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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 996/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.02.2025, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. avv. Vincenzo Alessandro Ciucci, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Marsicana n. 113, presso e nello studio dell'avv. Francesco Rosettini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Guido Polidoro n. 1 Controparte_1 presso e nello studio dell'avv. Giovanni Pasanisi che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorella Fabbri, lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 170/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
09.03.2023 – prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della impugnata
Sentenza:
IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare la domanda svolta da dichiarando che il Consorzio appellante Controparte_1
nulla gli deve, per le ragioni esposte;
2) condannare a rimborsare al quanto pagato per spese di Controparte_1 Parte_1
C.T.U., pari ad € 2.509,57. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
3) compensare le spese del primo grado di giudizio, integralmente o comunque in misura superiore a quella disposta con la Sentenza di primo grado, in ragione del parziale accoglimento della domanda promossa dall'appellato e con vittoria di spese del presente grado di appello.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 170/2023 del Parte_1
Tribunale di L'Aquila, tanto in via principale che in subordinata, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 278/2019 promosso dall'ing. contro (onde sentir Controparte_1 Parte_1 dichiarare quest'ultimo tenuto a corrispondergli l'onorario di €. 46.779,25 dovuto per la redazione del progetto di riparazione dei danni da terremoto dell'aggregato edilizio per il quale il consorzio era stato costituito, con condanna dello stesso al relativo pagamento in suo favore, oltre interessi e spese), giudizio dell'ambito del quale il convenuto si era costituito contrastando la domanda– il Tribunale di L'Aquila così statuiva:
“ - accoglie, per i motivi e nei limiti di cui in premessa, la domanda avanzata dall'ing.
- condanna il persona del l.r., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'Ing. a somma di € 6.195,20 oltre accessori di legge;
Controparte_1
- compensa le spese di lite che liquida in complessivi € 6.516,00 oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, ponendole per i due terzi a carico del;
- Parte_1
pone a carico delle parti in egual misura, le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.” 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attore aveva esposto: - di essere stato incaricato dal , con delibera del 22.08.2015, di Parte_1 progettare i lavori di riparazione del relativo aggregato edilizio;
- di avere quasi ultimato il lavoro (ad eccezione di alcuni rilievi e del completamento di indagini geologiche) per presentarlo all'assemblea dei consorziati del 20.05.2017, la quale, tuttavia, nulla aveva deliberato ed era stata aggiornata a data da destinarsi;
- che nel frattempo una consorziata, sul presupposto che il progetto era stato terminato, aveva convocato l'assemblea per il
16.12.2017 con all'ordine del giorno anche l'esame e l'approvazione del progetto;
- che tale assemblea, ove esso attore si era presentato con il progetto, era andata deserta per mancanza di partecipanti, e stessa sorte avevano avuto le successive assemblee convocate per il 28.04.2018 e per il 26.05.2018; - che, successivamente, una consorziata aveva chiesto una copia del progetto, che le era stata inviata via pec e poi, data l'estensione del file, con due CD rimessi a mezzo posta il 06.07.2018; - che in data
14.07.2018 la nuova assemblea convocata per l'illustrazione del progetto aveva dapprima deliberato l'estromissione dell'attore dal consesso, e poi la revoca dell'incarico conferitogli;
- che, dopo uno scambio di corrispondenza tra il legale dell'attore ed il presidente del per contestare il recesso e chiedere il pagamento dell'attività svolta fino alla Parte_1 revoca, e dopo una prima apertura avvenuta alla consegna del progetto, si era giunti alla comunicazione di “scarto” dello stesso per il ritardo nella consegna;
- che a quel punto si era reso inevitabile il ricorso al Tribunale di L'Aquila, con richiesta di riconoscimento, per la progettazione svolta in favore del Consorzio CDM020, della complessiva somma di €
46.779,25, oltre interessi dal giorno della revoca al saldo e competenze di giudizio.
1.2 Il Tribunale dava altresì atto che il convenuto si era costituito contestando Parte_1 analiticamente la narrazione e la cronistoria dei fatti così come operata dall'attore, offrendo una ricostruzione dei fatti in molte parti diversa e sostenendo di non aver ricevuto alcun progetto, tanto da essere stato costretto, in data 28.08.2018, a comunicare formalmente l'intervenuta indisponibilità del ad accettare documentazione progettuale. Parte_1
Contestava inoltre la validità dell'incarico quale fonte di ogni obbligazione, stante l'assenza di un regolare contratto stipulato con esso , e concludeva chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda attrice con vittoria di spese e competenze per inadempimento del professionista.
1.3 Il Tribunale rappresentava che entrambe le parti avevano prodotto copiosa documentazione e la causa era stata istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e della prova testimoniale articolata dalle parti, con espletamento, inoltre, della CTU richiesta dall'attore.
1.4 Ciò detto, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea, sui seguenti rilievi: - pur in mancanza di un contratto, ma in presenza di una delibera consortile di incarico ed in difetto della fissazione di un termine per la esecuzione della prestazione, la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito operativo dell'art. 2337 comma 1 c.c., il quale prevede che, in caso di revoca dell' incarico, il professionista ha diritto ad un indennizzo pari al compenso spettante per i lavori compiuti fino a quel momento;
- nella specie occorreva quindi accertare se, prima del recesso del , il professionista Parte_1 avesse svolto attività e, in caso di riscontro positivo, verificarne qualità e quantità; - a fronte dell'onere probatorio incombente sull'attore, lo stesso aveva fornito, mediante la copiosa produzione documentale, una serie di elementi indiziari, i quali avevano trovato conferma nelle risultanze della espletata CTU, in ordine al fatto che, al momento della revoca dell'incarico, egli avesse prestato, anche se in minima parte rispetto a quanto previsto dall'incarico, la propria attività professionale in adempimento dell'incarico ricevuto;
- le prove testimoniali non avevano aggiunto nulla a quanto già verificabile documentalmente;
- gli elementi che inducevano a ritenere che parte del lavoro commissionato era stato svolto in epoca antecedente la revoca dell'incarico andavano rinvenuti: nell'invio ad una consorziata di due CD contenenti una parte del progetto in data antecedente a quella dell'assemblea in cui era intervenuta la revoca;
nella circostanza che l'attore aveva visionato i locali dei consorziati per poter effettuare il rilievo architettonico evidenziato dal
C.T.U.; nella circostanza che l'attore aveva chiesto ed ottenuto l'assenso a visionare i locali di proprietà dei sig.ri solo nel luglio 2017; - si poteva pertanto affermare con Persona_1 ragionevole certezza che quella parte di progetto, individuata dal C.T.U. come sostanzialmente completa, era stata effettuata in epoca antecedente al recesso della committenza, avvenuto il 14.07.2018; - la stessa C.T.U. aveva rilevato altresì che l'elaborato depositato in atti era carente sotto una serie di aspetti tecnici e normativi essenziali che, di fatto, ne determinavano la inutilizzabilità; - in ogni caso, le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., accuratamente motivate, attestavano il compiuto ed esatto adempimento in relazione ad una parte della prestazione (quella relativa ai rilievi architettonici propedeutici alla progettazione) in epoca antecedente la revoca dell'incarico, con riferimento alla quale l'importo da liquidare poteva essere quantificato in complessivi €
7.266,10, già adattato alla convenzione del 21.07.2009 ed in mancanza di spese giustificate, oltre accessori di legge, di cui € 6.195,20 quale compenso relativo ai richiamati rilievi ed € 1.000,00 per altre voci;
- atteso che nel caso di specie, a fronte della domanda di pagamento del professionista, il aveva contestato il tardivo ed incompleto Parte_1 adempimento giustificando così il recesso, mentre in realtà, data l'inesistenza di un termine, il recesso era avvenuto senza che i committenti avessero precedentemente messo in mora il professionista, andava a quest'ultimo riconosciuto il compenso, come quantificato dal C.T.U., per la parte di opera consistente negli elaborati dei rilievi architettonici propedeutici alla progettazione considerata dal consulente d'ufficio svolta nel rispetto della legis artis, a seguito dell'incarico ed in un periodo antecedente al recesso;
- dunque la domanda dell'attore andava accolta nei temini appena evidenziati, con condanna del al pagamento in suo favore della somma di €. 6.195,20, con Parte_1 compensazione delle spese di lite liquidate in €. 6.516,00 oltre accessori, poste per i due terzi a carico del , e con spese di C.T.U. poste a carico delle parti in egual misura. Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il CDM020 Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla scorta di tre motivi di
[...]
gravame con i quali ha denunciato: 1) Nullità del rapporto contrattuale;
2) Difetto di prova di svolgimento di attività antecedente al recesso;
3) Ingiusta liquidazione delle spese.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituito l'appellato, contestando il gravame del quale ha invocato il rigetto, con richiesta di conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 16.04.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 04.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 04.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il gravame merita accoglimento sul rilievo dell'evidente fondatezza del primo motivo.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la nullità del rapporto contrattuale.
Espone che l'art. 67 quater (“Criteri e modalità della ricostruzione”), comma 8 del D.L. n.
83/2012 dispone che “I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie dei consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni: a) identità del professionista e dell'impresa; b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalità e tempi di consegna;
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore”.
Aggiunge che, successivamente, il D.L. n. 78/2015, entrato in vigore il 20.06.2015 ha previsto all'art. 11 che “i contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma
8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere
a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lettera e)
e per ulteriori inadempimenti”.
Deduce che nella specie il contratto è affetto da molteplici motivi di nullità in quanto: - non è stato redatto per iscritto;
- è privo dell'indicazione dei tempi di consegna, nonché di tutti gli altri requisiti previsti a pena di nullità dal D.L. 78/2015.
Rappresenta di aver tempestivamente sollevato tale eccezione nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado (pag. 21: “In ultimo, osserviamo pure che il contratto di dal quale deriverebbe il suo titolo ad essere remunerato, pare essere Controparte_1 nullo per difetto di forma”), e in ogni caso si tratta di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Conclude sostenendo che dalla contestata nullità deriva necessariamente la assoluta improduttività di effetti del contratto, con conseguente assoluta assenza di valide ragioni creditorie dell'appellato.
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo che, come reiteratamente affermato dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite, “Il potere di rilievo ufficioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad un controversia sul riconoscimento di una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione -e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia- trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante perciò un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello ex art. 345 c.p.c.”
(Cass. SS.UU. n. 26243/2014 e 7294/2017; Cass. 19251/2018; Cass. 26595/2019).
Il motivo di appello in disamina si rivela pertanto ammissibile (a nulla rilevando che la relativa eccezione sia stata sollevata in primo grado in modo del tutto generico ed ipotetico in sede di comparsa di costituzione e risposta ove il convenuto affermava “In ultimo, osserviamo pure che il contratto di sul quale deriverebbe il suo titolo ad essere Controparte_1 remunerato, pare essere nullo per difetto di forma”) considerato, per un verso, che trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio non operano i termini che regolano l'attività assertiva,
e per altro verso, che risultano emersi già in primo grado ex actis (mancanza di contratto stipulato in forma scritta) gli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarne la nullità.
5.3. Ciò detto si rileva che nella specie trovano piena applicazione sia l'art. 67 quater comma
8 D.L. n. 83/2012 sia l'art. 11 D.L. 78/2015, vertendosi in ipotesi di contratto relativo alla progettazione dei lavori di ricostruzione intervenuto tra privati, per il quale la predetta normativa preveda la stipula in forma scritta a pena di nullità nonché, sempre a pena di nullità, che il contratto contenga una serie di informazioni tra le quali “l'identità del professionista”, “i requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista”, “oggetto e caratteristiche essenziali del progetto”, “modalità e tempi di consegna”.
5.4. Nella specie ancorché debba ritenersi provato (anche alla luce delle emergenze documentali, costituite dal verbale di assemblea del consorzio CDM20 in data 22.08.2015, dal contenuto dello scambio epistolare tra le parti (da cui risulta che la stessa parte appellante ha sollecitato il deposito degli elaborati tecnici redatti dall'appellato), l'affidamento, all'ing. da CP_1 parte del , dell'incarico professionale per la progettazione dei lavori di Parte_1 ricostruzione post sisma dell'aggregato relativo al medesimo, va tuttavia rilevata Parte_1
la nullità del contratto per difetto di stipula in forma scritta, oltre che per difetto delle previsioni contenutistiche imposte dalla normativa sopra richiamata a pena di nullità.
Essendo invero la forma scritta richiesta ad substantiam (e non ad probationem) è evidente l'inidoneità degli elementi evidenziati dall'appellato, quali il verbale di assemblea del
22.08.2015, nel quale si legge “l'assemblea all'unanimità, e della facoltà di scelta prevista dalla normativa vigente, ratifica l'affidamento dell'incarico alla progettazione all'Ing.
ad integrare gli estremi di un contratto in forma scritta. Controparte_1 Anche sotto il profilo contenutistico, dalla lettura del verbale di assemblea nulla affiora in ordine alle indicazioni e previsioni contrattuali richieste a pena di nullità dalla normativa sopra richiamata.
Neanche può ritenersi che la “ratifica” dell'assemblea in data 22.08.2015 (epoca in cui erano già in vigore sia il D.L. 83/2012 che il D.L. 78/2015) possa essere riferita (come sostenuto dall'appellato in sede di memoria di replica depositata nel presente grado) agli atti di conferimento di incarico effettuati per iscritto singolarmente dai proprietari degli immobili dell'aggregato nell'anno 2012, ciò sia in quanto detti atti non risultano espressamente richiamati nel verbale di assemblea, sia perché il conferimento dell'incarico all'ing. da parte del nuovo soggetto ( ) avrebbe richiesto la stipula di un nuovo CP_1 Parte_1
contratto rispondente, nel contenuto e nella forma, alle previsioni di cui alla normativa sopra richiamata.
5.5. Per quanto sopra detto, in accoglimento del primo motivo di gravame, l'impugnata sentenza deve essere riformata e la domanda attorea, di natura contrattuale, deve essere rigettata per nullità del titolo sul quale essa si basa.
6. Il secondo motivo di gravame (con il quale l'appellante denuncia il difetto di prova dello svolgimento di attività professionale nel periodo antecedente al recesso) ed il terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante si duole della erroneità della statuizione relativa alle spese di lite) debbono ritenersi assorbiti.
7. Venendo al regolamento delle spese processuali del doppio grado, che deve basarsi sull'esito definitivo del giudizio (che vede l'appellato integralmente soccombente), si rileva che le spese, liquidate come da dispositivo ex art. 147/2022 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento per ciascun grado, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione), vadano poste a carico dell'appellato.
8. Per le medesime ragioni le spese della CTU svolta nel corso del primo grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'appellato, con conseguente condanna dello stesso a restituire all'appellante l'importo di € 2.509,57 oltre agli interessi nella misura legale dal dì del pagamento a quello della restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, RIGETTA integralmente la domanda proposta dall'appellato in primo grado;
2) CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi € 4.348,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge.
3) PONE interamente a carico dell'appellato le spese della CTU svolta in primo grado e, per l'effetto, CONDANNA l'appellato medesimo a restituire all'appellante l'importo di € 2.509,57.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 18.02.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 996/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 04.02.2025, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. avv. Vincenzo Alessandro Ciucci, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Marsicana n. 113, presso e nello studio dell'avv. Francesco Rosettini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in L'Aquila alla Via Guido Polidoro n. 1 Controparte_1 presso e nello studio dell'avv. Giovanni Pasanisi che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorella Fabbri, lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 170/2023 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
09.03.2023 – prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello dell'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della impugnata
Sentenza:
IN VIA PRINCIPALE
1) rigettare la domanda svolta da dichiarando che il Consorzio appellante Controparte_1
nulla gli deve, per le ragioni esposte;
2) condannare a rimborsare al quanto pagato per spese di Controparte_1 Parte_1
C.T.U., pari ad € 2.509,57. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
3) compensare le spese del primo grado di giudizio, integralmente o comunque in misura superiore a quella disposta con la Sentenza di primo grado, in ragione del parziale accoglimento della domanda promossa dall'appellato e con vittoria di spese del presente grado di appello.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello proposto dal avverso la Sentenza n. 170/2023 del Parte_1
Tribunale di L'Aquila, tanto in via principale che in subordinata, perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare la Sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, iva e cpa come per legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 278/2019 promosso dall'ing. contro (onde sentir Controparte_1 Parte_1 dichiarare quest'ultimo tenuto a corrispondergli l'onorario di €. 46.779,25 dovuto per la redazione del progetto di riparazione dei danni da terremoto dell'aggregato edilizio per il quale il consorzio era stato costituito, con condanna dello stesso al relativo pagamento in suo favore, oltre interessi e spese), giudizio dell'ambito del quale il convenuto si era costituito contrastando la domanda– il Tribunale di L'Aquila così statuiva:
“ - accoglie, per i motivi e nei limiti di cui in premessa, la domanda avanzata dall'ing.
- condanna il persona del l.r., a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere all'Ing. a somma di € 6.195,20 oltre accessori di legge;
Controparte_1
- compensa le spese di lite che liquida in complessivi € 6.516,00 oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, ponendole per i due terzi a carico del;
- Parte_1
pone a carico delle parti in egual misura, le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.” 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attore aveva esposto: - di essere stato incaricato dal , con delibera del 22.08.2015, di Parte_1 progettare i lavori di riparazione del relativo aggregato edilizio;
- di avere quasi ultimato il lavoro (ad eccezione di alcuni rilievi e del completamento di indagini geologiche) per presentarlo all'assemblea dei consorziati del 20.05.2017, la quale, tuttavia, nulla aveva deliberato ed era stata aggiornata a data da destinarsi;
- che nel frattempo una consorziata, sul presupposto che il progetto era stato terminato, aveva convocato l'assemblea per il
16.12.2017 con all'ordine del giorno anche l'esame e l'approvazione del progetto;
- che tale assemblea, ove esso attore si era presentato con il progetto, era andata deserta per mancanza di partecipanti, e stessa sorte avevano avuto le successive assemblee convocate per il 28.04.2018 e per il 26.05.2018; - che, successivamente, una consorziata aveva chiesto una copia del progetto, che le era stata inviata via pec e poi, data l'estensione del file, con due CD rimessi a mezzo posta il 06.07.2018; - che in data
14.07.2018 la nuova assemblea convocata per l'illustrazione del progetto aveva dapprima deliberato l'estromissione dell'attore dal consesso, e poi la revoca dell'incarico conferitogli;
- che, dopo uno scambio di corrispondenza tra il legale dell'attore ed il presidente del per contestare il recesso e chiedere il pagamento dell'attività svolta fino alla Parte_1 revoca, e dopo una prima apertura avvenuta alla consegna del progetto, si era giunti alla comunicazione di “scarto” dello stesso per il ritardo nella consegna;
- che a quel punto si era reso inevitabile il ricorso al Tribunale di L'Aquila, con richiesta di riconoscimento, per la progettazione svolta in favore del Consorzio CDM020, della complessiva somma di €
46.779,25, oltre interessi dal giorno della revoca al saldo e competenze di giudizio.
1.2 Il Tribunale dava altresì atto che il convenuto si era costituito contestando Parte_1 analiticamente la narrazione e la cronistoria dei fatti così come operata dall'attore, offrendo una ricostruzione dei fatti in molte parti diversa e sostenendo di non aver ricevuto alcun progetto, tanto da essere stato costretto, in data 28.08.2018, a comunicare formalmente l'intervenuta indisponibilità del ad accettare documentazione progettuale. Parte_1
Contestava inoltre la validità dell'incarico quale fonte di ogni obbligazione, stante l'assenza di un regolare contratto stipulato con esso , e concludeva chiedendo il rigetto Parte_1 della domanda attrice con vittoria di spese e competenze per inadempimento del professionista.
1.3 Il Tribunale rappresentava che entrambe le parti avevano prodotto copiosa documentazione e la causa era stata istruita mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e della prova testimoniale articolata dalle parti, con espletamento, inoltre, della CTU richiesta dall'attore.
1.4 Ciò detto, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea, sui seguenti rilievi: - pur in mancanza di un contratto, ma in presenza di una delibera consortile di incarico ed in difetto della fissazione di un termine per la esecuzione della prestazione, la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito operativo dell'art. 2337 comma 1 c.c., il quale prevede che, in caso di revoca dell' incarico, il professionista ha diritto ad un indennizzo pari al compenso spettante per i lavori compiuti fino a quel momento;
- nella specie occorreva quindi accertare se, prima del recesso del , il professionista Parte_1 avesse svolto attività e, in caso di riscontro positivo, verificarne qualità e quantità; - a fronte dell'onere probatorio incombente sull'attore, lo stesso aveva fornito, mediante la copiosa produzione documentale, una serie di elementi indiziari, i quali avevano trovato conferma nelle risultanze della espletata CTU, in ordine al fatto che, al momento della revoca dell'incarico, egli avesse prestato, anche se in minima parte rispetto a quanto previsto dall'incarico, la propria attività professionale in adempimento dell'incarico ricevuto;
- le prove testimoniali non avevano aggiunto nulla a quanto già verificabile documentalmente;
- gli elementi che inducevano a ritenere che parte del lavoro commissionato era stato svolto in epoca antecedente la revoca dell'incarico andavano rinvenuti: nell'invio ad una consorziata di due CD contenenti una parte del progetto in data antecedente a quella dell'assemblea in cui era intervenuta la revoca;
nella circostanza che l'attore aveva visionato i locali dei consorziati per poter effettuare il rilievo architettonico evidenziato dal
C.T.U.; nella circostanza che l'attore aveva chiesto ed ottenuto l'assenso a visionare i locali di proprietà dei sig.ri solo nel luglio 2017; - si poteva pertanto affermare con Persona_1 ragionevole certezza che quella parte di progetto, individuata dal C.T.U. come sostanzialmente completa, era stata effettuata in epoca antecedente al recesso della committenza, avvenuto il 14.07.2018; - la stessa C.T.U. aveva rilevato altresì che l'elaborato depositato in atti era carente sotto una serie di aspetti tecnici e normativi essenziali che, di fatto, ne determinavano la inutilizzabilità; - in ogni caso, le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., accuratamente motivate, attestavano il compiuto ed esatto adempimento in relazione ad una parte della prestazione (quella relativa ai rilievi architettonici propedeutici alla progettazione) in epoca antecedente la revoca dell'incarico, con riferimento alla quale l'importo da liquidare poteva essere quantificato in complessivi €
7.266,10, già adattato alla convenzione del 21.07.2009 ed in mancanza di spese giustificate, oltre accessori di legge, di cui € 6.195,20 quale compenso relativo ai richiamati rilievi ed € 1.000,00 per altre voci;
- atteso che nel caso di specie, a fronte della domanda di pagamento del professionista, il aveva contestato il tardivo ed incompleto Parte_1 adempimento giustificando così il recesso, mentre in realtà, data l'inesistenza di un termine, il recesso era avvenuto senza che i committenti avessero precedentemente messo in mora il professionista, andava a quest'ultimo riconosciuto il compenso, come quantificato dal C.T.U., per la parte di opera consistente negli elaborati dei rilievi architettonici propedeutici alla progettazione considerata dal consulente d'ufficio svolta nel rispetto della legis artis, a seguito dell'incarico ed in un periodo antecedente al recesso;
- dunque la domanda dell'attore andava accolta nei temini appena evidenziati, con condanna del al pagamento in suo favore della somma di €. 6.195,20, con Parte_1 compensazione delle spese di lite liquidate in €. 6.516,00 oltre accessori, poste per i due terzi a carico del , e con spese di C.T.U. poste a carico delle parti in egual misura. Parte_1
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il CDM020 Parte_1
, chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla scorta di tre motivi di
[...]
gravame con i quali ha denunciato: 1) Nullità del rapporto contrattuale;
2) Difetto di prova di svolgimento di attività antecedente al recesso;
3) Ingiusta liquidazione delle spese.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituito l'appellato, contestando il gravame del quale ha invocato il rigetto, con richiesta di conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del giudizio.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 16.04.2024 svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 04.02.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 04.02.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
6.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il gravame merita accoglimento sul rilievo dell'evidente fondatezza del primo motivo.
5.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la nullità del rapporto contrattuale.
Espone che l'art. 67 quater (“Criteri e modalità della ricostruzione”), comma 8 del D.L. n.
83/2012 dispone che “I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie dei consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni: a) identità del professionista e dell'impresa; b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
e) modalità e tempi di consegna;
f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore”.
Aggiunge che, successivamente, il D.L. n. 78/2015, entrato in vigore il 20.06.2015 ha previsto all'art. 11 che “i contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma
8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere
a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lettera e)
e per ulteriori inadempimenti”.
Deduce che nella specie il contratto è affetto da molteplici motivi di nullità in quanto: - non è stato redatto per iscritto;
- è privo dell'indicazione dei tempi di consegna, nonché di tutti gli altri requisiti previsti a pena di nullità dal D.L. 78/2015.
Rappresenta di aver tempestivamente sollevato tale eccezione nella comparsa di costituzione e risposta del primo grado (pag. 21: “In ultimo, osserviamo pure che il contratto di dal quale deriverebbe il suo titolo ad essere remunerato, pare essere Controparte_1 nullo per difetto di forma”), e in ogni caso si tratta di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Conclude sostenendo che dalla contestata nullità deriva necessariamente la assoluta improduttività di effetti del contratto, con conseguente assoluta assenza di valide ragioni creditorie dell'appellato.
5.2. Il Collegio rileva in primo luogo che, come reiteratamente affermato dalla Suprema
Corte, anche a Sezioni Unite, “Il potere di rilievo ufficioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad un controversia sul riconoscimento di una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione -e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia- trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante perciò un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello ex art. 345 c.p.c.”
(Cass. SS.UU. n. 26243/2014 e 7294/2017; Cass. 19251/2018; Cass. 26595/2019).
Il motivo di appello in disamina si rivela pertanto ammissibile (a nulla rilevando che la relativa eccezione sia stata sollevata in primo grado in modo del tutto generico ed ipotetico in sede di comparsa di costituzione e risposta ove il convenuto affermava “In ultimo, osserviamo pure che il contratto di sul quale deriverebbe il suo titolo ad essere Controparte_1 remunerato, pare essere nullo per difetto di forma”) considerato, per un verso, che trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio non operano i termini che regolano l'attività assertiva,
e per altro verso, che risultano emersi già in primo grado ex actis (mancanza di contratto stipulato in forma scritta) gli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarne la nullità.
5.3. Ciò detto si rileva che nella specie trovano piena applicazione sia l'art. 67 quater comma
8 D.L. n. 83/2012 sia l'art. 11 D.L. 78/2015, vertendosi in ipotesi di contratto relativo alla progettazione dei lavori di ricostruzione intervenuto tra privati, per il quale la predetta normativa preveda la stipula in forma scritta a pena di nullità nonché, sempre a pena di nullità, che il contratto contenga una serie di informazioni tra le quali “l'identità del professionista”, “i requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista”, “oggetto e caratteristiche essenziali del progetto”, “modalità e tempi di consegna”.
5.4. Nella specie ancorché debba ritenersi provato (anche alla luce delle emergenze documentali, costituite dal verbale di assemblea del consorzio CDM20 in data 22.08.2015, dal contenuto dello scambio epistolare tra le parti (da cui risulta che la stessa parte appellante ha sollecitato il deposito degli elaborati tecnici redatti dall'appellato), l'affidamento, all'ing. da CP_1 parte del , dell'incarico professionale per la progettazione dei lavori di Parte_1 ricostruzione post sisma dell'aggregato relativo al medesimo, va tuttavia rilevata Parte_1
la nullità del contratto per difetto di stipula in forma scritta, oltre che per difetto delle previsioni contenutistiche imposte dalla normativa sopra richiamata a pena di nullità.
Essendo invero la forma scritta richiesta ad substantiam (e non ad probationem) è evidente l'inidoneità degli elementi evidenziati dall'appellato, quali il verbale di assemblea del
22.08.2015, nel quale si legge “l'assemblea all'unanimità, e della facoltà di scelta prevista dalla normativa vigente, ratifica l'affidamento dell'incarico alla progettazione all'Ing.
ad integrare gli estremi di un contratto in forma scritta. Controparte_1 Anche sotto il profilo contenutistico, dalla lettura del verbale di assemblea nulla affiora in ordine alle indicazioni e previsioni contrattuali richieste a pena di nullità dalla normativa sopra richiamata.
Neanche può ritenersi che la “ratifica” dell'assemblea in data 22.08.2015 (epoca in cui erano già in vigore sia il D.L. 83/2012 che il D.L. 78/2015) possa essere riferita (come sostenuto dall'appellato in sede di memoria di replica depositata nel presente grado) agli atti di conferimento di incarico effettuati per iscritto singolarmente dai proprietari degli immobili dell'aggregato nell'anno 2012, ciò sia in quanto detti atti non risultano espressamente richiamati nel verbale di assemblea, sia perché il conferimento dell'incarico all'ing. da parte del nuovo soggetto ( ) avrebbe richiesto la stipula di un nuovo CP_1 Parte_1
contratto rispondente, nel contenuto e nella forma, alle previsioni di cui alla normativa sopra richiamata.
5.5. Per quanto sopra detto, in accoglimento del primo motivo di gravame, l'impugnata sentenza deve essere riformata e la domanda attorea, di natura contrattuale, deve essere rigettata per nullità del titolo sul quale essa si basa.
6. Il secondo motivo di gravame (con il quale l'appellante denuncia il difetto di prova dello svolgimento di attività professionale nel periodo antecedente al recesso) ed il terzo motivo di gravame (con il quale l'appellante si duole della erroneità della statuizione relativa alle spese di lite) debbono ritenersi assorbiti.
7. Venendo al regolamento delle spese processuali del doppio grado, che deve basarsi sull'esito definitivo del giudizio (che vede l'appellato integralmente soccombente), si rileva che le spese, liquidate come da dispositivo ex art. 147/2022 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento per ciascun grado, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione), vadano poste a carico dell'appellato.
8. Per le medesime ragioni le spese della CTU svolta nel corso del primo grado di giudizio debbono essere poste a carico dell'appellato, con conseguente condanna dello stesso a restituire all'appellante l'importo di € 2.509,57 oltre agli interessi nella misura legale dal dì del pagamento a quello della restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, RIGETTA integralmente la domanda proposta dall'appellato in primo grado;
2) CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida: quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado in complessivi € 4.348,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e
CAP come per legge.
3) PONE interamente a carico dell'appellato le spese della CTU svolta in primo grado e, per l'effetto, CONDANNA l'appellato medesimo a restituire all'appellante l'importo di € 2.509,57.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 18.02.2025
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)