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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 33363/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Marco Maccarrone) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa CP_1
Lucia Torcicollo)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza n. 1195/2024 (RG 8393/2023) resa dal Tribunale di Roma in data 01.02.2024, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento del giudizio di opposizione ad
Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis, comma 6, c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data
10.04.2024 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono inutilmente trascorsi CP_1
i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 10 aprile 2024.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 17 settembre 2024.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l'Ente previdenziale al pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto espressamente dalla parte ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
pagina 2 di 3 Difatti, essa ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del dovuto (a decorrere da settembre
2022), a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data anteriore.
Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento di ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell' la residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo CP_1
di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte liquidata in complessivi €
700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 19.12.2024
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 33363/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Marco Maccarrone) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Funzionario dott.ssa CP_1
Lucia Torcicollo)
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza n. 1195/2024 (RG 8393/2023) resa dal Tribunale di Roma in data 01.02.2024, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre accessori di legge fino al saldo.
Deduceva, a sostegno della domanda di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento del giudizio di opposizione ad
Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis, comma 6, c.p.c.; di aver inoltrato la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta, in data
10.04.2024 (trasmissione modello AP70), ma di non aver ottenuto alcuna liquidazione dei ratei della prestazione riconosciuta, benché fosse titolare di tutti i requisiti socio-economici prescritti per legge e documentati all' che alla data odierna sono inutilmente trascorsi CP_1
i 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa diretta alla liquidazione dopo il riconoscimento del diritto e la presentazione dei documenti necessari, con automatica costituzione in mora del convenuto. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo di CP_1
dichiarare cessata la materia del contendere.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita documentalmente e, quindi, decisa come da sentenza, ex art. 429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale per cui è causa, depositando tutti i documenti relativi alla precedente fase amministrativa.
Ha pure dedotto e provato di aver inoltrato a la documentazione occorrente per la CP_1
liquidazione della prestazione, inviando telematicamente il modello “AP70”, in data 10 aprile 2024.
Ne consegue che, risulta scaduto il termine di centoventi giorni per l'adempimento a carico dell'ente debitore, al momento della proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta in data 17 settembre 2024.
Pertanto, non essendo emersa prova che abbia provveduto l'Ente previdenziale al pagamento del dovuto, se non nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto espressamente dalla parte ricorrente nelle note sostitutive d'udienza.
pagina 2 di 3 Difatti, essa ha riconosciuto l'avvenuto pagamento del dovuto (a decorrere da settembre
2022), a fronte della notifica del ricorso avvenuta in data anteriore.
Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in ordine al giudizio di pagamento di ratei in esame, come da richiesta del procuratore di parte resistente.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae fondamento in un ritardo nel pagamento della prestazione da parte dell'ente, nonché la condotta dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento nelle more del giudizio, costituisce motivo per compensare per la metà le spese di lite, ponendo a carico dell' la residua parte liquidata in complessivi € 700,00 a titolo CP_1
di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della residua parte liquidata in complessivi €
700,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, 19.12.2024
Il giudice
Antonianna Colli
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