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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.A.C.54513/2020 vertente:
TRA
Parte_1
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'avv. Rocco Lentini, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
CP_1
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avv. Luigi Cesaro, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Carmine Cesaro, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: Appalto.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 30.10.2024, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
La (di seguito ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
n.12968/2020, del 19 agosto 2020, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.32508/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della (di CP_1 seguito , della somma di € 57.726,00 oltre interessi e spese del monitorio, in ragione del CP_1
mancato pagamento di fatture emesse a carico della medesima in relazione a forniture Pt_1
inerenti ai contratti di subappalto esistenti per i cantieri siti in ER e SS.
La , preliminarmente opponendosi alla eventuale richiesta di concessione della Pt_1
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva: in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché nullo ed invalido, dichiarando illegittime le fatture depositate in sede monitoria perché non riferibili all'esecuzione dei contratti di subappalto dei cantieri di ER e SS e per erroneità nella quantificazione degli importi;
in via subordinata, di revocare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'estinzione totale o parziale del credito oggetto di ingiunzione per intervenuta compensazione con il credito vantato dalla nei confronti della ovvero ritenendo che gli importi fatturati Pt_1 CP_1
non erano parametrati ai listini preventivamente accettati da essa opponente, eventualmente rideterminando la somma dovuta.
Si è costituita la chiedendo, preliminarmente la concessione della provvisoria CP_1
esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, con condanna della alle somme portate Pt_1
dallo stesso, nonché la condanna ai compensi di lite.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza resa all'udienza del 27 ottobre 2021, era rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, va premesso che è sostanzialmente incontestato tra le parti, che la ricorrente CP_1 era affidataria dell'esecuzione dei lavori di “Appalto per la realizzazione di infrastrutture di
[...] rete in fibra ottica” per la committente Open Fiber s.p.a., in relazione al quale le odierne parti avevano avviato un rapporto di collaborazione.
Va evidenziato che i contratti posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo sono due contratti di sub appalto con cui la si impegnava ad effettuare le attività e lavorazioni ivi indicate, Pt_1 rispettivamente nelle città di ER e SS, nell'ambito dei quali essa subappaltatrice si obbligava ad acquistare i materiali dall'appaltatore alle condizioni stabilite nel “listino vendita materiali”, in quanto detti materiali erano quelli preventivamente omologati dal committente.
La somma ingiunta riguardava il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di merce riguardante i suddetti cantieri;
in particolare veniva richiesto il pagamento delle fatture insolute n.
379 del 31 gennaio 2019 per la parte residua di € 10.056,07, n. 764 del 28 febbraio 2019 per €
11.609,81, n. 1213 del 31 marzo 2019 per € 339,04, n. 1214 del 31 marzo 2019 per € 6.466,22, n.
1215 del 31 marzo 2019 per € 13.537,41, n. 1648 del 30 aprile 2019 per la parte residua di €
11.601,72.
La eccepiva che le date delle fatture, nonché i periodi di acquisto del materiale, sarebbero Pt_1
riconducibili a periodi nei quali, tra le parti, non esisteva alcun contratto di subappalto per i cantieri di ER e SS, in quanto il contratto di subappalto relativo a ER era stipulato in data
1.4.2019, mentre nessun contratto di subappalto era stato sottoscritto per la città di SS
(disconoscendo che la firma apposta al contratto fosse del proprio legale rappresentante e disconoscendo il connesso listino dei prezzi di vendita).
Deduceva, quindi, che non vi era una necessità di acquisto dei materiali da parte di essa opponente e che, diversamente invece, in detti periodi, tra le parti sarebbero stati in essere soltanto contratti di distacco del personale, che per loro natura non comportavano alcun obbligo di acquisto di materiale e, quindi, le fatture sarebbero state emesse in ragione di un interesse compensativo rispetto alla prestazione adempiuta dalla nell'interesse della in relazione a detti Pt_1 CP_1
contratti di distacco di personale.
L'opponente si duole, inoltre, del fatto che i prezzi applicati nelle fatture oggetto di contestazione, riferite al cantiere di ER, sarebbero presi da “listini di prezzo” (allegato in sede di costituzione dalla parte opposta) non riferibili a detto cantiere né mai accettati o sottoscritti dal l.r.p.t. della , disconoscendone la firma ivi apposta. Pt_1
Inoltre, si contestava come non vi fosse la prova che la merce fatturata fosse riferibile ai cantieri di ER e SS.
Al riguardo, va rilevato, innanzitutto che la parte opposta ha specificato in comparsa come in effetti nessuna delle fatture poste a base del ricorso riguardasse SS (rendendo irrilevanti i relativi disconoscimenti) e che solo le fatture nn. 379, 764 e 1214 fossero riferibili al contratto di sub appalto per la città di ER riguardando, invece, le altre fatture i diversi cantieri di Livorno e
Arezzo, svolti sulla base di precedenti incarichi.
Relativamente, invece, alla contestata antecedenza cronologica delle fatture rispetto alla stipula dei contratti di subappalto, la convenuta rappresentava che questa era spiegabile in ragione del fatto che, già prima della stipula del contratto di subappalto, intercorrevano preliminari rapporti tra le parti.
Ciò detto, considerato preliminarmente che l'art. 2697 c.c. stabilisce che chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, va rilevato che se la fattura è sufficiente per l'emissione di un decreto ingiuntivo, qualora invece il debitore proponga opposizione, istaurando una causa ordinaria avente ad oggetto l'accertamento del credito, la sola fattura non costituisce prova del credito medesimo, che dovrà essere dimostrato dal creditore attraverso gli ordinari mezzi di prova.
Difatti la fattura è un documento unilaterale proveniente dal creditore, non potendo di per sé fornire prova né dell'esistenza del rapporto contrattuale su cui si fonda, né del corrispettivo pattuito;
la fattura non integra la piena prova del credito né comporta l'interversione dell'onere della prova nel caso di contestazione sull'an e sul quantum del credito vantato.
Sulla questione è pacifico l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione
(confermato dalla recente pronuncia n. 26048 del 04/10/2024), secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi fa valere un diritto deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, considerato che la fattura e l'estratto contabile non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi.
Ciò detto, va premesso che, in considerazione della circostanza che la società opponente, a seguito della diffida inviatale da parte opposta circa il pagamento delle fatture (senza indicazione dei cantieri di riferimento) poi azionate in ricorso, non aveva contestato la sussistenza o l'esecuzione del rapporto di fornitura, ma aveva contestato solamente i criteri di determinazione del prezzo e un controcredito, deve ritenersi provata l'esecuzione delle forniture in questione.
Va evidenziato, altresì, come, nel caso di specie, come detto, è la stessa parte opposta che riconosce che nessuna delle fatture azionate riguardi il cantiere di SS e che solo tre fatture riguardino il cantiere di ER.
Pertanto, il dedotto credito di cui alle fatture 1213, 1215 e 1648 del 2019 non può essere riconosciuto nel presente procedimento in quanto non sono relative ai contratti di subappalto azionati, ma riguardano i diversi cantieri di Arezzo e Livorno.
Relativamente al cantiere di ER, diversamente, la ha depositato in atti documenti CP_1
(DDT e/o buoni di ritiro), riferiti alle sole fatture n. 764 e n. 1214, con cui ha dimostrato che la merce fatturata è stata ritirata dalla , presso i magazzini della convenuta, con riferimento al Pt_1
cantiere di ER, fornendo quindi la prova della riferibilità di dette fatture al cantiere di ER.
Uguale prova, però, non è stata allegata per la fattura n.379. Va rilevato, poi, che, comunque, la parte non ha provato in relazione a detto cantiere la contestata congruità delle fatture in relazione ai prezzi effettivamente pattuiti, in quanto il listino prezzi allegato (a prescindere dalla contestazione della parte opponente circa la sottoscrizione del documento da soggetto che non era rappresentante legale della società) è privo di data e non presenta alcuna indicazione circa il cantiere di riferimento (diversamente da altri listini prezzi allegati in atti dalle parti).
Né può presumersi che detto listino (alleg.8) sia riferibile al contratto di subappalto stipulato per la città di ER nell'aprile 2019, in quanto inviato con mail (contenuta in altro separato allegato 8) del 10.10.2018, data prossima alla stipula del suddetto contratto di subappalto.
Infatti, pur volendo ritenere che il listino oggetto del secondo allegato 8 sia effettivamente quello allegato alla mail (oggetto del primo allegato 8), la pluralità di rapporti contrattuali intercorsa tra le parti non consente di ritenere che detta approssimativa vicinanza di date (quasi sei mesi) possa costituire una circostanza univocamente sintomatica della riferibilità del listino in questione al cantiere di ER.
Pertanto, riguardo al cantiere di ER si ritiene che non sia stata sufficientemente provata l'entità del credito e, per una fattura, non sia stata sufficientemente provata anche la riferibilità della fornitura al suddetto cantiere di ER.
Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, va revocato il decreto ingiuntivo in quanto parte delle fatture azionate non riguardano i contratti di subappalto posti a base del decreto ingiuntivo opposto e per le fatture riferite dalla parte opposta al cantiere di ER non è stata provata l'entità del credito oltre che, per una fattura, la riferibilità della fornitura al suddetto cantiere di ER.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 147/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 12968/2020, del 19 agosto 2020, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.32508/2020; - condanna la alla rifusione, in favore della delle spese di CP_1 Parte_1
lite che si liquidano complessivamente in euro 9.379,50 di cui euro 9.000,00 per compensi ed euro
379,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma 17/02/2025 Il Giudice
Alfredo Landi