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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2195/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9583/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002301220183796787 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1387/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo nr. 20250002301220183796787 notificatogli il 17 marzo 2025 per un importo di euro 756,02.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica del prodromico accertamento esecutivo, relativo a Tari anno 2021, di cui assume non essere mai venuto a conoscenza dichiarando di avere in ogni caso proceduto al pagamento di quanto ingiustamente richiestogli con riserva e diritto di ripetizione.
Si sono costituite in giudizio Municipia s.p.a. e NOV S.r.l. deducendo che il prodromico atto di accertamento nr.89694679 era stato ritualmente notificato al ricorrente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 24 aprile 2024 come da documentazione allegata.
Hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso del 26 gennaio 2026 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
Deve difatti essere disattesa l'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente, posto che dalla documentazione versata in atti dalle resistenti emerge che l'atto presupposto è stato notificato nel 2024 .
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso, dal 24 aprile 2024, data dell'atto interruttivo della prescrizione, il termine di 5 anni alla data di notifica del preavviso impugnato.
Il ricorso, pertanto, va disatteso in quanto infondato.
Per rigore di soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che liquida in euro 200,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9583/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002301220183796787 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1387/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo nr. 20250002301220183796787 notificatogli il 17 marzo 2025 per un importo di euro 756,02.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica del prodromico accertamento esecutivo, relativo a Tari anno 2021, di cui assume non essere mai venuto a conoscenza dichiarando di avere in ogni caso proceduto al pagamento di quanto ingiustamente richiestogli con riserva e diritto di ripetizione.
Si sono costituite in giudizio Municipia s.p.a. e NOV S.r.l. deducendo che il prodromico atto di accertamento nr.89694679 era stato ritualmente notificato al ricorrente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in data 24 aprile 2024 come da documentazione allegata.
Hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la trattazione del ricorso del 26 gennaio 2026 il Giudice ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
Deve difatti essere disattesa l'eccezione di prescrizione proposta dalla ricorrente, posto che dalla documentazione versata in atti dalle resistenti emerge che l'atto presupposto è stato notificato nel 2024 .
Da ciò discende l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione non essendo decorso, dal 24 aprile 2024, data dell'atto interruttivo della prescrizione, il termine di 5 anni alla data di notifica del preavviso impugnato.
Il ricorso, pertanto, va disatteso in quanto infondato.
Per rigore di soccombenza parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, che liquida in euro 200,00 oltre accessori come per legge.