Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2013, n. 19501
CASS
Sentenza 23 agosto 2013

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Ai fini della proponibilità di una domanda riconvenzionale davanti alla sezione specializzata per le controversie agrarie, è necessario che, nel tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, applicabile "ratione temporis", il difensore della parte non comparsa personalmente, nei confronti della quale si intenda proporre la domanda riconvenzionale, sia munito di uno specifico mandato relativo agli argomenti che di questa costituiscono oggetto, ulteriori e diversi rispetto a quelli della domanda principale, non potendo, altrimenti, la procedura conciliativa perseguire la finalità deflattiva cui è preordinata. .

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2013, n. 19501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19501
Data del deposito : 23 agosto 2013

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