CA
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. MARIANI MARZIA VIA SERRALOGGIA , Parte_1 P.IVA_1
97/C 60044 FABRIANO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SARTINI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELE VIA TESTAFERRATA 16 SENIGALLIA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.947/2022 del 01/08/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto da rituale appello, si è costituita la curatela resistendo. Parte_1
pagina 1 di 2 Con ordinanza del 27 maggio 2024 il Collegio ha fissato per la trattazione scritta l'udienza del
25.11.2024, poi d'ufficio rinviata al 27.01.2025 con ordinanza comunicata alle parti lo stesso 27 maggio 2025 alle ore 9,37.
Nessuna delle parti ha depositato note, onde il Collegio con ordinanza del 29.01.2025 comunicata alle parti il 29.01.2025 alle ore 14,33 ha rinviato ai sensi dell'art. 127 ter IV comma c.p.c. la trattazione scritta alla udienza del 24.03.2025.
Nessuna delle parti ha depositato note, onde a norma dell'art. 307 ultimo comma c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese possono compensarsi mentre quanto al raddoppio del contributo unificato, occorre adeguarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha escluso che in ipotesi di dichiarazione di estinzione del giudizio di impugnazione la parte proponente la medesima impugnazione sia tenuta al pagamento del contributo in oggetto poiché il tenore di una simile pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità del gravame, esclude — stante la sua natura di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione — l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater nel caso di dichiarazione di estinzione (ex multis Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede: dichiara l'estinzione del giudizio, compensa le spese.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 08 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. MARIANI MARZIA VIA SERRALOGGIA , Parte_1 P.IVA_1
97/C 60044 FABRIANO
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. SARTINI Controparte_1 P.IVA_2
GABRIELE VIA TESTAFERRATA 16 SENIGALLIA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.947/2022 del 01/08/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Proposto da rituale appello, si è costituita la curatela resistendo. Parte_1
pagina 1 di 2 Con ordinanza del 27 maggio 2024 il Collegio ha fissato per la trattazione scritta l'udienza del
25.11.2024, poi d'ufficio rinviata al 27.01.2025 con ordinanza comunicata alle parti lo stesso 27 maggio 2025 alle ore 9,37.
Nessuna delle parti ha depositato note, onde il Collegio con ordinanza del 29.01.2025 comunicata alle parti il 29.01.2025 alle ore 14,33 ha rinviato ai sensi dell'art. 127 ter IV comma c.p.c. la trattazione scritta alla udienza del 24.03.2025.
Nessuna delle parti ha depositato note, onde a norma dell'art. 307 ultimo comma c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese possono compensarsi mentre quanto al raddoppio del contributo unificato, occorre adeguarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha escluso che in ipotesi di dichiarazione di estinzione del giudizio di impugnazione la parte proponente la medesima impugnazione sia tenuta al pagamento del contributo in oggetto poiché il tenore di una simile pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità del gravame, esclude — stante la sua natura di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione — l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater nel caso di dichiarazione di estinzione (ex multis Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede: dichiara l'estinzione del giudizio, compensa le spese.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 08 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 2 di 2