa 40mila euro.
SE SI si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda attrice, e in particolare evidenziando la tenace “refrattarietà” dell'attore,
paziente di lunga data, nel rispettare i piani di cura e di intervento proposti dal professionista. Su detti presupposti, pertanto, il convenuto concludeva domandando il rigetto di ogni domanda attrice;
per il denegato caso di propria condanna, tuttavia, chiamava in causa con le modalità di rito la propria compagnia assicurativa, Elite Insurance Company Ltd che, nonostante regolare evocazione in giudizio, restava contumace.
* * * * *
Considerato che
- la ctu svolta in corso di giudizio (a ministero della d.ssa Sara Candosin,
medico legale, e del dr. Gian Luca Musso, specialista in odontostomatologia),
le cui conclusioni lo scrivente condivide e fa proprie, induce a escludere con certezza il ricorrere di alcun errore professionale o tecnico, sia diagnostico, sia di strategia sanitaria, sia di concreta attuazione, da parte del professionista convenuto, in quanto
4 ▪ nel caso in esame “il paziente si è rivolto al dentista curante perché affetto da
una condizione di salute dentale precaria, in particolare, ma non
esclusivamente, inerente all'elemento dentale molare estratto all'arcata
superiore destra: l'intervento medico estrattivo quindi, anche nel caso di
esecuzione corretta, avrebbe comunque potuto comportare dei rischi o delle
complicanze” (ctu pag.18);
▪ in effetti “la suddetta complicanza per cui è causa si è estrinsecata in una
residua comunicazione oroantrale, cioè nella creazione di un accesso alla
cavità sinusale mascellare direttamente dal cavo orale, che si manifesta
attraverso l'alveolo estrattivo di uno dei denti che affrontano le loro radici al
pavimento del seno mascellare”;
▪ tale evento, pur prevedibile come complicanza, non era prevenibile o
evitabile “anche nel caso di una puntuale diagnosi preventiva … potendosi al
più procedere ad una occlusione del sito di avulsione con spugne di fibrina
per limitarne le probabilità di manifestarsi, ed eventualmente eseguirne un
trattamento poi secondariamente a posteriori, così come verosimilmente
avvenuto con l'intervento del Dott. Baglietto” (pag.19);
▪ sottolineano i ctu che “lo stato pre-cure dell'elemento 16, mobile,
parodontosico e settico, non poneva scelte mediche alternative al trattamento
estrattivo, che sia stato o meno eseguito in regime di urgenza” (pag.23), e specificano che “la comunicazione oro antrale è complicanza nota delle
estrazioni di elementi dentali che affrontano la parete inferiore del seno
mascellare, specialmente nel caso dei primi molari. Pur essendo prevedibile,
tale complicanza, in termini di accorgimenti che sia possibile attuare
preventivamente, non è prevenibile” (pag.24);
5 ▪ concludono i ctu affermando che “l'insorgenza della comunicazione oro-
antrale non è ricollegabile causalmente con l'atto estrattivo posto in essere.
In termini di preponderante probabilità essa è conseguenza non prevenibile
dello stato parodontale settico apicale del dente, e solo dopo estrazione
avrebbe potuto essere trattata, seguendo uno schema a step successivi per
minimizzare, ove possibile, eventuali interventi chirurgici invasivi. Essendo
stati vani i tentativi di chiusura non chirurgica della comunicazione, i
successivi tre interventi sono stati eseguiti da altro professionista,
apparentemente senza esiti positivi” (pag.25); in definitiva “non si possono
riconoscere nell'operato del convenuto condotte negligenti … non si rilevano
profili di colpa professionale nell'operato del convenuto” (pag.27);
- deve pertanto concludersi affermandosi l'infondatezza delle domande dell'attore, che dunque devono essere rigettate, con conseguente evidente soccombenza rilevante ai fini della ripartizione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
- analogamente, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande attrici;
- pone definitivamente a carico di AN ER le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- condanna AN ER a rifondere le spese di lite in favore di SE
SI; spese che - in applicazione (in considerazione del valore della domanda) dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del
6 regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano,
nei valori medi, in € 7.616,00 per compensi ed € 3.095,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 8.4.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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