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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/06/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 814 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
l'avv. SALVAGNINI WALLY ed eletti o il suo studio sito in Via Poggiali N. 43, Piacenza, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 22/01/2024, , cittadino indiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 21 pari data con il quale la Questura di Piacenza, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione. Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 29/04/2025, il giudice, lette le note scritte in cui la parte ricorrente non ha avanzato richieste istruttorie e ritenuta la casa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. alla data del 12/06/2025, ove la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri scritti difensivi. Al termine della stessa, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
*** Il ricorso merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis (come attestato nel provvedimento di diniego), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
1 legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Nello specifico, egli è in Italia da novembre 2020 ed è entrato con permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido per nove mesi da febbraio a novembre del 2021. È quindi sul nostro territorio da quasi cinque anni. In Italia, il ricorrente ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare sin dal suo arrivo: egli risulta attualmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con fine rapporto fissato al 31/07/2025, come bracciante agricolo (cfr. documentazione lavorativa). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale
CU 2023, CU 2024, CU 2025), il ricorrente ha percepito nell'anno 2017 un guadagno CP_2 essivo di euro 1.974,00, nell'anno 2021 di euro 9.757,44, nell'anno 2022 di euro
2 5.061,60, nell'anno 2023 di euro 4.706,51, nell'anno 2024 di euro 9.596,46 e nell'anno 2025 di euro 8.736,24. Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Borgonovo Val Tidone (PC). Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha conseguito un certificato di lingua italiana di livello A1 e un attestato di formazione sicurezza sul lavoro (cfr. documentazione formativa in atti).
È quindi indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con i familiari nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Kwakye-Nti et Dufie v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte Europea dei Diritti Umani
- sentenza EZ v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte Europea dei Diritti Umani
- sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - Per_1 sentenza S Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di
3 attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 12/06/2025. Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 814 /2024, promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
l'avv. SALVAGNINI WALLY ed eletti o il suo studio sito in Via Poggiali N. 43, Piacenza, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 22/01/2024, , cittadino indiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso il 21 pari data con il quale la Questura di Piacenza, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ex art.19 comma 1 del T.U. Immigrazione. Ha quindi chiesto al Tribunale, il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con ordinanza emessa in data 29/04/2025, il giudice, lette le note scritte in cui la parte ricorrente non ha avanzato richieste istruttorie e ritenuta la casa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. alla data del 12/06/2025, ove la difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso riportandosi ai propri scritti difensivi. Al termine della stessa, il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
*** Il ricorso merita accoglimento.
Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis (come attestato nel provvedimento di diniego), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
1 legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Nello specifico, egli è in Italia da novembre 2020 ed è entrato con permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido per nove mesi da febbraio a novembre del 2021. È quindi sul nostro territorio da quasi cinque anni. In Italia, il ricorrente ha dimostrato di aver svolto attività lavorativa in maniera regolare sin dal suo arrivo: egli risulta attualmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con fine rapporto fissato al 31/07/2025, come bracciante agricolo (cfr. documentazione lavorativa). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata (cfr. estratto conto previdenziale
CU 2023, CU 2024, CU 2025), il ricorrente ha percepito nell'anno 2017 un guadagno CP_2 essivo di euro 1.974,00, nell'anno 2021 di euro 9.757,44, nell'anno 2022 di euro
2 5.061,60, nell'anno 2023 di euro 4.706,51, nell'anno 2024 di euro 9.596,46 e nell'anno 2025 di euro 8.736,24. Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che attualmente viva nel Comune di Borgonovo Val Tidone (PC). Circa la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, egli ha conseguito un certificato di lingua italiana di livello A1 e un attestato di formazione sicurezza sul lavoro (cfr. documentazione formativa in atti).
È quindi indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Infine, non rilevano negativamente i rapporti non frequenti che il ricorrente mantiene con i familiari nel Paese d'origine, trattandosi di legami che, come noto, anche la Corte Edu riconduce alla nozione di famiglia solo qualora sussistano – e nel caso di specie non sussistono – «further elements of dependency, involving more than the normal, emotional ties» (tra le sentenze, si vedano, inter alia, Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza Kwakye-Nti et Dufie v. the Netherlands - 7 novembre 2000; Corte Europea dei Diritti Umani
- sentenza EZ v. France - 13 febbraio 2001, par. 34; Corte Europea dei Diritti Umani
- sentenza v. France - 10 luglio 2003, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - Per_1 sentenza S Latvia - 9 ottobre 2003, par. 97; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza F.N. v. the United Kingdom - 17 settembre 2013, par. 36; Corte Europea dei Diritti Umani - sentenza A.S. v. Switzerland - 30 giugno 2015, par. 49).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di
3 attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 12/06/2025. Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano
Presidente dott. Luca Minniti
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