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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 25/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.907 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 87 in LANUSEI, presso lo studio dell'Avv. MEREU
MAURIZIO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA BECHI LUSERNA, 4 in MACOMER, presso lo studio degli
Avv.ti CAPPAI GIOVANNA e che la rappresentano e difendono per procura CP_2
speciale in calce alla comparsa
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
; matrimonio celebrato con rito Concordatario, in data 18 Giugno 1988, nel Controparte_1
Pagina 1 Comune di Ghilarza (Or) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ghilarza al n. 5, anno 1988, parte II, serie A.
2. Nulla sui figli i quali sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3. Nulla tra i coniugi in quanto economicamente autosufficienti.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“disporre in conformità alle condizioni congiuntamente indicate da e Parte_1 [...]
”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/11/2024 ha instaurato il giudizio per il Parte_1
divorzio tra lo stesso e . Controparte_1
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in data 18 Giugno 1988, nel Comune di Ghilarza (Or) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ghilarza al n. 5, anno 1988, parte II, serie A, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Dal matrimonio sono nati i figli il giorno 17/11/1988, e , il 17/12/1993, oggi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autonomi.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Omologa del Tribunale di Oristano n. cron.
1622 rg. 360/2009, del 25/05/2009. In tale sede, essendo ancora minorenne , è stato Per_2
disposto l'affidamento condiviso del medesimo, il collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e un assegno di mantenimento a carico del padre di euro 500,00 mensili.
Il ricorrente ha dedotto che da diversi anni l'esigenza di contribuire al mantenimento non sussiste più in quanto i figli sono divenuti economicamente autonomi e con proprio nucleo familiare;
ha, pertanto, concluso che nel presente procedimento nulla doveva disporsi a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, né della madre anch'essa economicamente autosufficiente in quanto imprenditrice artigiana autonoma. Egli ha dato atto di svolgere attività autonoma di camionista.
In sede di ricorso, l ha anche chiesto che in relazione alla casa familiare sita in Norbello, Pt_1
viale della Giustizia, attualmente abitata dalla venisse previsto un canone d'affitto Controparte_1 di € 250,00 a suo favore per la porzione di abitazione di sua proprietà, laddove la resistente avesse inteso continuare ad abitarvi senza i figli.
Pagina 2 Si è costituita la resistente, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio e ha eccepito che il ricorrente nulla aveva versato dell'assegno dovuto e che la richiesta relativa alla casa coniugale era infondata ma soprattutto ultronea, vertendo su rapporti estranei alla presente procedura.
Con la memoria difensiva del 21.2.2025, parte ricorrente ha dato atto di rinunciare a tale domanda, confermando le conclusioni come sopra riportate.
Le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato all'udienza del 17.2.2025, manifestando di intendere definire la vertenza, a seguito della predetta rinuncia, alle medesime condizioni suindicate.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa in sede di separazione
(25/05/2009) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (05/11/2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
. Parte_1 Controparte_1
Tale richiesta, di fatto, risulta l'unica formulata tra le parti.
Invero, è pacifica la circostanza costituita dalla sopravvenuta e indipendenza di entrambi i figli maggiorenni, di talché è coerente la domanda di non prevedere alcunché sul punto (dal che consegue la revoca del contributo previsto in sede di separazione).
Quanto ai rapporti tra i coniugi, la mancata richiesta di assegno divorzile attiene a diritti relativamente disponibili, di talché nulla osta a prendere atto della reciproca autosufficienza dichiarata dalle parti stesse.
Pagina 3 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GHILARZA il 18/06/1988 tra nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
GHILARZA (OR) il 23/08/1968, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (n. 5, parte II, serie A, anno 1988 - Comune di GHILARZA ).
Sull'accordo tra le parti:
- revoca il contributo al mantenimento del figlio stabilito in sede di separazione a carico del padre e, per l'effetto, nulla dispone sul mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti
- nulla tra i coniugi, in quanto economicamente autosufficienti.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
24/07/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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