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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1942/2022 r.g. promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso AR C.F._1 dall'avv. Alessanadra Lorenzetti
– parte appellante – contro
, C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Rosalba Basile
– parte appellata –
Conclusioni per la parte appellante:
“VOGLIA L' Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello, e pertanto in riforma della sentenza definitiva impugnata,
In via principale, riformare la sentenza n. 4157/2022, emessa il 4.10.2022 resa inter partes dal Tribunale di Palermo, sezione terza civile, e per l'effetto 2
dichiarare che:
- nessun danno biologico è stato causato dal prof. alla sig.ra AR
; CP_1
- conseguentemente nessun danno morale deve essere risarcito ai sensi dell'art. 139, terzo comma, del D.lgs. 209/2005 quale maggiorazione sul danno biologico;
- nessun rimborso della somma pagata spetta alla sig.ra CP_1 poiché la somma dalla stessa pagata di € 9.000,00 è congrua per l'intervento di cambio protesi eseguito correttamente in scienza e coscienza dal chirurgo;
Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
- In via subordinata, per tuziorismo:
- nessun danno biologico è stato causato dal prof. alla sig.ra AR
; CP_1
- conseguentemente nessun danno morale deve essere risarcito ai sensi dell'art. 139, terzo comma, del D.lgs. 209/2005 quale maggiorazione sul danno biologico;
- è dovuto alla sig.ra soltanto il rimborso di una somma non CP_1 superiore al 50% della somma complessiva di € 9.000,00 pagata al chirurgo poiché
l'intervento di cambio protesi è stato eseguito correttamente in scienza e coscienza dal chirurgo, in presenza dell'indicazione chirurgica al suddetto intervento.
Con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese del primo grado di giudizio e con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado.”
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa
In via preliminare e/o pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'appello proposto dal Dott. AR inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 3
Nel merito, in via principale, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto,
l'atto di appello avversario e, per l'effetto, confermare l'impugnata a sentenza n.
4157/2022, resa inter partes dal Tribunale di Palermo, emessa il 4.10.2022 e depositata il 17.10.2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4527/2022 il Tribunale di Palermo decidendo sulle domande avanzate da nei confronti di onde ottenere CP_1 AR la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla mancata esecuzione, nel corso dell'operazione del 25 gennaio
2018, dell'intervento di mastopessi invece concordato con il professionista, oltre che la restituzione della somma di € 9.000,00 versata per il trattamento chirurgico rivelatosi inutile, all'esito dell'istruttoria svolta in via documentale e a mezzo di c.t.u. medico-legale: condannò al pagamento in favore dell'attrice AR della somma di € 27.300,79 (per danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti all'inadempimento del sanitario), oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo;
rigettò la domanda formulata dall'attrice di condanna di AR
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c.; condannò
[...] il convenuto al pagamento delle spese di lite di parte attrice liquidate in complessivi
€ 4.674,53, oltre accessori.
Il Tribunale, richiamati gli indirizzi interpretativi in tema di responsabilità sanitaria, inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale con ogni conseguenza in punto di riparto degli oneri probatori e, dunque, ricostruita la vicenda e la successione degli accadimenti – dai contatti intercorsi tra la paziente e il medico per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle protesi e mastopessi, stante la presenza di esiti di pregressa mastoplastica additiva eseguita da oltre 10 anni con ptosi ed asimmetria dei seni, al successivo ricovero in data 25 gennaio
2018 presso la Casa di Cura Villa Rizzo di Siracusa e l'esecuzione di un intervento 4
risultato limitato al solo cambio protesi, senza alcuna motivazione in ordine alla mancata esecuzione della pur concordata mastopessi, alle successive dimissioni in data 26 gennaio 2018 – ritenuta pacifica l'instaurazione del rapporto contrattuale di con il sanitario convenuto: CP_1
- richiamò, quanto all'evento lesivo, gli esiti della c.t.u. espletata secondo cui
“residua una ptosi di grado importante per cui necessita di ulteriore intervento di mastopessi” che “prevede un costo di 9000 euro … continuando” la paziente “a presentare la stessa anomalia sgradevole a vedersi, condizione che comporta un pregiudizio estetico pari al 9%”;
- osservò dunque che, come rilevato dagli ausiliari, nell'esame obiettivo della paziente, all'atto del ricovero, veniva rappresentato che la medesima presentava all'esito di una mastoplastica additiva “ptosi mammaria bilaterale con asimmetria di forma e volume tra le mammelle”, vale a dire lo stesso problema riscontrato nell'attrice dai consulenti d'ufficio all'esito degli accertamenti svolti;
- ritenne configurato il nesso eziologico tra i danni subiti dall'attrice e la mancata esecuzione della mastopessi quale conseguenza del mancato rispetto del programma chirurgico concordato;
- rilevò al contempo che a fronte di ciò e della puntuale allegazione dell'attrice relativa ad una condotta inadempiente sotto il profilo di una negligente esecuzione dell'intervento, nessuna prova era stata fornita circa l'inesistenza, l'irrilevanza e/o la non imputabilità del dedotto inadempimento;
- ritenne di aderire alle conclusioni rassegnate dai cc.tt.uu. in ordine alla condotta omissiva del chirurgo e, quindi, anche sui profili di imperizia e negligenza segnalati, con conseguente configurazione dell'an della responsabilità risarcitoria invocata dall'attrice;
- rilevò poi, in punto di danni risarcibili, che secondo le condivise valutazioni dei consulenti d'ufficio, la ptosi bilaterale che continua a presentare CP_1 comporta un pregiudizio estetico pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale e, 5
pertanto, liquidò per i detti postumi c.d. micropermanenti, alla stregua della previsione dell'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, tenuto conto della invalidità del 9%
e dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento (cinquantacinque anni), la somma di € 13.972,54 in valori attuali, apportando inoltre l'incremento previsto dall'art. 139, terzo comma, del citato D.Lgs. 209/2005, nella misura massima del
20%, con riferimento al patema d'animo patito durante l'arco di tempo della fase di preparazione dell'intervento chirurgico, di esecuzione e post operatoria, nonché alla sofferenza causata dalla conoscenza della sua inutilità al fine di porre rimedio alla diagnosticata ptosi mammaria bilaterale, pervenendo dunque all'importo complessivo di €. 16.767,00
- riconobbe anche, quale risarcimento del danno patrimoniale, il rimborso del corrispettivo complessivamente versato per il trattamento oggetto di causa eseguito dal dott. (rivelatosi infausto), pari ad € 9.000,00, comprensivo di quanto AR versato alla struttura sanitaria per il ricovero e considerato, altresì, che al fine di ridurre il pregiudizio estetico residuato, l'attrice dovrebbe sottoporsi ad un intervento di mastopessi che avrebbe un costo di € 9.000,00;
- ritenne infine non adeguatamente supportata la domanda ex art. 96 comma
1 c.p.c. avanzata dalla parte attrice che, pertanto, respinse.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame . AR
L'impugnante censura, con il primo motivo, la affermata, dal primo Giudice, sussistenza del nesso di causalità tra l'operato del medesimo professionista e la ptosi, quantificata nella misura del 9% di danno biologico;
rileva che tale situazione era preesistente all'intervento chirurgico da esso appellante eseguito e nessun aggravamento della ptosi è conseguito all'intervento medesimo;
esclude pertanto ogni nesso eziologico tra la formazione della ptosi, quale evento già accaduto, e il mancato intervento che non ha influito sulla causazione del primo.
Contesta poi, con il secondo motivo, il riconoscimento del danno morale nella misura percentuale massima del danno biologico e ribadisce che nessuna 6
menomazione e nessun danno biologico è stato da egli causato, con conseguente inoperatività del richiamato art. 139 d.lgs. 209/2005; nega comunque la spettanza del danno morale per la fase preoperatoria, di esecuzione e post-operatoria, come se l'intervento fosse stato inutile, assumendo la necessità dell'intervento di cambio protesi, in concreto operato e svolto altresì correttamente, per come accertato dai cc.tt.uu.; aggiunge che se tale intervento non fosse stato eseguito l'odierna appellata avrebbe ancora oggi le protesi dislocate e una protesi internamente rotta (rottura intracapsulare). Si sofferma inoltre sulle ragioni, già esplicitate nelle osservazioni alla relazione dei consulenti, della mancata esecuzione dell'intervento di mastopessi, per avere egli cioè constatato, dopo la sostituzione delle vecchie protesi, un buon risultato estetico, decidendo dunque di non effettuare la mastopessi per evitare alla paziente antiestetiche cicatrici, mentre errata sarebbe l'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui la mastopessi deve essere necessariamente eseguita prima dell'intervento di cambio protesi, tenuto conto delle Linee Guida della Pt_2 prodotte nel pregresso grado e dichiarata, detta produzione, inammissibile dal primo Giudice. Osserva poi, in merito al risultato estetico raggiunto, che nessuna foto post-operatoria è stata prodotta dalla controparte onde documentare la mancata correzione e reputa comunque eccessiva la quantificazione del cedimento del seno come danno biologico nella misura del 9% anche in considerazione dell'età della paziente;
rileva, in ogni caso, che la mastopessi può ancora essere eseguita e che quindi nessuna possibilità in tal senso è stata preclusa alla paziente.
Si duole poi, con il terzo motivo di gravame, del riconosciuto rimborso del complessivo costo dell'intervento; assume che l'importo di €. 9.000,00 pagato dalla paziente è dovuto, essendo stato correttamente eseguito l'intervento di cambio protesi e rivelandosi l'importo suddetto congruo, per come indicato dai cc.tt.uu.
Sostiene che la sentenza impugnata ha determinato per l'odierna appellata un vantaggio indebito (il gratuito intervento di cambio protesi) atteso che peraltro esso appellante, quando associa la mastopessi alla mastoplastica additiva richiede il 7
pagamento della sola mastoplastica additiva;
assume comunque che, anche a ritenere che la controparte abbia pagato la mastopessi, alla stessa spetterebbe soltanto il rimborso di uno degli interventi eseguiti e quindi avrebbe diritto al più al rimborso del 50% dell'importo pagato ovvero € 4.500,00.
Censura infine, con l'ultimo motivo, la decisione in punto spese processuali, per avere il primo Giudice considerato uno scaglione utile per la determinazione delle spese da € 26.000,00 sino ad euro 52.000, laddove il condannatorio non potrà superare €. 4.500,00.
Si è costituita eccependo preliminarmente il giudicato in CP_1 ordine all'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità dell'avversario e, dunque, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 c.p.c. nonché in base all'art. 348 bis c.p.c., reputando comunque, nel merito, non fondata l'impugnativa e chiedendone, quindi, la reiezione.
Dopo la scadenza del perentorio termine del 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
* * *
3. Va innanzi tutto rilevato, a fronte delle preliminari eccezioni sollevate dalla parte appellata, che le complessive argomentazioni svolte nell'atto di appello consentono di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata, siccome attinenti – ferma la sussistenza dell'obbligazione specificamente assunta dal dott. siccome avente ad oggetto l'esecuzione dell' “intervento di AR cambio protesi con mastopessi” di cui al preventivo e cartella clinica in atti (v. anche all. 1 nel fascicolo dell'attrice nel pregresso grado e all. 1 nel fascicolo dell'appellata) e nell'indiscussa limitazione dell'intervento al solo cambio protesi 8
senza l'esecuzione della pur programmata mastopessi (v. anche la descrizione dell'intervento nella cartella clinica in atti, all. 1 nel fascicolo dell'appellata) – alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del medico e il pregiudizio riconosciuto dal primo Giudice, nonché alla stessa effettiva ricorrenza di un danno biologico residuato in conseguenza della condotta medica e dell'annesso incremento per il danno morale, con implicazioni anche sulla valutazione in termini di correttezza dell'intervento praticato, oltre che con riferimento alla riconoscibilità del rimborso del prezzo versato da e, in ultimo, in relazione alla CP_1 liquidazione delle spese processuali.
Entro i suddetti confini, i motivi di gravame così come formulati, con l'indicazione anche delle ragioni di dissenso idonee, nella prospettiva dell'impugnante, a determinare una differente decisione, inducono a disattendere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
4. Passando, dunque, al merito delle doglianze esposte da , AR devono essere congiuntamente trattati il primo e il secondo motivo di appello, in quanto tra loro connessi.
L'obbligazione in concreto assunta dall'odierno appellante aveva ad oggetto un “intervento di cambio protesi con mastopessi”, concordato con la paziente in presenza di una “Ptosi mammaria bilaterale con asimmetria di forma e e volume tra le mammetta, CAC posizionati a differente altezza” (v. anche nella cartella clinica in atti). Si tratta di un intervento prospettato dal dott. per come AR dallo stesso riferito nel pregresso grado (v. la relativa comparsa di costituzione), per migliorare l'estetica del seno e per raggiungere un risultato soddisfacente.
L'intervento in concreto eseguito in data 25.1.2018 interessò tuttavia, come annotato nella stessa cartella clinica in atti, unicamente l'espianto delle protesi preesistenti e l'impianto di nuove protesi, addebitando dunque la paziente al medico di avere “inspiegabilmente limitato l'operazione alla sostituzione delle preesistenti protesi, peraltro integre”, nonché l' “inutilità” dell'intervento di sostituzione delle 9
preesistenti protesi integre e, in definitiva, il mancato raggiungimento del risultato migliorativo secondo le aspettative nutrite dalla paziente e ingenerate dal professionista, con conseguente affermato diritto dell'attrice nel pregresso grado alla restituzione di quanto dalla stessa pagato e al risarcimento del danno, conseguito all'omissione del medico e concretatosi in una ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto priva di giustificazione, nonché nella lesione dell'integrità psico-fisica e, inoltre, nella sofferenza e patema d'animo provati sia nella fase di preparazione, esecuzione e post operatoria dell'intervento chirurgico, sia dalla conoscenza della sua inutilità .
Ora, posta la natura contrattuale dell'obbligazione assunta dal medico nei confronti della paziente, spetta al debitore, una volta che il danneggiato ha dimostrato il contratto nonché l'aggravamento della patologia sofferta o l'insorgenza di un'altra affezione e allegato l'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno, provare o che tale inadempimento non vi è stato o che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. n. 17143/2012; Cass. n. 21177/15;
Cass., n. 12274/2011; v. anche Cass. n. 975/2009). Peraltro, e con precipuo riferimento agli interventi di chirurgia plastica, si è precisato che il risultato
"anomalo" o anormale - in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dell'intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità, è da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l'esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di carattere fisico e psicologico (v. Cass. 8826/2007 che, con riferimento ad un intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, nel cassare la sentenza d'appello che, pur dando atto esserne conseguito un esito di "inalterazione" - e quindi di sostanziale "insuccesso"- sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come 10
non integrante ipotesi di responsabilità).
Nel caso in esame, la persistenza, nonostante l'intervento – peraltro, solo parzialmente eseguito rispetto al programma concordato – del difetto lamentato da e, dunque, il mancato raggiungimento del risultato sperato e/o CP_1 promesso, si evincono dalla relazione medica, di alcuni mesi successiva all'intervento, già prodotta dall'attrice nel pregresso grado e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'impugnante (v. all. 7 nel fascicolo di Pt_3
nonché dall'indagine svolta dai consulenti nominati dal Tribunale, secondo cui
[...]
“residua una ptosi di grado importante” tanto da rendersi necessario un ulteriore intervento di mastopessi per riposizionare in alto il CAC (v. nella relazione dei cc.tt.uu. depositata il 7.7.2021) e “Ad oggi, nonostante la spesa e l'intervento subito la paziente presenta una marcata ptosi bilaterale, con asimmetria più di forma che di dimensione delle due mammelle con mammella destra maggiormente ptosica rispetto la sinistra continuando a presentare la stessa anomalia sgradevole a vedersi, condizione che comporta un pregiudizio estetico pari al 9% e che aveva anche e soprattutto condotto la paziente a sottoporsi all'intervento” (v. nella relazione di chiarimenti dei cc.tt.uu. del 22 settembre 2021).
Si ricava, del resto, dalle stesse Linee Guida SICPRE prodotte, sebbene tardivamente (oltre il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie), dall'odierno appellante nel pregresso grado, l'evidente ed immediata finalità della mastopessi, rimasta in concreto pacificamente non eseguita, ad assicurare il
“ripristino della forma originaria” delle mammelle, prevedendosi l'inserimento delle protesi come possibile per i casi in cui “oltre allo stiramento della pelle, si è contemporaneamente verificata la diminuzione della quantità del tessuto glandulo- adiposo … In alcuni casi, per ottenere un migliore risultato, può essere necessario un aumento del volume della mammella mediante inserimento di una protesi” (v. all. prodotto dalla parte convenuta nel pregresso grado in data 14.9.2021).
Inoltre, pur indicando il medesimo documento SICPRE che “In alcuni casi si 11
preferisce effettuare l'intervento in due tempi distinti: la mastopessi può precedere
o seguire il posizionamento delle protesi”, non solo non risulta che nella concreta vicenda una tale eventualità fosse stata quanto meno prospettata alla paziente – evincendosi, piuttosto, dal preventivo in atti e dalla cartella clinica più volte indicata la programmazione di un intervento unitario e contestuale di “cambio protesi con mastopessi” – ma sono comunque rimaste del tutto genericamente addotte le ragioni della limitazione dell'intervento alla sola sostituzione delle protesi e della mancata definitiva esecuzione della mastopessi, in ultimo ricondotte dall'appellante ad una unilaterale e “soggettiva” valutazione, da parte del medico, del risultato estetico conseguito nell'immediato (v. a pag. 11 dell'atto di appello), confutato tuttavia dall'effettivo decorso ed esito dell'intervento.
In siffatto contesto in cui la mancata integrale esecuzione del programma chirurgico concordato, già valutato dallo stesso professionista come atto a correggere la ptosi per la quale aveva richiesto l'intervento del Parte_4 medesimo sanitario (v. anche sulla centralità della mastopessi per correggere la ptosi, la pagina web del Prof. all. 11 nel fascicolo dell'attrice nel AR pregresso grado) è all'evidenza rappresentativa dell'inadempimento e/o inesatto adempimento del professionista ed indicativa di un difetto di diligenza, non può che essere confermata la responsabilità dell'odierno appellante con l'annessa obbligazione risarcitoria, in assenza di dati, che il professionista convenuto non ha offerto, onde dimostrare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile
(cfr. anche Cass. 12274/2011).
Per ciò che attiene al profilo dei danni risarcibili, non può non considerarsi che, per come rilevato dai cc.tt.uu. nominati, “In realtà nessun peggioramento è addebitabile all'evento ma certamente non c'è stato il miglioramento sperato”; gli stessi consulenti inoltre, rispondendo sul quesito avente ad oggetto l'eventuale riduzione permanente dell'integrità fisica riportata dall'attrice causalmente 12
connessa all'intervento, hanno osservato che “Non vi è stata un danno permanente ma non vi è stato nessun miglioramento” (v. nella relazione del 7.7.2021), chiarendo in seguito (v. i chiarimenti depositati il 22.9.2021) che il danno lamentato dalla paziente “non è un danno causato dal bisturi ma dal fatto che il chirurgo non ha fatto nulla per emendarlo” e, del resto, il pregiudizio estetico valutato dai consulenti come pari al 9% risulta riferito alla “stessa anomalia sgradevole a vedersi” che la paziente continua a presentare nonostante la spesa affrontata e l'operazione subita
(v. sempre nella relazione di chiarimenti).
Trattasi dunque della medesima anomalia preesistente all'intervento eseguito dal dott. e sulla quale la condotta del medico, sebbene non conforme al AR programma concordato, non ha inciso, non avendo prodotto né miglioramenti né peggioramenti. Non risultano, infatti, postumi deturpanti conseguenti all'intervento e, anzi, come detto, nessun danno permanente i cc.tt.uu. hanno riscontrato siccome causalmente riconducibile all'operazione, risoltasi, piuttosto, e sostanzialmente, in una “inalterazione” della situazione preesistente.
Così essendo, deve escludersi che il pregiudizio estetico, valutato nella misura del 9% e ammesso dal primo Giudice, possa essere invero posto a carico del professionista e, pertanto, in parte qua la sentenza impugnata deve essere riformata, non potendo il mancato raggiungimento del risultato costituire esso stesso causa del danno estetico preesistente.
Va ora considerato che l'escluso riconoscimento del danno biologico non impedisce, tuttavia, alla paziente di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni di natura non patrimoniale, tra cui la pure allegata dall'attrice nel pregresso grado sofferenza e/o patema d'animo sofferti in conseguenza dell'accertato inadempimento del professionista.
Il danno morale è del resto una voce autonoma di pregiudizio che può prodursi anche senza che si produca un danno biologico (v. tra le più recenti Cass.
30461/2024). Inoltre, e con precipuo riferimento alla materia della responsabilità 13
sanitaria, qualora un intervento operatorio, quand'anche eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all'omissione da parte dei sanitari dell'esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell'intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l'esito positivo, nonché dell'esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta medica che risulta di inesatto adempimento dell'obbligazione ed essa, per il fatto che l'intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico- fisica della persona, si connota come danno evento, vale a dire una lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell'intervento (cfr. Cass. 12597/2017).
Gli indicati pregiudizi di natura non patrimoniale, già allegati, come detto, dall'attrice nel pregresso grado, si concretano nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto alla sfera non solo della integrità psico-fisica della paziente ma anche della relativa dignità e non sono impediti o eliminati dalla possibilità per la danneggiata di ricorrere ad un ulteriore intervento chirurgico, considerato che peraltro ogni operazione è un trauma anche psicologico e va pure valutato che l'inutilità di un precedente intervento può aumentare il timore per l'intervento successivo e, quindi, il trauma medesimo (cfr. Cass. 18853/2004).
Per tali danni, la cui liquidazione è necessariamente equitativa, in assenza di oggettivi parametri di determinazione, appare congruo riconoscere un risarcimento in favore di pari ad €. 2.500,00. CP_1
Il citato importo è liquidato all'attualità e pertanto già comprensivo della rivalutazione monetaria. Inoltre, e ritenuto che la sola rivalutazione monetaria non 14
valga a reintegrare pienamente il danneggiato, essa andrà maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso, prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'IS (cfr. Cass.
S.U. 8521/2007).
5. Passando ora alle doglianze di cui al terzo motivo di gravame, deve osservarsi quanto segue.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto "quale risarcimento del danno patrimoniale, il rimborso del corrispettivo complessivamente versato" pari ad €
9.000,00. Trattasi, appunto, del costo sborsato da per l'esecuzione di CP_1 un intervento di “cambio protesi con mastopessi” rivelatosi solo parzialmente eseguito e comunque, come sopra detto, inidoneo ad eliminare l'inestetismo estetico per il quale era stato concordato.
Ebbene, osservato che la gravità dell'inadempimento acclarato giustificherebbe la risoluzione del contratto di opera professionale (v. anche Cass.
820/2021) con le annesse obbligazioni restitutorie, reputa la Corte che a fronte della incompleta e/o inesatta esecuzione delle prestazioni professionali dovute – essendo pacifica l'avvenuta rimozione delle precedenti protesi, peraltro, impiantate oltre dieci anni prima dell'intervento, con collocazione di nuove protesi, senza specifici errori esecutivi riferibili a tale fase dell'operazione – la restituzione spettante ad debba essere limitata alla porzione di corrispettivo, da ella CP_1 pacificamente versato, riferibile all'intervento (mastopessi) in concreto omesso.
Tale importo va individuato in una misura pari al 50% del corrispettivo (di €.
9.000,00) complessivamente pattuito per l'unitaria operazione di “cambio protesi con mastopessi”, dovendosi presumere la pari difficoltà dei due interventi, del tutto connessi e collegati tra loro in base all'originario programma negoziale, e in assenza di elementi circostanziati che possano giustificare una differente incidenza di 15
ciascuna delle prestazioni sul prezzo concordato.
è pertanto tenuto a restituire ad l'importo di AR CP_1
€. 4.500,00, oltre interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
A tale somma devono infine aggiungersi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale spettante alla paziente, gli esborsi che quest'ultima dovrà sostenere per ridurre l'inestetismo non eliminato con l'intervento eseguito dal dott.
AR
Sotto tale ultimo profilo, non può non tenersi conto, per un verso, della valutazione sul punto operata dai cc.tt.uu., secondo i quali il costo di un nuovo intervento di mastopessi eseguito in ambiente privato ascenderebbe ad €. 9.000,00
e, per altro verso, dell'importo (€. 4.500,00) che, per quanto sopra detto, la paziente ha comunque diritto di recuperare dall'odierno appellante. Nei limiti della differenza tra i citati importi e, pertanto, per complessivi €. 4.500,00 va riconosciuto, altresì, ad il risarcimento del danno patrimoniale CP_1 sofferto in conseguenza dei fatti per cui è giudizio, così determinato all'attualità, oltre interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso, prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'IS (cfr. Cass. S.U. 8521/2007).
6. In definitiva, confermata la responsabilità di AR relativamente ai profili di inadempimento contestati, la sentenza impugnata deve essere riformata nella sola parte attinente alla determinazione degli importi dovuti alla paziente, da quantificarsi nei termini sopra precisati.
7. Per ciò che attiene alle spese processuali, cui pure si riferisce l'ultimo motivo di gravame, considerati gli esiti complessivi del giudizio e rilevato, altresì, che l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, non consentendo quindi la condanna della parte 16
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente
(cfr. Cass. S.U. 32061/2022), va ribadita la condanna di a AR rifondere in favore di le spese del pregresso grado, la cui CP_1 liquidazione è operata come in dispositivo, in base in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, da rapportarsi al decisum e, quindi, con riferimento allo scaglione compreso tra €.
5.201,00 e €. 26.000,00, nonché del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado e, pertanto, l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del presente grado liquidate come in dispositivo, in base ai menzionati parametri.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4157/2022 del
4.10.2022 depositata il 17.10.2022: condanna l'appellante a corrispondere ad l'importo di €. 4.500,00 oltre interessi legali dalla data dell'eseguito CP_1 pagamento nonché, e a titolo risarcitorio, l'ulteriore importo di €. 7.000,00, oltre interessi annualmente maturati al tasso legale dalla data dell'evento dannoso calcolati come precisato in parte motiva;
condanna a rifondere in AR favore di le spese del pregresso grado liquidate in complessivi €. CP_1
2.900,00, oltre spese generali IVA e CPA;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi €. 3.200,00, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 3.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1942/2022 r.g. promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso AR C.F._1 dall'avv. Alessanadra Lorenzetti
– parte appellante – contro
, C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Rosalba Basile
– parte appellata –
Conclusioni per la parte appellante:
“VOGLIA L' Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento dell'appello, e pertanto in riforma della sentenza definitiva impugnata,
In via principale, riformare la sentenza n. 4157/2022, emessa il 4.10.2022 resa inter partes dal Tribunale di Palermo, sezione terza civile, e per l'effetto 2
dichiarare che:
- nessun danno biologico è stato causato dal prof. alla sig.ra AR
; CP_1
- conseguentemente nessun danno morale deve essere risarcito ai sensi dell'art. 139, terzo comma, del D.lgs. 209/2005 quale maggiorazione sul danno biologico;
- nessun rimborso della somma pagata spetta alla sig.ra CP_1 poiché la somma dalla stessa pagata di € 9.000,00 è congrua per l'intervento di cambio protesi eseguito correttamente in scienza e coscienza dal chirurgo;
Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
- In via subordinata, per tuziorismo:
- nessun danno biologico è stato causato dal prof. alla sig.ra AR
; CP_1
- conseguentemente nessun danno morale deve essere risarcito ai sensi dell'art. 139, terzo comma, del D.lgs. 209/2005 quale maggiorazione sul danno biologico;
- è dovuto alla sig.ra soltanto il rimborso di una somma non CP_1 superiore al 50% della somma complessiva di € 9.000,00 pagata al chirurgo poiché
l'intervento di cambio protesi è stato eseguito correttamente in scienza e coscienza dal chirurgo, in presenza dell'indicazione chirurgica al suddetto intervento.
Con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese del primo grado di giudizio e con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado.”
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA L'ON.LE CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa
In via preliminare e/o pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'appello proposto dal Dott. AR inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; 3
Nel merito, in via principale, rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto,
l'atto di appello avversario e, per l'effetto, confermare l'impugnata a sentenza n.
4157/2022, resa inter partes dal Tribunale di Palermo, emessa il 4.10.2022 e depositata il 17.10.2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 4527/2022 il Tribunale di Palermo decidendo sulle domande avanzate da nei confronti di onde ottenere CP_1 AR la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla mancata esecuzione, nel corso dell'operazione del 25 gennaio
2018, dell'intervento di mastopessi invece concordato con il professionista, oltre che la restituzione della somma di € 9.000,00 versata per il trattamento chirurgico rivelatosi inutile, all'esito dell'istruttoria svolta in via documentale e a mezzo di c.t.u. medico-legale: condannò al pagamento in favore dell'attrice AR della somma di € 27.300,79 (per danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti all'inadempimento del sanitario), oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo;
rigettò la domanda formulata dall'attrice di condanna di AR
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c.; condannò
[...] il convenuto al pagamento delle spese di lite di parte attrice liquidate in complessivi
€ 4.674,53, oltre accessori.
Il Tribunale, richiamati gli indirizzi interpretativi in tema di responsabilità sanitaria, inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale con ogni conseguenza in punto di riparto degli oneri probatori e, dunque, ricostruita la vicenda e la successione degli accadimenti – dai contatti intercorsi tra la paziente e il medico per l'esecuzione dell'intervento di sostituzione delle protesi e mastopessi, stante la presenza di esiti di pregressa mastoplastica additiva eseguita da oltre 10 anni con ptosi ed asimmetria dei seni, al successivo ricovero in data 25 gennaio
2018 presso la Casa di Cura Villa Rizzo di Siracusa e l'esecuzione di un intervento 4
risultato limitato al solo cambio protesi, senza alcuna motivazione in ordine alla mancata esecuzione della pur concordata mastopessi, alle successive dimissioni in data 26 gennaio 2018 – ritenuta pacifica l'instaurazione del rapporto contrattuale di con il sanitario convenuto: CP_1
- richiamò, quanto all'evento lesivo, gli esiti della c.t.u. espletata secondo cui
“residua una ptosi di grado importante per cui necessita di ulteriore intervento di mastopessi” che “prevede un costo di 9000 euro … continuando” la paziente “a presentare la stessa anomalia sgradevole a vedersi, condizione che comporta un pregiudizio estetico pari al 9%”;
- osservò dunque che, come rilevato dagli ausiliari, nell'esame obiettivo della paziente, all'atto del ricovero, veniva rappresentato che la medesima presentava all'esito di una mastoplastica additiva “ptosi mammaria bilaterale con asimmetria di forma e volume tra le mammelle”, vale a dire lo stesso problema riscontrato nell'attrice dai consulenti d'ufficio all'esito degli accertamenti svolti;
- ritenne configurato il nesso eziologico tra i danni subiti dall'attrice e la mancata esecuzione della mastopessi quale conseguenza del mancato rispetto del programma chirurgico concordato;
- rilevò al contempo che a fronte di ciò e della puntuale allegazione dell'attrice relativa ad una condotta inadempiente sotto il profilo di una negligente esecuzione dell'intervento, nessuna prova era stata fornita circa l'inesistenza, l'irrilevanza e/o la non imputabilità del dedotto inadempimento;
- ritenne di aderire alle conclusioni rassegnate dai cc.tt.uu. in ordine alla condotta omissiva del chirurgo e, quindi, anche sui profili di imperizia e negligenza segnalati, con conseguente configurazione dell'an della responsabilità risarcitoria invocata dall'attrice;
- rilevò poi, in punto di danni risarcibili, che secondo le condivise valutazioni dei consulenti d'ufficio, la ptosi bilaterale che continua a presentare CP_1 comporta un pregiudizio estetico pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale e, 5
pertanto, liquidò per i detti postumi c.d. micropermanenti, alla stregua della previsione dell'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, tenuto conto della invalidità del 9%
e dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento (cinquantacinque anni), la somma di € 13.972,54 in valori attuali, apportando inoltre l'incremento previsto dall'art. 139, terzo comma, del citato D.Lgs. 209/2005, nella misura massima del
20%, con riferimento al patema d'animo patito durante l'arco di tempo della fase di preparazione dell'intervento chirurgico, di esecuzione e post operatoria, nonché alla sofferenza causata dalla conoscenza della sua inutilità al fine di porre rimedio alla diagnosticata ptosi mammaria bilaterale, pervenendo dunque all'importo complessivo di €. 16.767,00
- riconobbe anche, quale risarcimento del danno patrimoniale, il rimborso del corrispettivo complessivamente versato per il trattamento oggetto di causa eseguito dal dott. (rivelatosi infausto), pari ad € 9.000,00, comprensivo di quanto AR versato alla struttura sanitaria per il ricovero e considerato, altresì, che al fine di ridurre il pregiudizio estetico residuato, l'attrice dovrebbe sottoporsi ad un intervento di mastopessi che avrebbe un costo di € 9.000,00;
- ritenne infine non adeguatamente supportata la domanda ex art. 96 comma
1 c.p.c. avanzata dalla parte attrice che, pertanto, respinse.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame . AR
L'impugnante censura, con il primo motivo, la affermata, dal primo Giudice, sussistenza del nesso di causalità tra l'operato del medesimo professionista e la ptosi, quantificata nella misura del 9% di danno biologico;
rileva che tale situazione era preesistente all'intervento chirurgico da esso appellante eseguito e nessun aggravamento della ptosi è conseguito all'intervento medesimo;
esclude pertanto ogni nesso eziologico tra la formazione della ptosi, quale evento già accaduto, e il mancato intervento che non ha influito sulla causazione del primo.
Contesta poi, con il secondo motivo, il riconoscimento del danno morale nella misura percentuale massima del danno biologico e ribadisce che nessuna 6
menomazione e nessun danno biologico è stato da egli causato, con conseguente inoperatività del richiamato art. 139 d.lgs. 209/2005; nega comunque la spettanza del danno morale per la fase preoperatoria, di esecuzione e post-operatoria, come se l'intervento fosse stato inutile, assumendo la necessità dell'intervento di cambio protesi, in concreto operato e svolto altresì correttamente, per come accertato dai cc.tt.uu.; aggiunge che se tale intervento non fosse stato eseguito l'odierna appellata avrebbe ancora oggi le protesi dislocate e una protesi internamente rotta (rottura intracapsulare). Si sofferma inoltre sulle ragioni, già esplicitate nelle osservazioni alla relazione dei consulenti, della mancata esecuzione dell'intervento di mastopessi, per avere egli cioè constatato, dopo la sostituzione delle vecchie protesi, un buon risultato estetico, decidendo dunque di non effettuare la mastopessi per evitare alla paziente antiestetiche cicatrici, mentre errata sarebbe l'affermazione dei cc.tt.uu. secondo cui la mastopessi deve essere necessariamente eseguita prima dell'intervento di cambio protesi, tenuto conto delle Linee Guida della Pt_2 prodotte nel pregresso grado e dichiarata, detta produzione, inammissibile dal primo Giudice. Osserva poi, in merito al risultato estetico raggiunto, che nessuna foto post-operatoria è stata prodotta dalla controparte onde documentare la mancata correzione e reputa comunque eccessiva la quantificazione del cedimento del seno come danno biologico nella misura del 9% anche in considerazione dell'età della paziente;
rileva, in ogni caso, che la mastopessi può ancora essere eseguita e che quindi nessuna possibilità in tal senso è stata preclusa alla paziente.
Si duole poi, con il terzo motivo di gravame, del riconosciuto rimborso del complessivo costo dell'intervento; assume che l'importo di €. 9.000,00 pagato dalla paziente è dovuto, essendo stato correttamente eseguito l'intervento di cambio protesi e rivelandosi l'importo suddetto congruo, per come indicato dai cc.tt.uu.
Sostiene che la sentenza impugnata ha determinato per l'odierna appellata un vantaggio indebito (il gratuito intervento di cambio protesi) atteso che peraltro esso appellante, quando associa la mastopessi alla mastoplastica additiva richiede il 7
pagamento della sola mastoplastica additiva;
assume comunque che, anche a ritenere che la controparte abbia pagato la mastopessi, alla stessa spetterebbe soltanto il rimborso di uno degli interventi eseguiti e quindi avrebbe diritto al più al rimborso del 50% dell'importo pagato ovvero € 4.500,00.
Censura infine, con l'ultimo motivo, la decisione in punto spese processuali, per avere il primo Giudice considerato uno scaglione utile per la determinazione delle spese da € 26.000,00 sino ad euro 52.000, laddove il condannatorio non potrà superare €. 4.500,00.
Si è costituita eccependo preliminarmente il giudicato in CP_1 ordine all'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità dell'avversario e, dunque, l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 c.p.c. nonché in base all'art. 348 bis c.p.c., reputando comunque, nel merito, non fondata l'impugnativa e chiedendone, quindi, la reiezione.
Dopo la scadenza del perentorio termine del 10.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento per il deposito delle comparse conclusioni e termine di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
* * *
3. Va innanzi tutto rilevato, a fronte delle preliminari eccezioni sollevate dalla parte appellata, che le complessive argomentazioni svolte nell'atto di appello consentono di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata, siccome attinenti – ferma la sussistenza dell'obbligazione specificamente assunta dal dott. siccome avente ad oggetto l'esecuzione dell' “intervento di AR cambio protesi con mastopessi” di cui al preventivo e cartella clinica in atti (v. anche all. 1 nel fascicolo dell'attrice nel pregresso grado e all. 1 nel fascicolo dell'appellata) e nell'indiscussa limitazione dell'intervento al solo cambio protesi 8
senza l'esecuzione della pur programmata mastopessi (v. anche la descrizione dell'intervento nella cartella clinica in atti, all. 1 nel fascicolo dell'appellata) – alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del medico e il pregiudizio riconosciuto dal primo Giudice, nonché alla stessa effettiva ricorrenza di un danno biologico residuato in conseguenza della condotta medica e dell'annesso incremento per il danno morale, con implicazioni anche sulla valutazione in termini di correttezza dell'intervento praticato, oltre che con riferimento alla riconoscibilità del rimborso del prezzo versato da e, in ultimo, in relazione alla CP_1 liquidazione delle spese processuali.
Entro i suddetti confini, i motivi di gravame così come formulati, con l'indicazione anche delle ragioni di dissenso idonee, nella prospettiva dell'impugnante, a determinare una differente decisione, inducono a disattendere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
4. Passando, dunque, al merito delle doglianze esposte da , AR devono essere congiuntamente trattati il primo e il secondo motivo di appello, in quanto tra loro connessi.
L'obbligazione in concreto assunta dall'odierno appellante aveva ad oggetto un “intervento di cambio protesi con mastopessi”, concordato con la paziente in presenza di una “Ptosi mammaria bilaterale con asimmetria di forma e e volume tra le mammetta, CAC posizionati a differente altezza” (v. anche nella cartella clinica in atti). Si tratta di un intervento prospettato dal dott. per come AR dallo stesso riferito nel pregresso grado (v. la relativa comparsa di costituzione), per migliorare l'estetica del seno e per raggiungere un risultato soddisfacente.
L'intervento in concreto eseguito in data 25.1.2018 interessò tuttavia, come annotato nella stessa cartella clinica in atti, unicamente l'espianto delle protesi preesistenti e l'impianto di nuove protesi, addebitando dunque la paziente al medico di avere “inspiegabilmente limitato l'operazione alla sostituzione delle preesistenti protesi, peraltro integre”, nonché l' “inutilità” dell'intervento di sostituzione delle 9
preesistenti protesi integre e, in definitiva, il mancato raggiungimento del risultato migliorativo secondo le aspettative nutrite dalla paziente e ingenerate dal professionista, con conseguente affermato diritto dell'attrice nel pregresso grado alla restituzione di quanto dalla stessa pagato e al risarcimento del danno, conseguito all'omissione del medico e concretatosi in una ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto priva di giustificazione, nonché nella lesione dell'integrità psico-fisica e, inoltre, nella sofferenza e patema d'animo provati sia nella fase di preparazione, esecuzione e post operatoria dell'intervento chirurgico, sia dalla conoscenza della sua inutilità .
Ora, posta la natura contrattuale dell'obbligazione assunta dal medico nei confronti della paziente, spetta al debitore, una volta che il danneggiato ha dimostrato il contratto nonché l'aggravamento della patologia sofferta o l'insorgenza di un'altra affezione e allegato l'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno, provare o che tale inadempimento non vi è stato o che esso, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. n. 17143/2012; Cass. n. 21177/15;
Cass., n. 12274/2011; v. anche Cass. n. 975/2009). Peraltro, e con precipuo riferimento agli interventi di chirurgia plastica, si è precisato che il risultato
"anomalo" o anormale - in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza - dell'intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità, è da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l'esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di carattere fisico e psicologico (v. Cass. 8826/2007 che, con riferimento ad un intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, nel cassare la sentenza d'appello che, pur dando atto esserne conseguito un esito di "inalterazione" - e quindi di sostanziale "insuccesso"- sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come 10
non integrante ipotesi di responsabilità).
Nel caso in esame, la persistenza, nonostante l'intervento – peraltro, solo parzialmente eseguito rispetto al programma concordato – del difetto lamentato da e, dunque, il mancato raggiungimento del risultato sperato e/o CP_1 promesso, si evincono dalla relazione medica, di alcuni mesi successiva all'intervento, già prodotta dall'attrice nel pregresso grado e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'impugnante (v. all. 7 nel fascicolo di Pt_3
nonché dall'indagine svolta dai consulenti nominati dal Tribunale, secondo cui
[...]
“residua una ptosi di grado importante” tanto da rendersi necessario un ulteriore intervento di mastopessi per riposizionare in alto il CAC (v. nella relazione dei cc.tt.uu. depositata il 7.7.2021) e “Ad oggi, nonostante la spesa e l'intervento subito la paziente presenta una marcata ptosi bilaterale, con asimmetria più di forma che di dimensione delle due mammelle con mammella destra maggiormente ptosica rispetto la sinistra continuando a presentare la stessa anomalia sgradevole a vedersi, condizione che comporta un pregiudizio estetico pari al 9% e che aveva anche e soprattutto condotto la paziente a sottoporsi all'intervento” (v. nella relazione di chiarimenti dei cc.tt.uu. del 22 settembre 2021).
Si ricava, del resto, dalle stesse Linee Guida SICPRE prodotte, sebbene tardivamente (oltre il maturarsi delle preclusioni assertive e probatorie), dall'odierno appellante nel pregresso grado, l'evidente ed immediata finalità della mastopessi, rimasta in concreto pacificamente non eseguita, ad assicurare il
“ripristino della forma originaria” delle mammelle, prevedendosi l'inserimento delle protesi come possibile per i casi in cui “oltre allo stiramento della pelle, si è contemporaneamente verificata la diminuzione della quantità del tessuto glandulo- adiposo … In alcuni casi, per ottenere un migliore risultato, può essere necessario un aumento del volume della mammella mediante inserimento di una protesi” (v. all. prodotto dalla parte convenuta nel pregresso grado in data 14.9.2021).
Inoltre, pur indicando il medesimo documento SICPRE che “In alcuni casi si 11
preferisce effettuare l'intervento in due tempi distinti: la mastopessi può precedere
o seguire il posizionamento delle protesi”, non solo non risulta che nella concreta vicenda una tale eventualità fosse stata quanto meno prospettata alla paziente – evincendosi, piuttosto, dal preventivo in atti e dalla cartella clinica più volte indicata la programmazione di un intervento unitario e contestuale di “cambio protesi con mastopessi” – ma sono comunque rimaste del tutto genericamente addotte le ragioni della limitazione dell'intervento alla sola sostituzione delle protesi e della mancata definitiva esecuzione della mastopessi, in ultimo ricondotte dall'appellante ad una unilaterale e “soggettiva” valutazione, da parte del medico, del risultato estetico conseguito nell'immediato (v. a pag. 11 dell'atto di appello), confutato tuttavia dall'effettivo decorso ed esito dell'intervento.
In siffatto contesto in cui la mancata integrale esecuzione del programma chirurgico concordato, già valutato dallo stesso professionista come atto a correggere la ptosi per la quale aveva richiesto l'intervento del Parte_4 medesimo sanitario (v. anche sulla centralità della mastopessi per correggere la ptosi, la pagina web del Prof. all. 11 nel fascicolo dell'attrice nel AR pregresso grado) è all'evidenza rappresentativa dell'inadempimento e/o inesatto adempimento del professionista ed indicativa di un difetto di diligenza, non può che essere confermata la responsabilità dell'odierno appellante con l'annessa obbligazione risarcitoria, in assenza di dati, che il professionista convenuto non ha offerto, onde dimostrare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile
(cfr. anche Cass. 12274/2011).
Per ciò che attiene al profilo dei danni risarcibili, non può non considerarsi che, per come rilevato dai cc.tt.uu. nominati, “In realtà nessun peggioramento è addebitabile all'evento ma certamente non c'è stato il miglioramento sperato”; gli stessi consulenti inoltre, rispondendo sul quesito avente ad oggetto l'eventuale riduzione permanente dell'integrità fisica riportata dall'attrice causalmente 12
connessa all'intervento, hanno osservato che “Non vi è stata un danno permanente ma non vi è stato nessun miglioramento” (v. nella relazione del 7.7.2021), chiarendo in seguito (v. i chiarimenti depositati il 22.9.2021) che il danno lamentato dalla paziente “non è un danno causato dal bisturi ma dal fatto che il chirurgo non ha fatto nulla per emendarlo” e, del resto, il pregiudizio estetico valutato dai consulenti come pari al 9% risulta riferito alla “stessa anomalia sgradevole a vedersi” che la paziente continua a presentare nonostante la spesa affrontata e l'operazione subita
(v. sempre nella relazione di chiarimenti).
Trattasi dunque della medesima anomalia preesistente all'intervento eseguito dal dott. e sulla quale la condotta del medico, sebbene non conforme al AR programma concordato, non ha inciso, non avendo prodotto né miglioramenti né peggioramenti. Non risultano, infatti, postumi deturpanti conseguenti all'intervento e, anzi, come detto, nessun danno permanente i cc.tt.uu. hanno riscontrato siccome causalmente riconducibile all'operazione, risoltasi, piuttosto, e sostanzialmente, in una “inalterazione” della situazione preesistente.
Così essendo, deve escludersi che il pregiudizio estetico, valutato nella misura del 9% e ammesso dal primo Giudice, possa essere invero posto a carico del professionista e, pertanto, in parte qua la sentenza impugnata deve essere riformata, non potendo il mancato raggiungimento del risultato costituire esso stesso causa del danno estetico preesistente.
Va ora considerato che l'escluso riconoscimento del danno biologico non impedisce, tuttavia, alla paziente di ottenere il risarcimento degli ulteriori danni di natura non patrimoniale, tra cui la pure allegata dall'attrice nel pregresso grado sofferenza e/o patema d'animo sofferti in conseguenza dell'accertato inadempimento del professionista.
Il danno morale è del resto una voce autonoma di pregiudizio che può prodursi anche senza che si produca un danno biologico (v. tra le più recenti Cass.
30461/2024). Inoltre, e con precipuo riferimento alla materia della responsabilità 13
sanitaria, qualora un intervento operatorio, quand'anche eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all'omissione da parte dei sanitari dell'esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell'intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l'esito positivo, nonché dell'esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta medica che risulta di inesatto adempimento dell'obbligazione ed essa, per il fatto che l'intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico- fisica della persona, si connota come danno evento, vale a dire una lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell'intervento (cfr. Cass. 12597/2017).
Gli indicati pregiudizi di natura non patrimoniale, già allegati, come detto, dall'attrice nel pregresso grado, si concretano nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto alla sfera non solo della integrità psico-fisica della paziente ma anche della relativa dignità e non sono impediti o eliminati dalla possibilità per la danneggiata di ricorrere ad un ulteriore intervento chirurgico, considerato che peraltro ogni operazione è un trauma anche psicologico e va pure valutato che l'inutilità di un precedente intervento può aumentare il timore per l'intervento successivo e, quindi, il trauma medesimo (cfr. Cass. 18853/2004).
Per tali danni, la cui liquidazione è necessariamente equitativa, in assenza di oggettivi parametri di determinazione, appare congruo riconoscere un risarcimento in favore di pari ad €. 2.500,00. CP_1
Il citato importo è liquidato all'attualità e pertanto già comprensivo della rivalutazione monetaria. Inoltre, e ritenuto che la sola rivalutazione monetaria non 14
valga a reintegrare pienamente il danneggiato, essa andrà maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso, prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'IS (cfr. Cass.
S.U. 8521/2007).
5. Passando ora alle doglianze di cui al terzo motivo di gravame, deve osservarsi quanto segue.
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto "quale risarcimento del danno patrimoniale, il rimborso del corrispettivo complessivamente versato" pari ad €
9.000,00. Trattasi, appunto, del costo sborsato da per l'esecuzione di CP_1 un intervento di “cambio protesi con mastopessi” rivelatosi solo parzialmente eseguito e comunque, come sopra detto, inidoneo ad eliminare l'inestetismo estetico per il quale era stato concordato.
Ebbene, osservato che la gravità dell'inadempimento acclarato giustificherebbe la risoluzione del contratto di opera professionale (v. anche Cass.
820/2021) con le annesse obbligazioni restitutorie, reputa la Corte che a fronte della incompleta e/o inesatta esecuzione delle prestazioni professionali dovute – essendo pacifica l'avvenuta rimozione delle precedenti protesi, peraltro, impiantate oltre dieci anni prima dell'intervento, con collocazione di nuove protesi, senza specifici errori esecutivi riferibili a tale fase dell'operazione – la restituzione spettante ad debba essere limitata alla porzione di corrispettivo, da ella CP_1 pacificamente versato, riferibile all'intervento (mastopessi) in concreto omesso.
Tale importo va individuato in una misura pari al 50% del corrispettivo (di €.
9.000,00) complessivamente pattuito per l'unitaria operazione di “cambio protesi con mastopessi”, dovendosi presumere la pari difficoltà dei due interventi, del tutto connessi e collegati tra loro in base all'originario programma negoziale, e in assenza di elementi circostanziati che possano giustificare una differente incidenza di 15
ciascuna delle prestazioni sul prezzo concordato.
è pertanto tenuto a restituire ad l'importo di AR CP_1
€. 4.500,00, oltre interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.
A tale somma devono infine aggiungersi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale spettante alla paziente, gli esborsi che quest'ultima dovrà sostenere per ridurre l'inestetismo non eliminato con l'intervento eseguito dal dott.
AR
Sotto tale ultimo profilo, non può non tenersi conto, per un verso, della valutazione sul punto operata dai cc.tt.uu., secondo i quali il costo di un nuovo intervento di mastopessi eseguito in ambiente privato ascenderebbe ad €. 9.000,00
e, per altro verso, dell'importo (€. 4.500,00) che, per quanto sopra detto, la paziente ha comunque diritto di recuperare dall'odierno appellante. Nei limiti della differenza tra i citati importi e, pertanto, per complessivi €. 4.500,00 va riconosciuto, altresì, ad il risarcimento del danno patrimoniale CP_1 sofferto in conseguenza dei fatti per cui è giudizio, così determinato all'attualità, oltre interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso, prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'IS (cfr. Cass. S.U. 8521/2007).
6. In definitiva, confermata la responsabilità di AR relativamente ai profili di inadempimento contestati, la sentenza impugnata deve essere riformata nella sola parte attinente alla determinazione degli importi dovuti alla paziente, da quantificarsi nei termini sopra precisati.
7. Per ciò che attiene alle spese processuali, cui pure si riferisce l'ultimo motivo di gravame, considerati gli esiti complessivi del giudizio e rilevato, altresì, che l'accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, non consentendo quindi la condanna della parte 16
vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente
(cfr. Cass. S.U. 32061/2022), va ribadita la condanna di a AR rifondere in favore di le spese del pregresso grado, la cui CP_1 liquidazione è operata come in dispositivo, in base in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della lite, da rapportarsi al decisum e, quindi, con riferimento allo scaglione compreso tra €.
5.201,00 e €. 26.000,00, nonché del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado e, pertanto, l'appellante va condannato a rifondere all'appellata le spese del presente grado liquidate come in dispositivo, in base ai menzionati parametri.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4157/2022 del
4.10.2022 depositata il 17.10.2022: condanna l'appellante a corrispondere ad l'importo di €. 4.500,00 oltre interessi legali dalla data dell'eseguito CP_1 pagamento nonché, e a titolo risarcitorio, l'ulteriore importo di €. 7.000,00, oltre interessi annualmente maturati al tasso legale dalla data dell'evento dannoso calcolati come precisato in parte motiva;
condanna a rifondere in AR favore di le spese del pregresso grado liquidate in complessivi €. CP_1
2.900,00, oltre spese generali IVA e CPA;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi €. 3.200,00, oltre spese generali IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte
d'Appello di Palermo del 3.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo