CA
Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/08/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2082/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3396/2020, pubblicata il 12 maggio 2020 e notificata il 14 maggio 2020, vertente t r a
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo l.r, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Paolo Ricci (c.f. Massimiliano Marinozzi (c.f. C.F._1
) e Mario Panebianco (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
e
(c.f. ), nella qualità di unico Controparte_2 C.F._4 erede di , (c.f. ), deceduta il Persona_1 C.F._5
16.07.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lucci (C.F.
); C.F._6
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 aprile 2025
Oggetto: Polizza Unit-linked
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Persona_1 in giudizio la ora Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando Controparte_3 le seguenti conclusioni: “accertare, dichiarare e confermare, per i motivi esposti, la nullità, ovvero l'annullabilità della Polizza n. 216-900440 unit- linked, tra la sig.ra e la Parte_2 Controparte_1
[...
ora;
Controparte_3
2. accertare, dichiarare e confermare, per l'effetto, che risultano prive di giustificazione causale le prestazioni e le attribuzioni patrimoniali eventi origine dalla sopraindicata operazione negoziale invalidamente posta in essere e relative all'investimento effettuato dalla
[...]
(ora CP_1 Controparte_3
) per conto della sig.ra
[...] Persona_1 relativamente alla Polizza n. 216-900440 unit-linked;
3.accertare, dichiarare e confermere, per l'effetto, che la
[...]
(già ) è Controparte_3 Controparte_1 obbligata alla restituzione dell'importo versato (a mezzo dell'assegno di €. Per_ 1.000.000,00# emesso dalla sig.ra all'ordine di
[...]
assegno n. 2005794191-11 tratto sul conto corrente n. CP_1
4812759 dell'emittente su UNICRE-DIT PB) maggiorato degli interessi al tasso legale codicistico dal giorno del pagamento (22.05.2006) al saldo, Per_ ed a risarcire alla sig.ra il maggior danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., il tutto da capitalizzarsi annualmente da determinare con apposita C.T.U.; condannare, per l'effetto, la convenuta
[...]
(già Controparte_3 [...]
), al pagamento della somma che sarà determinata in Controparte_1 corso di causa a titolo di capitale, interessi e risarcimento del danno in
2 favore dell'attrice sig.ra ; in subordine:
5. accertare, Persona_1 dichiarare e confermare, comunque, la violazione da parte di
[...]
(ora Controparte_1 Controparte_3
), dell'art. 15 del regolamento Isvap;
6. accertare,
[...] dichiarare e confermare, per l'effetto, che
[...]
(già ) è Controparte_3 Controparte_1 obbligata a risarcire alla sig.ra il danno dalla stessa Persona_1 subito pari all'intero valore dell'investimento, ovvero, in via ancor più subordinata, in misura corrispondente alla quotazione allo stesso fornita da essa alla data del 30.09.2007 pari Controparte_1 ad €. 743.841,01# oltre interessi e maggior danno, come meglio specificato sub n. 3 che precede;
7. condannare, per l'effetto, la convenuta
(già Controparte_3 [...]
), al pagamento della somma che sarà determinata in Controparte_1 corso di causa a tale per capitale, interessi e risarcimento del danno, in favore dell'attrice sig.ra ; in ogni caso:
8. condannare la Persona_1 convenuta, Controparte_3
(Già ) al pagamento delle spese, diritti ed onorari, sia
[...] CP_1 del procedimento di mediazione non concluso per l'indisponibilità a parteciparvi di essa convenuta, sia del presente giudizio, in esse compreso il costo del contributo unificato (pari ad € 1.466,00), della espletanda C.T.U. e di tutti gli accessori di legge (contributi previdenziali e spese)”.
L'attrice a fondamento della domanda deduceva:
- che in data 16 maggio 2006, all'età di settantanove anni, mediante l'intermediazione della società iscritta Controparte_4 all'Albo dei mediatori di assicurazioni e riassicurazioni di
[...]
, sottoscriveva “un modulo” relativo a un fondo Controparte_1 assicurativo della Controparte_1
- che tale polizza contemplava l'investimento, a titolo di premio iniziale, della somma di euro 1.000.000,00, conferita mediante consegna contestuale, all'atto della sottoscrizione, di un assegno bancario dell'importo corrispondente, tratto sul proprio conto corrente intrattenuto CP_ presso UNICREDIT Private BAing ed emesso all'ordine di
[...]
[..
[...] CP_5
- che tale assegno, era destinato all'incasso in piazza estera – segnatamente, in Irlanda – e recava la data del 22 maggio 2006;
- che, nel fondo assicurativo, veniva collocato quale “attivo sottostante” il
"RAINBOW ACTION FUND", fondo facente capo alla ER BA & ST
(Bahamas) Ltd;
- che, successivamente, si rendeva conto che la polizza in questione non costituiva un autentico contratto assicurativo, bensì un vero e proprio strumento finanziario riconducibile alla categoria delle cosiddette unit- linked, prodotti solo formalmente presentati come assicurativi, ma in realtà interamente dipendenti dall'andamento di uno o più fondi comuni di investimento, nel caso specifico, il “Rainbow Action Fund”, e privi di concreti meccanismi di protezione per l'investitore;
- che, dall'analisi del modulo di sottoscrizione e delle condizioni contrattuali, inviatele solo successivamente alla firma, emergeva chiaramente l'assenza dei presupposti essenziali propri di un contratto di assicurazione sulla vita;
-che, in particolare, l'assicuratore non assumeva alcun rischio, ma trasferiva integralmente alla contraente ogni onere economico, sia in termini finanziari che valutari;
-che la prestazione prevista in caso di decesso, pari al 100,10% del capitale investito, risultava puramente simbolica, se confrontata con i costi annuali di gestione e servizio (superiori al 2% del capitale) e con la totale assenza di accertamenti sanitari in fase di sottoscrizione;
invero, quest'ultimo smentiva la pretesa natura assicurativa della polizza;
-che, a rafforzare l'illegittimità dell'operazione contribuivano le varie violazioni di legge, sia formali che sostanziali: 1) Assenza della sottoscrizione da parte della compagnia , in Controparte_1 violazione dell'art. 23 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF), con conseguente nullità del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam; 2) Mancata consegna preventiva del fascicolo informativo, in violazione dell'art. 21 del
TUF e degli articoli 26-30 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, relativi agli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di servizi di investimento;
3) Violazione dell'art. 15 del Regolamento ISVAP,
4 per l'omessa comunicazione del superamento della soglia di perdita patrimoniale (oltre il 30% del valore investito), con conseguente diritto dell'investitore al risarcimento del danno subito;
-che a tali elementi andava aggiunta la condotta gravemente inadempiente e ingannevole dell'intermediario, che induceva una persona anziana, ipovedente e priva di adeguate competenze finanziarie a sottoscrivere un prodotto ad alto rischio, spacciandolo falsamente per una polizza a capitalizzazione garantita, senza fornirle alcuna informazione;
-che tale comportamento violava i principi fondamentali di correttezza, buona fede e trasparenza imposti dalla normativa vigente, non essendo essa stata resa edotta della connotazione finanziaria del prodotto;
-che, in qualità di consumatrice ai sensi del Codice del Consumo, le spettavano: la restituzione integrale delle somme versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
il risarcimento del danno patrimoniale subito, da quantificarsi nel valore dell'investimento o nella sua valutazione al 30 settembre 2007; il riconoscimento delle tutele previste dalla normativa consumeristica, vista la particolare condizione di vulnerabilità.
Si costituiva in giudizio la Controparte_6
, la quale eccepiva la nullità della citazione per mancato rispetto
[...] dei termini a comparire, la prescrizione dell'azione di annullamento e di nullità del contratto ex art. 23 TUF, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale/preliminare, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 264, I co., c.p.c. e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la carenza di legittimazione passiva ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio di
[...]
e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o Controparte_3 infondate le domande spiegate nei suoi confronti in relazione alla Polizza per cui è causa;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la sopravvenuta prescrizione sia dell'azione di annullamento sia dell'azione di nullità ex art. 23 del TUF e, per l'effetto, rigettare tutte le connesse richieste ripetitorie e/o risarcitorie. - nel merito, rigettare tutte le domande
5 proposte dall'attrice, anche in via subordinata, nei confronti di
[...]
, poiché infondate in fatto e Controparte_3 diritto;
in particolare, rigettare e/o dichiarare inammissibili l'azione di nullità, annullabilità e la richiesta di risarcimento danni per violazione dell'art. 15 del regolamento Isvap, per i motivi esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, Per_ accertare e dichiarare che nulla è comunque dovuto alla Signora a titolo di danni ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c., ovvero in subordine, ridurne l'ammontare ex art. 1227, I comma c.c. per i motivi esposti in atto”.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, l'attrice così modificava le precedenti conclusioni: “In via principale:
1. accertare, dichiarare e confermare, per i motivi esposti e per le violazioni di legge lamentate, la nullità, ovvero l'annullabilità, della Polizza n. 216-900440 unit-linked, tra la sig.ra e la 2. Persona_1 Controparte_1 accertare, dichiarare e confermare, per l'effetto, che risultano prive di giustificazione causale le prestazioni e le attribuzioni patrimoniali aventi origine dalla sopraindicata operazione negoziale invalidamente posta in essere e relative all'investimento effettuato dalla
[...] per conto della sig.ra relativamente CP_1 Persona_1 alla Polizza n. 216-900440 unit-linked; accertare, dichiarare e confermare, per l'effetto, che la è obbligata per le violazioni di Controparte_1 legge lamentate ed anche a titolo di responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., alla restituzione dell'importo versato (a mezzo Per_ dell'assegno di €. 1.000.000,00# emesso dalla sig.ra all'ordine di
, assegno n. 2005794191-11 tratto sul conto Controparte_1 corrente n. 4812759 dell'emittente su UNICREDIT PB) maggiorato degli interessi al tasso legale codicistico dal giorno del pagamento (22.05.2006) Per_ al saldo, ed a risarcire alla sig.ra il maggior danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., il tutto da capitalizzarsi annualmente da determinare con apposita C.T.U.; 4. condannare, per l'effetto, la convenuta
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento della Controparte_1
6 somma che sarà determinata in corso di causa a titolo di capitale, interessi
e risarcimento del danno per le violazioni di legge lamentate, in favore dell'attrice sig.ra ; in subordine:
5. accertare, dichiarare e Persona_1 confermare, comunque, la violazione da parte di
[...]
, dell'art. 15 del regolamento Isvap;
6. accertare, Controparte_1 dichiarare e confermare, per l'effetto, che la è Controparte_1 obbligata a risarcire alla sig.ra il danno dalla stessa Persona_1 subito pari all'intero valore dell'investimento, ovvero, in via ancor più subordinata, in misura corrispondente alla quotazione allo stesso fornita da essa alla data del 30.09.2007 pari Controparte_1 ad €. 743.841,01# oltre interessi e maggior danno, come meglio specificato sub n. 3 che precede;
7. condannare, per l'effetto, la convenuta
, in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa a tale per capitale, interessi e risarcimento del danno, in favore dell'attrice sig.ra
[...]
; ogni caso:
8. condannare la convenuta, Persona_1 [...]
, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, sia del Controparte_1 procedimento di mediazione non concluso per l'indisponibilità a parteciparvi di essa convenuta, sia del presente giudizio, in esse compreso il costo del contributo unificato (pari ad € 1.466,00), della espletanda C.T.U. e di tutti ali accessori di legge (contributi previdenziali e spese”.
La società convenuta, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova introdotta dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., consistente nella richiesta di condanna della compagnia assicuratrice anche a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., rispetto alla quale dichiarava di non accettare il contraddittorio.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale/preliminare, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la carenza di legittimazione passiva ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio di Controparte_3
e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o infondate le
[...] domande spiegate nei suoi confronti in relazione alla Polizza per cui è
7 causa; - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la sopravvenuta prescrizione dell'azione di annullamento, dell'azione di nullità ex art 23 del
TUF nonché dell'azione di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale e, per l'effetto, rigettare tutte le connesse richieste ripetitorie e/o risarcitorie. - nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice, anche in via subordinata, nei confronti di
[...]
, poiché infondate in fatto e diritto;
in Controparte_3 particolare, rigettare e/o dichiarare inammissibili l'azione di nullità, annullabilità nonché le richieste di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale e per violazione dell'art. 15 del regolamento Isvap, per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che nulla è comunque Per_ dovuto alla Signora a titolo di danni ai sensi dell'art. 1227, II comma
c.c., ovvero in subordine, ridurne l'ammontare ex art. 1227, I comma c.c. per i motivi esposti in atti”.
Riservata la causa in decisione, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “rigetta la domanda di nullità ovvero annullabilità della
Polizza n. 216-900440 unit-linked, tra la sig.ra e la Persona_1 [...]
ora Controparte_1 Controparte_3
proposta dall'attrice; in accoglimento della domanda risarcitoria
[...] alternativa, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € Persona_1
1.000.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, dal 27.9.2012 alla data odierna;
nonché gli interessi legali sulla somma ad oggi dovuta, al saldo;
- condanna la alla Parte_1 rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €
1466,00 per esborsi ed € 27804,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta ”. Parte_1
Il giudizio di appello
La (d'ora innanzi, per Parte_1
8 brevità, anche: ”) con atto di appello notificato il 13.6.2020 a CP_3 [...]
, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma Persona_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In via cautelare, sospendere
l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 3396/2020, pubblicata il 12 maggio2020 e notificata il 14 maggio 2020, emessa dal Tribunale
Ordinario di Napoli all'esito del giudizio rubricato al n.R.G. 34635/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.; B) Nel merito, in via principale, accertata la violazione, da parte del Tribunale Ordinario di Napoli, della disposizione di cui all'art. 112 C.p.C., dichiarare la nullità della Sentenza de qua laddove ha accolto la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale mai spiegata;
C) Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del superiore motivo d'appello, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della Sentenza de qua, respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della convenuta ed accolta dal Tribunale
Ordinario, siccome palesemente infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata. D) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio in qualità di unico erede con Controparte_2 comparsa depositata in data 5 ottobre 2020 per l'udienza del 26 ottobre
2020, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, nonché dispiegando tempestivamente appello incidentale condizionato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti istanze: “In via preliminare: per i motivi che si andranno meglio ad esporre con apposita memoria di costituzione nel cautelare e resistenza, respingere l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante; In via principale: i) dichiarare infondato ed inammissibile l'appello principale proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza impugnata;
in subordine (in caso di accoglimento dell'appello principale): ii) accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato e le ulteriori eccezioni e domande non accolte o non esaminate perché assorbite nella decisione integralmente favorevole e, per l'effetto confermare la condanna di Parte_1
al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
9 della somma di € 1.000.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, dal
27.9.2012 alla data della sentenza di primo grado, nonché gli interessi legali sulla somma a quel momento dovuta al saldo, condannandola al pagamento anche delle spese e compensi di questo grado di giudizio”.
In data 20.7.2022, atteso il decesso, intervenuto il 16.6.2022 dell' avv.Gian
Piero Cocchi, difensore dell'appellato si costituiva in giudizio, CP_2 per la detta parte l'avv. Paolo Lucci.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10 aprile
2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
10 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai senti dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
Invero, ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422).
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado, ritenendo che il giudice abbia violato l'art. 112 c.p.c., essendosi pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata dalle parti.
In particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere che la parte attrice avesse formulato una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, in quanto la domanda, così come modificata con la memoria ex art. 183, c.p.c., non conteneva alcuna richiesta risarcitoria, ma si limitava alla dichiarazione di nullità o annullabilità del contratto e alla restituzione delle somme versate, con risarcimento del danno esclusivamente nell'ambito dell'indebito oggettivo.
Nel corpo della domanda, -secondo la ricostruzione dell'impugnante, la parte attrice avrebbe invocato la nullità o annullabilità della polizza assicurativa, chiedendo la restituzione dell'importo versato, con gli interessi legali, e il risarcimento del danno derivante dalla violazione della
11 causa del contratto, senza mai chiedere, né esplicitamente, né implicitamente, un risarcimento derivante da responsabilità precontrattuale.
L'unica richiesta di risarcimento contenuta nelle conclusioni, riguarderebbe una presunta violazione dell'art. 15 del Regolamento ISVAP, non una responsabilità precontrattuale.
Con un secondo motivo di appello la censura la sentenza di CP_3 primo grado, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente sussunto la polizza unit-linked, sottoscritta dall'attrice, nell'ambito dei prodotti finanziari soggetti alla disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF), disapplicando la normativa speciale vigente ratione temporis in materia di assicurazioni sulla vita (D. Lgs. 174/1995, Circolare
n. 551/2005, D. Lgs. 209/2005). CP_7
In particolare, avrebbe applicato in modo falsato o inconferente le disposizioni del TUF (artt. 1, co. 1, lett. u), 21, 23, 25 bis, 30, co. 9, 34 D.
Lgs. 58/1998), del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 (artt. 27-29), della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006, in contrasto con la qualificazione normativa e giurisprudenziale delle polizze linked come prodotti assicurativi del ramo III.
La sentenza impugnata avrebbe quindi travisato la natura giuridica del contratto, che, pur contenendo elementi finanziari, rientrava nei contratti assicurativi regolati dal Codice delle Assicurazioni Private e dalla disciplina ISVAP/IVASS, e non tra gli strumenti finanziari disciplinati dal
TUF.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, poi, del principio secondo cui
“tempus regit actum”, omettendo di considerare che la data di stipula del contratto (maggio 2006), precedeva l'estensione del concetto di prodotto finanziario anche alle polizze assicurative, introdotta solo con il D. Lgs.
303/2006.
Infine, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente affermato la carenza informativa da parte della Compagnia, nonostante dagli atti emergerebbe come l'attrice fosse stata compiutamente informata circa la natura e il contenuto della polizza.
Con ulteriore motivo, l'impugnante deduce l'erronea individuazione del
12 soggetto obbligato al risarcimento del danno per violazione dell'art. 109, comma 1, lett. b), D.lgs. 209/2005 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il giudice di prime cure, qualificandola quale contraente e, al contempo, collocatore del prodotto assicurativo, l'avrebbe erroneamente individuata quale soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi informativi.
La qualificazione operata dal primo giudice si porrebbe in contrasto con la normativa di settore, in particolare con l'art. 109, comma 1, lett. b), del
D.lgs. 209/2005, secondo cui il broker assicurativo, agendo su incarico del cliente ed essendo privo di rappresentanza per l'impresa assicuratrice, è titolare in proprio degli obblighi informativi, di trasparenza e adeguatezza nella fase di promozione e collocamento della polizza.
Nel caso di specie, la società Controparte_8 avrebbe operato quale broker assicurativo incaricato dalla cliente, e non Contr quale mandatario della compagnia , che ha agito solo quale emittente della polizza, in regime di libera prestazione di servizi, senza l'ausilio di intermediari permanenti. Contr Ne conseguirebbe che la non ha partecipato alla fase di offerta, né al collocamento del prodotto, che sarebbe avvenuto per il tramite del solo broker.
Inoltre, la motivazione della sentenza sarebbe in contrasto anche con i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., per avere trascurato la reale natura e funzione del rapporto intercorrente tra la compagnia e il broker, nonché il ruolo concretamente svolto da quest'ultimo nella fase precontrattuale.
Ne conseguirebbe la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, ovvero, in subordine, l'obbligo, a carico di
[...]
a manlevarla da ogni pretesa risarcitoria Controparte_8 azionata dagli attori.
L'impugnante censura, infine, anche il capo della sentenza concernente la Contr condanna di al pagamento delle spese di lite.
Con l'appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ha impugnato la sentenza in qualità di unico Controparte_2 erede della originaria attrice , nella parte in cui il Persona_1
13 Tribunale ha ricondotto la responsabilità della Parte_1 nell'ambito extracontrattuale (c.d. responsabilità aquiliana), invece che in quello contrattuale.
Sostiene, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe Contr erroneamente qualificato la responsabilità della come precontrattuale, laddove, in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essa andrebbe ricondotta alla responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. Ciò in quanto gli obblighi informativi, di protezione e correttezza gravanti sugli operatori professionali del settore (come banche e assicurazioni) deriverebbero da obbligazioni ex lege riconducibili all'art. 1173 c.c., con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., e non quinquennale.
Ripropone, infine, tutte le domande e le eccezioni già sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite dalla decisione favorevole, intendendosi le stesse integralmente riproposte.
L'appello principale deve essere rigettato.
Infondata si rivela la doglianza sollevata dall'appellante con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 112 c.p.c., atteso che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dalla predetta norma, non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti, discostandosi dalla prospettazione fornita dalle parti, né di attribuire diversa qualificazione giuridica alle domande avanzate, ovvero di applicare norme differenti rispetto a quelle invocate dall'attore.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, ciò che il citato principio vieta è
l'attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto, non incluso, né implicitamente ricompreso nella domanda (petitum mediato), nonché il fondare la decisione su una causa petendi estranea e mai dedotta o su elementi fattuali estranei al contraddittorio rituale (Cass. II, n.
11289/2018).
La giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato che tale principio è violato ogniqualvolta il giudice, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi essenziali dell'azione, attribuendo o negando un diritto diverso da quello dedotto e non
14 implicitamente contenuto nella domanda, oppure fondi la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo così una causa petendi nuova e difforme da quella prospettata (Cass. n. 7269/2015; Cass. n.
11455/2004).
Inoltre. la domanda vincola il giudice esclusivamente in relazione ai fatti posti a fondamento della stessa e non già in ordine alle norme giuridiche invocate.
Ciò posto, quanto alla modificazione della domanda, l'art. 183 c.p.c. consente di intervenire anche su uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, ossia petitum e causa petendi, purché la nuova domanda rimanga connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non arrechi pregiudizio alle potenzialità difensive della controparte, né comporti un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Come è noto, sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 12310/15.
Con tale pronuncia il massimo consesso nomofilattico ha affermato il seguente principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno od entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali”, (Cass. SS.UU.
15 giugno 2015, n.
12310).
Sulla scia del surriferito insegnamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è ragione di discostarsi, la domanda di risarcimento da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. formulata da Persona_1
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. rappresenta, come
[...] ritenuto dal giudice di primo grado, un'ammissibile modifica delle domande originariamente formulate.
Peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma
15 deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio, finanche potendo considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi (Cass. 7322/2019).
Nel caso di specie, già dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince come l'obbligo risarcitorio correlato alla dedotta responsabilità precontrattuale della convenuta fosse stato già dedotto e commisurato alla “restituzione dell'importo versato”.
La nuova domanda risulta, quindi, in tutta evidenza, connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in causa e la sua proposizione non ha compromesso le potenzialità difensive della controparte, né tantomeno comportato un allungamento dei tempi del processo, in quanto già con le originarie domande era stata introdotta nel dibattito processuale la questione concernente il preteso inadempimento degli obblighi informativi e la responsabilità precontrattuale della convenuta/odierna appellante.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la contesta CP_3
l'assoggettamento del contratto unit-linked alla disciplina del TUF, sostenendo che, alla data di stipula (maggio 2006), la normativa non includeva ancora tali polizze tra i prodotti finanziari, estensione introdotta solo con il D.Lgs. 303/2006.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante: - le polizze assicurative di tipo unit-linked devono considerarsi soluzioni assicurative anche se non viene garantita la restituzione del capitale (“Infatti, il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano né debbano entrare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi
(direttamente o indirettamente) sottostanti la polizza”); le polizze di cui al ramo vita III, e di conseguenza la polizza oggetto del presente procedimento, rimarrebbe comunque sottoposta alla disciplina propria dei prodotti assicurativi (Codice delle Assicurazioni Private e relativi
Regolamenti); la polizza non rientrava, nell'elencazione tassativa degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, secondo comma del TUF e dunque il prodotto, anche se connotato in parte da un elemento di natura finanziaria oltre che da una causa principalmente assicurativa, non avrebbe potuto rientrare nella nozione giuridica di “strumento finanziario”; soltanto con il D.
16 Lgs. del 29 dicembre 2006 n. 303 il legislatore ha modificato l'elenco dei prodotti soggetti alla disciplina del TUF e dei vari regolamenti attuativi che ha introdotto la nozione – prima inesistente - di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" (nella cui categoria rientrano appunto anche le polizze sulla vita di tipo unit-linked come quella all'epoca emessa da Contr
); pertanto, il contratto assicurativo in oggetto, in base al noto principio tempus regit actum, essendo stato concluso nel mese di maggio 2006, non potrebbe ritenersi assoggettato alla disciplina del TUF.
Trattasi di censura infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto, la legge n. 262/05 ha abrogato la lett. f) dell'art. 100 t.u.f., che escludeva, dall'ambito di operatività delle norme sulla sollecitazione all'investimento dei valori mobiliari, i prodotti assicurativi compresi quelli connotati da profili di investimento finanziario, e ha introdotto l'art. 25-bis, con il quale è stata estesa ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (prodotti ramo III e V, tra cui le polizze linked) l'applicazione degli art. 21 e 23 t.u.f. (nei quali sono enunciati i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento e alcune regole relative alla fase precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione dei contratti), attribuendo alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulla sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari assicurativi ad opera delle imprese di assicurazione e degli altri soggetti abilitati.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6061/12
e n. 10333/18) ha stabilito che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262/05 e del D.Lgs. n.
303/06, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se
17 esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l'evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato).
Anche più di recente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3785/24 e n.
9418/2024) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale, così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l'hanno considerata "il terzo pilastro" della previdenza).
Ciò che conta, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, è dunque, la sussistenza o meno della funzione previdenziale, che non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. Le polizze unit-linked sono, infatti, classificate, a seconda delle loro caratteristiche e con specifico riferimento alla garanzia di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato in: 1) polizze guaranteed unit linked, le quali garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
2) polizze partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
18 3) polizze unit linked cd. pure, in cui la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento.
Mentre nelle prime due tipologie di polizze, l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico - nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento (che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato) -, nelle polizze unit linked
"pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Ciò posto, coerentemente, la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n.
209/2005 (secondo cui "rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento") ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed, così espressamente prevedendo come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Come precisato dalla Suprema Corte, “le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui
19 rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.” (Cass. n. 29583/2021 e n. 22961/2023).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la polizza oggetto di esame fosse un vero e proprio prodotto finanziario, essendo evidente che l'assicuratore non abbia assunto alcun rischio: il costo della copertura per il caso morte, detratto dal premio, grava, nella specie, sull'investitore, al quale non è garantito, né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. L'unico rischio finanziario è pertanto posto sull'assicurato, in ragione della variabilità del valore delle quote del fondo collegato.
Il Tribunale ha poi correttamente evidenziato anche l'irrilevanza dell'evento morte nella complessiva economia del contratto, considerata l'età della contraente e la mancanza di alcuna valutazione sanitaria significativa, circostanza che rafforza la qualificazione del negozio come investimento finanziario.
Nella polizza oggetto di causa, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, grava, dunque, totalmente sull'assicurato ed è in realtà insussistente, perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
"slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento. Nella sostanza, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente.
Atteso, dunque, che il contratto prevedeva la possibilità di perdere interamente il capitale e non garantiva comunque un rendimento minimo,
20 circostanza pacifica, ammessa peraltro dalla stessa appellante, correttamente, il giudice di primo grado ha qualificato la polizza in esame come un contratto di investimento anziché di assicurazione sulla vita (cfr. sul punto Cass. cit. n. 22961/2023 e n. 29583/2021).
Ne consegue l'infondatezza del motivo di impugnazione e la conferma, sul punto della decisione impugnata.
Quanto all'assolvimento degli obblighi informativi, l'appellante sostiene Per_ che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la fosse perfettamente informata al momento della sottoscrizione della natura della polizza, non potendo ignorare il collegamento ad un fondo. La stessa si sarebbe dunque liberamente e consapevolmente determinata a contrarre una polizza con una componente finanziaria.
La censura è infondata. il giudice di primo grado osserva: <a conseguenza dell'inquadramento del contratto in questione come strumento di investimento è l'applicazione della normativa all'epoca vigente per un prodotto finanziario ed, in particolare, degli artt. 21 e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché degli artt. 27, 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98 (obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia oggetto, frequenza o dimensione;
obbligo di segnalare il conflitto di interessi).
Non vi è prova che nella fattispecie concreta sia stata compiuta la profilatura dell'investitore e l'informazione adeguata sullo strumento finanziario offerto.
Viceversa, proprio il contenuto delle dichiarazioni contenute nel contratto
[...] rende manifesta la volontà dell'assicurazione - evidentemente sul falso presupposto di non esservi tenuta - di non effettuare la profilatura dell'investitore e l'informazione dello stesso. Invero, nella sezione
“Selezione dei fondi”, compare la dichiarazione che “ Controparte_1
Contr (oggi ) non fornisce consulenza in materia di investimenti. La
21 responsabilità della selezione degli attivi detenuti dal fondo spetta esclusivamente al Contraente (o al suo Consulente Professionale, qualora sia stato nominato)… declina qualsiasi Controparte_1 responsabilità circa le performance di investimento dei fondi e non fa alcuna dichiarazione circa l'idoneità degli attivi selezionati” (cfr. Doc.1, sezione F, “Selezione dei fondi”); Nella sezione “Dichiarazioni” compare la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che “
[...] non mi ha fornito né mi fornirà alcuna consulenza in materia CP_1 di investimenti e che sono l'unico responsabile della selezione degli attivi che saranno detenuti all'interno del mio fondo” (cfr. Doc.1, sezione H,
“Dichiarazioni”); la dichiarazione della Contraente di riconoscere che “
[...]
non è responsabile dei rendimenti sottostanti Controparte_9 detenuti dal fondo né delle sue performance” (cfr. Doc.1, sezione H,
“Dichiarazioni”); la dichiarazione della Contraente di riconoscere che “
[...]
non ha effettuato né effettuerà alcuna Controparte_9 valutazione dell'idoneità dei singoli attivi detenuti o che saranno detenuti dal mio fondo (fatto salvo per quanto previsto dalla normativa assicurativa irlandese in materia di ammissibilità degli attivi)” (cfr. Doc. 1, sezione H,
“Dichiarazioni”). Nella “Dichiarazione d'intesa” compare poi: la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che “
[...] non mi ha fornito né mi fornirà alcuna consulenza in materia CP_1 di investimenti e sono, quindi, l'unico responsabile della selezione degli attivi che saranno detenuti dal fondo” (cfr. Doc. 1, “Dichiarazione
d'intesa”); la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che
“ non è responsabile del rendimento o delle Controparte_9 performance degli attivi sottostanti detenuti dal fondo” (cfr. Doc. 1,
“Dichiarazione d'intesa”); la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che “ non ha effettuato né Controparte_9 effettuerà alcuna valutazione dell'idoneità (fatto salvo per quanto previsto dalla normativa assicurativa irlandese in materia di ammissibilità degli attivi) dei singoli attivi detenuti o che saranno detenuti dal fondo” (cfr. Doc.
1, “Dichiarazione d'intesa”)…. Risulta esclusivamente che la contraente avrebbe preso visione di tutto il materiale illustrativo (Nota Informativa,
Prospetto Informativo, ecc.), come specificamente dichiarato dalla stessa
22 contraente nella proposta di contratto, tuttavia non sufficiente sulla base della normativa applicabile sopracitata.
La violazione della suindicata normativa risulta, d'altra parte da tutta la documentazione prodotta (consegnata proprio da Seb LIFE I.A.C.) e, in ogni caso, dagli espressi riconoscimenti della società convenuta che, negando l'applicazione di detta normativa, riconosce espressamente di non averla rispettata.
La documentazione anche informativa palesa inoltre un quadro generale di inadempimento che attiene in primo luogo alla mancata comunicazione al momento della stipulazione della polizia, della sua natura finanziaria e non assicurativa e degli effettivi rischi conseguenti a tale strumento finanziario.
In sostanza non sono state fornite né al momento della sottoscrizione della polizza assicurazione vita, né successivamente, tutte quelle informazioni e conoscenze tali da porre in condizione la Contraente di avere piena consapevolezza dell'oggetto e della effettive funzioni del contratto al fine di poter determinare con piena consapevolezza il proprio comportamento...>>.
Effettivamente, come ritenuto dal Tribunale, dall'esame della documentazione in atti, risulta evidente la carenza di qualsiasi prova circa una profilatura o una corretta informazione, come attestato dalle stesse dichiarazioni contrattuali e dalla condotta della compagnia, che ha esplicitamente escluso di aver fornito consulenza finanziaria o garantito le performance del fondo.
Tale omissione configura, dunque, sicuramente una violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, non sanata dalla mera consegna di documentazione generica o da dichiarazioni di non adeguatezza sottoscritte dalla cliente.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, prima di effettuare le operazioni di investimento, la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire al cliente un'informazione idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso solo a sèguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
23 La sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione da lui richiesta, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522 del
1998.
Tuttavia, ove lo stesso cliente alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle concretamente rese (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 46/22, ord. Cass.
n. 23131/20 e ord. Cass. n. 16088/18).
Incombeva, dunque, sull'odierna impugnate l'onere di provare di aver concretamente offerto all'investitrice le informazioni che questa lamenta essere state omesse, in modo da consentirle di valutare con piena ed effettiva consapevolezza la rischiosità delle operazioni che si accingeva a compiere.
Detta prova, tuttavia, non è stata affatto fornita.
Ne consegue, sul punto, la conferma della sentenza impugnata.
Quanto al presunto difetto di legittimazione passiva, l'appellante sostiene che gli adempimenti informativi e di profilatura fossero a carico della
Controparte_8
Il primo giudice, sul punto, ha correttamente rilevato che la
[...] ha operato in qualità di broker assicurativo, Controparte_8 limitandosi a svolgere un'attività di intermediazione, mettendo in relazione la contraente con la compagnia assicurativa.
Quest'ultima, in quanto parte contraente della polizza e soggetto emittente, ha assunto l'onere di fornire all'investitore un'informazione adeguata e personalizzata, conforme alle specifiche esigenze del singolo rapporto contrattuale.
Invero, secondo la disciplina prevista dalla L. 792/1984, il broker assicurativo svolge un'attività di mediazione e consulenza intellettuale a favore dell'assicurato, senza assumere alcun ruolo nell'esecuzione del contratto assicurativo né nell'assunzione dei rischi connessi.
Ne consegue che la non può Controparte_8 essere considerata parte del rapporto assicurativo e, di conseguenza, non
è legittimata passivamente per le responsabilità imputate alla
[...]
[...]
[...] . Controparte_10
Invero, l'art. 109, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 209/2005, definendo testualmente “i mediatori di assicurazione o di riassicurazione” come
“intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”, non ha confermato la disciplina contenuta nel previgente art. 1 della L. 792/1984, bensì ne ha innovato sensibilmente il contenuto, sostituendo il precedente e ampio divieto per il broker di essere vincolato “da impegni di sorta” con le imprese assicurative con il più circoscritto divieto di esercitare in nome e per conto di tali imprese poteri di rappresentanza.
In tal senso, il legislatore ha recepito le indicazioni della giurisprudenza, che già in epoca antecedente alla L. 792/1984 aveva qualificato il broker come “mediatore di assicurazione che mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore ai fini della conclusione di un contratto di assicurazione, senza essere vincolato da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con nessuna delle due parti” (cfr., ad es., Cass. Sez. II, 26 agosto 1998 n. 8467).
Come precisato dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga (cfr. Cass. cit. n. 22961/2023): “le informazioni cui era tenuta la ricorrente sono quelle imposte dall'obbligo di correttezza di cui all'articolo 1337 c.c. (e quelle specifiche all'epoca vigenti fanno oggetto di richiamo da parte di quest'ultima norma) e di certo gli obblighi di cui all'articolo in questione, compresi quelli previsti da norme specifiche che nel generale dovere di correttezza e lealtà vanno inserite, gravano sul contraente, ossia sulla impresa che stipula il contratto di investimento finanziario e non già sul mediatore che si limita a mettere in contatto le parti.
E' il contraente che, per principio generale, informa l'altro delle circostanze rilevanti dell'affare.
E ciò salvo che il contraente, tenuto ad informare l'altro, non abbia espressamente delegato o comunque attribuito al mediatore o al suo agente l'incarico di farlo lui”.
Per tali ragioni, il motivo di impugnazione risulta infondato, essendo gli obblighi informativi e di profilatura esclusivamente a carico della
[...]
parte contraente del contratto e Controparte_3
25 beneficiaria economica del premio.
Il rigetto dell'impugnazione principale assorbe e impedisce ogni statuizione sull'appello incidentale subordinato proposto dalla parte appellata, essendo stato esso condizionato all'eventuale accoglimento, in tutto o in parte dell'appello principale, che è stato invece integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale condizionato proposto
[...] dalla parte appellata, avverso la sentenza 3396/2020, pubblicata il 12 maggio 2020 e notificata il 14 maggio 2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
dichiara assorbito l'appello incidentale e, per l'effetto,
[...] conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in € 14.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
26 D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2082/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
3396/2020, pubblicata il 12 maggio 2020 e notificata il 14 maggio 2020, vertente t r a
(già Parte_1 [...]
), in persona del suo l.r, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Paolo Ricci (c.f. Massimiliano Marinozzi (c.f. C.F._1
) e Mario Panebianco (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
e
(c.f. ), nella qualità di unico Controparte_2 C.F._4 erede di , (c.f. ), deceduta il Persona_1 C.F._5
16.07.2020, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lucci (C.F.
); C.F._6
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 aprile 2025
Oggetto: Polizza Unit-linked
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Persona_1 in giudizio la ora Controparte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando Controparte_3 le seguenti conclusioni: “accertare, dichiarare e confermare, per i motivi esposti, la nullità, ovvero l'annullabilità della Polizza n. 216-900440 unit- linked, tra la sig.ra e la Parte_2 Controparte_1
[...
ora;
Controparte_3
2. accertare, dichiarare e confermare, per l'effetto, che risultano prive di giustificazione causale le prestazioni e le attribuzioni patrimoniali eventi origine dalla sopraindicata operazione negoziale invalidamente posta in essere e relative all'investimento effettuato dalla
[...]
(ora CP_1 Controparte_3
) per conto della sig.ra
[...] Persona_1 relativamente alla Polizza n. 216-900440 unit-linked;
3.accertare, dichiarare e confermere, per l'effetto, che la
[...]
(già ) è Controparte_3 Controparte_1 obbligata alla restituzione dell'importo versato (a mezzo dell'assegno di €. Per_ 1.000.000,00# emesso dalla sig.ra all'ordine di
[...]
assegno n. 2005794191-11 tratto sul conto corrente n. CP_1
4812759 dell'emittente su UNICRE-DIT PB) maggiorato degli interessi al tasso legale codicistico dal giorno del pagamento (22.05.2006) al saldo, Per_ ed a risarcire alla sig.ra il maggior danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., il tutto da capitalizzarsi annualmente da determinare con apposita C.T.U.; condannare, per l'effetto, la convenuta
[...]
(già Controparte_3 [...]
), al pagamento della somma che sarà determinata in Controparte_1 corso di causa a titolo di capitale, interessi e risarcimento del danno in
2 favore dell'attrice sig.ra ; in subordine:
5. accertare, Persona_1 dichiarare e confermare, comunque, la violazione da parte di
[...]
(ora Controparte_1 Controparte_3
), dell'art. 15 del regolamento Isvap;
6. accertare,
[...] dichiarare e confermare, per l'effetto, che
[...]
(già ) è Controparte_3 Controparte_1 obbligata a risarcire alla sig.ra il danno dalla stessa Persona_1 subito pari all'intero valore dell'investimento, ovvero, in via ancor più subordinata, in misura corrispondente alla quotazione allo stesso fornita da essa alla data del 30.09.2007 pari Controparte_1 ad €. 743.841,01# oltre interessi e maggior danno, come meglio specificato sub n. 3 che precede;
7. condannare, per l'effetto, la convenuta
(già Controparte_3 [...]
), al pagamento della somma che sarà determinata in Controparte_1 corso di causa a tale per capitale, interessi e risarcimento del danno, in favore dell'attrice sig.ra ; in ogni caso:
8. condannare la Persona_1 convenuta, Controparte_3
(Già ) al pagamento delle spese, diritti ed onorari, sia
[...] CP_1 del procedimento di mediazione non concluso per l'indisponibilità a parteciparvi di essa convenuta, sia del presente giudizio, in esse compreso il costo del contributo unificato (pari ad € 1.466,00), della espletanda C.T.U. e di tutti gli accessori di legge (contributi previdenziali e spese)”.
L'attrice a fondamento della domanda deduceva:
- che in data 16 maggio 2006, all'età di settantanove anni, mediante l'intermediazione della società iscritta Controparte_4 all'Albo dei mediatori di assicurazioni e riassicurazioni di
[...]
, sottoscriveva “un modulo” relativo a un fondo Controparte_1 assicurativo della Controparte_1
- che tale polizza contemplava l'investimento, a titolo di premio iniziale, della somma di euro 1.000.000,00, conferita mediante consegna contestuale, all'atto della sottoscrizione, di un assegno bancario dell'importo corrispondente, tratto sul proprio conto corrente intrattenuto CP_ presso UNICREDIT Private BAing ed emesso all'ordine di
[...]
[..
[...] CP_5
- che tale assegno, era destinato all'incasso in piazza estera – segnatamente, in Irlanda – e recava la data del 22 maggio 2006;
- che, nel fondo assicurativo, veniva collocato quale “attivo sottostante” il
"RAINBOW ACTION FUND", fondo facente capo alla ER BA & ST
(Bahamas) Ltd;
- che, successivamente, si rendeva conto che la polizza in questione non costituiva un autentico contratto assicurativo, bensì un vero e proprio strumento finanziario riconducibile alla categoria delle cosiddette unit- linked, prodotti solo formalmente presentati come assicurativi, ma in realtà interamente dipendenti dall'andamento di uno o più fondi comuni di investimento, nel caso specifico, il “Rainbow Action Fund”, e privi di concreti meccanismi di protezione per l'investitore;
- che, dall'analisi del modulo di sottoscrizione e delle condizioni contrattuali, inviatele solo successivamente alla firma, emergeva chiaramente l'assenza dei presupposti essenziali propri di un contratto di assicurazione sulla vita;
-che, in particolare, l'assicuratore non assumeva alcun rischio, ma trasferiva integralmente alla contraente ogni onere economico, sia in termini finanziari che valutari;
-che la prestazione prevista in caso di decesso, pari al 100,10% del capitale investito, risultava puramente simbolica, se confrontata con i costi annuali di gestione e servizio (superiori al 2% del capitale) e con la totale assenza di accertamenti sanitari in fase di sottoscrizione;
invero, quest'ultimo smentiva la pretesa natura assicurativa della polizza;
-che, a rafforzare l'illegittimità dell'operazione contribuivano le varie violazioni di legge, sia formali che sostanziali: 1) Assenza della sottoscrizione da parte della compagnia , in Controparte_1 violazione dell'art. 23 del D.lgs. n. 58/1998 (TUF), con conseguente nullità del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam; 2) Mancata consegna preventiva del fascicolo informativo, in violazione dell'art. 21 del
TUF e degli articoli 26-30 del Regolamento CONSOB n. 11522/1998, relativi agli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di servizi di investimento;
3) Violazione dell'art. 15 del Regolamento ISVAP,
4 per l'omessa comunicazione del superamento della soglia di perdita patrimoniale (oltre il 30% del valore investito), con conseguente diritto dell'investitore al risarcimento del danno subito;
-che a tali elementi andava aggiunta la condotta gravemente inadempiente e ingannevole dell'intermediario, che induceva una persona anziana, ipovedente e priva di adeguate competenze finanziarie a sottoscrivere un prodotto ad alto rischio, spacciandolo falsamente per una polizza a capitalizzazione garantita, senza fornirle alcuna informazione;
-che tale comportamento violava i principi fondamentali di correttezza, buona fede e trasparenza imposti dalla normativa vigente, non essendo essa stata resa edotta della connotazione finanziaria del prodotto;
-che, in qualità di consumatrice ai sensi del Codice del Consumo, le spettavano: la restituzione integrale delle somme versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
il risarcimento del danno patrimoniale subito, da quantificarsi nel valore dell'investimento o nella sua valutazione al 30 settembre 2007; il riconoscimento delle tutele previste dalla normativa consumeristica, vista la particolare condizione di vulnerabilità.
Si costituiva in giudizio la Controparte_6
, la quale eccepiva la nullità della citazione per mancato rispetto
[...] dei termini a comparire, la prescrizione dell'azione di annullamento e di nullità del contratto ex art. 23 TUF, la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale/preliminare, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la nullità della citazione ai sensi dell'art. 264, I co., c.p.c. e, per l'effetto, adottare gli opportuni provvedimenti;
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la carenza di legittimazione passiva ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio di
[...]
e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o Controparte_3 infondate le domande spiegate nei suoi confronti in relazione alla Polizza per cui è causa;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la sopravvenuta prescrizione sia dell'azione di annullamento sia dell'azione di nullità ex art. 23 del TUF e, per l'effetto, rigettare tutte le connesse richieste ripetitorie e/o risarcitorie. - nel merito, rigettare tutte le domande
5 proposte dall'attrice, anche in via subordinata, nei confronti di
[...]
, poiché infondate in fatto e Controparte_3 diritto;
in particolare, rigettare e/o dichiarare inammissibili l'azione di nullità, annullabilità e la richiesta di risarcimento danni per violazione dell'art. 15 del regolamento Isvap, per i motivi esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, Per_ accertare e dichiarare che nulla è comunque dovuto alla Signora a titolo di danni ai sensi dell'art. 1227, II comma c.c., ovvero in subordine, ridurne l'ammontare ex art. 1227, I comma c.c. per i motivi esposti in atto”.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, l'attrice così modificava le precedenti conclusioni: “In via principale:
1. accertare, dichiarare e confermare, per i motivi esposti e per le violazioni di legge lamentate, la nullità, ovvero l'annullabilità, della Polizza n. 216-900440 unit-linked, tra la sig.ra e la 2. Persona_1 Controparte_1 accertare, dichiarare e confermare, per l'effetto, che risultano prive di giustificazione causale le prestazioni e le attribuzioni patrimoniali aventi origine dalla sopraindicata operazione negoziale invalidamente posta in essere e relative all'investimento effettuato dalla
[...] per conto della sig.ra relativamente CP_1 Persona_1 alla Polizza n. 216-900440 unit-linked; accertare, dichiarare e confermare, per l'effetto, che la è obbligata per le violazioni di Controparte_1 legge lamentate ed anche a titolo di responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., alla restituzione dell'importo versato (a mezzo Per_ dell'assegno di €. 1.000.000,00# emesso dalla sig.ra all'ordine di
, assegno n. 2005794191-11 tratto sul conto Controparte_1 corrente n. 4812759 dell'emittente su UNICREDIT PB) maggiorato degli interessi al tasso legale codicistico dal giorno del pagamento (22.05.2006) Per_ al saldo, ed a risarcire alla sig.ra il maggior danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c., il tutto da capitalizzarsi annualmente da determinare con apposita C.T.U.; 4. condannare, per l'effetto, la convenuta
[...]
, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento della Controparte_1
6 somma che sarà determinata in corso di causa a titolo di capitale, interessi
e risarcimento del danno per le violazioni di legge lamentate, in favore dell'attrice sig.ra ; in subordine:
5. accertare, dichiarare e Persona_1 confermare, comunque, la violazione da parte di
[...]
, dell'art. 15 del regolamento Isvap;
6. accertare, Controparte_1 dichiarare e confermare, per l'effetto, che la è Controparte_1 obbligata a risarcire alla sig.ra il danno dalla stessa Persona_1 subito pari all'intero valore dell'investimento, ovvero, in via ancor più subordinata, in misura corrispondente alla quotazione allo stesso fornita da essa alla data del 30.09.2007 pari Controparte_1 ad €. 743.841,01# oltre interessi e maggior danno, come meglio specificato sub n. 3 che precede;
7. condannare, per l'effetto, la convenuta
, in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento della somma che sarà determinata in corso di causa a tale per capitale, interessi e risarcimento del danno, in favore dell'attrice sig.ra
[...]
; ogni caso:
8. condannare la convenuta, Persona_1 [...]
, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, sia del Controparte_1 procedimento di mediazione non concluso per l'indisponibilità a parteciparvi di essa convenuta, sia del presente giudizio, in esse compreso il costo del contributo unificato (pari ad € 1.466,00), della espletanda C.T.U. e di tutti ali accessori di legge (contributi previdenziali e spese”.
La società convenuta, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova introdotta dall'attrice con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., consistente nella richiesta di condanna della compagnia assicuratrice anche a titolo di responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., rispetto alla quale dichiarava di non accettare il contraddittorio.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale/preliminare, - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la carenza di legittimazione passiva ovvero titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici dedotti in giudizio di Controparte_3
e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o infondate le
[...] domande spiegate nei suoi confronti in relazione alla Polizza per cui è
7 causa; - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la sopravvenuta prescrizione dell'azione di annullamento, dell'azione di nullità ex art 23 del
TUF nonché dell'azione di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale e, per l'effetto, rigettare tutte le connesse richieste ripetitorie e/o risarcitorie. - nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attrice, anche in via subordinata, nei confronti di
[...]
, poiché infondate in fatto e diritto;
in Controparte_3 particolare, rigettare e/o dichiarare inammissibili l'azione di nullità, annullabilità nonché le richieste di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale e per violazione dell'art. 15 del regolamento Isvap, per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare che nulla è comunque Per_ dovuto alla Signora a titolo di danni ai sensi dell'art. 1227, II comma
c.c., ovvero in subordine, ridurne l'ammontare ex art. 1227, I comma c.c. per i motivi esposti in atti”.
Riservata la causa in decisione, con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva: “rigetta la domanda di nullità ovvero annullabilità della
Polizza n. 216-900440 unit-linked, tra la sig.ra e la Persona_1 [...]
ora Controparte_1 Controparte_3
proposta dall'attrice; in accoglimento della domanda risarcitoria
[...] alternativa, condanna la Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € Persona_1
1.000.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, dal 27.9.2012 alla data odierna;
nonché gli interessi legali sulla somma ad oggi dovuta, al saldo;
- condanna la alla Parte_1 rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €
1466,00 per esborsi ed € 27804,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta ”. Parte_1
Il giudizio di appello
La (d'ora innanzi, per Parte_1
8 brevità, anche: ”) con atto di appello notificato il 13.6.2020 a CP_3 [...]
, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma Persona_1
e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) In via cautelare, sospendere
l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 3396/2020, pubblicata il 12 maggio2020 e notificata il 14 maggio 2020, emessa dal Tribunale
Ordinario di Napoli all'esito del giudizio rubricato al n.R.G. 34635/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c.; B) Nel merito, in via principale, accertata la violazione, da parte del Tribunale Ordinario di Napoli, della disposizione di cui all'art. 112 C.p.C., dichiarare la nullità della Sentenza de qua laddove ha accolto la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale mai spiegata;
C) Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del superiore motivo d'appello, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della Sentenza de qua, respingere la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della convenuta ed accolta dal Tribunale
Ordinario, siccome palesemente infondata sia in fatto che in diritto e, comunque, non provata. D) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Si è costituito in giudizio in qualità di unico erede con Controparte_2 comparsa depositata in data 5 ottobre 2020 per l'udienza del 26 ottobre
2020, eccependo l'infondatezza nel merito del gravame, nonché dispiegando tempestivamente appello incidentale condizionato e chiedendo l'accoglimento delle seguenti istanze: “In via preliminare: per i motivi che si andranno meglio ad esporre con apposita memoria di costituzione nel cautelare e resistenza, respingere l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dall'appellante; In via principale: i) dichiarare infondato ed inammissibile l'appello principale proposto da
[...]
e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza impugnata;
in subordine (in caso di accoglimento dell'appello principale): ii) accogliere l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato e le ulteriori eccezioni e domande non accolte o non esaminate perché assorbite nella decisione integralmente favorevole e, per l'effetto confermare la condanna di Parte_1
al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
9 della somma di € 1.000.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente, dal
27.9.2012 alla data della sentenza di primo grado, nonché gli interessi legali sulla somma a quel momento dovuta al saldo, condannandola al pagamento anche delle spese e compensi di questo grado di giudizio”.
In data 20.7.2022, atteso il decesso, intervenuto il 16.6.2022 dell' avv.Gian
Piero Cocchi, difensore dell'appellato si costituiva in giudizio, CP_2 per la detta parte l'avv. Paolo Lucci.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 10 aprile
2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
10 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Parimenti, in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai senti dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
Invero, ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.15.4.2019 n.10422).
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado, ritenendo che il giudice abbia violato l'art. 112 c.p.c., essendosi pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata dalle parti.
In particolare, il giudice avrebbe errato nel ritenere che la parte attrice avesse formulato una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, in quanto la domanda, così come modificata con la memoria ex art. 183, c.p.c., non conteneva alcuna richiesta risarcitoria, ma si limitava alla dichiarazione di nullità o annullabilità del contratto e alla restituzione delle somme versate, con risarcimento del danno esclusivamente nell'ambito dell'indebito oggettivo.
Nel corpo della domanda, -secondo la ricostruzione dell'impugnante, la parte attrice avrebbe invocato la nullità o annullabilità della polizza assicurativa, chiedendo la restituzione dell'importo versato, con gli interessi legali, e il risarcimento del danno derivante dalla violazione della
11 causa del contratto, senza mai chiedere, né esplicitamente, né implicitamente, un risarcimento derivante da responsabilità precontrattuale.
L'unica richiesta di risarcimento contenuta nelle conclusioni, riguarderebbe una presunta violazione dell'art. 15 del Regolamento ISVAP, non una responsabilità precontrattuale.
Con un secondo motivo di appello la censura la sentenza di CP_3 primo grado, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente sussunto la polizza unit-linked, sottoscritta dall'attrice, nell'ambito dei prodotti finanziari soggetti alla disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF), disapplicando la normativa speciale vigente ratione temporis in materia di assicurazioni sulla vita (D. Lgs. 174/1995, Circolare
n. 551/2005, D. Lgs. 209/2005). CP_7
In particolare, avrebbe applicato in modo falsato o inconferente le disposizioni del TUF (artt. 1, co. 1, lett. u), 21, 23, 25 bis, 30, co. 9, 34 D.
Lgs. 58/1998), del Regolamento CONSOB n. 11522/1998 (artt. 27-29), della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006, in contrasto con la qualificazione normativa e giurisprudenziale delle polizze linked come prodotti assicurativi del ramo III.
La sentenza impugnata avrebbe quindi travisato la natura giuridica del contratto, che, pur contenendo elementi finanziari, rientrava nei contratti assicurativi regolati dal Codice delle Assicurazioni Private e dalla disciplina ISVAP/IVASS, e non tra gli strumenti finanziari disciplinati dal
TUF.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, poi, del principio secondo cui
“tempus regit actum”, omettendo di considerare che la data di stipula del contratto (maggio 2006), precedeva l'estensione del concetto di prodotto finanziario anche alle polizze assicurative, introdotta solo con il D. Lgs.
303/2006.
Infine, il Tribunale avrebbe ingiustificatamente affermato la carenza informativa da parte della Compagnia, nonostante dagli atti emergerebbe come l'attrice fosse stata compiutamente informata circa la natura e il contenuto della polizza.
Con ulteriore motivo, l'impugnante deduce l'erronea individuazione del
12 soggetto obbligato al risarcimento del danno per violazione dell'art. 109, comma 1, lett. b), D.lgs. 209/2005 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il giudice di prime cure, qualificandola quale contraente e, al contempo, collocatore del prodotto assicurativo, l'avrebbe erroneamente individuata quale soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi informativi.
La qualificazione operata dal primo giudice si porrebbe in contrasto con la normativa di settore, in particolare con l'art. 109, comma 1, lett. b), del
D.lgs. 209/2005, secondo cui il broker assicurativo, agendo su incarico del cliente ed essendo privo di rappresentanza per l'impresa assicuratrice, è titolare in proprio degli obblighi informativi, di trasparenza e adeguatezza nella fase di promozione e collocamento della polizza.
Nel caso di specie, la società Controparte_8 avrebbe operato quale broker assicurativo incaricato dalla cliente, e non Contr quale mandatario della compagnia , che ha agito solo quale emittente della polizza, in regime di libera prestazione di servizi, senza l'ausilio di intermediari permanenti. Contr Ne conseguirebbe che la non ha partecipato alla fase di offerta, né al collocamento del prodotto, che sarebbe avvenuto per il tramite del solo broker.
Inoltre, la motivazione della sentenza sarebbe in contrasto anche con i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., per avere trascurato la reale natura e funzione del rapporto intercorrente tra la compagnia e il broker, nonché il ruolo concretamente svolto da quest'ultimo nella fase precontrattuale.
Ne conseguirebbe la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, ovvero, in subordine, l'obbligo, a carico di
[...]
a manlevarla da ogni pretesa risarcitoria Controparte_8 azionata dagli attori.
L'impugnante censura, infine, anche il capo della sentenza concernente la Contr condanna di al pagamento delle spese di lite.
Con l'appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ha impugnato la sentenza in qualità di unico Controparte_2 erede della originaria attrice , nella parte in cui il Persona_1
13 Tribunale ha ricondotto la responsabilità della Parte_1 nell'ambito extracontrattuale (c.d. responsabilità aquiliana), invece che in quello contrattuale.
Sostiene, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe Contr erroneamente qualificato la responsabilità della come precontrattuale, laddove, in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essa andrebbe ricondotta alla responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato. Ciò in quanto gli obblighi informativi, di protezione e correttezza gravanti sugli operatori professionali del settore (come banche e assicurazioni) deriverebbero da obbligazioni ex lege riconducibili all'art. 1173 c.c., con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., e non quinquennale.
Ripropone, infine, tutte le domande e le eccezioni già sollevate in primo grado e non esaminate dal Tribunale in quanto ritenute assorbite dalla decisione favorevole, intendendosi le stesse integralmente riproposte.
L'appello principale deve essere rigettato.
Infondata si rivela la doglianza sollevata dall'appellante con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 112 c.p.c., atteso che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dalla predetta norma, non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti, discostandosi dalla prospettazione fornita dalle parti, né di attribuire diversa qualificazione giuridica alle domande avanzate, ovvero di applicare norme differenti rispetto a quelle invocate dall'attore.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, ciò che il citato principio vieta è
l'attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto, non incluso, né implicitamente ricompreso nella domanda (petitum mediato), nonché il fondare la decisione su una causa petendi estranea e mai dedotta o su elementi fattuali estranei al contraddittorio rituale (Cass. II, n.
11289/2018).
La giurisprudenza consolidata ha ripetutamente affermato che tale principio è violato ogniqualvolta il giudice, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi essenziali dell'azione, attribuendo o negando un diritto diverso da quello dedotto e non
14 implicitamente contenuto nella domanda, oppure fondi la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, introducendo così una causa petendi nuova e difforme da quella prospettata (Cass. n. 7269/2015; Cass. n.
11455/2004).
Inoltre. la domanda vincola il giudice esclusivamente in relazione ai fatti posti a fondamento della stessa e non già in ordine alle norme giuridiche invocate.
Ciò posto, quanto alla modificazione della domanda, l'art. 183 c.p.c. consente di intervenire anche su uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, ossia petitum e causa petendi, purché la nuova domanda rimanga connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non arrechi pregiudizio alle potenzialità difensive della controparte, né comporti un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Come è noto, sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite della
Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 12310/15.
Con tale pronuncia il massimo consesso nomofilattico ha affermato il seguente principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno od entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali”, (Cass. SS.UU.
15 giugno 2015, n.
12310).
Sulla scia del surriferito insegnamento giurisprudenziale di legittimità, dal quale non v'è ragione di discostarsi, la domanda di risarcimento da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. formulata da Persona_1
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. rappresenta, come
[...] ritenuto dal giudice di primo grado, un'ammissibile modifica delle domande originariamente formulate.
Peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma
15 deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio, finanche potendo considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al petitum e alla causa petendi (Cass. 7322/2019).
Nel caso di specie, già dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince come l'obbligo risarcitorio correlato alla dedotta responsabilità precontrattuale della convenuta fosse stato già dedotto e commisurato alla “restituzione dell'importo versato”.
La nuova domanda risulta, quindi, in tutta evidenza, connessa alla medesima vicenda sostanziale dedotta in causa e la sua proposizione non ha compromesso le potenzialità difensive della controparte, né tantomeno comportato un allungamento dei tempi del processo, in quanto già con le originarie domande era stata introdotta nel dibattito processuale la questione concernente il preteso inadempimento degli obblighi informativi e la responsabilità precontrattuale della convenuta/odierna appellante.
Con riferimento al secondo motivo di appello, la contesta CP_3
l'assoggettamento del contratto unit-linked alla disciplina del TUF, sostenendo che, alla data di stipula (maggio 2006), la normativa non includeva ancora tali polizze tra i prodotti finanziari, estensione introdotta solo con il D.Lgs. 303/2006.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante: - le polizze assicurative di tipo unit-linked devono considerarsi soluzioni assicurative anche se non viene garantita la restituzione del capitale (“Infatti, il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio versamento del premio/prestazione in caso di sinistro, senza che in esso possano né debbano entrare valutazioni circa l'allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi
(direttamente o indirettamente) sottostanti la polizza”); le polizze di cui al ramo vita III, e di conseguenza la polizza oggetto del presente procedimento, rimarrebbe comunque sottoposta alla disciplina propria dei prodotti assicurativi (Codice delle Assicurazioni Private e relativi
Regolamenti); la polizza non rientrava, nell'elencazione tassativa degli strumenti finanziari di cui all'art. 1, secondo comma del TUF e dunque il prodotto, anche se connotato in parte da un elemento di natura finanziaria oltre che da una causa principalmente assicurativa, non avrebbe potuto rientrare nella nozione giuridica di “strumento finanziario”; soltanto con il D.
16 Lgs. del 29 dicembre 2006 n. 303 il legislatore ha modificato l'elenco dei prodotti soggetti alla disciplina del TUF e dei vari regolamenti attuativi che ha introdotto la nozione – prima inesistente - di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione" (nella cui categoria rientrano appunto anche le polizze sulla vita di tipo unit-linked come quella all'epoca emessa da Contr
); pertanto, il contratto assicurativo in oggetto, in base al noto principio tempus regit actum, essendo stato concluso nel mese di maggio 2006, non potrebbe ritenersi assoggettato alla disciplina del TUF.
Trattasi di censura infondata, per le ragioni di seguito indicate.
Come è noto, la legge n. 262/05 ha abrogato la lett. f) dell'art. 100 t.u.f., che escludeva, dall'ambito di operatività delle norme sulla sollecitazione all'investimento dei valori mobiliari, i prodotti assicurativi compresi quelli connotati da profili di investimento finanziario, e ha introdotto l'art. 25-bis, con il quale è stata estesa ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (prodotti ramo III e V, tra cui le polizze linked) l'applicazione degli art. 21 e 23 t.u.f. (nei quali sono enunciati i criteri generali di prestazione dei servizi di investimento e alcune regole relative alla fase precontrattuale, di perfezionamento e di esecuzione dei contratti), attribuendo alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulla sottoscrizione e collocamento dei prodotti finanziari assicurativi ad opera delle imprese di assicurazione e degli altri soggetti abilitati.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6061/12
e n. 10333/18) ha stabilito che, in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262/05 e del D.Lgs. n.
303/06, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premi siano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto l'assicuratore sia tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze unit linked), il giudice del merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto al fine di stabilire se
17 esso, di là dal nomen iuris attribuitogli, sia da identificare effettivamente come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto l'evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore), oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull'assicurato).
Anche più di recente, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 3785/24 e n.
9418/2024) ha sottolineato che è lo scopo previdenziale (attuato nelle polizze vita attraverso l'accumulo di capitale, così da garantire all'assicurato e/o alla sua famiglia una rendita) a giustificare il sacrificio dei creditori previsto dall'art. 1923 c.c. Ne consegue che la polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella dell'impignorabilità dei capitali e delle rendite, non perché formalmente prodotto assicurativo, ma perché adempie una particolare funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria, destinata per lo più a far fronte ai bisogni della tarda età (in questi termini le Sezioni Unite l'hanno considerata "il terzo pilastro" della previdenza).
Ciò che conta, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, è dunque, la sussistenza o meno della funzione previdenziale, che non è presente soltanto nelle tradizionali polizze di assicurazione della vita oggi appartenenti al ramo I (individuato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 209/05), ossia a quelle che soddisfano il bisogno dell'assicurato di ottenere con immediatezza la disponibilità di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla vita umana, la sopravvivenza e la premorienza, ma, tendenzialmente, anche nelle polizze unit linked nelle quali l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia nel corso della durata del rapporto contrattuale in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato ed è definitivamente quantificato al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. Le polizze unit-linked sono, infatti, classificate, a seconda delle loro caratteristiche e con specifico riferimento alla garanzia di restituzione dei premi riconosciute all'assicurato in: 1) polizze guaranteed unit linked, le quali garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
2) polizze partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
18 3) polizze unit linked cd. pure, in cui la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento "integrale" al valore sottostante delle quote di investimento.
Mentre nelle prime due tipologie di polizze, l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico - nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento (che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato) -, nelle polizze unit linked
"pure" il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Ciò posto, coerentemente, la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n.
209/2005 (secondo cui "rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento") ha fatto rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit linked, ma solo quelle guaranteed e partial garanteed, così espressamente prevedendo come requisito qualificante l'idoneità di un evento futuro legato alla vita a incidere sulla prestazione dell'assicuratore, nel senso di riconoscere comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Come precisato dalla Suprema Corte, “le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui
19 rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.” (Cass. n. 29583/2021 e n. 22961/2023).
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la polizza oggetto di esame fosse un vero e proprio prodotto finanziario, essendo evidente che l'assicuratore non abbia assunto alcun rischio: il costo della copertura per il caso morte, detratto dal premio, grava, nella specie, sull'investitore, al quale non è garantito, né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. L'unico rischio finanziario è pertanto posto sull'assicurato, in ragione della variabilità del valore delle quote del fondo collegato.
Il Tribunale ha poi correttamente evidenziato anche l'irrilevanza dell'evento morte nella complessiva economia del contratto, considerata l'età della contraente e la mancanza di alcuna valutazione sanitaria significativa, circostanza che rafforza la qualificazione del negozio come investimento finanziario.
Nella polizza oggetto di causa, il cd. rischio demografico, pur apparentemente presente, grava, dunque, totalmente sull'assicurato ed è in realtà insussistente, perché non si garantisce all'assicurato, proprio in base all'accordo, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente
"slegata" dal valore sottostante delle quote di investimento. Nella sostanza, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, poiché l'assunzione del rischio è soltanto apparente.
Atteso, dunque, che il contratto prevedeva la possibilità di perdere interamente il capitale e non garantiva comunque un rendimento minimo,
20 circostanza pacifica, ammessa peraltro dalla stessa appellante, correttamente, il giudice di primo grado ha qualificato la polizza in esame come un contratto di investimento anziché di assicurazione sulla vita (cfr. sul punto Cass. cit. n. 22961/2023 e n. 29583/2021).
Ne consegue l'infondatezza del motivo di impugnazione e la conferma, sul punto della decisione impugnata.
Quanto all'assolvimento degli obblighi informativi, l'appellante sostiene Per_ che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la fosse perfettamente informata al momento della sottoscrizione della natura della polizza, non potendo ignorare il collegamento ad un fondo. La stessa si sarebbe dunque liberamente e consapevolmente determinata a contrarre una polizza con una componente finanziaria.
La censura è infondata. il giudice di primo grado osserva: <a conseguenza dell'inquadramento del contratto in questione come strumento di investimento è l'applicazione della normativa all'epoca vigente per un prodotto finanziario ed, in particolare, degli artt. 21 e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché degli artt. 27, 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98 (obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia oggetto, frequenza o dimensione;
obbligo di segnalare il conflitto di interessi).
Non vi è prova che nella fattispecie concreta sia stata compiuta la profilatura dell'investitore e l'informazione adeguata sullo strumento finanziario offerto.
Viceversa, proprio il contenuto delle dichiarazioni contenute nel contratto
[...] rende manifesta la volontà dell'assicurazione - evidentemente sul falso presupposto di non esservi tenuta - di non effettuare la profilatura dell'investitore e l'informazione dello stesso. Invero, nella sezione
“Selezione dei fondi”, compare la dichiarazione che “ Controparte_1
Contr (oggi ) non fornisce consulenza in materia di investimenti. La
21 responsabilità della selezione degli attivi detenuti dal fondo spetta esclusivamente al Contraente (o al suo Consulente Professionale, qualora sia stato nominato)… declina qualsiasi Controparte_1 responsabilità circa le performance di investimento dei fondi e non fa alcuna dichiarazione circa l'idoneità degli attivi selezionati” (cfr. Doc.1, sezione F, “Selezione dei fondi”); Nella sezione “Dichiarazioni” compare la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che “
[...] non mi ha fornito né mi fornirà alcuna consulenza in materia CP_1 di investimenti e che sono l'unico responsabile della selezione degli attivi che saranno detenuti all'interno del mio fondo” (cfr. Doc.1, sezione H,
“Dichiarazioni”); la dichiarazione della Contraente di riconoscere che “
[...]
non è responsabile dei rendimenti sottostanti Controparte_9 detenuti dal fondo né delle sue performance” (cfr. Doc.1, sezione H,
“Dichiarazioni”); la dichiarazione della Contraente di riconoscere che “
[...]
non ha effettuato né effettuerà alcuna Controparte_9 valutazione dell'idoneità dei singoli attivi detenuti o che saranno detenuti dal mio fondo (fatto salvo per quanto previsto dalla normativa assicurativa irlandese in materia di ammissibilità degli attivi)” (cfr. Doc. 1, sezione H,
“Dichiarazioni”). Nella “Dichiarazione d'intesa” compare poi: la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che “
[...] non mi ha fornito né mi fornirà alcuna consulenza in materia CP_1 di investimenti e sono, quindi, l'unico responsabile della selezione degli attivi che saranno detenuti dal fondo” (cfr. Doc. 1, “Dichiarazione
d'intesa”); la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che
“ non è responsabile del rendimento o delle Controparte_9 performance degli attivi sottostanti detenuti dal fondo” (cfr. Doc. 1,
“Dichiarazione d'intesa”); la dichiarazione della Contraente di essere consapevole che “ non ha effettuato né Controparte_9 effettuerà alcuna valutazione dell'idoneità (fatto salvo per quanto previsto dalla normativa assicurativa irlandese in materia di ammissibilità degli attivi) dei singoli attivi detenuti o che saranno detenuti dal fondo” (cfr. Doc.
1, “Dichiarazione d'intesa”)…. Risulta esclusivamente che la contraente avrebbe preso visione di tutto il materiale illustrativo (Nota Informativa,
Prospetto Informativo, ecc.), come specificamente dichiarato dalla stessa
22 contraente nella proposta di contratto, tuttavia non sufficiente sulla base della normativa applicabile sopracitata.
La violazione della suindicata normativa risulta, d'altra parte da tutta la documentazione prodotta (consegnata proprio da Seb LIFE I.A.C.) e, in ogni caso, dagli espressi riconoscimenti della società convenuta che, negando l'applicazione di detta normativa, riconosce espressamente di non averla rispettata.
La documentazione anche informativa palesa inoltre un quadro generale di inadempimento che attiene in primo luogo alla mancata comunicazione al momento della stipulazione della polizia, della sua natura finanziaria e non assicurativa e degli effettivi rischi conseguenti a tale strumento finanziario.
In sostanza non sono state fornite né al momento della sottoscrizione della polizza assicurazione vita, né successivamente, tutte quelle informazioni e conoscenze tali da porre in condizione la Contraente di avere piena consapevolezza dell'oggetto e della effettive funzioni del contratto al fine di poter determinare con piena consapevolezza il proprio comportamento...>>.
Effettivamente, come ritenuto dal Tribunale, dall'esame della documentazione in atti, risulta evidente la carenza di qualsiasi prova circa una profilatura o una corretta informazione, come attestato dalle stesse dichiarazioni contrattuali e dalla condotta della compagnia, che ha esplicitamente escluso di aver fornito consulenza finanziaria o garantito le performance del fondo.
Tale omissione configura, dunque, sicuramente una violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, non sanata dalla mera consegna di documentazione generica o da dichiarazioni di non adeguatezza sottoscritte dalla cliente.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, prima di effettuare le operazioni di investimento, la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire al cliente un'informazione idonea a soddisfare le esigenze del singolo rapporto e, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso solo a sèguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
23 La sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione da lui richiesta, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, Regolamento Consob n. 11522 del
1998.
Tuttavia, ove lo stesso cliente alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle concretamente rese (cfr., ex multis, ord. Cass. n. 46/22, ord. Cass.
n. 23131/20 e ord. Cass. n. 16088/18).
Incombeva, dunque, sull'odierna impugnate l'onere di provare di aver concretamente offerto all'investitrice le informazioni che questa lamenta essere state omesse, in modo da consentirle di valutare con piena ed effettiva consapevolezza la rischiosità delle operazioni che si accingeva a compiere.
Detta prova, tuttavia, non è stata affatto fornita.
Ne consegue, sul punto, la conferma della sentenza impugnata.
Quanto al presunto difetto di legittimazione passiva, l'appellante sostiene che gli adempimenti informativi e di profilatura fossero a carico della
Controparte_8
Il primo giudice, sul punto, ha correttamente rilevato che la
[...] ha operato in qualità di broker assicurativo, Controparte_8 limitandosi a svolgere un'attività di intermediazione, mettendo in relazione la contraente con la compagnia assicurativa.
Quest'ultima, in quanto parte contraente della polizza e soggetto emittente, ha assunto l'onere di fornire all'investitore un'informazione adeguata e personalizzata, conforme alle specifiche esigenze del singolo rapporto contrattuale.
Invero, secondo la disciplina prevista dalla L. 792/1984, il broker assicurativo svolge un'attività di mediazione e consulenza intellettuale a favore dell'assicurato, senza assumere alcun ruolo nell'esecuzione del contratto assicurativo né nell'assunzione dei rischi connessi.
Ne consegue che la non può Controparte_8 essere considerata parte del rapporto assicurativo e, di conseguenza, non
è legittimata passivamente per le responsabilità imputate alla
[...]
[...]
[...] . Controparte_10
Invero, l'art. 109, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 209/2005, definendo testualmente “i mediatori di assicurazione o di riassicurazione” come
“intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”, non ha confermato la disciplina contenuta nel previgente art. 1 della L. 792/1984, bensì ne ha innovato sensibilmente il contenuto, sostituendo il precedente e ampio divieto per il broker di essere vincolato “da impegni di sorta” con le imprese assicurative con il più circoscritto divieto di esercitare in nome e per conto di tali imprese poteri di rappresentanza.
In tal senso, il legislatore ha recepito le indicazioni della giurisprudenza, che già in epoca antecedente alla L. 792/1984 aveva qualificato il broker come “mediatore di assicurazione che mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore ai fini della conclusione di un contratto di assicurazione, senza essere vincolato da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con nessuna delle due parti” (cfr., ad es., Cass. Sez. II, 26 agosto 1998 n. 8467).
Come precisato dalla Suprema Corte in una fattispecie analoga (cfr. Cass. cit. n. 22961/2023): “le informazioni cui era tenuta la ricorrente sono quelle imposte dall'obbligo di correttezza di cui all'articolo 1337 c.c. (e quelle specifiche all'epoca vigenti fanno oggetto di richiamo da parte di quest'ultima norma) e di certo gli obblighi di cui all'articolo in questione, compresi quelli previsti da norme specifiche che nel generale dovere di correttezza e lealtà vanno inserite, gravano sul contraente, ossia sulla impresa che stipula il contratto di investimento finanziario e non già sul mediatore che si limita a mettere in contatto le parti.
E' il contraente che, per principio generale, informa l'altro delle circostanze rilevanti dell'affare.
E ciò salvo che il contraente, tenuto ad informare l'altro, non abbia espressamente delegato o comunque attribuito al mediatore o al suo agente l'incarico di farlo lui”.
Per tali ragioni, il motivo di impugnazione risulta infondato, essendo gli obblighi informativi e di profilatura esclusivamente a carico della
[...]
parte contraente del contratto e Controparte_3
25 beneficiaria economica del premio.
Il rigetto dell'impugnazione principale assorbe e impedisce ogni statuizione sull'appello incidentale subordinato proposto dalla parte appellata, essendo stato esso condizionato all'eventuale accoglimento, in tutto o in parte dell'appello principale, che è stato invece integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale condizionato proposto
[...] dalla parte appellata, avverso la sentenza 3396/2020, pubblicata il 12 maggio 2020 e notificata il 14 maggio 2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale proposto dalla Parte_1
dichiara assorbito l'appello incidentale e, per l'effetto,
[...] conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in € 14.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
26 D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione
Napoli, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
27