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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8232/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO ER, in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8232/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
IZ NI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Catania, Via Pettinato n. 5, P. IVA. in persona CP_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avvocato Luca Inserra, giusta procura in atti
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, c.f. rappresentato e difeso, dall'avvocato Riccardo Vagliasindi P.IVA_2 come da procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: contratto a termine e differenze retributive pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2022 il ricorrente ha premesso di essere dipendente della società convenuta con le mansioni di ” inquadrato nel II Parte_3 liv. funzionale del CCNL di settore, con rapporto regolarizzato dal 07/11/2020 ma di aver lavorato per la società già dal 21 giugno 2020.
Ha precisato di essere addetto con le suddette mansioni presso la mensa del locale
“Bistrot” nell'area di servizio del distributore di carburanti ENERGIA SICILIANA sito nella
Zona Industriale di Catania, Strada Statale 114, Km 106,60 e di avere osservato orario di lavoro dalle ore 08:15 alle ore 15:30, quindi per n. 7,15 ore giornaliere, per n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Ha riferito gli sia stata corrisposta la retribuzione media mensile di euro 1.000,00 mediante acconti saltuari settimanali di euro 250,00, senza che gli siano state consegnate le buste paga, ad eccezione di quelle prodotte in atti.
Ha dedotto che in data 20 aprile 2022 aveva subito un infortunio sul lavoro consistente in una ferita LC al II dito della mano sinistra che aveva richiesto apposito intervento di sutura presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Marco, con la prescrizione di N. 7 giorni di prognosi.
Ha riferito che, nonostante l'infortunio, il datore aveva preteso che continuasse a lavorare, che in data 6 giugno 2022 e nei successivi giorni 7 e 8, si era regolarmente presentato al lavoro, trovandovi tuttavia nuovo personale addetto per le stesse mansioni.
Ha esposto che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, con lettera a mezzo pec del 24/06/2022, aveva dato la disponibilità per l'adempimento della propria prestazione lavorativa, aveva intimato il pagamento delle retribuzioni maturate a far data dal mese di giugno 2022 e invitato l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dal datore di lavoro che si era limitato ad inviargli il Modello
e le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2022, erroneamente ritenendo cessato Pt_4 il rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Ha precisato che dalla busta paga del mese di marzo 2022, risulterebbe che egli sarebbe stato assunto con contratto a termine dal 07/11/2020 al 05/11/2021, dal Mod. Unilav
e dalle buste paga di aprile e maggio 2022, risulterebbe che il contratto a termine sarebbe stato prorogato al 10/06/2022 ed ha riferito di non ricordare né se gli sia stato sottoposto, né
pagina 2 di 11 di avere avuto consegnata la copia del presunto contratto a termine eventualmente sottoscritto, né della proroga.
Ha ribadito che egli – alla data del 07/11/2020 - lavorava già alle dipendenze della società secondo le descritte mansioni sin dal giorno 21 giugno 2020, CP_1 regolarizzato dal successivo mese di novembre.
Ha dedotto la nullità del termine in quanto stipulato durante il periodo di lavoro in nero, asserendo doversi considerare assunto alle dipendenze della società convenuta tempo indeterminato e full time sin dall'inizio dell'attività lavorativa, quindi sin dal primo giorno di lavoro in nero.
Ha rilevato che in ogni caso non era mai stata data comunicazione della proroga del contratto e che con lettera a mezzo pec del 05/09/2022, aveva impugnato e contestato il termine apposto al contratto di lavoro asseritamente stipulato il 07/11/2020 ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 81/2015, ulteriormente confermando e manifestando prontezza dell'adempimento della propria prestazione lavorativa.
Ha richiamato quanto previsto dall'art. 19, comma 4 d.lgs 81/15 circa la forma scritta ad substantiam del contratto a termine e la conseguente nullità del contratto non stipulato in forma scritta, sostenendo che il rapporto di lavoro di lavoro tra le parti sia da ritenersi full time e a tempo indeterminato, con lo svolgimento di n. 36 ore settimanali.
Ha affermato di avere diritto al reinserimento nell'attività lavorativa nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, nonché alla contrattuale retribuzione immotivatamente non corrisposta sin dal mese di giugno 2022, maturata e maturanda.
Ha dedotto altresì di essere creditore di emolumenti e differenze retributive per le voci meglio dedotto in ricorso, non essendogli state pagate le maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni festivi, né le indennità previste dalla legge 937/1977 per le festività soppresse, non avendo goduto di ferie e non avendo percepito né la tredicesima mensilità, né la quattordicesima mensilità prevista dal CCNL di settore applicabile.
Ha chiesto pertanto che il tribunale “… - In accoglimento di quanto dedotto sub A), dichiari la nullità del contratto a tempo determinato del 07/11/2020 con conseguente conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato a far data dal 21/06/2020, e, per gli effetti, condanni la resistente società con sede in Catania, via Pettinato n. CP_1
5, CF. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riammissione P.IVA_1
pagina 3 di 11 in servizio del ricorrente nelle mansioni in precedenza espletate, a corrispondere, la somma di € 1.650,14 relativa alla paga base + contingenza per le mensilità maturate dal mese di giugno 2022 e maturande fino all'effettiva riammissione in servizio e nelle mansioni in precedenza espletate ai fini della prestazione lavorativa dal lavoratore, nonché ai sensi dell'art. 28, D.Lvo n. 81/2015, condanni la medesima resistente al risarcimento dei danni in favore del sig. nella misura di n. 12 mensilità, o in quell'altra che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia;
In accoglimento di quanto dedotto sub B) condanni la resistente società con sede in Catania, Via Pettinato n. 5, CF. , in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro1tempore, a corrispondere, la somma di € 23.503,56 a titolo di differenze retributive come da allegati conteggi analitici, o quell'altra che verrà ritenuta di giustizia;
In accoglimento di quanto dedotto sub C), in via subordinata e alternativa a quanto richiesto sub A), condanni la resistente società con sede in Catania, Via CP_1
Pettinato n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, la somma di € 3.466,93 a titolo di T.F.R. Il tutto oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla presente domanda all'effettivo soddisfo. DICHIARI il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione CP_ previdenziale nei confronti dell' disponendo il versamento in suo favore dei contributi CP_ previdenziali ed assicurativi omessi all' , instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 14 novembre
2022 “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione CP_2 dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga CP_2 accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto collegata ad una domanda principale di natura prettamente e formalmente , cui non può, in alcun modo, CP_3
pagina 4 di 11 accedere alcuna pretesa di natura contributiva. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché CP_2
l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. CP_2
Spese, competenze ed onorari come per legge”.
La società resistente si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 12 dicembre 2022 e ha contestato le circostanze di fatto dedotte da controparte, riferendo che sarebbe stato il ricorrente a non voler sottoscrivere il contratto a tempo determinato, essendo percettore del reddito di cittadinanza.
Ha dedotto altresì che sarebbe stato il ricorrente con comportamento concludente ad interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato prima della sua scadenza non presentandosi senza alcun giustificato motivo.
Ha dedotto l'illegittimità delle pretese della parte ricorrente ed ha chiesto “a) rigettare, per tutti i motivi sopra spiegati, tutte le domande avanzate dal ricorrente siccome prive di giustificazione causale, infondate e non provate tanto in fatto ed in diritto”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tentata infruttuosamente la conciliazione, la causa – istruita documentalmente – è stata parzialmente decisa con sentenza non definitiva n. 507/2025 che ha dichiarato l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti con rigetto delle restanti domande sub A) e in particolare della domanda di riammissione in servizio formulata dalla parte ricorrente.
Il giudizio è poi proseguito con riguardo alle restanti domande di natura retributiva ed è stato istruito a mezzo di prova orale e ctu contabile.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito, oggetto residuo della controversia è l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin da giugno 2020 con gli orari meglio indicati in ricorso e dei conseguenti crediti retributivi vantati da parte ricorrente nei confronti della parte convenuta.
pagina 5 di 11 Quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata
È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola,
pagina 6 di 11 costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini,
l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto tra le parti fin da giugno 2020: la circostanza che tra le parti esista un rapporto di lavoro regolarizzato dal 7 novembre 2020 non è di per sé prova della precedente esistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
Quanto alla prova orale, la circostanza che i testi abbiano confermato di aver visto lavorare il ricorrente fin dal giugno 2020 non consente di ritenere per ciò stesso esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in assenza di più specifiche dichiarazioni relative agli indici sintomatici della subordinazione, tenuto conto per altro della mancanza di capitoli di prova specifici circa l'esercizio dei poteri datoriale e la formulazione di un unico articolato sulle mansioni asseritamente svolte1.
La circostanza è stata anche oggetto di interrogatorio formale laddove il legale rappresentante della società datrice di lavoro ha dichiarato l'inizio del rapporto di lavoro solo nel novembre 2020.
pagina 7 di 11 Quanto all'orario di lavoro, in risposta al capitolo 22 il legale rappresentante ha altresì affermato “la circostanza descritta non è precisa ma vicina alla realtà in quanto per me
l'orario di lavoro era dalle 10,00 alle 15,00, io non ero presente alle 8,15 pertanto non so se lui era sempre presente a quell'ora”.
Ebbene, tale dichiarazione circa la verosimiglianza dell'orario dedotto in ricorso, ha sostanzialmente portata confessoria, tenuto conto per altro della dichiarazione resa dal teste di parte ricorrente in ordine alla medesima circostanza, non smentita in alcun modo dalla parte resistente, che costituitasi tardivamente non ha fornito alcuna prova contraria.
All'udienza del 5 marzo 2025 il teste assiduo cliente del locale, ha Testimone_1 dichiarato “confermo l'orario di lavoro indicato in articolato. Di mattina ci incontravamo e prendevamo un caffè insieme e io gli chiedevo se poteva preparami una focaccia particolare ed a che ora potevo trovarla pronta e così mi recavo, conosco pertanto gli orari indicati”.
Si tratta di dichiarazioni precise e circostanziate delle quali non vi è ragione di dubitare, tenuto conto della frequenza con la quale il teste si recava presso la pizzeria
(“almeno 4/5 volte per settimana, tranne il sabato giorno in cui il locale rimaneva chiuso”)
e della conoscenza diretta dei fatti sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia lavorato per l'orario dedotto in ricorso fino all'8 giugno 2022, come sostanzialmente accertato nella sentenza parziale.
Il rapporto di lavoro può essere infatti ritenuto cessato in tale data, anteriormente alla formale scadenza del contratto di lavoro, allorquando il dipendente ha smesso di recarsi sul luogo di lavoro, né vi è prova dello svolgimento della prestazione nei termini dedotti in ricorso successivamente a tale momento, richiamato anche il ricorso (pagina 2) laddove si afferma che dopo tale data il ricorrente invitava l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio.
Sulla base di quanto precede, le domande di parte ricorrente risultano fondate unicamente con riguardo alle differenze retributive maturate nel periodo regolarizzato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 per lo svolgimento del maggiore orario dedotto in ricorso.
pagina 8 di 11 In merito alla determinazione del quantum debeatur, il consulente è stato incaricato di “determinare, sulla base della documentazione in atti, - le somme lorde spettanti alla ricorrente a titolo di differenze retributive per retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuale lavoro nei giorni festivi, indennità per ferie e festività maturate e non godute, trattamento di fine rapporto con inquadramento nel livello C2 – cuoco pizzaiolo come da ccnl in atti - con rapporto di lavoro di 36 ore settimanali dal lunedì a venerdì, dal
7 novembre 2020 all'8 giugno 2022, detraendo le somme asseritamente percepite per le medesime voci retributive come da conteggio in atti incorporato al ricorso e calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr, - le differenze retributive imponibili mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della parte ricorrente;
)”.
Il ctu, conformemente al mandato di incarico, ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R..
In ogni caso, i calcoli effettuati dal consulente appaiono corretti, corredati da allegate tabelle chiarificatrici ed espressamente accolti dalla parte ricorrente nelle note del 13 novembre 2025, sicché gli esiti della consulenza sono posti alla base della presente sentenza.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma complessiva di €
17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, III comma, c.p.c. dal dovuto fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, regolarizzato solo in parte, emerge la parziale omissione contributiva da parte della società resistente (estratto contributivo allegato alla memoria CP_
. Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate – come da mandato - dal perito nelle appendici di calcolo allegate alla relazione, non essendo maturata alcuna prescrizione.
pagina 9 di 11 Le spese di lite devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c. : pur a fronte del parziale accoglimento della domanda attoree, non può ignorarsi che la domanda attorea è stata accolta in misura comunque superiore alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. in atti3, accettata dalla parte ricorrente ma rifiutata dalla parte resistente.
Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenendo conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_ Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell' da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto.
Gli esborsi relativi alla ctu, liquidati con separato decreto, sono definitivamente posti a carico della resistente. CP_4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 16 settembre 2022 nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e dell' uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni CP_2 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 17.691,63 per i titoli suindicati, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° comma, c.p.c.;
- dichiara il diritto di alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva in relazione all'accertato maggiore orario di lavoro prestato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 e condanna la società convenuta al versamento in favore dell' delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni CP_2 imponibili mensili ed annuali calcolate dal consulente, come meglio specificato in parte motiva;
pagina 10 di 11 - rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2694,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, CP_
- condanna la società convenuta al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € 854,00 per compensi professionali;
- pone definitivamente a carico della società resistente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
CO ER
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
3. Vero o no che le mansioni del ricorrente consistevano in: Preparazione della pasta impastando gli ingredienti, Controllo del processo di lievitazione, Porzionamento e spiana della pasta, Preparazione degli ingredienti per la farcitura, Conoscenza delle ricette e farciture, Preparazione delle pizze, calzoni e focacce secondo le indicazioni dei clienti, Controllo del processo di cottura, Organizzazione del magazzino e conservazione delle materie prime, Manutenzione del forno e delle attrezzature necessarie della pizzeria?” 2 “
2. Vero o no che il sig. ha sempre osservato nello svolgimento delle mansioni e compiti Parte_1 affidatigli il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:15 alle ore 15:30, per n. 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì?” 3 “ritenuta preliminarmente l'opportunità - tenuto conto della natura del giudizio e del valore della controversia
- di formulare ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta transattiva “parte resistente verserà a parte ricorrente la somma complessiva di € 15000, 00” (ordinanza 18 maggio 2023)
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CO ER, in esito all'udienza del 14 novembre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8232/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
IZ NI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Catania, Via Pettinato n. 5, P. IVA. in persona CP_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avvocato Luca Inserra, giusta procura in atti
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, c.f. rappresentato e difeso, dall'avvocato Riccardo Vagliasindi P.IVA_2 come da procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: contratto a termine e differenze retributive pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2022 il ricorrente ha premesso di essere dipendente della società convenuta con le mansioni di ” inquadrato nel II Parte_3 liv. funzionale del CCNL di settore, con rapporto regolarizzato dal 07/11/2020 ma di aver lavorato per la società già dal 21 giugno 2020.
Ha precisato di essere addetto con le suddette mansioni presso la mensa del locale
“Bistrot” nell'area di servizio del distributore di carburanti ENERGIA SICILIANA sito nella
Zona Industriale di Catania, Strada Statale 114, Km 106,60 e di avere osservato orario di lavoro dalle ore 08:15 alle ore 15:30, quindi per n. 7,15 ore giornaliere, per n. 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Ha riferito gli sia stata corrisposta la retribuzione media mensile di euro 1.000,00 mediante acconti saltuari settimanali di euro 250,00, senza che gli siano state consegnate le buste paga, ad eccezione di quelle prodotte in atti.
Ha dedotto che in data 20 aprile 2022 aveva subito un infortunio sul lavoro consistente in una ferita LC al II dito della mano sinistra che aveva richiesto apposito intervento di sutura presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Marco, con la prescrizione di N. 7 giorni di prognosi.
Ha riferito che, nonostante l'infortunio, il datore aveva preteso che continuasse a lavorare, che in data 6 giugno 2022 e nei successivi giorni 7 e 8, si era regolarmente presentato al lavoro, trovandovi tuttavia nuovo personale addetto per le stesse mansioni.
Ha esposto che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, con lettera a mezzo pec del 24/06/2022, aveva dato la disponibilità per l'adempimento della propria prestazione lavorativa, aveva intimato il pagamento delle retribuzioni maturate a far data dal mese di giugno 2022 e invitato l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio, senza tuttavia ottenere alcun riscontro dal datore di lavoro che si era limitato ad inviargli il Modello
e le buste paga dei mesi di aprile e maggio 2022, erroneamente ritenendo cessato Pt_4 il rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Ha precisato che dalla busta paga del mese di marzo 2022, risulterebbe che egli sarebbe stato assunto con contratto a termine dal 07/11/2020 al 05/11/2021, dal Mod. Unilav
e dalle buste paga di aprile e maggio 2022, risulterebbe che il contratto a termine sarebbe stato prorogato al 10/06/2022 ed ha riferito di non ricordare né se gli sia stato sottoposto, né
pagina 2 di 11 di avere avuto consegnata la copia del presunto contratto a termine eventualmente sottoscritto, né della proroga.
Ha ribadito che egli – alla data del 07/11/2020 - lavorava già alle dipendenze della società secondo le descritte mansioni sin dal giorno 21 giugno 2020, CP_1 regolarizzato dal successivo mese di novembre.
Ha dedotto la nullità del termine in quanto stipulato durante il periodo di lavoro in nero, asserendo doversi considerare assunto alle dipendenze della società convenuta tempo indeterminato e full time sin dall'inizio dell'attività lavorativa, quindi sin dal primo giorno di lavoro in nero.
Ha rilevato che in ogni caso non era mai stata data comunicazione della proroga del contratto e che con lettera a mezzo pec del 05/09/2022, aveva impugnato e contestato il termine apposto al contratto di lavoro asseritamente stipulato il 07/11/2020 ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo n. 81/2015, ulteriormente confermando e manifestando prontezza dell'adempimento della propria prestazione lavorativa.
Ha richiamato quanto previsto dall'art. 19, comma 4 d.lgs 81/15 circa la forma scritta ad substantiam del contratto a termine e la conseguente nullità del contratto non stipulato in forma scritta, sostenendo che il rapporto di lavoro di lavoro tra le parti sia da ritenersi full time e a tempo indeterminato, con lo svolgimento di n. 36 ore settimanali.
Ha affermato di avere diritto al reinserimento nell'attività lavorativa nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, nonché alla contrattuale retribuzione immotivatamente non corrisposta sin dal mese di giugno 2022, maturata e maturanda.
Ha dedotto altresì di essere creditore di emolumenti e differenze retributive per le voci meglio dedotto in ricorso, non essendogli state pagate le maggiorazioni per il lavoro prestato nei giorni festivi, né le indennità previste dalla legge 937/1977 per le festività soppresse, non avendo goduto di ferie e non avendo percepito né la tredicesima mensilità, né la quattordicesima mensilità prevista dal CCNL di settore applicabile.
Ha chiesto pertanto che il tribunale “… - In accoglimento di quanto dedotto sub A), dichiari la nullità del contratto a tempo determinato del 07/11/2020 con conseguente conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato a far data dal 21/06/2020, e, per gli effetti, condanni la resistente società con sede in Catania, via Pettinato n. CP_1
5, CF. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla riammissione P.IVA_1
pagina 3 di 11 in servizio del ricorrente nelle mansioni in precedenza espletate, a corrispondere, la somma di € 1.650,14 relativa alla paga base + contingenza per le mensilità maturate dal mese di giugno 2022 e maturande fino all'effettiva riammissione in servizio e nelle mansioni in precedenza espletate ai fini della prestazione lavorativa dal lavoratore, nonché ai sensi dell'art. 28, D.Lvo n. 81/2015, condanni la medesima resistente al risarcimento dei danni in favore del sig. nella misura di n. 12 mensilità, o in quell'altra che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia;
In accoglimento di quanto dedotto sub B) condanni la resistente società con sede in Catania, Via Pettinato n. 5, CF. , in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro1tempore, a corrispondere, la somma di € 23.503,56 a titolo di differenze retributive come da allegati conteggi analitici, o quell'altra che verrà ritenuta di giustizia;
In accoglimento di quanto dedotto sub C), in via subordinata e alternativa a quanto richiesto sub A), condanni la resistente società con sede in Catania, Via CP_1
Pettinato n. 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere, la somma di € 3.466,93 a titolo di T.F.R. Il tutto oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla presente domanda all'effettivo soddisfo. DICHIARI il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della posizione CP_ previdenziale nei confronti dell' disponendo il versamento in suo favore dei contributi CP_ previdenziali ed assicurativi omessi all' , instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data 14 novembre
2022 “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre l'estromissione CP_2 dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, ove venga CP_2 accertata, l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto collegata ad una domanda principale di natura prettamente e formalmente , cui non può, in alcun modo, CP_3
pagina 4 di 11 accedere alcuna pretesa di natura contributiva. In via principale, dichiarare l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' nonché CP_2
l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' resistente. CP_2
Spese, competenze ed onorari come per legge”.
La società resistente si è costituita tardivamente con memoria depositata in data 12 dicembre 2022 e ha contestato le circostanze di fatto dedotte da controparte, riferendo che sarebbe stato il ricorrente a non voler sottoscrivere il contratto a tempo determinato, essendo percettore del reddito di cittadinanza.
Ha dedotto altresì che sarebbe stato il ricorrente con comportamento concludente ad interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato prima della sua scadenza non presentandosi senza alcun giustificato motivo.
Ha dedotto l'illegittimità delle pretese della parte ricorrente ed ha chiesto “a) rigettare, per tutti i motivi sopra spiegati, tutte le domande avanzate dal ricorrente siccome prive di giustificazione causale, infondate e non provate tanto in fatto ed in diritto”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tentata infruttuosamente la conciliazione, la causa – istruita documentalmente – è stata parzialmente decisa con sentenza non definitiva n. 507/2025 che ha dichiarato l'inefficacia del termine apposto al contratto di lavoro tra le parti con rigetto delle restanti domande sub A) e in particolare della domanda di riammissione in servizio formulata dalla parte ricorrente.
Il giudizio è poi proseguito con riguardo alle restanti domande di natura retributiva ed è stato istruito a mezzo di prova orale e ctu contabile.
In esito all'udienza del 14 novembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte costituita, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Nel merito, oggetto residuo della controversia è l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin da giugno 2020 con gli orari meglio indicati in ricorso e dei conseguenti crediti retributivi vantati da parte ricorrente nei confronti della parte convenuta.
pagina 5 di 11 Quanto alla prova della subordinazione, occorre muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, che spetta a colui che chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro dipendente dare la prova della subordinazione, ossia dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, valorizzando quali possibili indici sintomatici in tal senso la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un determinato orario di lavoro. In particolare, il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
Quanto alla prova di un orario maggiore rispetto a quello regolarizzato, la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018; Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e/o per lavoro supplementare, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti.
Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata
È stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola,
pagina 6 di 11 costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini,
l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003; Cass. n.
6623/2001; Cass. n. 8006/1998; Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto tra le parti fin da giugno 2020: la circostanza che tra le parti esista un rapporto di lavoro regolarizzato dal 7 novembre 2020 non è di per sé prova della precedente esistenza del rapporto di lavoro tra le parti.
Quanto alla prova orale, la circostanza che i testi abbiano confermato di aver visto lavorare il ricorrente fin dal giugno 2020 non consente di ritenere per ciò stesso esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, in assenza di più specifiche dichiarazioni relative agli indici sintomatici della subordinazione, tenuto conto per altro della mancanza di capitoli di prova specifici circa l'esercizio dei poteri datoriale e la formulazione di un unico articolato sulle mansioni asseritamente svolte1.
La circostanza è stata anche oggetto di interrogatorio formale laddove il legale rappresentante della società datrice di lavoro ha dichiarato l'inizio del rapporto di lavoro solo nel novembre 2020.
pagina 7 di 11 Quanto all'orario di lavoro, in risposta al capitolo 22 il legale rappresentante ha altresì affermato “la circostanza descritta non è precisa ma vicina alla realtà in quanto per me
l'orario di lavoro era dalle 10,00 alle 15,00, io non ero presente alle 8,15 pertanto non so se lui era sempre presente a quell'ora”.
Ebbene, tale dichiarazione circa la verosimiglianza dell'orario dedotto in ricorso, ha sostanzialmente portata confessoria, tenuto conto per altro della dichiarazione resa dal teste di parte ricorrente in ordine alla medesima circostanza, non smentita in alcun modo dalla parte resistente, che costituitasi tardivamente non ha fornito alcuna prova contraria.
All'udienza del 5 marzo 2025 il teste assiduo cliente del locale, ha Testimone_1 dichiarato “confermo l'orario di lavoro indicato in articolato. Di mattina ci incontravamo e prendevamo un caffè insieme e io gli chiedevo se poteva preparami una focaccia particolare ed a che ora potevo trovarla pronta e così mi recavo, conosco pertanto gli orari indicati”.
Si tratta di dichiarazioni precise e circostanziate delle quali non vi è ragione di dubitare, tenuto conto della frequenza con la quale il teste si recava presso la pizzeria
(“almeno 4/5 volte per settimana, tranne il sabato giorno in cui il locale rimaneva chiuso”)
e della conoscenza diretta dei fatti sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia lavorato per l'orario dedotto in ricorso fino all'8 giugno 2022, come sostanzialmente accertato nella sentenza parziale.
Il rapporto di lavoro può essere infatti ritenuto cessato in tale data, anteriormente alla formale scadenza del contratto di lavoro, allorquando il dipendente ha smesso di recarsi sul luogo di lavoro, né vi è prova dello svolgimento della prestazione nei termini dedotti in ricorso successivamente a tale momento, richiamato anche il ricorso (pagina 2) laddove si afferma che dopo tale data il ricorrente invitava l'azienda a dare disposizioni per la ripresa del servizio.
Sulla base di quanto precede, le domande di parte ricorrente risultano fondate unicamente con riguardo alle differenze retributive maturate nel periodo regolarizzato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 per lo svolgimento del maggiore orario dedotto in ricorso.
pagina 8 di 11 In merito alla determinazione del quantum debeatur, il consulente è stato incaricato di “determinare, sulla base della documentazione in atti, - le somme lorde spettanti alla ricorrente a titolo di differenze retributive per retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, eventuale lavoro nei giorni festivi, indennità per ferie e festività maturate e non godute, trattamento di fine rapporto con inquadramento nel livello C2 – cuoco pizzaiolo come da ccnl in atti - con rapporto di lavoro di 36 ore settimanali dal lunedì a venerdì, dal
7 novembre 2020 all'8 giugno 2022, detraendo le somme asseritamente percepite per le medesime voci retributive come da conteggio in atti incorporato al ricorso e calcolando separatamente le voci suindicate e il tfr, - le differenze retributive imponibili mese per mese sì da consentire all'istituto resistente la quantificazione dell'eventuale ulteriore contribuzione da versarsi in favore della parte ricorrente;
)”.
Il ctu, conformemente al mandato di incarico, ha quantificato le differenze retributive spettanti al ricorrente in € 17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R..
In ogni caso, i calcoli effettuati dal consulente appaiono corretti, corredati da allegate tabelle chiarificatrici ed espressamente accolti dalla parte ricorrente nelle note del 13 novembre 2025, sicché gli esiti della consulenza sono posti alla base della presente sentenza.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma complessiva di €
17.691,63, di cui € 16.512,37 per differenze su retribuzione ordinaria, festività, festività soppresse, tredicesime mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute ed € 1.179,26 per T.F.R., oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, III comma, c.p.c. dal dovuto fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, atteso l'accertamento del rapporto di lavoro tra le parti, regolarizzato solo in parte, emerge la parziale omissione contributiva da parte della società resistente (estratto contributivo allegato alla memoria CP_
. Parte convenuta va pertanto condannata al versamento in favore del ricorrente delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni imponibili mensili ed annuali calcolate – come da mandato - dal perito nelle appendici di calcolo allegate alla relazione, non essendo maturata alcuna prescrizione.
pagina 9 di 11 Le spese di lite devono essere poste integralmente a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c. : pur a fronte del parziale accoglimento della domanda attoree, non può ignorarsi che la domanda attorea è stata accolta in misura comunque superiore alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. in atti3, accettata dalla parte ricorrente ma rifiutata dalla parte resistente.
Esse sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenendo conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dello svolgimento di attività istruttoria. Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_ Parimenti, a carico del soccombente devono liquidarsi le spese in favore dell' da limitarsi alla fase di studio e di introduzione del giudizio, tenuto conto della natura previdenziale della domanda in suo confronto e del valore della domanda e dell'attività effettivamente prestata dai difensori dell'istituto.
Gli esborsi relativi alla ctu, liquidati con separato decreto, sono definitivamente posti a carico della resistente. CP_4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 16 settembre 2022 nei confronti di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e dell' uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni CP_2 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 17.691,63 per i titoli suindicati, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, 3° comma, c.p.c.;
- dichiara il diritto di alla regolarizzazione della propria posizione Parte_1 contributiva in relazione all'accertato maggiore orario di lavoro prestato dal 7 novembre 2020 all'8 giugno 2022 e condanna la società convenuta al versamento in favore dell' delle differenze contributive dovute con riguardo alle retribuzioni CP_2 imponibili mensili ed annuali calcolate dal consulente, come meglio specificato in parte motiva;
pagina 10 di 11 - rigetta ogni altra domanda;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2694,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, CP_
- condanna la società convenuta al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € 854,00 per compensi professionali;
- pone definitivamente a carico della società resistente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 15 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
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pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “
3. Vero o no che le mansioni del ricorrente consistevano in: Preparazione della pasta impastando gli ingredienti, Controllo del processo di lievitazione, Porzionamento e spiana della pasta, Preparazione degli ingredienti per la farcitura, Conoscenza delle ricette e farciture, Preparazione delle pizze, calzoni e focacce secondo le indicazioni dei clienti, Controllo del processo di cottura, Organizzazione del magazzino e conservazione delle materie prime, Manutenzione del forno e delle attrezzature necessarie della pizzeria?” 2 “
2. Vero o no che il sig. ha sempre osservato nello svolgimento delle mansioni e compiti Parte_1 affidatigli il seguente orario di lavoro: dalle ore 08:15 alle ore 15:30, per n. 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì?” 3 “ritenuta preliminarmente l'opportunità - tenuto conto della natura del giudizio e del valore della controversia
- di formulare ex art. 185 bis c.p.c. la seguente proposta transattiva “parte resistente verserà a parte ricorrente la somma complessiva di € 15000, 00” (ordinanza 18 maggio 2023)