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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5926 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 21391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Fiammetta Lo
Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero RG 21391/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno ed avente ad
OGGETTO: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3
e C.F._3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Maria CodiceFiscale_4
Pasquarella presso il quale eleggono domicilio in Napoli alla Via Lucilio 15;
-ATTORI-
CONTRO
nato a San Marco in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, residente in Napoli alle Rampe Brancaccio n. 49, ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Chiatamone n.23, presso l'Avv.
Prof. Riccardo Sgobbo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Guglielmo Sgobbo, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI All'udienza del 22.5.2025 tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio il Notaio Parte_4 Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. accertare la carenza del requisito di firma all'espressione “ ” in calce al testamento CP_2 olografo della IG.ra ( ) deceduta il 23 CP_2 C.F._6 gennaio 2023 in Napoli, pubblicato per Notar il 30/01/23 a rep.3750 e Per_1
Racc.2741 e per l'effetto dichiarare la nullità del citato testamento;
in via gradata 2. accertare l'incapacità naturale della IG.ra come CP_2 persistente sin dal suo ricovero presso l'Ospedale Monaldi il 9 gennaio 2023 a causa delle patologie sofferte ed accertate nel novembre 2022, continuativa sino al decesso avvenuto il 23 gennaio 2023 e per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo menzionato perché redatto da persona incapace di intendere e di volere;
in via ancor più gradata:
3. accertare l'incapacità naturale della IG.ra al momento della redazione della scheda CP_2 testamentaria a causa delle patologie sofferte ed accertate nel novembre
2022 e per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo menzionato perché redatto da persona incapace di intendere e di volere;
4. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che:
- la IG.ra decedeva in Napoli in data 23/01/2023, in seguito al CP_2 ricovero del 9/01/2023 presso il reparto di oncologia dell' Controparte_3 da cui era stata dimessa il 13/01/2023, con la seguente diagnosi:
“neoformazione del Cieco di natura non determinata in paziente con secondarietà celebrali trattate con pregressa radioterapia encefalica, secondarietà epatiche e renali”;
- secondo le regole della successione legittima, gli istanti si collocavano al
Il Giudice 2
dott. Fiammetta Lo Bianco quarto grado di parentela, in linea diretta, con la de cuius, mancando altri parenti più prossimi;
- la IG.ra , nata in [...] famiglia benestante, si era laureata in Scienze CP_2
Politiche, ricoprendo incarichi di prestigio presso le Nazioni Unite;
- il patrimonio della de cuius alla data del decesso era composto da vari immobili, dalle quote delle società immobiliari, “Metro Service S.r.l.” e “Cieffe
Invest S.r.l.”, dai proventi delle locazioni degli immobili, nonché da mobili di pregio e opere d'arte;
- con atto per Nr. Folinea di Napoli in data 31/01/2023 veniva pubblicato il testamento olografo redatto dalla IG.ra in data 16/01/2023, CP_2 con cui la stessa aveva nominato suo erede universale il Notaio CP_1
escludendo espressamente dall'asse ereditario i cugini dal lato
[...] materno.
Sull'assunto della incapacità naturale della IG.ra , al momento del CP_2 confezionamento della scheda testamentaria, gli attori chiedevano di dichiarare nullo il testamento olografo redatto dalla stessa in favore del
Notaio CP_1
Si è costituito in giudizio il Notaio il quale, in via preliminare Controparte_1 chiedeva di dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande attoree per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.), ovvero, in subordine, per difetto di integrità del contraddittorio necessario (art. 102 c.p.c.) nei confronti di tutti gli altri successori legittimi della de cuius, e del previo tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti degli stessi;
nel merito, sulla base della piena autenticità del testamento di cui è causa, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto sottolineava i cattivi rapporti intercorrenti tra la de cuius e i cugini, culminati nella diseredazione sancita in testamento. Infine, il Notaio chiedeva, in CP_1 ogni caso, di condannare gli attori in solido al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c.
La causa, istruita a mezzo produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Il Giudice 3
dott. Fiammetta Lo Bianco *****************
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione effettuata da parte attrice in data 29.1.2025, in quanto ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, in ogni caso, di assai dubbia rilevanza, stante la revoca, in sede di riesame, del decreto di sequestro che degli atti depositati aveva costituito esito (si veda sul punto provvedimento del 31.1.2025 con cui questo Giudice ha sollevato la questione della rilevanza della produzione e rispetto alla quale nulla la difesa attorea ha inteso dedurre).
Sempre preliminarmente, con riferimento alla eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dal notaio per non avere gli attori esperito il CP_1 tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti degli altri successibili “ex lege” della de cuius di pari grado, occorre rilevare che la stessa è infondata, non essendo stati indicati gli eventuali successibili nei cui confronti si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., occorre evidenziare che gli attori hanno dimostrato tramite certificazione anagrafica di essere parenti per via materna della de cuius,
IG.ra (c.f.r. allegato “certificati” alla memoria ex art 171 ter CP_2 primo termine di parte attrice) e, quindi, in ipotesi successibili ex lege in caso di accoglimento della loro domanda.
Nel merito, occorre vagliare la domanda tesa alla dichiarazione di nullità/annullamento del testamento olografo della IG.ra CP_2
) deceduta il 23 gennaio 2023 in Napoli, pubblicato per C.F._6
Notar il 30/01/23 a rep. 3750 e Racc. 2741, con cui la stessa aveva Per_1 nominato suo erede universale il Notaio escludendo Controparte_1 espressamente dall'asse ereditario i cugini del lato materno.
La domanda di nullità fondata sul difetto di firma è infondata, senza che occorra alcuna indagine tecnica.
Gli attori hanno assunto la nullità del testamento affermando che l'espressione non costituisca firma del testamento. L'assunto CP_2
è infondato per due ordini di ragioni:
1. per non aver gli attori contestato la
Il Giudice 4
dott. Fiammetta Lo Bianco riferibilità del testamento alla mano della testatrice e 2. per non essere previsto, quale requisito di forma, la sottoscrizione del testamento olografo mediante nome (anteposto) e cognome.
Quanto alla domanda tesa a far dichiarare l'annullamento del testamento per incapacità, appare necessario premettere che l'art. 591 del codice civile statuisce che sono incapaci di testare i soggetti che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria sul punto: “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice , il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. (C.f.r. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018).
Sicché, l'incapacità naturale del testatore postula non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi (Cass. Civ., sent. n. 8079 del 2005).
E' evidente che la prova in merito deve essere molto rigorosa, e non è dunque sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato come di solito accade nel caso di grave malattia, ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto abbia l'incidenza di sopprimere l'attitudine a determinarsi liberamente e
Il Giudice 5
dott. Fiammetta Lo Bianco coscientemente e ciò perché la capacità di agire del soggetto è la regola e la sua incapacità costituisce un'eccezione da provare, per ciò solo, in modo serio e rigoroso (Cass. Civ., sent. n. 2741 del 1982).
Dal momento che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass. Civ., sent. n. 9508 del 2005).
Quanto alla indagine in concreto della sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, “il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità
e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario”. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8690 del 28/03/2019).
Orbene, il dato clinico dedotto da parte attrice appare labiale, incerto e meramente ipotetico, già nelle stesse consulenze di parte.
Invero, la stessa attrice si esprime in termini assai dubitativi: “La semplice lettura del documento pubblicato come testamento lascia grandi perplessità sulle forme e sui contenuti ivi raccolti.
La scrittura si presenta quasi incomprensibile rispetto ad un'abituale scrittura piacevole e tondeggiante, i contenuti sono decisamente incomprensibili e da essi emerge lo sforzo della IG.ra di recuperare argomenti tecnici senza averne le capacità in quel particolare momento.
Il documento, rapportato al grado culturale della IG.ra palesa un CP_2 IGnificativo stato di incapacità”
Le suddette allegazioni si mostrano assai generiche, labiali e fondate su opinioni non ancorate ad alcun dato scientifico (“abituale scrittura tondeggiante…grado culturale…IGnificativo grado di incapacità…”) e, a monte, neppure nel senso della mancanza “in modo assoluto, al momento della
Il Giudice 6
dott. Fiammetta Lo Bianco redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi” (si vedano, sul punto anche conclusioni del
Consulente tecnico di parte attrice secondo cui “dall'esame della Pt_5 scheda testamentaria e di altri documenti comparativi, avrebbe ritenuto la scheda insufficientemente leggibile, priva di IGnificato e in sua gran parte causata da minorazione della cognizione temporale, incoerenza storica con probabile falsificazione della data e diagnosticato come verosimile che la redazione della scheda sia stata fatta in una ridotta capacità di intendere e volere, sotto condizionamenti”).
A fronte delle suddette prospettazioni, parte convenuta, muovendo dal dato testuale del testamento ha dedotto la normalità e coerenza delle disposizioni testamentarie con il dato fattuale dei rapporti con i parenti odierni attori.
In particolare, con il testamento impugnato, la de cuius ha inteso esternare le ragioni della diseredazione dei cugini della madre: “per mio interesse vengono estraniati completamente i cugini di mia madre dal mio asse ereditario. In particolar modo e in quanto completamente al di fuori Pt_6 Parte_7 di ogni tematica concernente l'amministrazione e di cattivo gusto”.
Preliminarmente, va dato atto del mero errore materiale di trascrizione nel verbale di pubblicazione del testamento del nome invece di , Pt_6 Per_2 errore già corretto dal predetto Notaio con atto di rettifica del 21/11/2023, Rep. n. 4301
-
Racc. n. 3096, registrato a Napoli il 22/11/2023 al n. 22812/1T (v. doc. n. 13 produzione di parte convenuta) e comunque chiaramente evincibile dalla lettura del testamento olografo. Sicché, sul punto, la doglianza di parte attrice, che anche a tale errore materiale rilevabile ictu oculi conferisce valenza espressiva dell'incapacità, è del tutto infondata.
Nel merito delle volontà, è documentata la conflittualità dei rapporti tra la e i cugini della madre. CP_2
Ci si riferisce a: procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis
Il Giudice 7
dott. Fiammetta Lo Bianco c.p.c., dalla stessa promosso in data 10/11/2020 nei confronti della IG.ra
Controparte_4
, figlia dell'attore IG. (cfr. allegati 2 e 3
[...] Parte_4 alla produzione del convenuto); denuncia querela depositata dalla de cuius presso la Procura della Repubblica in data 10/11/2020 per una serie di interventi edilizi effettuati dalla predetta
IG.ra nel palazzo in Napoli alla Via Niccolò Controparte_4
Tommaseo n. 14, di proprietà di quest'ultima e degli attori, nonché della
IG.ra (cfr. doc. n. 4 produzione di parte convenuta). CP_2
Anche a prescindere dai contenziosi civili e penali instaurati, risulta provata che tra la e la famiglia – i rapporti non fossero CP_2 Parte_4 Parte_1 affatto sereni ed affettuosi.
Nell specifico, parte convenuta ha depositato i verbali delle assemblee condominiali del fabbricato di via Tommaseo n. 14 dai quali emerge inequivocabilmente che la de cuius fosse sempre in netta contrapposizione con la famiglia e (v. cfr. docc 5 e 6 produzione di parte Parte_4 Parte_1 convenuta).
Nello stesso inconfutabile senso militano le corrispondenze mail tra la , CP_2
l'Avv. Claudio Cretella, e l'Amministratore del suddetto Condominio di via
Tommaseo nonché il legale degli attori, Avv. Maurizio Barbatelli (cfr. allegati
7, 8, 9, 10, 11 e 12 alla produzione dui parte convenuta).
Particolarmente IGnificativa sul punto - oltre alle missive inoltrate al condominio per conto della e relativa ad interventi edilizi posti in CP_2 essere da - è la lettera con cui l'avv. Barbatelli, Controparte_4 per conto degli odierni attori, denunciava al condominio infiltrazioni provenienti dalla proprietà (allegato 12). CP_2
Ora, pare a chi scrive che, secondo l'id quod plerumque accidit, nei rapporti di vicinato sereni e, a maggior ragione tra parenti, le comunicazioni e le richieste di intervento per risolvere problematiche sempre verificabili, avvengano o debbano avvenire (secondo il comune sentire) in piena collaborazione e in modo informale, senza che debba essere necessario
Il Giudice 8
dott. Fiammetta Lo Bianco coinvolgere in modo formale terzi soggetti (amministratore di condominio). Il fatto stesso che le richieste e comunicazioni venivano inoltrate per il tramite di legali depone inequivocabilmente nel senso di ritenere che tra gli attori e la non vi fosse affatto un rapporto cordiale e affettuoso, anzi, induce a CP_2 ritenere che tra gli stessi i rapporti fossero tali per i quali essi non comunicavano se non per mezzo di terzi.
Se ciò è sufficiente a giustificare la diseredazione degli odierni attori, non può mancarsi di evidenziare che, contrariamente alle generiche asserzioni attoree in punto di incapacità di intendere e di volere, parte convenuta ha ampiamente documentato come invece la , seppur debilitata nel fisico, CP_2 abbia con lucidità e consapevolezza curato i propri interessi economico- patrimoniali, sociali e affettivi sino ad epoca coeva e persino successiva alla redazione del testamento (9.1.2023). Si vedano in questo senso le mail allegate sub 34 e 35 alla produzione di parte convenuta, nonché estratti chat whatsapp 38, 39, 40 e 41 produzione di parte convenuta.
In sostanza, a fronte delle generiche asserzioni di parte attrice, il dato letterale del testamento e le disposizioni in esse contenute appaiono del tutto coerenti con il sentire della testatrice e con la realtà dei rapporti con i cugini della madre, così da deporre nel senso della piena capacità di intendere e di volere della de cuius, peraltro evincibile dalla documentazione appena citata.
Infine, e per mera completezza espositiva, deve osservarsi come siano del tutto irrilevanti le allegazioni e considerazioni attoree in punto di suggestionabilità, vulnerabilità emotiva e fragilità cognitiva della de cuius, per non essere stata avanzata alcuna domanda ex art. 624 c.c.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa (indeterminabile/complessità media con aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022.
Infine, non si apprezzano i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96, III comma, c.p.c., non ravvisandosi né malafede né colpa grave nell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice 9
dott. Fiammetta Lo Bianco Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA le domande attoree;
-Condanna gli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_4 CP_1
delle spese di lite che liquida € 14.118,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli in data 13.6.2025
Il Giudice
Il Giudice 10
dott. Fiammetta Lo Bianco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il Giudice
dott. Fiammetta Lo Bianco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Fiammetta Lo
Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero RG 21391/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno ed avente ad
OGGETTO: “Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3
e C.F._3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Maria CodiceFiscale_4
Pasquarella presso il quale eleggono domicilio in Napoli alla Via Lucilio 15;
-ATTORI-
CONTRO
nato a San Marco in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, residente in Napoli alle Rampe Brancaccio n. 49, ed CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Chiatamone n.23, presso l'Avv.
Prof. Riccardo Sgobbo, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Guglielmo Sgobbo, in virtù di procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI All'udienza del 22.5.2025 tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio il Notaio Parte_4 Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. accertare la carenza del requisito di firma all'espressione “ ” in calce al testamento CP_2 olografo della IG.ra ( ) deceduta il 23 CP_2 C.F._6 gennaio 2023 in Napoli, pubblicato per Notar il 30/01/23 a rep.3750 e Per_1
Racc.2741 e per l'effetto dichiarare la nullità del citato testamento;
in via gradata 2. accertare l'incapacità naturale della IG.ra come CP_2 persistente sin dal suo ricovero presso l'Ospedale Monaldi il 9 gennaio 2023 a causa delle patologie sofferte ed accertate nel novembre 2022, continuativa sino al decesso avvenuto il 23 gennaio 2023 e per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo menzionato perché redatto da persona incapace di intendere e di volere;
in via ancor più gradata:
3. accertare l'incapacità naturale della IG.ra al momento della redazione della scheda CP_2 testamentaria a causa delle patologie sofferte ed accertate nel novembre
2022 e per l'effetto dichiarare nullo il testamento olografo menzionato perché redatto da persona incapace di intendere e di volere;
4. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che:
- la IG.ra decedeva in Napoli in data 23/01/2023, in seguito al CP_2 ricovero del 9/01/2023 presso il reparto di oncologia dell' Controparte_3 da cui era stata dimessa il 13/01/2023, con la seguente diagnosi:
“neoformazione del Cieco di natura non determinata in paziente con secondarietà celebrali trattate con pregressa radioterapia encefalica, secondarietà epatiche e renali”;
- secondo le regole della successione legittima, gli istanti si collocavano al
Il Giudice 2
dott. Fiammetta Lo Bianco quarto grado di parentela, in linea diretta, con la de cuius, mancando altri parenti più prossimi;
- la IG.ra , nata in [...] famiglia benestante, si era laureata in Scienze CP_2
Politiche, ricoprendo incarichi di prestigio presso le Nazioni Unite;
- il patrimonio della de cuius alla data del decesso era composto da vari immobili, dalle quote delle società immobiliari, “Metro Service S.r.l.” e “Cieffe
Invest S.r.l.”, dai proventi delle locazioni degli immobili, nonché da mobili di pregio e opere d'arte;
- con atto per Nr. Folinea di Napoli in data 31/01/2023 veniva pubblicato il testamento olografo redatto dalla IG.ra in data 16/01/2023, CP_2 con cui la stessa aveva nominato suo erede universale il Notaio CP_1
escludendo espressamente dall'asse ereditario i cugini dal lato
[...] materno.
Sull'assunto della incapacità naturale della IG.ra , al momento del CP_2 confezionamento della scheda testamentaria, gli attori chiedevano di dichiarare nullo il testamento olografo redatto dalla stessa in favore del
Notaio CP_1
Si è costituito in giudizio il Notaio il quale, in via preliminare Controparte_1 chiedeva di dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande attoree per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.), ovvero, in subordine, per difetto di integrità del contraddittorio necessario (art. 102 c.p.c.) nei confronti di tutti gli altri successori legittimi della de cuius, e del previo tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti degli stessi;
nel merito, sulla base della piena autenticità del testamento di cui è causa, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto sottolineava i cattivi rapporti intercorrenti tra la de cuius e i cugini, culminati nella diseredazione sancita in testamento. Infine, il Notaio chiedeva, in CP_1 ogni caso, di condannare gli attori in solido al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, 2° comma, c.p.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c.
La causa, istruita a mezzo produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Il Giudice 3
dott. Fiammetta Lo Bianco *****************
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione effettuata da parte attrice in data 29.1.2025, in quanto ben oltre il maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, in ogni caso, di assai dubbia rilevanza, stante la revoca, in sede di riesame, del decreto di sequestro che degli atti depositati aveva costituito esito (si veda sul punto provvedimento del 31.1.2025 con cui questo Giudice ha sollevato la questione della rilevanza della produzione e rispetto alla quale nulla la difesa attorea ha inteso dedurre).
Sempre preliminarmente, con riferimento alla eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dal notaio per non avere gli attori esperito il CP_1 tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti degli altri successibili “ex lege” della de cuius di pari grado, occorre rilevare che la stessa è infondata, non essendo stati indicati gli eventuali successibili nei cui confronti si sarebbe dovuto integrare il contraddittorio.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., occorre evidenziare che gli attori hanno dimostrato tramite certificazione anagrafica di essere parenti per via materna della de cuius,
IG.ra (c.f.r. allegato “certificati” alla memoria ex art 171 ter CP_2 primo termine di parte attrice) e, quindi, in ipotesi successibili ex lege in caso di accoglimento della loro domanda.
Nel merito, occorre vagliare la domanda tesa alla dichiarazione di nullità/annullamento del testamento olografo della IG.ra CP_2
) deceduta il 23 gennaio 2023 in Napoli, pubblicato per C.F._6
Notar il 30/01/23 a rep. 3750 e Racc. 2741, con cui la stessa aveva Per_1 nominato suo erede universale il Notaio escludendo Controparte_1 espressamente dall'asse ereditario i cugini del lato materno.
La domanda di nullità fondata sul difetto di firma è infondata, senza che occorra alcuna indagine tecnica.
Gli attori hanno assunto la nullità del testamento affermando che l'espressione non costituisca firma del testamento. L'assunto CP_2
è infondato per due ordini di ragioni:
1. per non aver gli attori contestato la
Il Giudice 4
dott. Fiammetta Lo Bianco riferibilità del testamento alla mano della testatrice e 2. per non essere previsto, quale requisito di forma, la sottoscrizione del testamento olografo mediante nome (anteposto) e cognome.
Quanto alla domanda tesa a far dichiarare l'annullamento del testamento per incapacità, appare necessario premettere che l'art. 591 del codice civile statuisce che sono incapaci di testare i soggetti che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria sul punto: “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice , il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. (C.f.r. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 3934 del 19/02/2018).
Sicché, l'incapacità naturale del testatore postula non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi (Cass. Civ., sent. n. 8079 del 2005).
E' evidente che la prova in merito deve essere molto rigorosa, e non è dunque sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato come di solito accade nel caso di grave malattia, ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto abbia l'incidenza di sopprimere l'attitudine a determinarsi liberamente e
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dott. Fiammetta Lo Bianco coscientemente e ciò perché la capacità di agire del soggetto è la regola e la sua incapacità costituisce un'eccezione da provare, per ciò solo, in modo serio e rigoroso (Cass. Civ., sent. n. 2741 del 1982).
Dal momento che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass. Civ., sent. n. 9508 del 2005).
Quanto alla indagine in concreto della sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, “il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità
e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario”. (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8690 del 28/03/2019).
Orbene, il dato clinico dedotto da parte attrice appare labiale, incerto e meramente ipotetico, già nelle stesse consulenze di parte.
Invero, la stessa attrice si esprime in termini assai dubitativi: “La semplice lettura del documento pubblicato come testamento lascia grandi perplessità sulle forme e sui contenuti ivi raccolti.
La scrittura si presenta quasi incomprensibile rispetto ad un'abituale scrittura piacevole e tondeggiante, i contenuti sono decisamente incomprensibili e da essi emerge lo sforzo della IG.ra di recuperare argomenti tecnici senza averne le capacità in quel particolare momento.
Il documento, rapportato al grado culturale della IG.ra palesa un CP_2 IGnificativo stato di incapacità”
Le suddette allegazioni si mostrano assai generiche, labiali e fondate su opinioni non ancorate ad alcun dato scientifico (“abituale scrittura tondeggiante…grado culturale…IGnificativo grado di incapacità…”) e, a monte, neppure nel senso della mancanza “in modo assoluto, al momento della
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dott. Fiammetta Lo Bianco redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi” (si vedano, sul punto anche conclusioni del
Consulente tecnico di parte attrice secondo cui “dall'esame della Pt_5 scheda testamentaria e di altri documenti comparativi, avrebbe ritenuto la scheda insufficientemente leggibile, priva di IGnificato e in sua gran parte causata da minorazione della cognizione temporale, incoerenza storica con probabile falsificazione della data e diagnosticato come verosimile che la redazione della scheda sia stata fatta in una ridotta capacità di intendere e volere, sotto condizionamenti”).
A fronte delle suddette prospettazioni, parte convenuta, muovendo dal dato testuale del testamento ha dedotto la normalità e coerenza delle disposizioni testamentarie con il dato fattuale dei rapporti con i parenti odierni attori.
In particolare, con il testamento impugnato, la de cuius ha inteso esternare le ragioni della diseredazione dei cugini della madre: “per mio interesse vengono estraniati completamente i cugini di mia madre dal mio asse ereditario. In particolar modo e in quanto completamente al di fuori Pt_6 Parte_7 di ogni tematica concernente l'amministrazione e di cattivo gusto”.
Preliminarmente, va dato atto del mero errore materiale di trascrizione nel verbale di pubblicazione del testamento del nome invece di , Pt_6 Per_2 errore già corretto dal predetto Notaio con atto di rettifica del 21/11/2023, Rep. n. 4301
-
Racc. n. 3096, registrato a Napoli il 22/11/2023 al n. 22812/1T (v. doc. n. 13 produzione di parte convenuta) e comunque chiaramente evincibile dalla lettura del testamento olografo. Sicché, sul punto, la doglianza di parte attrice, che anche a tale errore materiale rilevabile ictu oculi conferisce valenza espressiva dell'incapacità, è del tutto infondata.
Nel merito delle volontà, è documentata la conflittualità dei rapporti tra la e i cugini della madre. CP_2
Ci si riferisce a: procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696 bis
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dott. Fiammetta Lo Bianco c.p.c., dalla stessa promosso in data 10/11/2020 nei confronti della IG.ra
Controparte_4
, figlia dell'attore IG. (cfr. allegati 2 e 3
[...] Parte_4 alla produzione del convenuto); denuncia querela depositata dalla de cuius presso la Procura della Repubblica in data 10/11/2020 per una serie di interventi edilizi effettuati dalla predetta
IG.ra nel palazzo in Napoli alla Via Niccolò Controparte_4
Tommaseo n. 14, di proprietà di quest'ultima e degli attori, nonché della
IG.ra (cfr. doc. n. 4 produzione di parte convenuta). CP_2
Anche a prescindere dai contenziosi civili e penali instaurati, risulta provata che tra la e la famiglia – i rapporti non fossero CP_2 Parte_4 Parte_1 affatto sereni ed affettuosi.
Nell specifico, parte convenuta ha depositato i verbali delle assemblee condominiali del fabbricato di via Tommaseo n. 14 dai quali emerge inequivocabilmente che la de cuius fosse sempre in netta contrapposizione con la famiglia e (v. cfr. docc 5 e 6 produzione di parte Parte_4 Parte_1 convenuta).
Nello stesso inconfutabile senso militano le corrispondenze mail tra la , CP_2
l'Avv. Claudio Cretella, e l'Amministratore del suddetto Condominio di via
Tommaseo nonché il legale degli attori, Avv. Maurizio Barbatelli (cfr. allegati
7, 8, 9, 10, 11 e 12 alla produzione dui parte convenuta).
Particolarmente IGnificativa sul punto - oltre alle missive inoltrate al condominio per conto della e relativa ad interventi edilizi posti in CP_2 essere da - è la lettera con cui l'avv. Barbatelli, Controparte_4 per conto degli odierni attori, denunciava al condominio infiltrazioni provenienti dalla proprietà (allegato 12). CP_2
Ora, pare a chi scrive che, secondo l'id quod plerumque accidit, nei rapporti di vicinato sereni e, a maggior ragione tra parenti, le comunicazioni e le richieste di intervento per risolvere problematiche sempre verificabili, avvengano o debbano avvenire (secondo il comune sentire) in piena collaborazione e in modo informale, senza che debba essere necessario
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dott. Fiammetta Lo Bianco coinvolgere in modo formale terzi soggetti (amministratore di condominio). Il fatto stesso che le richieste e comunicazioni venivano inoltrate per il tramite di legali depone inequivocabilmente nel senso di ritenere che tra gli attori e la non vi fosse affatto un rapporto cordiale e affettuoso, anzi, induce a CP_2 ritenere che tra gli stessi i rapporti fossero tali per i quali essi non comunicavano se non per mezzo di terzi.
Se ciò è sufficiente a giustificare la diseredazione degli odierni attori, non può mancarsi di evidenziare che, contrariamente alle generiche asserzioni attoree in punto di incapacità di intendere e di volere, parte convenuta ha ampiamente documentato come invece la , seppur debilitata nel fisico, CP_2 abbia con lucidità e consapevolezza curato i propri interessi economico- patrimoniali, sociali e affettivi sino ad epoca coeva e persino successiva alla redazione del testamento (9.1.2023). Si vedano in questo senso le mail allegate sub 34 e 35 alla produzione di parte convenuta, nonché estratti chat whatsapp 38, 39, 40 e 41 produzione di parte convenuta.
In sostanza, a fronte delle generiche asserzioni di parte attrice, il dato letterale del testamento e le disposizioni in esse contenute appaiono del tutto coerenti con il sentire della testatrice e con la realtà dei rapporti con i cugini della madre, così da deporre nel senso della piena capacità di intendere e di volere della de cuius, peraltro evincibile dalla documentazione appena citata.
Infine, e per mera completezza espositiva, deve osservarsi come siano del tutto irrilevanti le allegazioni e considerazioni attoree in punto di suggestionabilità, vulnerabilità emotiva e fragilità cognitiva della de cuius, per non essere stata avanzata alcuna domanda ex art. 624 c.c.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo secondo il valore della causa (indeterminabile/complessità media con aumento del 30% per presenza di più parti aventi la stessa posizione) e le questioni giuridiche trattate, giusta dm 147/2022.
Infine, non si apprezzano i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96, III comma, c.p.c., non ravvisandosi né malafede né colpa grave nell'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
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dott. Fiammetta Lo Bianco Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA le domande attoree;
-Condanna gli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in favore di
[...] Parte_4 CP_1
delle spese di lite che liquida € 14.118,00 per compensi, oltre al
[...]
15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli in data 13.6.2025
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