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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 42653/2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Enrico Tazzoli n. 2, presso lo Parte_1 ino (PEC ), che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 sare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 21.11.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 nonché dello stato di cui all'art. 3, comma 1 e/o comma 3, della Legge 104/1992; che il CTU nella precedente fase del giudizio non riconosceva il beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445- bis, comma 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/1992 nonché dei requisiti sanitari per l'erogazione dell'l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da legittimare la pretesa dell'istante di vedersi Parte_1 riconosciuto invalido con rid lla capacità lavorativa in misura almeno pari al 74% utile al fine di poter conseguire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, o nella diversa misura percentuale anche superiore ritenuta e comunque non inferiore al 67%, con decorrenza dalla data della domanda ovvero da diversa data accertata in corso di causa. Si chiede, qualora ritenuto necessario a seguito di quanto sopra evidenziato relativamente a quella già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, nominando sin da ora, su indicazione del ricorrente, quale consulente di parte, il dott. , con studio in Roma, Piazza Re di Roma, Persona_1
52 salva sostituzione e/o integrazione, sino ioni peritali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali ed accessori di legge dell'intero procedimento, inclusa la fase dell'ATP obbligatorio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara espressamente di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. La ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 21.11.2024 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della CTU possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva della ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Nel merito, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/1992. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
pagina 2 di 3 Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il CTU valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente. Nel caso de quo si verte, pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Non emergendo, pertanto, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Peraltro, nel presente giudizio, non può essere rinnovato alcun esame peritale d'ufficio, in quanto non è presente alcuna documentazione medica successiva alle risultanze della precedente fase. Ne consegue pertanto il rigetto integrale del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva. Le spese della C.T.U. della precedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
rigetta il ricorso proposto da in data 21.11.2024; Parte_1 dichiara irripetibili le spese pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con decreto emesso nella CP_1 fase di accertamento tecnico preve
Roma, 07.01.2025
Il giudice del lavoro dott. Angela Damiani
pagina 3 di 3
N. 42653/2024 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 07.01.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Enrico Tazzoli n. 2, presso lo Parte_1 ino (PEC ), che la rappresenta e Email_1 difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 sare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Metropolitana Inps di Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli (PEC: t), giusta procura generale alle liti in atti;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 21.11.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 nonché dello stato di cui all'art. 3, comma 1 e/o comma 3, della Legge 104/1992; che il CTU nella precedente fase del giudizio non riconosceva il beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445- bis, comma 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento della condizione di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/1992 nonché dei requisiti sanitari per l'erogazione dell'l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale quanto segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da legittimare la pretesa dell'istante di vedersi Parte_1 riconosciuto invalido con rid lla capacità lavorativa in misura almeno pari al 74% utile al fine di poter conseguire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71, o nella diversa misura percentuale anche superiore ritenuta e comunque non inferiore al 67%, con decorrenza dalla data della domanda ovvero da diversa data accertata in corso di causa. Si chiede, qualora ritenuto necessario a seguito di quanto sopra evidenziato relativamente a quella già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, nominando sin da ora, su indicazione del ricorrente, quale consulente di parte, il dott. , con studio in Roma, Piazza Re di Roma, Persona_1
52 salva sostituzione e/o integrazione, sino ioni peritali. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali ed accessori di legge dell'intero procedimento, inclusa la fase dell'ATP obbligatorio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara espressamente di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. La ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 21.11.2024 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della CTU possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva della ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Nel merito, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il CTU alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/71 e dello stato di portatore di handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/1992. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
pagina 2 di 3 Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il CTU valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente. Nel caso de quo si verte, pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Non emergendo, pertanto, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Peraltro, nel presente giudizio, non può essere rinnovato alcun esame peritale d'ufficio, in quanto non è presente alcuna documentazione medica successiva alle risultanze della precedente fase. Ne consegue pertanto il rigetto integrale del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva. Le spese della C.T.U. della precedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
rigetta il ricorso proposto da in data 21.11.2024; Parte_1 dichiara irripetibili le spese pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con decreto emesso nella CP_1 fase di accertamento tecnico preve
Roma, 07.01.2025
Il giudice del lavoro dott. Angela Damiani
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