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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del DI Presidente estensore
Federica Girfatti DI
Federica Peluso DI, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1284 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Polito Parte_1
Leonardo, come da procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. _1
Michele Sirica, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 _1
23/05/2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16/01/2017, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sarno (SA) (al N. 2, Parte II, Serie A, Anno 2017). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, riportante nulla osta del PM intervenuto in data 10/01/2019.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia il 04/05/2017, le parti hanno indicato Per_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio.
Il Pubblico Ministero con visto del 22/11/2024 nulla ha opposto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“- I coniugi e che già vivono in abitazioni differenti, continueranno a _1 Parte_1 vivere separati e con l'obbligo del mutuo rispetto;
- il Sig. dopo un periodo di stop dovuto al Covid, svolge la professione di cuoco presso il _1
Ristorante Santa Maria in Sarno e convive con la nuova compagna e la figlia avuta da quest'ultima, la LA , che oggi ha quattro anni;
Per_2
-la Sig.ra dal momento della separazione, ha lavorato per gli anni 2021, 2022 e 2023 presso Pt_1 il Ristorante "LEONARDO IL RE DEL GUSTO" e ad oggi è in attesa di altra occupazione;
- Il Sig. è intestatario del conto corrente n. 00344/1000/00015332 presso la Banca Intesa San _1
Paolo;
-La Sig.ra invece, è intestataria di una Postepay (n. [...]) e due Pt_1 libretti postali (n. 000048056344 e n. 000047685267), nonché di una Carta Superflash presso la
Banca Intesa Sanpaolo;
- I coniugi concordano che la figlia , di anni 7, continui ad essere affidata ad entrambi i Per_1 genitori, cui è demandato l'esercizio della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente della stessa presso la madre, presso l'abitazione sita in Palma Campania Palma Campania (NA), alla Via Striano, n. 1;
- I coniugi concordano che l'esercizio della responsabilità genitoriale ordinaria, limitatamente, cioè, alle questioni di ordinaria amministrazione, spetti separatamente, in capo ai genitori, nei periodi e nei giorni in cui la figlia minore si trovi presso l'uno o l'altro genitore;
- I coniugi assumeranno, sempre di comune accordo, le decisioni di maggior interesse in relazione all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
-I coniugi si impegneranno a salvaguardare il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato, continuativo e costante con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e a fare in modo che la minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- I coniugi concordano che il padre potrà vedere liberamente la figlia: durante la settimana, almeno due volte, previo accordo con la sig.ra d in base ai rispettivi impegni lavorativi, nonché due Pt_1 week-end al mese a settimane alterne;
ad anni alterni, con modalità ed orari a concordarsi, terrà con sé la figlia il giorno di Natale o il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- I coniugi concordano che, nei week end o nei periodi di vacanza in cui sarà con il papà, la Per_1 bambina potrà scegliere se pernottare o meno a casa del papà o tornare a casa dalla mamma;
-I coniugi concordano che la loro figlia , durante il periodo in cui è affidata al padre, potrà Per_1 essere tenuta dai genitori di quest'ultimo, così come, durante il periodo in cui la bambina è affidata alla madre, potrà essere tenuta dai genitori della stessa;
-I coniugi concordano che durante le ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro, anche in modo frazionato, trascorrerà le vacanze con l'uno o l'altro genitore, anche per soggiorni di due Per_1 settimane consecutive, previa comunicazione ed accordo tra le parti;
- I coniugi concordano che, previa comunicazione ed accordo, entrambi possano portare con sé la minore, anche all'estero, nei periodi di vacanza;
- Il Sig. si obbliga a versare, entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento per la _1 LA , pari ad euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente, come per Legge, secondo gli Per_1 indici ISTAT, da corrispondere alla Sig.ra elle modalità che la stessa comunicherà al Pt_1
Sig. _1
-Oltre all'assegno di mantenimento di cui sopra, il Sig. contribuirà, nella misura del 50% alle _1 spese straordinarie, previamente concordate e documentate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (vale a dire, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese sanitarie urgenti ed indifferibili per visite odontoiatriche ed ortodontiche, protesiche, oculistiche e specialistiche in generale, di degenza e sanitarie per interventi indifferibili ed urgenti presso strutture pubbliche o private convenzionate, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori) sostenute da un genitore, le stesse devono essere rimborsate, per la giusta metà, all'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo. I coniugi, stando alle Linee Guida approvate dal CNF il 14.07.2017, si danno reciprocamente atto che le spese extra assegno (di mantenimento), da concordarsi, subordinate cioè al consenso di entrambi i genitori, sono le seguenti: quelle mediche in generale non coperte e non effettuate tramite il SSN (spese per interventi chirurgici, visite specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio, dentistiche, eventuali degenze ospedaliere, acquisto farmaci, cicli di psicoterapia e logopedia), quelle necessarie occorrenti per l'abbigliamento, per le attività ricreative in genere, ludiche o parascolastiche (corsi di musica, di disegno, di pittura, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, motorino, macchina e moro, conseguimento della patente presso autoscuole private) e per le attività sportive
(comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica), per l'acquisto di impianti di ausilio sanitario, di occhiali da vista e lenti a contatto, tablet, telefonino e pc per uso scolastico;
quelle per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia;
quelle scolastiche, per iscrizioni e rette di scuole o istituti Per_1 privati, lezioni private, stages, corsi di lingue, corsi di musica ed acquisto di strumenti musicali, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso all' università, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'ingresso nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, alloggio fuori sede inerente alla frequentazione universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari, gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
-I coniugi espressamente rinunciano in maniera reciproca alla corresponsione di un assegno di mantenimento ovvero a qualsiasi altra pretesa a tale titolo, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni, a tutela della minore e quanto alla misura dell'assegno di mantenimento ed alimentare, nel caso di mutamento dell'attuale situazione.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
1284 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sarno (SA)
il 16/01/2017 tra i coniugi (trascritto nel registro degli atti Parte_1 _1
di matrimonio del Comune di Sarno (SA) al N. 2, Parte II, Serie A, Anno 2017);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sarno (SA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sarno (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del DI