Sentenza 23 agosto 2013
Massime • 1
Ai fini della proponibilità di una domanda riconvenzionale davanti alla sezione specializzata per le controversie agrarie, è necessario che, nel tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, applicabile "ratione temporis", il difensore della parte non comparsa personalmente, nei confronti della quale si intenda proporre la domanda riconvenzionale, sia munito di uno specifico mandato relativo agli argomenti che di questa costituiscono oggetto, ulteriori e diversi rispetto a quelli della domanda principale, non potendo, altrimenti, la procedura conciliativa perseguire la finalità deflattiva cui è preordinata. .
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Secondo gli Ermellini la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2013, n. 19501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19501 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. AMBROSIO ANmaria - rel. Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26993-2007 proposto da:
AG MA, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MANCUSO ANTONINO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN NA, LA OT NA, LA OT RI CE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GROTTAROSSA 1274, presso lo studio dell'avvocato DI CATRANO MANFREDI FEDELE, rappresentati e difesi dall'avvocato NASELLI DOMENICO giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 345/2006 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il 20/10/2006 R.G.N. 344/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2013 dal Consigliere Dott. NARI AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Nicosia, sez. specializzata agraria, AN La TT, AN IR e AR La TT, quali comproprietari di un fondo in contrada Monterosso, in comune di Nicosia, già concesso in mezzadria a FE AN - premesso che, dopo l'introduzione dei nuovi patti agrari che avevano sancito la nullità del contratto di mezzadria, il rapporto era proseguito di fatto senza che il contratto fosse convertito in affitto - chiedevano accertarsi che il fondo era detenuto sine titulo, con conseguente condanna al rilascio da parte del AN. Questi, dal canto suo, opponendosi alla domanda, deduceva che, alla scadenza del contratto di mezzadria, era stato stipulato per facta concludentia un contratto di affitto a coltivatore diretto o, in subordine, a non coltivatore diretto per la durata ulteriore di quindici anni;
in via riconvenzionale chiedeva, inoltre, la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di L.
1.092.374.654 o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, a titolo di eccedenze corrisposte rispetto al canone dovuto, di contributi agricoli e di indennità per migliorie.
Il processo, interrotto, prima, per la morte di AN La TT, e, poi, per la morte di FE AN, era riassunto dalle rispettive eredi, NA La TT e AN DA;
quest'ultima deduceva di essere in possesso dei requisiti per subentrare nel rapporto di affitto.
Con sentenza in data 08.11/23.11.2005 l'adito Tribunale dichiarava cessato alla data del 10.11.1989 il contratto di mezzadria;
condannava DA AN al rilascio immediato del fondo;
rigettava le domande riconvenzionali;
compensava le spese processuali.
La decisione, gravata da impugnazione in via principale da parte di DA AN e in via incidentale da parte di La TT NA, AN IR e AR La TT, era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Caltanissetta, sez. specializzata agraria, la quale con sentenza in data 28.09/20.10.2006, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava improponibile la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado concernente il pagamento di miglioramenti, contributi ed eccedenze. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN DA, svolgendo due motivi.
Hanno resistito NA La TT, AN IR e La TT AR, depositando controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello - confermando la statuizione del primo giudice in punto di accoglimento della domanda principale - ha ritenuto che nella specie ricorresse un rapporto di mezzadria non convertito e quindi nullo per legge, non costituendo la prosecuzione di fatto della detenzione del fondo, con sufficiente certezza, sintomo dell'avvenuta instaurazione di un nuovo e distinto rapporto tra le parti;
per altro verso - riformando la statuizione di prime cure in punto di procedibilità delle domande riconvenzionali - ha osservato che la procedura conciliativa, promossa innanzi all'I.P.A. dagli originari ricorrenti non era stata utilmente esperita con riguardo alla domanda riconvenzionale, per difetto di un valido confronto sul punto, atteso che, in quella sede, le parti non erano comparse personalmente, ma per il tramite dei difensori;
ne derivava che, in difetto di specifico mandato (di cui in ogni caso non vi era prova), il difensore dei concedenti non avrebbe potuto validamente interloquire sulle pretese avanzate in quella sede, per la prima volta, dal concessionario.
2. Il ricorso - avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009) - è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di appello ritenuto che la prosecuzione di fatto della mezzadria, al termine della durata stabilita dalla L. n. 203 del 1982, art. 34, non determina il venir meno del diritto del concedente di richiedere la declaratoria di cessazione della mezzadria e, in particolare, per avere affermato che per invocare la disciplina di cui all'art. 27 stessa legge, non è sufficiente che il fondo sia goduto da terzi in esecuzione del contratto nullo o per mera tolleranza dei proprietari, essendo richiesta l'esistenza di un valido contratto avente ad oggetto la concessione in affitto del terzo. A parere del ricorrente non si è tenuto conto della lunga durata della detenzione di fatto.
2.1.1. Il motivo è inammissibile, posto che non si conclude e neppure contiene un momento di sintesi, necessario ai fini della "chiara indicazione" prevista dalla seconda parte dell'art. 366 bis cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, la quale deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo "il fatto controverso", ma anche la "decisività" del vizio (cfr. SS.UU., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. ord. 18 luglio 2007, n. 16002;
Cass. 7 aprile 2008, n. 8897). Tale requisito non può, dunque, ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di un'interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002). A tacere del fatto che, secondo un canone indiscusso, non sono passibili di annullamento per vizio di motivazione le affermazioni in diritto, come quelle qui censurate, essendo le stesse suscettibili soltanto di integrazione (se conformi alla legge).
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 46 e art. 412 bis cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3). Il motivo si conclude con i seguenti quesiti: "dichiari la Corte che debba intendersi validamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L. n. 203 del 1982, art. 46 in tema di domanda riconvenzionale nelle controversie agrarie, allorché in sede di comparizione davanti all'IPA competente, sia presente solamente l'avvocato della parte istante non comparsa personalmente, ancorché privo di specifico mandato scritto, ritenendosi che tale rappresentante sia legittimato a contraddire in ordine alla domanda riconvenzionale ivi presentata senza necessità di provare i poteri conferitigli"; "dichiari, inoltre, la Corte che deve ritenersi tardiva l'eccezione di improponibilità della domanda non preceduta da valido tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo il disposto della L. n. 203 del 1982, art. 46, se non proposta tempestivamente nel primo atto difensivo del convenuto in riconvenzionale".
2.2.1. Il motivo è infondato.
Va, innanzitutto, data risposta negativa al secondo quesito, che pone una questione logicamente pregiudiziale, qual è quella della tempestività dell'eccezione di improponibilità della domanda, con riferimento all'art. 412 bis cod. proc. civ.. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è assolutamente incontroversa nell'affermare che in materia agraria la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dalla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità. In particolare è stato precisato che non rileva la speciale disciplina di cui all'art. 412 bis cod. proc. civ. (ora abrogato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 31, comma 16), con la correlativa necessità che l'omesso tentativo di conciliazione sia denunziato non oltre l'udienza di discussione della causa, atteso che tale ultima disposizione, dettata con riguardo alla materia lavoristica, anche se successiva alla L. n. 203 del 1982, art. 46 (siccome introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 39), reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, che non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46 (tra le tantissime, in questo senso, Cass.31 luglio 2012, n. 13683; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28320; Cass. 29
gennaio 2010, n. 2046; Cass. 15 luglio 2008, n. 19436). In conclusione, sul punto, correttamente la Corte territoriale ha esaminato la questione della procedibilità delle domande riconvenzionali, denunciata con l'appello incidentale, trattandosi di questione che sarebbe stata rilevabile anche ex officio in tutto il corso del giudizio di merito.
2.2.2. Quanto all'altro quesito, che esprime la principale ragione di censura, si rammenta, in via di principio, che in tema di controversie agrarie, la necessità del previo tentativo di conciliazione sussiste anche per la domanda proposta in via riconvenzionale, salvo che la domanda stessa si ricolleghi direttamente al contrasto tra le parti ed alle pretese fatte valere dall'attore che abbia già esperito la procedura conciliativa ovvero che il convenuto abbia già dedotto le relative richieste in quella procedura sperimentata dall'attore. Orbene, nel caso di specie - indiscusso e indiscutibile che le questioni oggetto della domanda riconvenzionale ampliavano l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione promosso in relazione alla domanda principale - il problema che si pone è se fossero state validamente introdotte nella procedura amministrativa sperimentata dagli originari ricorrenti le richieste, poi oggetto della domanda riconvenzionale, atteso che nella stessa procedura le parti non erano presenti di persona, ma per mezzo dei loro difensori. Orbene ritiene il Collegio che la Corte di appello abbia correttamente ritenuto che, in assenza di specifico mandato, il difensore dei concedenti non potesse validamente interloquire sulle richieste avanzate, per la prima volta, in quella sede, dal concessionario, inferendo da una situazione di tal fatta l'assenza di un valido confronto, necessario al conseguimento della finalità deflattiva cui è preordinata la procedura conciliativa. Nè ha qualche pregio, ai fini che ci occupano, il rilievo di parte ricorrente, secondo cui non era necessario il conferimento di una procura scritta al difensore, essendo sufficiente un mandato verbale, trattandosi di procedura amministrativa e non giudiziale. Sotto questo profilo il motivo - al pari del quesito che lo correda - non coglie la ratio decidendi, la quale prescinde, totalmente, dal postulare la necessità della procura, ma muove, piuttosto, dal rilievo che il difensore non avrebbe potuto validamente interloquire su argomenti ulteriori e diversi da quelli oggetto della domanda principale, in relazione ai quali doveva (esclusivamente) ritenersi conferito il mandato per la procedura amministrativa (anche perché mancava la prova del contrario).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2013