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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3334/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3334/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
(O ) CP_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
CONVENUTO/I
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 9.45 innanzi alla Giudice Virginia Manfroni, sono comparsi:
Per l'avv. BULGARELLI ALDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Giorgia Parte_1 Franco
Per nessuno Controparte_6
Per essuno Controparte_3
Per nessuno Controparte_4
Per nessuno Controparte_5
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1 La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi e rinunciano alla lettura in udienza della sentenza. La Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio la Giudice pronuncia la seguente sentenza
La Giudice
pagina 1 di 9 Virginia Manfroni
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3334/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI ALDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BULGARELLI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_6 C.F._1 C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SELMO Controparte_5 C.F._4 WALTER, elettivamente domiciliato in VIA ROCCA VECCHIA 2 37044 COLOGNA VENETA presso il difensore avv. SELMO WALTER
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 24.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale i GNi (o ), , Controparte_6 Controparte_6 Controparte_3
e – quali rispettivamente moglie, madre, sorella e fratello del Controparte_4 Controparte_5 defunto GN – al fine di sentire accertata e dichiarata la loro qualità di eredi puri e Controparte_7
pagina 3 di 9 semplici ai sensi dell'art. 485 comma 2 cc del de cuius e, conseguentemente, il loro Controparte_7 diritto di proprietà sui seguenti beni immobili siti in LA (VR) via Casetta n. 202:
a) immobile censito catastalmente al NCEU del Comune di LA (VR), Sezione C, Foglio 3,
Particella 47, subalterno 1 graffati;
Foglio 3, Particella 533, Cat. A/5, Consistenza 4,5 vani piano T;
b) immobile censito catastalmente al NCT del Comune di LA (VR) al Foglio 3, Particella
497, nat. T di 6 are 22 centiare;
oggi così censiti: NCEU Foglio 3, Particella 499, Cat. A/3, Consistenza 6 vani.
Con il presente giudizio la società ricorrente intende ottenere una pronuncia idonea a far venir meno il difetto di trascrizione dell'accettazione dell'eredità del de cuius , nato a [...] Controparte_7
Veneta (VR) il 19 luglio 1963 e deceduto a San Bonifacio (VR) il 10 aprile 2012, imputando la qualifica di eredi in capo ai resistenti e consentendo, così, la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo instaurato da nei confronti dei resistenti medesimi e avente a oggetto Parte_1
l'immobile sopra identificato.
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente argomenta che i resistenti sarebbero divenuti eredi ai sensi dell'art. 485, comma due, cc in forza del possesso dei beni ereditari e della mancata redazione dell'inventario dei beni stessi nel termine di tre mesi prescritto dalla legge. Gli stessi avrebbero, quindi, acquistato a titolo derivativo la proprietà dei predetti immobili nella misura complessiva di 1/2 mediante la successione del GN , registrata all'Ufficio del Registro DPVR UT Controparte_7
LE (VR) al n. 343/9990/1 e trascritta presso la Conservatoria RR.II. di Verona al n. 15214.
Delle parti resistenti solamente il GN si è costituito, tardivamente, rimettendosi alla Controparte_5 decisione della Giudice con riguardo alle domande formulate da parte ricorrente alla luce della propria asserita mancanza di legittimazione passiva. Nel proprio scritto difensivo, infatti, il GN
[...]
ha rappresentato di non aver mai abitato, né posseduto, nemmeno in parte, l'immobile P_ oggetto del presente procedimento e di non aver accettato l'eredità del GN , né Controparte_7
pagina 4 di 9 espressamente né tacitamente. Secondo quanto dedotto da parte resistente, quindi, non si ravviserebbero i presupposti per l'integrazione della fattispecie disciplinata all'art. 485, comma due, cc.
Alla luce della natura documentale della causa, nonché della natura semplificata del procedimento instaurato, la causa non è stata istruita con ulteriori mezzi di prova, anche alla luce della sola richiesta di esibizione formulata da parte ricorrente relativa alla dichiarazione di successione, non ammessa in quanto irrilevante per l'accertamento dell'accettazione dell'eredità.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2025 ove si è tenuta la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
* * *
L'oggetto del presente giudizio verte in ordine alla richiesta di sentire dichiarati i resistenti quali eredi puri e semplici ex art. 485, comma due, cc del de cuius al fine di ottenere la Controparte_7 trascrizione dell'accettazione della relativa eredità, oggi mancante, garantendo così il principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cc, nonché la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo pendente.
Si premette come la declinazione della domanda in relazione all'individuazione delle quote di proprietà in capo ai resistenti non possa essere esaminata in tale sede attenendo al giudizio di divisione non coltivato nel presente procedimento.
Nel merito, si rileva come parte ricorrente ravvisi la qualità di eredi puri e semplici in capo ai resistenti alla luce dell'asserito possesso dei beni ereditari – in forza dalla presunta residenza degli stessi presso l'immobile sopra identificato – nonché alla luce della pretesa omessa redazione dell'inventario dei beni medesimi nel termine di tre mesi previsto dalla legge.
Secondo quanto disposto dall'art. 485 cc, infatti, il chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari che non rediga l'inventario entro tre mesi dal giorno dall'apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità, viene considerato erede puro e semplice.
Per quanto attiene l'accezione di possesso di cui al citato articolo, è pacifico come lo stesso non deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma è sufficiente che si estrinsechi in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di poteri concreti sui beni, anche a mezzo di eventuali detentori, con la consapevolezza dell'appartenenza al compendio pagina 5 di 9 ereditario. Inoltre, dal punto di vista temporale, per la fattispecie che ci occupa non rileva la continuità del possesso, essendo sufficiente che il godimento sia avvenuto anche per un solo giorno, senza che possa incidere su tale circostanza la perdita del possesso da parte del chiamato (sul punto, Cass. civ., ord. n. 15468 del 03 giugno 2024). La pronuncia citata specifica, altresì, che la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cc, richiede solo una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485 cc, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione.
Inoltre, gli ricordano che la nozione di possesso ex art. 485 cc comprende anche quella di Parte_2 compossesso, poiché entrambe le situazioni si identificano in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi. Sul punto, la stessa Corte ricorda che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c., d'essere erede puro e semplice”. Ciò che, pertanto, si pone in evidenza è il potere di fatto vantato dal chiamato nel compossesso di beni ereditari, il quale ha la possibilità di esercitare concreti poteri sui detti beni, sia nel caso in cui gli altri compossessori siano tutti chiamati all'eredità, sia nel caso in cui “taluno dei compossessori non sia chiamato” (Cass. ordinanza n. 6167 del 1° marzo 2019).
Per quanto attiene l'onere della prova se, come anzidetto, spetta ai resistenti provare che vi sia l'impossibilità di esercitare il possesso dei beni o che, comunque, non vi sia il possesso del bene, incombe su parte ricorrente allegare e documentare che i chiamati all'eredità siano – o siano stati – nel possesso dei beni e non abbiano redatto l'inventario, integrando, così, i presupposti di cui all'art. 485 cc.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 485, comma due, cc solamente in relazione alla GNa moglie del defunto Controparte_6 [...]
. ha documentato che la GNa risiede nell'immobile in parola CP_7 Parte_1 CP pagina 6 di 9 sin dall'anno 1994 (cfr. doc. 12 parte ricorrente) e che, dopo la morte del proprio marito,
[...]
, deceduto in data 10 aprile 2012, ha proseguito ad abitarvi, entrando nel possesso integrale CP_7 del bene stesso, senza aver redatto alcun inventario nei termini di legge.
Sul punto, soffermandosi sulla qualifica di coniuge del de cuius, convivente finché quest'ultimo era in vita, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare come la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cc, il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione “ex lege” dell'eredità (ex multis Cass. sentenza n. 11018 del 5 maggio 2008). La GNa pertanto, deve considerarsi erede puro e semplice del GN . CP CP_7
Nei confronti degli altri soggetti resistenti, parte ricorrente non è riuscita a fornire prova dei presupposti richiesti dalla legge che determinano l'acquisizione della qualifica di eredi puri e semplici e, dunque, detta qualità non può imputarsi nei confronti di , e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Nonostante asserisca come tutti le parti resistenti al momento del decesso del de Parte_1 cuius fossero residenti presso il compendio immobiliare caduto in successione, dalla documentazione agli atti – prodotta dalla stessa ricorrente – tale circostanza non risulta veritiera in quanto:
- la GNa risulta essere residente in [...], sin dal Controparte_3
1941;
- il GN risulta essere residente in [...], dal 1967. Controparte_5
Per quanto attiene la resistente , parte ricorrente non si è premurata di allegare un Controparte_4 certificato storico di residenza e, in ogni caso, guardando l'indirizzo al quale è stato notificato il ricorso introduttivo della causa, la residenza della stessa risulta essere altrove.
Non si ravvisa, pertanto, alcun possesso dell'immobile da parte dei GNi , Controparte_3 P_
e .
[...] Controparte_4
pagina 7 di 9 La ricorrente, inoltre, si è limitata a fornire la dichiarazione di successione, dalla quale non emerge neppure il soggetto dichiarante che ha presentato la formalità, che, comunque, non costituisce – come affermato da consolidata giurisprudenza – un atto idoneo a integrare l'accettazione dell'eredità.
La domanda così come formulata dall'attrice va, pertanto, parzialmente accolta in quanto per le ragioni sopra esposte la qualifica di erede puro e semplice è imputabile solamente alla GNa CP
(o ).
[...] Controparte_6
Per mero tuziorismo si esamina anche la domanda relativa all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cc del de cuius da parte dei resistenti Controparte_7 seppur non espressamente formulata dalla ricorrente in forza del potere-dovere della Giudice di riqualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio dalla parte. La riqualificazione, quindi, non comporta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc in quanto la diversa riqualificata domanda non si fonda né su fatti diversi né su una diversa causa petendi.
È la stessa ricorrente che afferma come in relazione all'immobile sito in LA (VR) non sia stata domandata alcuna volturazione catastale e proprio alla luce di questo non allega Parte_1 alcuna voltura, bensì la mera dichiarazione di successione che, come anzidetto, non costituisce atto idoneo a considerare accettata l'eredità (sul punto ex multis Cass. sentenza n. 12259 del 14 aprile
2022).
Non può dirsi, dunque, integrata la fattispecie di cui art. 476 cc.
In ragione della soccombenza di parte ricorrente nei confronti dell'unico resistente costituito
[...]
, le spese di lite da quest'ultimo sostenute devono essere imputate a parte attrice e le stesse P_ vanno liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 149/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: pagina 8 di 9 1. Accerta la qualità di erede puro e semplice ex art. 485 cc in capo alla GNa Controparte_6
(o ). Controparte_6
2. Rigetta le altre domande.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal resistente Parte_1 [...]
liquidate nel complessivo importo di euro 1.600,00, oltre al rimborso forfettario spese P_ generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA
La Giudice Virginia Manfroni
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3334/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
(O ) CP_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5
CONVENUTO/I
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 9.45 innanzi alla Giudice Virginia Manfroni, sono comparsi:
Per l'avv. BULGARELLI ALDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Giorgia Parte_1 Franco
Per nessuno Controparte_6
Per essuno Controparte_3
Per nessuno Controparte_4
Per nessuno Controparte_5
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1 La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi e rinunciano alla lettura in udienza della sentenza. La Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio la Giudice pronuncia la seguente sentenza
La Giudice
pagina 1 di 9 Virginia Manfroni
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3334/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI ALDO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BULGARELLI ALDO
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_6 C.F._1 C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SELMO Controparte_5 C.F._4 WALTER, elettivamente domiciliato in VIA ROCCA VECCHIA 2 37044 COLOGNA VENETA presso il difensore avv. SELMO WALTER
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data 24.05.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale i GNi (o ), , Controparte_6 Controparte_6 Controparte_3
e – quali rispettivamente moglie, madre, sorella e fratello del Controparte_4 Controparte_5 defunto GN – al fine di sentire accertata e dichiarata la loro qualità di eredi puri e Controparte_7
pagina 3 di 9 semplici ai sensi dell'art. 485 comma 2 cc del de cuius e, conseguentemente, il loro Controparte_7 diritto di proprietà sui seguenti beni immobili siti in LA (VR) via Casetta n. 202:
a) immobile censito catastalmente al NCEU del Comune di LA (VR), Sezione C, Foglio 3,
Particella 47, subalterno 1 graffati;
Foglio 3, Particella 533, Cat. A/5, Consistenza 4,5 vani piano T;
b) immobile censito catastalmente al NCT del Comune di LA (VR) al Foglio 3, Particella
497, nat. T di 6 are 22 centiare;
oggi così censiti: NCEU Foglio 3, Particella 499, Cat. A/3, Consistenza 6 vani.
Con il presente giudizio la società ricorrente intende ottenere una pronuncia idonea a far venir meno il difetto di trascrizione dell'accettazione dell'eredità del de cuius , nato a [...] Controparte_7
Veneta (VR) il 19 luglio 1963 e deceduto a San Bonifacio (VR) il 10 aprile 2012, imputando la qualifica di eredi in capo ai resistenti e consentendo, così, la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo instaurato da nei confronti dei resistenti medesimi e avente a oggetto Parte_1
l'immobile sopra identificato.
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente argomenta che i resistenti sarebbero divenuti eredi ai sensi dell'art. 485, comma due, cc in forza del possesso dei beni ereditari e della mancata redazione dell'inventario dei beni stessi nel termine di tre mesi prescritto dalla legge. Gli stessi avrebbero, quindi, acquistato a titolo derivativo la proprietà dei predetti immobili nella misura complessiva di 1/2 mediante la successione del GN , registrata all'Ufficio del Registro DPVR UT Controparte_7
LE (VR) al n. 343/9990/1 e trascritta presso la Conservatoria RR.II. di Verona al n. 15214.
Delle parti resistenti solamente il GN si è costituito, tardivamente, rimettendosi alla Controparte_5 decisione della Giudice con riguardo alle domande formulate da parte ricorrente alla luce della propria asserita mancanza di legittimazione passiva. Nel proprio scritto difensivo, infatti, il GN
[...]
ha rappresentato di non aver mai abitato, né posseduto, nemmeno in parte, l'immobile P_ oggetto del presente procedimento e di non aver accettato l'eredità del GN , né Controparte_7
pagina 4 di 9 espressamente né tacitamente. Secondo quanto dedotto da parte resistente, quindi, non si ravviserebbero i presupposti per l'integrazione della fattispecie disciplinata all'art. 485, comma due, cc.
Alla luce della natura documentale della causa, nonché della natura semplificata del procedimento instaurato, la causa non è stata istruita con ulteriori mezzi di prova, anche alla luce della sola richiesta di esibizione formulata da parte ricorrente relativa alla dichiarazione di successione, non ammessa in quanto irrilevante per l'accertamento dell'accettazione dell'eredità.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.06.2025 ove si è tenuta la discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
* * *
L'oggetto del presente giudizio verte in ordine alla richiesta di sentire dichiarati i resistenti quali eredi puri e semplici ex art. 485, comma due, cc del de cuius al fine di ottenere la Controparte_7 trascrizione dell'accettazione della relativa eredità, oggi mancante, garantendo così il principio di continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cc, nonché la corretta prosecuzione del procedimento esecutivo pendente.
Si premette come la declinazione della domanda in relazione all'individuazione delle quote di proprietà in capo ai resistenti non possa essere esaminata in tale sede attenendo al giudizio di divisione non coltivato nel presente procedimento.
Nel merito, si rileva come parte ricorrente ravvisi la qualità di eredi puri e semplici in capo ai resistenti alla luce dell'asserito possesso dei beni ereditari – in forza dalla presunta residenza degli stessi presso l'immobile sopra identificato – nonché alla luce della pretesa omessa redazione dell'inventario dei beni medesimi nel termine di tre mesi previsto dalla legge.
Secondo quanto disposto dall'art. 485 cc, infatti, il chiamato all'eredità in possesso di beni ereditari che non rediga l'inventario entro tre mesi dal giorno dall'apertura della successione, o dalla notizia della devoluta eredità, viene considerato erede puro e semplice.
Per quanto attiene l'accezione di possesso di cui al citato articolo, è pacifico come lo stesso non deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma è sufficiente che si estrinsechi in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di poteri concreti sui beni, anche a mezzo di eventuali detentori, con la consapevolezza dell'appartenenza al compendio pagina 5 di 9 ereditario. Inoltre, dal punto di vista temporale, per la fattispecie che ci occupa non rileva la continuità del possesso, essendo sufficiente che il godimento sia avvenuto anche per un solo giorno, senza che possa incidere su tale circostanza la perdita del possesso da parte del chiamato (sul punto, Cass. civ., ord. n. 15468 del 03 giugno 2024). La pronuncia citata specifica, altresì, che la situazione di possesso a qualsiasi titolo di beni ereditari da parte del chiamato, quale prevista dall'art. 485 cc, richiede solo una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato alla eredità e cioè una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni stessi, accertata la quale incombe al chiamato, ove voglia sottrarsi alle conseguenze del citato art. 485 cc, l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni riguardo ai quali si configuri l'anzidetta situazione.
Inoltre, gli ricordano che la nozione di possesso ex art. 485 cc comprende anche quella di Parte_2 compossesso, poiché entrambe le situazioni si identificano in una qualunque relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui medesimi. Sul punto, la stessa Corte ricorda che “il compossesso di un patrimonio ereditario indiviso non esonera il chiamato all'eredità dall'osservanza delle disposizioni di legge sul beneficio di inventario ove voglia evitare, trascorso il termine stabilito dall'art. 485 c.c., d'essere erede puro e semplice”. Ciò che, pertanto, si pone in evidenza è il potere di fatto vantato dal chiamato nel compossesso di beni ereditari, il quale ha la possibilità di esercitare concreti poteri sui detti beni, sia nel caso in cui gli altri compossessori siano tutti chiamati all'eredità, sia nel caso in cui “taluno dei compossessori non sia chiamato” (Cass. ordinanza n. 6167 del 1° marzo 2019).
Per quanto attiene l'onere della prova se, come anzidetto, spetta ai resistenti provare che vi sia l'impossibilità di esercitare il possesso dei beni o che, comunque, non vi sia il possesso del bene, incombe su parte ricorrente allegare e documentare che i chiamati all'eredità siano – o siano stati – nel possesso dei beni e non abbiano redatto l'inventario, integrando, così, i presupposti di cui all'art. 485 cc.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 485, comma due, cc solamente in relazione alla GNa moglie del defunto Controparte_6 [...]
. ha documentato che la GNa risiede nell'immobile in parola CP_7 Parte_1 CP pagina 6 di 9 sin dall'anno 1994 (cfr. doc. 12 parte ricorrente) e che, dopo la morte del proprio marito,
[...]
, deceduto in data 10 aprile 2012, ha proseguito ad abitarvi, entrando nel possesso integrale CP_7 del bene stesso, senza aver redatto alcun inventario nei termini di legge.
Sul punto, soffermandosi sulla qualifica di coniuge del de cuius, convivente finché quest'ultimo era in vita, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare come la prosecuzione, dopo il decesso del coniuge, dell'abitazione della casa coniugale da parte dell'altro coniuge configura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 485 cc, il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione “ex lege” dell'eredità (ex multis Cass. sentenza n. 11018 del 5 maggio 2008). La GNa pertanto, deve considerarsi erede puro e semplice del GN . CP CP_7
Nei confronti degli altri soggetti resistenti, parte ricorrente non è riuscita a fornire prova dei presupposti richiesti dalla legge che determinano l'acquisizione della qualifica di eredi puri e semplici e, dunque, detta qualità non può imputarsi nei confronti di , e . Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Nonostante asserisca come tutti le parti resistenti al momento del decesso del de Parte_1 cuius fossero residenti presso il compendio immobiliare caduto in successione, dalla documentazione agli atti – prodotta dalla stessa ricorrente – tale circostanza non risulta veritiera in quanto:
- la GNa risulta essere residente in [...], sin dal Controparte_3
1941;
- il GN risulta essere residente in [...], dal 1967. Controparte_5
Per quanto attiene la resistente , parte ricorrente non si è premurata di allegare un Controparte_4 certificato storico di residenza e, in ogni caso, guardando l'indirizzo al quale è stato notificato il ricorso introduttivo della causa, la residenza della stessa risulta essere altrove.
Non si ravvisa, pertanto, alcun possesso dell'immobile da parte dei GNi , Controparte_3 P_
e .
[...] Controparte_4
pagina 7 di 9 La ricorrente, inoltre, si è limitata a fornire la dichiarazione di successione, dalla quale non emerge neppure il soggetto dichiarante che ha presentato la formalità, che, comunque, non costituisce – come affermato da consolidata giurisprudenza – un atto idoneo a integrare l'accettazione dell'eredità.
La domanda così come formulata dall'attrice va, pertanto, parzialmente accolta in quanto per le ragioni sopra esposte la qualifica di erede puro e semplice è imputabile solamente alla GNa CP
(o ).
[...] Controparte_6
Per mero tuziorismo si esamina anche la domanda relativa all'accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cc del de cuius da parte dei resistenti Controparte_7 seppur non espressamente formulata dalla ricorrente in forza del potere-dovere della Giudice di riqualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio dalla parte. La riqualificazione, quindi, non comporta alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 cpc in quanto la diversa riqualificata domanda non si fonda né su fatti diversi né su una diversa causa petendi.
È la stessa ricorrente che afferma come in relazione all'immobile sito in LA (VR) non sia stata domandata alcuna volturazione catastale e proprio alla luce di questo non allega Parte_1 alcuna voltura, bensì la mera dichiarazione di successione che, come anzidetto, non costituisce atto idoneo a considerare accettata l'eredità (sul punto ex multis Cass. sentenza n. 12259 del 14 aprile
2022).
Non può dirsi, dunque, integrata la fattispecie di cui art. 476 cc.
In ragione della soccombenza di parte ricorrente nei confronti dell'unico resistente costituito
[...]
, le spese di lite da quest'ultimo sostenute devono essere imputate a parte attrice e le stesse P_ vanno liquidate secondo il D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 149/2022, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede: pagina 8 di 9 1. Accerta la qualità di erede puro e semplice ex art. 485 cc in capo alla GNa Controparte_6
(o ). Controparte_6
2. Rigetta le altre domande.
3. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal resistente Parte_1 [...]
liquidate nel complessivo importo di euro 1.600,00, oltre al rimborso forfettario spese P_ generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA
La Giudice Virginia Manfroni
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