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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del lavoro all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 591/2019 del R.G.
T R A
, rappresentata e difesa dagli avvocati Moscatiello Bruno e Moscatiello Parte_1
CE e con gli stessi elettivamente domiciliata in Casagiove alla via Liguria p.co Merola
26
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Demaestri Maria Grazia domiciliato come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.2019, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della dal 5.12.2012 al CP_2
20.06.2014; deduceva di aver percepito tutto quanto dovutole dal datore di lavoro, salvo le ultime tre mensilità di retribuzione e il TFR maturato, che, nonostante gli svariati solleciti, la datrice di lavoro non le corrispondeva e quindi restava creditrice della somma di euro 5.578,22 nei confronti della società. Deduceva inoltre che, in data 01.06.2017, la società
veniva dichiarata fallita dall'intestato Tribunale e che essa istante provvedeva a CP_2
formalizzare regolare istanza di insinuazione al passivo fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale (n. 38/2017), che tuttavia veniva chiusa ai sensi dell' art. 102 L.F. per carenza di attivo e non si procedeva neppure all'esame e formazione dello stato passivo fallimentare. Deduceva infine di aver presentato istanza di accesso al Fondo di garanzia presso l' per ottenere il pagamento di quanto sopra precisato, ma che detta istanza CP_1
veniva rigettata per assenza di un valido titolo di accertamento del credito. Ciò premesso conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale in funzione di giudice del lavoro l CP_1
quale gestore del Fondo di Garanzia, chiedendo la corresponsione della somma indicata, oltre accessori di legge e spese di lite.
L' costituendosi, con diffuse argomentazioni in diritto, contestava la fondatezza della CP_1
domanda, eccependo la carenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in favore della ricorrente, che comprovasse l'esistenza del credito;
concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La domanda può essere accolta.
La ricorrente chiede la condanna dell' resistente al pagamento delle ultime tre CP_1
retribuzioni e Tfr, rimaste insolute dalla società datrice di lavoro poi fallita, pari CP_2
ad euro 4.188,52 per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2014 ed euro 1.389,70 a titolo di
TFR, ex lege 297/82 .
Secondo le deduzioni dell' la ricorrente non può trovare tutela a carico del Fondo di CP_1
Garanzia, non essendo munita di un titolo giudiziale di accertamento del suo credito nei confronti dell'ex datore di lavoro (in sede monitoria o in sede di cognizione ordinaria).
In effetti, la datrice di lavoro della ricorrente, veniva dichiarata fallita con CP_2 sentenza di questo Tribunale, in data 1.6.2017, tuttavia detto fallimento si chiudeva per insufficienza di attivo ex art. 102 L.F., in data 23.11.2017 senza procedere all'accertamento dello stato passivo. Ebbene la domanda presentata dalla ricorrente in data 05.02.20018 di accesso al Fondo di Garanzia veniva rigettata per “mancato accertamento del credito”. Nella fattispecie in esame, dunque, la ricorrente non ha potuto giovarsi del meccanismo di cui alla
L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, in quanto il procedimento di accertamento del passivo del fallimento è stato chiuso, con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con declaratoria di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo ai sensi dell'art. 102 L.F.
Sulle questioni interpretative sottese a vicende fattuali analoghe si è prodotta copiosa giurisprudenza, anche di merito, anche in senso favorevole ai lavoratori cui la scrivente intende dar seguito e le cui motivazioni richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
(cfr. ex multis Tribunale di Roma sentenza n. 40/2020; CdA di Milano sentenza n. 305/2019).
Orbene, l'art. 102 l.f., così come riformulato per effetto della novella del diritto fallimentare attuata con il d. lgs. n. 5/2006, in caso di “previsione di insufficiente realizzo”, ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo. In tal caso viene quindi a mancare lo stato passivo, cui l'art. 2, comma 2, l. n. 297/1982 riconnette la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia. Nella consapevolezza che l'applicazione letterale del disposto normativo “in tale contesto” lascerebbe “i lavoratori dipendenti da datori di lavoro insolventi, per i quali il Tribunale [abbia deciso] di non procedere all'accertamento del passivo ... di fatto privi dalla tutela apprestata dal Fondo di garanzia”, la Circolare n. 32 del 4.3.2010 si è posta “il problema di coordinare le citate CP_1
disposizioni (ovvero quelle contenute nel testo disciplinante l'intervento del Fondo con il novellato art. 102 L.F.) al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di Garanzia e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttivo 2008/94/CE)”. L'art. 2 della citata direttiva chiarisce infatti che un datore di lavoro si considera in insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura del procedimento oppure ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento. È evidente quindi che anche la fattispecie regolamentata dall'art. 102 l.f. rientra nella definizione comunitaria di datore di lavoro insolvente. Ne consegue, come osservato nella citata Circolare, che, pur richiedendo la l. n. 297/1982, ai fini dell'intervento del Fondo, che il credito del lavoratore sia accertato tramite ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale aperta nei confronti del datore di lavoro insolvente, in assenza del procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 102 l.f.), “il lavoratore potrà comunque chiedere l'intervento del Fondo di garanzia”.
La Circolare citata invero precisa che detto intervento potrà aver luogo “purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, comma 5, L. 297/82” e quindi purché, per quel che qui interessa, il lavoratore, al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo alleghi originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito da lavoro
è stato riconosciuto e copia autentica del verbale di pignoramento.
Ebbene, come correttamente evidenziato nella sentenza del Tribunale di Roma sopra indicata, occorre tener presente che l'art. 118, comma 2, l.f. prevede che proprio nel caso di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 102 L.F. (citato al n. 4 del comma 1),
“ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese”; detta cancellazione disposta quindi anche nei confronti della datrice di lavoro della ricorrente. Una volta disposta la cancellazione della società, è evidente quindi che il lavoratore non possa più ottenere nei suoi confronti alcun titolo esecutivo, né può certo tentare azioni esecutive nei suoi confronti. La Circolare citata, dunque, pur nella dichiarata finalità “di rendere comunque possibile l'accesso … al Fondo di garanzia” dei “dipendenti da datori di lavoro insolventi per i quali il Tribunale abbia deciso di non procedere all'accertamento del passivo”, non coglie nel segno, allorché condiziona l'intervento del Fondo di garanzia alla presentazione di un titolo esecutivo e del verbale di pignoramento negativo, non considerando che proprio nel caso di cui all'art. 102 L.F., ove il fallito sia una società, questa viene cancellata successivamente alla chiusura della procedura fallimentare;
con la conseguenza che, quindi, nel caso in cui il lavoratore per accedere al Fondo di garanzia dovesse allegare alla domanda anche un titolo esecutivo e il verbale di pignoramento negativo, resterebbe sicuramente escluso da ogni tutela, salvo le ipotesi in cui si fosse procurato detto titolo prima della dichiarazione di fallimento. Invero l' nella CP_1
consapevolezza di ciò, con il Messaggio n. 4302 del 24.6.2015, è intervenuto ad integrazione di quanto espresso nella richiamata circolare, precisando che “quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l'art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell'insufficienza della garanzia patrimoniale si intende dimostrato dalla chiusura della procedura concorsuale”. Resta aperta però la questione dell'assenza di un titolo esecutivo. Tanto premesso, non appare sostenibile che se il lavoratore non può più ottenere un titolo nei confronti della società fallita e poi cancellata, per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, non possa accedere al Fondo, in quanto così opinando si arriverebbe a frustrare la finalità stessa del Fondo di garanzia. D'altra parte riconoscere le garanzie del Fondo ai soli lavoratori che abbiano avuto la possibilità di ottenere un titolo esecutivo nei confronti della società prima che questa venisse dichiarata fallita, comporterebbe una violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., posto che l'ottenimento di tale titolo non è rimesso esclusivamente al lavoratore, ben potendo dipendere da circostanze (quali la durata dei giudizi) che esulano dalla sua sfera di controllo e disponibilità. Appare piuttosto sostenibile che, per effetto della introduzione della specifica fattispecie della chiusura della procedura fallimentare per assenza di attivo senza l'approvazione dello stato passivo e della contestuale automatica cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, debba necessariamente darsi una lettura costituzionalmente orientata di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, L. 297/1982 e prescindersi quindi dalla preesistente di un titolo esecutivo.
In tal senso anche la condivisibile pronuncia della Corte di Appello di Milano citata: “La chiusura anticipata del fallimento per mancanza di attivo ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4), r.d.16 marzo 1942 n. 267, disposta prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti oggetto di istanze tardive (come accaduto nel caso di specie), è assimilabile, per quanto qui interessa, alla chiusura anticipata del fallimento per previsione di insufficiente realizzo, disposta prima della verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 102 r.d. 16 marzo 1942 n. 267. In entrambi i casi, infatti, la procedura si chiude senza un pieno accertamento del passivo: nel primo caso la mancata verifica riguarda i soli crediti tardivi, nel secondo caso tutti i crediti. Le fattispecie, inoltre, sono caratterizzate dall'insufficienza – constatata dall'autorità competente – dell'attivo disponibile per giustificare
l'apertura o la prosecuzione della procedura. Anche la vicenda di cui si controverte, dunque, rientra CP_ pienamente nella definizione comunitaria di datore di lavoro insolvente, definizione nella quale l' CP_ stesso, con circolare n. 32 del 4 marzo 2010 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado), ha ritenuto compresa la fattispecie di cui all'art. 102 r.d. 16marzo 1942 n. 267. Nel caso in esame, infatti, la datrice di lavoro dell'odierno appellante, (…), pur essendo stata dichiarata fallita, di fatto non è stata assoggettata alla procedura concorsuale, in quanto il fallimento è stato chiuso anticipatamente, senza accertamento dello stato passivo, per insufficienza dell'attivo ex art. 118, comma1, n. 4), r.d. 16 marzo
1942 n. 267, a mente del quale la procedura di fallimento si chiude “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”. L'avvenuta dichiarazione di fallimento e la sua anticipata chiusura per insufficienza dell'attivo forniscono, altresì, prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della parte debitrice, attestando uno stato di definitiva insolvenza, tale da rendere antieconomica la prosecuzione della procedura concorsuale Alla luce di quanto precede deve, quindi, ritenersi sussistere lo stato di insolvenza [del datore di lavoro]. Circa la necessità CP_ dell'accertamento giudiziale del credito (affermata tanto dall' nel corso del procedimento amministrativo, quanto dal Tribunale nella sentenza gravata), si osserva che, una volta chiusa la procedura fallimentare e cancellata definitivamente la società dal registro delle imprese, la promozione da parte del lavoratore di ulteriori procedure individuali di accertamento o esecutive nei confronti della datrice di lavoro - ormai estinta - risulta impossibile. Non pare, d'altra parte, giustificato gravare il lavoratore dell'onere di intentare preventivamente azioni giudiziali contro la società in bonis – onde premunirsi di un valido titolo esecutivo - nella previsione di un eventuale fallimento della stessa cui faccia seguito la chiusura anticipata della procedura senza formazione dello stato passivo, ai sensi del citato art. 118, comma 1, n. 4) r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Trattasi, ad avviso del
Collegio, di un onere sproporzionato per gravosità, che eccede l'ordinaria diligenza. Giova in proposito richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può CP_ conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dalla
L. n. 297 del1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione - salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o
l'insufficienza delle garanzie patrimoniali deldebitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 29 maggio 2012 n. 8529 (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su esteso, ha ammesso l'azione verso il Fondo con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 l. fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo). (…) La contraria tesi dell' secondo cui il lavoratore, in difetto di un accertamento giudiziale CP_1
del credito nei confronti del datore di lavoro, non potrebbe pretendere il pagamento del TFR
a carico del Fondo di Garanzia, contrasta con la ratio legis sottesa alla legge 29 maggio 1982
n. 297, avendo quale effetto di frustrare la funzione di garanzia propria dell'istituto e le prerogative del lavoratore, del tutto incolpevole dell'esito della vicenda, in presenza di una situazione di accertata e definitiva insolvenza del datore di lavoro.
Per questi motivi
, deve ritenersi che il lavoratore, sulla base del CUD e/o delle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro fallita e poi cancellata, possa dunque accedere al
Fondo di garanzia.
Ebbene, nel caso in esame la parte attrice, con la produzione delle buste paga e CUD, ha documentato un credito a titolo di ultime mensilità e tfr per euro 5.578,22 (4.188,52 per retribuzione e 1.389,70 per TFR). In particolare euro 931,00 quale retribuzione come da busta paga di aprile 2014; euro 1.021,00 quale retribuzione come da busta paga di maggio 2014; euro 2.263,52 quale retribuzione come da busta paga di giugno 2014; euro 1.389,70 quale
TFR come da busta paga di giugno 2014.
Dunque, per quanto sin qui esposto, accertato il diritto attoreo al pagamento delle mensilità
e tfr maturato nel corso del rapporto di lavoro, va posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' con conseguente condanna al pagamento dell'importo sopra CP_1
indicato, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese, in considerazione, della presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, devono essere compensate.
PQM
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale Fondo di Garanzia al pagamento, CP_1
in favore di , della complessiva somma di euro 5.578,22 (4.188,52 per Parte_1
retribuzioni e 1.389,70 per TFR), oltre rivalutazione ed interessi;
compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 22.12.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del lavoro all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 591/2019 del R.G.
T R A
, rappresentata e difesa dagli avvocati Moscatiello Bruno e Moscatiello Parte_1
CE e con gli stessi elettivamente domiciliata in Casagiove alla via Liguria p.co Merola
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RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Demaestri Maria Grazia domiciliato come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.2019, la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della dal 5.12.2012 al CP_2
20.06.2014; deduceva di aver percepito tutto quanto dovutole dal datore di lavoro, salvo le ultime tre mensilità di retribuzione e il TFR maturato, che, nonostante gli svariati solleciti, la datrice di lavoro non le corrispondeva e quindi restava creditrice della somma di euro 5.578,22 nei confronti della società. Deduceva inoltre che, in data 01.06.2017, la società
veniva dichiarata fallita dall'intestato Tribunale e che essa istante provvedeva a CP_2
formalizzare regolare istanza di insinuazione al passivo fallimentare nell'ambito della procedura concorsuale (n. 38/2017), che tuttavia veniva chiusa ai sensi dell' art. 102 L.F. per carenza di attivo e non si procedeva neppure all'esame e formazione dello stato passivo fallimentare. Deduceva infine di aver presentato istanza di accesso al Fondo di garanzia presso l' per ottenere il pagamento di quanto sopra precisato, ma che detta istanza CP_1
veniva rigettata per assenza di un valido titolo di accertamento del credito. Ciò premesso conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale in funzione di giudice del lavoro l CP_1
quale gestore del Fondo di Garanzia, chiedendo la corresponsione della somma indicata, oltre accessori di legge e spese di lite.
L' costituendosi, con diffuse argomentazioni in diritto, contestava la fondatezza della CP_1
domanda, eccependo la carenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in favore della ricorrente, che comprovasse l'esistenza del credito;
concludeva, dunque, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La domanda può essere accolta.
La ricorrente chiede la condanna dell' resistente al pagamento delle ultime tre CP_1
retribuzioni e Tfr, rimaste insolute dalla società datrice di lavoro poi fallita, pari CP_2
ad euro 4.188,52 per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2014 ed euro 1.389,70 a titolo di
TFR, ex lege 297/82 .
Secondo le deduzioni dell' la ricorrente non può trovare tutela a carico del Fondo di CP_1
Garanzia, non essendo munita di un titolo giudiziale di accertamento del suo credito nei confronti dell'ex datore di lavoro (in sede monitoria o in sede di cognizione ordinaria).
In effetti, la datrice di lavoro della ricorrente, veniva dichiarata fallita con CP_2 sentenza di questo Tribunale, in data 1.6.2017, tuttavia detto fallimento si chiudeva per insufficienza di attivo ex art. 102 L.F., in data 23.11.2017 senza procedere all'accertamento dello stato passivo. Ebbene la domanda presentata dalla ricorrente in data 05.02.20018 di accesso al Fondo di Garanzia veniva rigettata per “mancato accertamento del credito”. Nella fattispecie in esame, dunque, la ricorrente non ha potuto giovarsi del meccanismo di cui alla
L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5, in quanto il procedimento di accertamento del passivo del fallimento è stato chiuso, con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con declaratoria di non farsi luogo all'accertamento del passivo per insussistenza di attivo ai sensi dell'art. 102 L.F.
Sulle questioni interpretative sottese a vicende fattuali analoghe si è prodotta copiosa giurisprudenza, anche di merito, anche in senso favorevole ai lavoratori cui la scrivente intende dar seguito e le cui motivazioni richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
(cfr. ex multis Tribunale di Roma sentenza n. 40/2020; CdA di Milano sentenza n. 305/2019).
Orbene, l'art. 102 l.f., così come riformulato per effetto della novella del diritto fallimentare attuata con il d. lgs. n. 5/2006, in caso di “previsione di insufficiente realizzo”, ha introdotto la possibilità di non procedere alla verifica dello stato passivo. In tal caso viene quindi a mancare lo stato passivo, cui l'art. 2, comma 2, l. n. 297/1982 riconnette la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di intervento del Fondo di garanzia. Nella consapevolezza che l'applicazione letterale del disposto normativo “in tale contesto” lascerebbe “i lavoratori dipendenti da datori di lavoro insolventi, per i quali il Tribunale [abbia deciso] di non procedere all'accertamento del passivo ... di fatto privi dalla tutela apprestata dal Fondo di garanzia”, la Circolare n. 32 del 4.3.2010 si è posta “il problema di coordinare le citate CP_1
disposizioni (ovvero quelle contenute nel testo disciplinante l'intervento del Fondo con il novellato art. 102 L.F.) al fine di rendere comunque possibile l'accesso dei lavoratori al Fondo di Garanzia e con ciò la realizzazione della tutela minima assicurata dalla direttivo 2008/94/CE)”. L'art. 2 della citata direttiva chiarisce infatti che un datore di lavoro si considera in insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza e quando l'autorità competente ha deciso l'apertura del procedimento oppure ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento. È evidente quindi che anche la fattispecie regolamentata dall'art. 102 l.f. rientra nella definizione comunitaria di datore di lavoro insolvente. Ne consegue, come osservato nella citata Circolare, che, pur richiedendo la l. n. 297/1982, ai fini dell'intervento del Fondo, che il credito del lavoratore sia accertato tramite ammissione allo stato passivo della procedura concorsuale aperta nei confronti del datore di lavoro insolvente, in assenza del procedimento di accertamento dello stato passivo (art. 102 l.f.), “il lavoratore potrà comunque chiedere l'intervento del Fondo di garanzia”.
La Circolare citata invero precisa che detto intervento potrà aver luogo “purché il credito risulti accertato sulla base dell'art. 2, comma 5, L. 297/82” e quindi purché, per quel che qui interessa, il lavoratore, al fine di dimostrare il proprio diritto all'intervento del Fondo alleghi originale del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza) con il quale il credito da lavoro
è stato riconosciuto e copia autentica del verbale di pignoramento.
Ebbene, come correttamente evidenziato nella sentenza del Tribunale di Roma sopra indicata, occorre tener presente che l'art. 118, comma 2, l.f. prevede che proprio nel caso di chiusura della procedura fallimentare ai sensi dell'art. 102 L.F. (citato al n. 4 del comma 1),
“ove si tratti di fallimento di società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese”; detta cancellazione disposta quindi anche nei confronti della datrice di lavoro della ricorrente. Una volta disposta la cancellazione della società, è evidente quindi che il lavoratore non possa più ottenere nei suoi confronti alcun titolo esecutivo, né può certo tentare azioni esecutive nei suoi confronti. La Circolare citata, dunque, pur nella dichiarata finalità “di rendere comunque possibile l'accesso … al Fondo di garanzia” dei “dipendenti da datori di lavoro insolventi per i quali il Tribunale abbia deciso di non procedere all'accertamento del passivo”, non coglie nel segno, allorché condiziona l'intervento del Fondo di garanzia alla presentazione di un titolo esecutivo e del verbale di pignoramento negativo, non considerando che proprio nel caso di cui all'art. 102 L.F., ove il fallito sia una società, questa viene cancellata successivamente alla chiusura della procedura fallimentare;
con la conseguenza che, quindi, nel caso in cui il lavoratore per accedere al Fondo di garanzia dovesse allegare alla domanda anche un titolo esecutivo e il verbale di pignoramento negativo, resterebbe sicuramente escluso da ogni tutela, salvo le ipotesi in cui si fosse procurato detto titolo prima della dichiarazione di fallimento. Invero l' nella CP_1
consapevolezza di ciò, con il Messaggio n. 4302 del 24.6.2015, è intervenuto ad integrazione di quanto espresso nella richiamata circolare, precisando che “quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché l'art. 118, comma 2, L.F. prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l'impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, il requisito dell'insufficienza della garanzia patrimoniale si intende dimostrato dalla chiusura della procedura concorsuale”. Resta aperta però la questione dell'assenza di un titolo esecutivo. Tanto premesso, non appare sostenibile che se il lavoratore non può più ottenere un titolo nei confronti della società fallita e poi cancellata, per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, non possa accedere al Fondo, in quanto così opinando si arriverebbe a frustrare la finalità stessa del Fondo di garanzia. D'altra parte riconoscere le garanzie del Fondo ai soli lavoratori che abbiano avuto la possibilità di ottenere un titolo esecutivo nei confronti della società prima che questa venisse dichiarata fallita, comporterebbe una violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost., posto che l'ottenimento di tale titolo non è rimesso esclusivamente al lavoratore, ben potendo dipendere da circostanze (quali la durata dei giudizi) che esulano dalla sua sfera di controllo e disponibilità. Appare piuttosto sostenibile che, per effetto della introduzione della specifica fattispecie della chiusura della procedura fallimentare per assenza di attivo senza l'approvazione dello stato passivo e della contestuale automatica cancellazione della società fallita dal registro delle imprese, debba necessariamente darsi una lettura costituzionalmente orientata di quanto disposto dall'art. 2, comma 5, L. 297/1982 e prescindersi quindi dalla preesistente di un titolo esecutivo.
In tal senso anche la condivisibile pronuncia della Corte di Appello di Milano citata: “La chiusura anticipata del fallimento per mancanza di attivo ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4), r.d.16 marzo 1942 n. 267, disposta prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti oggetto di istanze tardive (come accaduto nel caso di specie), è assimilabile, per quanto qui interessa, alla chiusura anticipata del fallimento per previsione di insufficiente realizzo, disposta prima della verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 102 r.d. 16 marzo 1942 n. 267. In entrambi i casi, infatti, la procedura si chiude senza un pieno accertamento del passivo: nel primo caso la mancata verifica riguarda i soli crediti tardivi, nel secondo caso tutti i crediti. Le fattispecie, inoltre, sono caratterizzate dall'insufficienza – constatata dall'autorità competente – dell'attivo disponibile per giustificare
l'apertura o la prosecuzione della procedura. Anche la vicenda di cui si controverte, dunque, rientra CP_ pienamente nella definizione comunitaria di datore di lavoro insolvente, definizione nella quale l' CP_ stesso, con circolare n. 32 del 4 marzo 2010 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado), ha ritenuto compresa la fattispecie di cui all'art. 102 r.d. 16marzo 1942 n. 267. Nel caso in esame, infatti, la datrice di lavoro dell'odierno appellante, (…), pur essendo stata dichiarata fallita, di fatto non è stata assoggettata alla procedura concorsuale, in quanto il fallimento è stato chiuso anticipatamente, senza accertamento dello stato passivo, per insufficienza dell'attivo ex art. 118, comma1, n. 4), r.d. 16 marzo
1942 n. 267, a mente del quale la procedura di fallimento si chiude “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”. L'avvenuta dichiarazione di fallimento e la sua anticipata chiusura per insufficienza dell'attivo forniscono, altresì, prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della parte debitrice, attestando uno stato di definitiva insolvenza, tale da rendere antieconomica la prosecuzione della procedura concorsuale Alla luce di quanto precede deve, quindi, ritenersi sussistere lo stato di insolvenza [del datore di lavoro]. Circa la necessità CP_ dell'accertamento giudiziale del credito (affermata tanto dall' nel corso del procedimento amministrativo, quanto dal Tribunale nella sentenza gravata), si osserva che, una volta chiusa la procedura fallimentare e cancellata definitivamente la società dal registro delle imprese, la promozione da parte del lavoratore di ulteriori procedure individuali di accertamento o esecutive nei confronti della datrice di lavoro - ormai estinta - risulta impossibile. Non pare, d'altra parte, giustificato gravare il lavoratore dell'onere di intentare preventivamente azioni giudiziali contro la società in bonis – onde premunirsi di un valido titolo esecutivo - nella previsione di un eventuale fallimento della stessa cui faccia seguito la chiusura anticipata della procedura senza formazione dello stato passivo, ai sensi del citato art. 118, comma 1, n. 4) r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Trattasi, ad avviso del
Collegio, di un onere sproporzionato per gravosità, che eccede l'ordinaria diligenza. Giova in proposito richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, nel caso in cui l'accertamento procedura per insufficienza dell'attivo, il credito stesso può essere accertato anche in sede diversa da quella fallimentare e il lavoratore può CP_ conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dalla
L. n. 297 del1982, art. 2, comma 5, essendo sufficiente, in particolare, che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione - salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva - sempre che l'esperimento dell'esecuzione forzata non ecceda i limiti dell'ordinaria diligenza ovvero che la mancanza o
l'insufficienza delle garanzie patrimoniali deldebitore non debbano ritenersi provate in relazione alle particolari circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. 29 maggio 2012 n. 8529 (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su esteso, ha ammesso l'azione verso il Fondo con riferimento all'ipotesi in cui la procedura fallimentare era stata chiusa per l'assoluta insufficienza dell'attivo ed il credito non era stato accertato in sede fallimentare per essere stata dichiarata improseguibile l'opposizione proposta dal creditore, ex art. 98 l. fall., avverso il provvedimento con cui era stata respinta la sua domanda di ammissione al passivo). (…) La contraria tesi dell' secondo cui il lavoratore, in difetto di un accertamento giudiziale CP_1
del credito nei confronti del datore di lavoro, non potrebbe pretendere il pagamento del TFR
a carico del Fondo di Garanzia, contrasta con la ratio legis sottesa alla legge 29 maggio 1982
n. 297, avendo quale effetto di frustrare la funzione di garanzia propria dell'istituto e le prerogative del lavoratore, del tutto incolpevole dell'esito della vicenda, in presenza di una situazione di accertata e definitiva insolvenza del datore di lavoro.
Per questi motivi
, deve ritenersi che il lavoratore, sulla base del CUD e/o delle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro fallita e poi cancellata, possa dunque accedere al
Fondo di garanzia.
Ebbene, nel caso in esame la parte attrice, con la produzione delle buste paga e CUD, ha documentato un credito a titolo di ultime mensilità e tfr per euro 5.578,22 (4.188,52 per retribuzione e 1.389,70 per TFR). In particolare euro 931,00 quale retribuzione come da busta paga di aprile 2014; euro 1.021,00 quale retribuzione come da busta paga di maggio 2014; euro 2.263,52 quale retribuzione come da busta paga di giugno 2014; euro 1.389,70 quale
TFR come da busta paga di giugno 2014.
Dunque, per quanto sin qui esposto, accertato il diritto attoreo al pagamento delle mensilità
e tfr maturato nel corso del rapporto di lavoro, va posto a carico del Fondo di garanzia istituito presso l' con conseguente condanna al pagamento dell'importo sopra CP_1
indicato, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese, in considerazione, della presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, devono essere compensate.
PQM
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale Fondo di Garanzia al pagamento, CP_1
in favore di , della complessiva somma di euro 5.578,22 (4.188,52 per Parte_1
retribuzioni e 1.389,70 per TFR), oltre rivalutazione ed interessi;
compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 22.12.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)