Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, all'uopo delegata con decreto del Presidente della Corte di Appello in data 20 ottobre 2017, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 305/2024 R.G. A. C., vertente TRA
(CF ), in persona Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (CF. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, P.IVA_2 è per legge domiciliato, fax 0965 811224, pec Email_1 appellante CONTRO
, CF CP_1 C.F._1 appellata non costituita
FATTO E DIRITTO Il interponevo appello, chiedendone la riforma, Parte_1 avverso la sentenza n. 666/2024 pronunciata dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 24.05.2024. Non si costituiva l'appellata e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. Alla prima udienza del 24.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte come da decreto del Presidente della Sezione in data 30.09.2024, ritualmente comunicato, l'appellante non depositava note scritte. La Corte, con ordinanza del 24.01.2024, dava atto che l'appellante non aveva depositato note scritte, condotta processuale equiparata a mancata comparizione, e fissava per i medesimi incombenti l'udienza del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Ritualmente comunicata l'ordinanza, all'udienza del 27.03.2025 l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole
declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1 666/2024 pronunciata dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 24.05.2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti