Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 2861
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accesso al Fondo di Garanzia in assenza di titolo esecutivo

    Il Tribunale ritiene che, in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo senza formazione dello stato passivo e conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, il lavoratore debba poter accedere al Fondo di Garanzia anche in assenza di un titolo esecutivo. L'assenza di un titolo esecutivo è considerata dimostrata dalla chiusura della procedura concorsuale. Si fa riferimento alla giurisprudenza di merito e di legittimità che valorizza la ratio legis del Fondo di Garanzia e il principio di parità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/12/2025, n. 2861
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 2861
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo