Articolo 33 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 32Articolo 34
Versione
30 aprile 1952
Art. 33.
Sino a quando non saranno determinate, ai sensi del precedente art. 17, le norme per il versamento dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalle categorie di datori di lavoro non soggetti al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 e successive disposizioni, il versamento dei contributi medesimi e' effettuato in base alle norme contenute nel decreto Ministeriale 15 gennaio 1946, sulla riscossione dei contributi dovuti al soppresso Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952