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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 160/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BERGAMINO LUISA che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrenti
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_1
INTERVENUTO EX LEGE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto le parti hanno domandato la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 729/2008 , rassegnando le conclusioni che si tra- scrivono
“- In parziale modifica della sentenza di divorzio n. 729/2008 pubblicata in data 11.12.2008
(R.G. 2276/2008), preso atto della richiesta dei ricorrenti:
- dichiarare che il Dott. non sia più tenuto a versare il contributo a titolo Parte_1
di concorso al mantenimento dei figli Sigg.ri e in favore Persona_1 Persona_2
della madre, ma direttamente pro quota a favore dei figli;
1 - dichiarare altresì che il padre si farà carico nella misura del 100% al versamento delle spe- se di natura straordinaria relative dei figli Sigg.ri e . Persona_1 Persona_2
- dichiarare che tutte le detrazioni fiscali relative ai figli ed alle spese correlate spettino al padre nella misura del 100%.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La causa è stata rimessa a decisione.
Il ricorso può trovare accoglimento: le modifiche sono richieste congiuntamente e non sono pregiudizievoli per i figli i quali, sebbene maggiorenni, non sono economicamente indipenden- ti.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n°
729/2008 come da conclusioni congiunte riportate in motivazione
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 160/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BERGAMINO LUISA che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrenti
Con l'intervento del
presso il Tribunale di Cuneo Controparte_1
INTERVENUTO EX LEGE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto le parti hanno domandato la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n. 729/2008 , rassegnando le conclusioni che si tra- scrivono
“- In parziale modifica della sentenza di divorzio n. 729/2008 pubblicata in data 11.12.2008
(R.G. 2276/2008), preso atto della richiesta dei ricorrenti:
- dichiarare che il Dott. non sia più tenuto a versare il contributo a titolo Parte_1
di concorso al mantenimento dei figli Sigg.ri e in favore Persona_1 Persona_2
della madre, ma direttamente pro quota a favore dei figli;
1 - dichiarare altresì che il padre si farà carico nella misura del 100% al versamento delle spe- se di natura straordinaria relative dei figli Sigg.ri e . Persona_1 Persona_2
- dichiarare che tutte le detrazioni fiscali relative ai figli ed alle spese correlate spettino al padre nella misura del 100%.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La causa è stata rimessa a decisione.
Il ricorso può trovare accoglimento: le modifiche sono richieste congiuntamente e non sono pregiudizievoli per i figli i quali, sebbene maggiorenni, non sono economicamente indipenden- ti.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Cuneo n°
729/2008 come da conclusioni congiunte riportate in motivazione
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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