Articolo 86 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 85Articolo 87
Versione
23 maggio 1958
Art. 86.
Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 83 e 85 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria e' comunicata al Ministero.
Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.
La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo art. 110.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958