Art. 1.
Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. ((1)) Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. ((1)) Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli importi del diritto fisso di cui all' articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000".
Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. ((1)) Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto e' di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. ((1)) Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 agosto 1984, n. 467 ha disposto (con l'art. 10) che "Gli importi del diritto fisso di cui all' articolo 1, primo e secondo comma, della legge 28 dicembre 1959, n. 1146 , sono rispettivamente elevati a L. 18.000 a L. 12.000".