Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3773 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3773 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGIOLINI MANUELA presso la quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'avv. ANGIOLINI MANUELA presso la CodiceFiscale_2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49
e 473 bis 51 cpc, depositato in data 04/03/2024 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 28/07/2004 (atto n. 23, P. I, Sez. V, anno 2004), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
1
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 20/03/2025.
Le parti comparivano all'udienza del 20/03/2025 ed in quella sede, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione ovvero anche in ordine alla previsione di un assegno in favore della sig.ra da qualificarsi quale assegno divorzile in CP_1
questa sede.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 111/24 pubblicata in data 7.6.24 veniva dichiarata la separazione dei coniugi
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente,
(14/05/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Confermare l' assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla via Calata Capodichino
n°105, di proprietà esclusiva del sig. , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla Parte_1 sig.ra , nell' interesse della figlia minore e sino a che quest' ultima Controparte_1 Persona_2
non abbia raggiunto la sua indipendenza economica;
In ogni caso si precisa che la casa coniugale è assegnata alla sig.ra , in quanto collocataria della figlia minore e non è ammessa Controparte_1
la convivenza con alcun' altra persona.
Confermare l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i Persona_2
genitori; Per tali ragioni le decisioni più importanti, nell' interesse della minore, relative all' educazione, la formazione scolastica, la salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia.
Sarà onere dei genitori tenersi informati su tutte le questioni inerenti la figlia.
Entrambi, avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2 il padre continuerà ad avere ampia facoltà di visita della minore, in ogni caso, salvo diverso accordo che le parti potranno eventualmente raggiungere, vedrà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, la figlia nel rispetto del calendario che di seguito si riporta, nel quale si individuano due settimane, la settimana A e la settimana B:
Durante la settimana A, il padre incontrerà la minore il martedì. In tali giorni il padre preleverà la minore presso il domicilio della madre alle ore 16:30 per poi riaccompagnarla alle ore 21:30, dopo aver cenato e svolto i compiti.
- Durante la settimana B la minore incontrerà il padre il martedì; il padre preleverà la giovane presso la residenza della madre alle ore 16:30 e la riaccompagnerà alle ore 21:30, dopo aver cenato e svolto i compiti.
La minore incontrerà nuovamente il padre dal venerdì alla domenica;
Il padre preleverà la minore alle ore 18:00 del venerdì presso il domicilio della madre per poi riaccompagnarla alle ore 20:00 della domenica.
In merito all' incontro paterno-filiale del martedì si precisa che lo stesso non potrà avvenire nella settimana in cui il sig. lavora di pomeriggio. Sul punto, come già indicato nel piano Parte_1
genitoriale allegato al presente, si precisa che il sig. lavora una settimana di mattina, Parte_1
una di pomeriggio ed una di notte. In ogni caso il padre, avrà ampia facoltà di visita della minore in diversi periodi, previo accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi della giovane di anni 12.
Per quanto concerne le vacanze estive, la minore continuerà a trascorrere 15 gg consecutivi e non con il padre ed i restanti con la madre, nei mesi di luglio e agosto, periodo in cui il padre dispone di ferie, secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni lavorativi delle parti, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con la minore, dovranno essere concordate dai genitori entro il giorno 01 giugno di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti, imprevisti e/o esigenze lavorative/aziendali. Entrambi i genitori assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e località in cui condurranno la minore;
Durante le predette vacanze estive la minore potrà soggiornare a casa del padre anche in periodi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal calendario, previo accordo tra i genitori e sempre tenendo conto degli interessi e della volontà della stessa.
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà di anno in anno, seguendo il Per_1 principio dell'alternanza, i seguenti periodi con ciascun genitore: dal 23 al 26 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 1 gennaio con l' altro, il giorno 5 gennaio con un genitore ed il 6 gennaio con l' altro, sempre nel rispetto del criterio dell' alternanza.
3 Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali, i sigg.ri terranno la figlia il periodo pasquale, la domenica di Pasqua l'uno e il lunedì in Albis l'altro;
Il giorno del compleanno e l'onomastico, della figlia, verrà trascorso seguendo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della festa del papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con la minore con possibilità per il padre di far pernottare la minore presso la propria abitazione e riportarla il giorno successivo presso l'abitazione della madre;
Durante i giorni settimanali la minore potrà trascorrere del tempo ed essere accudita dai nonni materni e paterni, fratelli e sorelle delle parti e, a volte, prelevata dai genitori anche presso i rispettivi domicili.
In ogni caso, si ribadisce, ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori sempre nel rispetto degli impegni ed esigenze della minore, come già indicato nel piano genitoriale.
Il sig. continuerà a versare a titolo di mantenimento per la figlia la Parte_1 Per_1 somma di €.250,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese sulla PostaPay intestata alla sig.ra e recante le seguenti coordinate IBAN: 4023 6010 2855 5621; la Parte_2
predetta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Durante il periodo di dicembre, mese in cui al sig. verrà accreditata la tredicesima mensilità, Pt_1
lo stesso continuerà a versare solo ed esclusivamente per quel mese, a titolo di mantenimento della figlia la somma di €.300,00. Per_1
Quanto all' importo dell' Assegno Unico, lo stesso continuerà ad essere percepito come per legge in caso di affido congiunto, al 50% da entrambi i genitori.
In merito alla contribuzione dei genitori alle spese straordinarie della minore le Per_1
stesse saranno a carico del Sig. nella misura del 50% e a carico della sig.ra Parte_1 CP_1
dell'altro 50%. Chi anticiperà le predette spese dovrà presentare il documento fiscale
[...]
comprovante la relativa spesa, e la somma dovrà essere versata al 50% al genitore che le ha anticipate nel termine di giorni 15 dall' esibizione del documento fiscale.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante o le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus e mensa scolastica).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
4 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le spese per la refezione scolastica, le spese per la baby sitter, per attività extrascolastiche durature come il doposcuola, spese per i campi estivi, spese per analisi e visite sia mutuabili che non mutuabili e spese per attività sportive. E' fatto divieto assoluto di trattenere dall'importo dell'assegno di mantenimento le somme destinate alle spese straordinarie.
Il sig. verserà a titolo di assegno divorzile nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di €.150,00 mensili, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese
[...] sulle coordinate precedentemente indicate, somma anch' essa soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat.
I ricorrenti continueranno ad impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, continueranno altresì ad impegnarsi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza.
Le comunicazioni tra i genitori continueranno ad avvenire a mezzo telefono e whatsapp.
Infine, le parti si mostrano soddisfatte degli accordo raggiunto e sottoscritto.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a NAPOLI il 28/07/2004 (atto n. 23, P. I, Parte_1 Controparte_1
5 Sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
6