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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Specializzata Agraria
Proc. n. 2958 /2023 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, composta da:
1. dott. Andrea Palma Presidente
2. dott.ssa Giusi Ianni giudice rel.
3. dott.ssa Ermanna Grossi giudice
4. dott. esperto Persona_1
5. dott. Francesco Straface esperto ha pronunciato, all'esito di discussione ex art. 11 d.lgs. 150/2011 e 420 c.p.c. e previa lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2958 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Serafini e Rinaldo Talarico in forza di mandato da considerarsi apposto in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_2
Cosenza, alla via Adige n. 40, presso lo studio dell'avv. Stanislao De Santis, dal 2
quale è rappresentato e difeso, in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE –
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_1
difesa, in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Noto, presso il cui studio, in Cosenza alla Piazza
Zumbini n° 46, è elettivamente domiciliato
- RESISTENTE –
OGGETTO: accertamento contratto agrario;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 16 aprile 2024 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per il ricorrente (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate all'udienza di discussione): “Voglia il Tribunale accogliere la domanda del ricorrente, rigettando tutte le domande proposte dai resistenti;
-Voglia stabilire che
è titolare di un contratto agrario di affitto relativamente al Parte_1 fondo rustico “carlo Magno” individuato anche con altre denominazioni e meglio descritto in ricorso;
-Voglia stabilire che tale contratto si è tacitamente prorogato per altri 15 anni a far data dal 2020; -In via del tutto subordinata, i difensori del chiedono che venga rigettata la domanda del convenuto di rilascio Pt_1 CP_1
del fondo rustico in quanto detenuto senza titolo. Non fosse per altra causa, proprio la motivazione addotta determina l'incompetenza del Tribunale adito a decidere sulla domanda;
inoltre, quand'anche la Sezione specializzata dovesse ritenere la propria competenza, la domanda sarebbe inaccoglibile per mancato esperimento di valido tentativo di conciliazione, considerato che la richiesta è avanzata in sede riconvenzionale, nella fattispecie non esperibile;
-Voglia infine condannare i resistenti al risarcimento dei danni prodotti nella misura complessiva di € 4.800,00
o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese di lite”.
Per il resistente (conclusioni rassegnate nelle note conclusive e richiamate CP_1 all'udienza di discussione): “si insiste affinché l'on.le Sezione, respinta ogni altra 3
richiesta, così provveda: 1) in via preliminare, dichiari l'improponibilità della domanda, attesa la sua difformità rispetto al tentativo obbligatorio di conciliazione;
2) in subordine, dichiari inammissibile la domanda, ovvero la rigetti nel merito, dando atto dell'insussistenza di alcun contratto agrario di affitto tra
e la e, comunque, della sua Parte_1 Controparte_2
inopponibilità al;
3) in via riconvenzionale, condanni CP_1 Parte_1
all'immediato rilascio, in favore di , del fondo descritto in
[...] CP_1
ricorso, i cui dati catastali si intendano qui riportati, e al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione dello stesso dalla stipula dell'at-to di compravendita
(28/10/2022) fino all'effettivo rilascio, da liquidare in separata sede, con salvezza di ogni altro diritto;
4) condanni il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”;
Per la resistente (conclusioni rassegnate nella memoria di CP_2 costituzione e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione):
“chiede che il Tribunale di Cosenza, Sezione Specializzata Agraria, ogni avversa istanza disattesa, rigetti il ricorso promosso dal sig. . Con Parte_1
condanna di controparte alla rifusione delle spese di procedura, da distrarre ex art. 93 cpc”
FATTO E DIRITTO
1. , premesso di essere imprenditore agricolo Parte_1
professionale e di allevare bovini, anche per tradizione familiare, su fondi condotti in affitto in Sila, esponeva di aver preso in affitto nel 2006 con finalità di pascolo il fondo denominato comunemente “Carlo Magno” o “Carlo Magno Soprano”, Per_2
, ”, ”, sito nei Comuni di Pedace e Serra
[...] Parte_2 Persona_3
Pedace, oggi dell' estensione complessiva di circa Ha 264, Controparte_3
(catastalmente individuato per quanto riguarda le porzioni ricadenti nel Comune di
Pedace al fg 21 p.lla 4; fg22 part.lle 4, 9, 10, 19, 43, 46, 47, 50, per quanto riguarda le porzioni ricadenti nel Comune di Serra Pedace al fg. 13 part.lle 32, 37; Foglio n.
14 part.lle 5, 7, 14, 15, 17; Foglio n. 10 part.lle 14, 15, 16; Foglio n. 14 part.lle 27,
30, 32; Foglio n. 13 part.lle 317, 318), in forza di contratto verbale con la CP_2
[... e dietro un canone annuo di euro 4.000,00 quasi sempre corrisposto in contanti.
Poiché, quindi, tale contratto, di durata quindicennale come per legge, si era rinnovato alla prima scadenza in mancanza di tempestiva disdetta da parte della società concedente, esso doveva considerarsi, ai sensi dell'art. 41 l. 203/1982, 4
opponibile anche all'acquirente del fondo - - a cui l'immobile era CP_1 stato venduto da nell'ottobre 2022. Il ricorrente chiedeva, pertanto, CP_2 accertarsi l'esistenza del contratto di affitto con e la sua scadenza al CP_2
2035, nonché l'opponibilità di tale contratto a . Chiedeva, altresì, CP_1 condannarsi i resistenti “al risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa e/o equitativamente per aver il arbitrariamente immessi i CP_1
propri animali al pascolo nel fondo , nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal 28 maggio al 28 giugno”.
Resisteva , eccependo, in via pregiudiziale, l'improponibilità della CP_1 domanda del ricorrente, stante la difformità tra l'oggetto della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione svoltosi dinanzi al competente Ufficio regionale e le conclusioni formulate con l'atto introduttivo. Nel merito, il evidenziava CP_1 comunque l'infondatezza della domanda e chiedeva accertarsi, in via riconvenzionale, l'inesistenza di un contratto di affitto a lui opponibile rispetto al fondo acquistato dalla Chiedeva, altresì, condannarsi il CP_2 Pt_1 all'immediato rilascio del medesimo fondo, libero e sgombro da persone, animali e cose e condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo, dalla data dell'acquisto (28/10/2022) fino all'effettivo rilascio, da quantificare in separato giudizio.
Resisteva, altresì, la eccependo che mai alcun contratto di affitto era CP_2
intervenuto con il rispetto al fondo oggetto di ricorso: secondo, in Pt_1
particolare, la prospettazione della società resistente solo nel 2018 tra le parti interveniva contratto di comodato, che veniva disdettato con nota AR del
15/05/2019 al fine di impedirne il rinnovo annuale. Non potevano deporre diversamente gli ipotetici pagamenti di cui il ricorrente dava atto nel ricorso introduttivo, posto che non vi era prova di pagamenti in contanti e gli assegni corrisposti dal ricorrente o dal padre trovavano titolo, prima del 2018, in rapporti commerciali tra le parti, legati all'acquisto dall'impresa Camigliati di balle di fieno ed assortimenti legnosi;
nel 2018, con riferimento, in particolare, ad un assegno dell'importo di euro 20.000,00, nella trattativa intervenuta tra le parti per la compravendita del fondo , trattandosi di somma versata dal ricorrente Per_4
a titolo di caparra confirmatoria, poi trattenuta dalla società resistente in ragione del mancato rispetto degli accordi assunti da parte del promissario acquirente. 5
Replicava il deducendo il carattere simulato del contratto di comodato Pt_1 esibito dalla costituente unicamente “un escamotage inventato dalla CP_2
stessa a seguito delle pressanti richieste del di avere una prova CP_2 Pt_1
scritta del contratto di affitto al fine di indurre il Servizio Veterinario di Cosenza a cessare di minacciare l'adozione di sanzioni amministrative per lo spostamento degli animali nei pascoli silani senza la dovuta autorizzazione da parte dell' CP_4
”. Il ricorrente contestava, altresì, il titolo di corresponsione dell'assegno
[...]
di euro 20.000,00 (volto a coprire, secondo la sua prospettazione, cinque annualità di canone, tra il 2019 e il 2023, con pagamento anticipato), non essendo stato mai sottoscritto tra le parti un contratto preliminare di compravendita, che avrebbe dovuto rivestire forma scritta a pena di nullità.
Nel corso del giudizio aveva luogo prova per testi sulle circostanze ammesse dalla
Sezione con ordinanza del 17.4.2024. All'esito era fissata udienza per la discussione e la causa era decisa come da dispositivo.
2. Le domande del ricorrente sono in parte proponibili e in parte infondate.
2.1. Deve, preliminarmente, osservarsi che coglie nel segno, quantomeno per talune domande, l'eccezione di improponibilità sollevata dalla difesa di . CP_1
Pacifico è, infatti, che in materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del "petitum" e della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio (Cass. 17059/2019). Nella vicenda all'esame della Sezione tale coincidenza difetta, in quanto in sede di conciliazione il ricorrente indicava quale oggetto della pretesa: “qualificazione ed inquadramento del contratto di affitto di fondo rustico per la determinazione della durata residua del contratto di affitto in essere tra la società concedente e il e per l'esercizio del Parte_1
diritto di prelazione e/o riscatto nell'acquisto del fondo di cui sopra e di tutte le altre azioni ritenute necessarie e utili”. Nel ricorso introduttivo sono state, invece, rassegnate le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che i rapporti fra la
Società concedente ed il Ricorrente, avente ad oggetto il fondo de Controparte_2
quo, configurano un tipico contratto di affitto di fondo rustico pascolativo avente ad oggetto il fondo 'Carlo Magno' con le diverse altre sue sottodenominazioni, per come sopra individuato catastalmente, contratto regolato dalla normativa di cui alla L. 203/82 e per effetto, stante la durata quindicennale dello stesso (art. 1 6
L.203/1982), accertare, statuire e dichiarare la data di scadenza dello stesso dopo il primo rinnovo (inizio contratto: annata 2006 – scadenza della durata del primo contratto: annata 2020); = ritenere e statuire espressamente che il detto contratto
e la sua durata nonché l'emittenda decisione sono opponibili ed efficaci anche nei confronti del terzo;
= condannare i convenuti resistenti al CP_1
risarcimento dei danni subiti e subendi da quantificarsi in corso di causa e/o equitativamente per aver il arbitrariamente immessi i propri animali al CP_1 pascolo nel fondo , nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal 28 maggio al 28 giugno;
= condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze”.
Unica domanda proponibile è, quindi, quella diretta ad accertare l'esistenza del contratto con e la sua durata (in quanto coincidente con l'oggetto del CP_2
tentativo di conciliazione svoltosi ante causam). Non può, evidentemente, concedersi termine per l'espletamento del tentativo di conciliazione (come richiesto dal ricorrente negli scritti conclusivi), atteso che in materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio del giudizio, non consentendo la normativa che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale, di cui rappresenta condizione di proponibilità. Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (Cass. 6839/2018; Cass. 19501/2013; Cass. 2046/2010; Cass.
19436/2008).
2.2 Così delimitato il thema decidendum la domanda appare essere infondata.
E' solo il caso di premettere che pur valendo in materia di contratti agrari il principio generale della libertà di forme, sancito dall'articolo 41 della legge n. 203 del 1982, affinché possa dirsi esistente un contratto di affitto agrario è comunque necessario che risulti l'accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l'altra abbia la disponibilità. Il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo (tenuto conto agli effetti del computo delle giornate lavorative anche dell'impiego di macchine 7
agricole e considerando equivalente il lavoro dell'uomo e della donna). L'attività di coltivazione è, quindi, un elemento essenziale del contratto la cui mancanza
(originaria o sopravvenuta) determina un venir meno della sua funzione. Anche perché si possa configurare un contratto di affitto agrario di terreno pascolativo è necessario che vi sia un'attività di "coltivazione" del fondo, idonea, cioè, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, non integrando coltivazione del fondo né il mero taglio di erba spontanea, né l'attività armentizia per la produzione di latte e carne, esercitata sul fondo stesso (Cass. 9725/2024; 28321/2011).
Premesso, quindi, che sarebbe stato onere del ricorrente dare prova degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere, l'istruttoria svolta non ha dimostrato l'esistenza di un contratto di affitto tra le parti. Non depongono in tal senso, anzitutto, le risultanze del giudizio possessorio intrapreso dal nel 2022 (definito in Pt_1
prima fase con ordinanza del 7.10.2022, poi confermata dal collegio in sede di reclamo), trattandosi di procedimento a cognizione sommaria rispetto al quale è irrilevante il titolo del potere di fatto esercitato sulla cosa, dirimente, di contro, in questa sede ai fini dell'affermazione dell'esistenza di un contratto di affitto tra le parti. Anche ipotizzandosi la prova, peraltro, dello svolgimento di un'attività di pascolo da parte del difetterebbe la prova una coltivazione nel senso Pt_1
esposto in premessa, non evincendosi ciò neppure dalla consulenza di parte prodotta dalla parte ricorrente, in cui chiaramente di espone che il fondo oggetto di ricorso per le sue caratteristiche e per la sua conformazione non è adibito né adibibile a colture di qualsiasi specie (inclusa l'erba), essendo unica destinazione possibile quella al pascolo senza intervento dell'uomo. Non possono assurgere al rango di prova dell'esistenza di un contratto di affitto le dichiarazioni dei testi escussi, posto che i testi di parte ricorrente affermavano semplicemente di aver portato, su commissione del o del padre, del denaro in contanti al (legale Parte_3 Parte_4
rappresentante della società resistente), ricavando il titolo della dazione solo dalle indicazioni del committente (senza peraltro che il rilasciasse mai una Parte_4
quietanza delle somme percepite). Esiste, peraltro, anche una plausibile spiegazione alternativa di tale dazione di denaro, avendo la resistente documentato rapporti commerciali con la famiglia (in particolare per la vendita di legna e balle Pt_1
di fieno), come da fatture prodotte sub all. 4 alla comparsa di costituzione. La parte ricorrente ha, invero, contestato la valenza di prova delle predette fatture, posto che ai sensi dell'art. 2710 c.c. le scritture contabili possono costituire prova, a favore 8
dell'imprenditore, soltanto nei rapporti fra imprenditori inerenti all'esercizio dell'impresa: anche a non volere attribuire, tuttavia, valore di prova alle fatture prodotte dalla le stesse costituiscono quantomeno un elemento CP_2
indiziario suscettibile di suffragare l'assunto della resistente e accentuare il mancato assolvimento in capo al ricorrente dell'onere della prova su di lui gravante. A ciò si aggiunga che in alcun modo è stato dimostrato il carattere simulato del contratto di comodato prodotto dalla medesima (evidentemente incompatibile CP_2
con un rapporto di affitto già consolidato tra le parti) e che il teste , Tes_1 tecnico di fiducia della società resistente, ha confermato l'esistenza di una trattativa tra quest'ultima e la famiglia – da lui direttamente seguita - per l'acquisto Pt_1 del fondo oggetto di causa, nell'ambito della quale era versato un assegno di euro
20.000,00 a titolo di caparra (assegno, di contro, trovante titolo, secondo la prospettazione del ricorrente, in un pagamento anticipato di quattro annualità di canone del presunto affitto). Il ricorrente, invero, ha contestato tale ricostruzione osservando che un'ipotetica caparra poteva legarsi solo ad un contratto preliminare, che doveva rivestire forma scritta per legge. Trattasi, tuttavia, di deduzione non corretta in diritto, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la forma scritta ad substantiam va osservata solo in ordine agli elementi essenziali del contratto, mentre gli elementi accessori – quali, appunto, la pattuizione di una caparra confirmatoria – non esigono simile forma, potendo possono, quindi, risultare anche da un atto amorfo (Cass. 20052/2024). Anche per quanto riguarda le eccezioni afferenti la validità del contratto di comodato prodotto dalla CP_2
[... deve osservarsi che le stesse non appaiono fondate, considerandosi, da un lato, che esso non viene invocato quale fonte di diritti, bensì al solo scopo di dimostrare l'inesistenza di un rapporto di affitto tra le parti (con conseguente irrilevanza della mancata registrazione nei termini di legge); dall'altro che l'illiceità della causa viene ricavata dalla parte ricorrente dal carattere simulato del relativo negozio
(volto a dissimulare il pagamento di un canone di affitto), quale versione dei fatti sostenuta dalla medesima parte ricorrente ma di cui in alcun modo è emersa prova in giudizio.
3. La mancata prova di un contratto di affitto tra le parti e della simulazione del contratto di comodato esibito dalla (di cui non è stato provato il CP_2
carattere simulato e che veniva regolarmente disdettato con raccomandata a/r del
15.5.2019, prodotta dalla società resistente come all. 2) rende fondata la domanda 9
riconvenzionale del di rilascio del fondo in suo favore, essendo egli CP_1
proprietario del bene in forza di compravendita del 28.10.2022 e non essendo, appunto, emerso un legittimo titolo di detenzione da parte del ricorrente. Non può accogliersi la richiesta del resistente di legare l'efficacia della pronuncia di rilascio al termine dell'annata agraria in corso, essendo simile statuizione giustificata solo dal riconoscimento della sussistenza tra le parti di un contratto agrario (risolto o cessato nella sua efficacia). Può trovare accoglimento, altresì, la domanda di condanna generica al risarcimento del danno, essendo sufficiente a tal fine la valutazione della potenzialità dannosa dell'occupazione sine titulo del fondo
(impregiudicata la valutazione sull'accertamento in concreto del danno e sulla sua determinazione quantitativa che sarà fatta in separato giudizio).
3.1 Non si palesano profili di improponibilità della domanda posto che il resistente chiaramente faceva valere le proprie pretese e le ragioni di esse nell'ambito della procedura conciliativa intrapresa dal ricorrente (cfr. Cass. 23816/2007, secondo cui
“in tema di contratti agrari, la domanda riconvenzionale, al pari di quella proposta dall'attore, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile;
tuttavia, non sussiste la necessità di tale preventivo tentativo qualora il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione sperimentata dall'attore”). Infondata è, altresì, l'eccezione di parte ricorrente afferente l'incompetenza per materia della Sezione Specializzata Agraria
a conoscere delle domande riconvenzionali del resistente, trovando esse la loro causa petendi nell'accertamento dell'insistenza di un rapporto agrario legittimante la detenzione del fondo da parte del (senza contare la connessione con le CP_1
domande del ricorrente, certamente rientranti nella competenza della sezione specializzata agraria).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 10
1. Rigetta le domande del ricorrente finalizzate al riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affitto con e alla determinazione della sua durata;
CP_2
2. Dichiara improponibili le restanti domande del ricorrente;
3. In accoglimento della domanda riconvenzionale di , condanna CP_1
all'immediato rilascio in favore del medesimo del Parte_1 CP_1
fondo oggetto di ricorso (catastalmente individuato per quanto riguarda le porzioni ricadenti nel Comune di Pedace al fg 21 p.lla 4; fg22 part.lle 4, 9, 10,
19, 43, 46, 47, 50, per quanto riguarda le porzioni ricadenti nel Comune di Serra
Pedace al fg. 13 part.lle 32, 37; Foglio n. 14 part.lle 5, 7, 14, 15, 17; Foglio n.
10 part.lle 14, 15, 16; Foglio n. 14 part.lle 27, 30, 32; Foglio n. 13 part.lle 317,
318), libero da persone, animali e cose;
4. Condanna al risarcimento del danno da occupazione Parte_1
illegittima, da determinarsi in separato giudizio;
5. Condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite Parte_1
in favore delle controparti, che si liquidano, in favore di ciascuna parte, in euro
5.077,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Noto per quanto riguarda la posizione della
CP_2
6. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 16.4.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma