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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 358/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 13/06/2025, alle ore 11:03, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: ER l'Avv. NA GIUSEPPE;
attesta dell'impedimento a Parte_1 comparire di;
è presente procuratrice della società, giusta CP_2 Controparte_3 procura esibit ER presente con l'avv. FIORENTINO, in sostituzione dell'avv. MAIOCCHI Controparte_1
EM ZI PIERANGELO. La resistente opposta chiede che la causa venga discussa. Parte ricorrente richiama quanto già espresso in ricorso circa la cessione di azienda e la situazione del cessionario. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della opposizione e la revoca del d.i. Parte resistente opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda e la condanna al pagamento del T.F.R. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da: C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NA Parte_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Controparte_1 C.F._1 OZZ ) VIA NINO DALL'ORO, 4 C.F._2
26900 LODI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte ricorrente nel monitorio, premesso di aver Controparte_1 lavorato come impiegata di livello 3 del C.C.N.L. di riferimento per la società opponente
[...]
), per il periodo dal 15.4.1993 al 13.2.2024 in forza di contratto a tempo indeterminato e di Parte_2 essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 13.2.2024, ha chiesto che il
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse a Parte_1 di pagare l'importo complessivo di € 55.259,97 a titolo di TFR (al netto dell'acconto sul TFR ricevuto di €
4.500,00), oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 12.03.2025 il decreto ingiuntivo n. 21/2025 (r.g. d.i. n. 217/2025).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 22/04/2025, a Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo che era “l'unica Controparte_1 responsabile della gestione e delle operazioni contabili all'interno di da almeno 12 anni”, della scoperta Parte_1 all'interno di armadi di “pile di posta non aperta, assegni non versati, persino contanti”, in sostanza dell'inadempimento ai doveri di diligenza e correttezza del lavoratore subordinato e consistente nell'occultamento di cartelle esattoriali, di avvisi fiscali, nella cancellazione de” l'80% delle mail inviate e ricevute ai due indirizzi aziendali a lei assegnati”, nell'invio di informazioni “non veritiere” alla commercialista della modifica dell'accordo con CP_4 il cessionario d'azienda a causa dell'omesso inserimento dell'intero carico fiscale nel bilancio, dell'omessa Pag. 1 di 9 informazione circa la reale situazione economica della società ai rappresentanti. La società opponente ha allegato delle vicende intercorse con la società La Tribuna S.r.l. successivamente alla cessione dell'azienda.
Ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta per il pignoramento del conto corrente operato da
[...]
. Controparte_5
Ha eccepito la compensazione del credito della opposta con il credito risarcitorio preteso, la cui quantificazione ha rimesso ad una C.T.U.
Ha promosso eccezione riconvenzionale per fatto illecito della ex-dipendente.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito regolarmente nel giudizio di opposizione contestando le avverse Controparte_1 deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso in data 12.03.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere confermato.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 55.259,97 a titolo di
TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 13.02.2024 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La sussistenza ed ammontare del credito spettante a parte opposta, al lordo, risulta dal listino paga prodotto, che ne è prova scritta e documentale, oltre che dall'acconto ricevuto (v. doc. n. I-2 fasc. opposta).
È noto che la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2017, n.
2239; v. conforme Cass. 20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
ER contro, non può condividersi quanto dedotto dall'ingiunta odierna opponente
[...]
Parte_1
Pag. 2 di 9 Quanto (genericamente, come si dirà) addotto dall'opponente sulla responsabilità dell'opposto nella causazione dei danni deve considerare quanto esposto dall'art. 2104 c.c., alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità - che non può che essere condiviso, in quanto espressione di principi generali-.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
23/08/2006, n. 18375 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/05/2008, n. 13530, Cass. civ.,
Sentenza, 21/08/2004, n. 16530; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/05/2000, n. 6664, Cass. civ., Sez. lavoro,
24/09/1996, n. 8435; sulla autonomia rispetto al procedimento disciplinare, v. Cass. civ., Sez. lavoro,
03/02/1999, n. 950 e Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/01/2009, n. 394).
La giurisprudenza summenzionata ha, altresì, chiarito che è onere del datore di lavoro fornire prova del danno subito.
Da quanto esposto significa che il datore di lavoro ha l'onere di provare che l'evento dannoso patito sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore. Se tale onere viene assolto, è il lavoratore che deve provare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione.
Nel caso di specie plurimi sono i motivi per addivenire ad una pronuncia di rigetto nel merito:
a) la circostanza, pacifica e documentale (v. buste paga), che la opposta sia stata inquadrata nel livello 3 del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, la cui figura professionale di riferimento, la n. 19 dell'art. 113 (pag. 114 di 598 del doc. n. II fasc. opposta) prevede espressamente che debbano esserci istruzioni e procedure del tutto incompatibili con la responsabilità esclusiva (e dunque completa autonomia decisionale) che viene attribuita all'opposta dall'opponente:
“contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”; l'assenza nell'opposizione di una deduzione e prova di istruzioni, procedure operative complesse relative al sistema contabile è elemento dirimente per ritenere la circostanza addotta (genericamente) incompatibile con quanto emergente dalle buste paga e dal C.C.N.L. di riferimento;
b) la circostanza, pacifica e documentale, che il rapporto di lavoro sia cessato in data 13.02.2024 (doc.
n. I-1 fasc. opposta) e che dunque sia impossibile ipotizzare una responsabilità per negligenza,
Pag. 3 di 9 infedeltà del lavoratore subordinato successivamente a tale data, difettando ogni deduzione sul titolo, ovvero sulla prosecuzione del rapporto in regime di subordinazione (la opposta, pacificamente, ha successivamente “collaborato” con la opponente, per “dare una mano”, in parallelo ad una nuova occupazione lavorativa – pag. 3 del ricorso in opposizione-, ma nulla viene addotto in punto di subordinazione); si consideri che la documentazione prodotta docc. nn. da 15 a 26 di parte opponente riguarda corrispondenza successiva alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (mesi di aprile, luglio, settembre ed ottobre del 2024);
c) l'omessa deduzione di un nesso di causa degli asseriti e non quantificati né quantificabili danni patiti dall'opponente (che omette di dedurre elementi e criteri per addivenire alla prova della quantificazione e la cui rimessione ad una C.T.U. avrebbe carattere del tutto esplorativo) rispetto alla condotta tenuta dalla opposta;
nel ricorso in opposizione (pag. 7), la stessa opponente – con valenza confessoria – così scrive: “né né il Sig. e/o la Sig.ra hanno mai ricevuto “alcun Parte_1 CP_2 CP_3 segnale di allarme” dalla Sig.ra responsabile della contabilità, e/o dal proprio consulente fiscale, che li avvisasse CP_1 che c'era qualcosa che non andava”, imputando le condotte anche ad un consulente fiscale, senza operare distinguo causale con la condotta genericamente attribuita alla opposta;
d) l'omesso riscontro di un nesso di causa – addotto in termini generici – con la documentazione offerta da parte ricorrente;
non vi è deduzione precisa che i presunti “disordine” ed “occultamento” di documentazione fiscale e non negli “armadi” della società sia riconducibile alla condotta dell'opposta.
Da una disamina dei documenti dell'opponente, emerge piuttosto che fossero coinvolti nella situazione economica dell'opponente generici “professionisti” (cfr. doc. n. 16 fasc. opponente: “[…]
Con la società in liquidazione,=non si può fare nessuna rateazione senza quel documento. I profession=sti potevano dirlo tempo fa, ma non l'hanno fatto […]”) o lo studio (sempre doc. n. 16 fasc. opponente “[…] CP_4
La ns. speranza =C3 che con il bilancio della liquidazione possiamo andare via dallo e trovare CP_6 qualcuno in grado di offrire un vero aiuto […]”; cfr. doc. n. 17 fasc. opponente: “[…] La mi dice che CP_4 una ragioniera=dovrebbe sapere. E pazza. Sono loro che dovrebbero dirci cosa fare. <=div> Vorrei liberare anche te da questo girone dantesco. […]”); è sufficiente esaminare la corrispondenza mail prodotta (tutta per fatti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato da cui è scaturito il TFR di cui è causa) per rinvenire che alcuna censura fu mossa alla “collaborazione” prestata dall'opposta (si veda, a titolo CP_ di esempio, il doc. n. 19 fasc. opponente, la cui conversazione è la seguente: “Ciao , Oggi è arrivato una notifica del bol=o non pagato del camioncino nel 2021. Purtroppo, il faldone dove sono racc=lte queste cose non va oltre 2019. Tu hai modo di=capire cosa è stata pagata e no”); l'omesso riscontro a delle richieste di contatto tramite mail di cui ai documenti da 24 a 26 compresi è giustificato dalla medesima opposta quando ER fornisce riscontro scritto, senza che l'opponente adduca nulla al riguardo (cfr. “Ciao Ho visto ora
=uesto messaggio nello spam e rispondo. […]”; si osserva, ad ogni modo, che si tratta di una conversazione
Pag. 4 di 9 del settembre del 2024, successiva al licenziamento del febbraio 2024);
e) la deduzione di fatti irrilevanti coinvolgenti i rapporti, commerciali e giuridici, intercorsi con una società terza rispetto al presente giudizio (La Tribuna S.r.l.) e l'irrilevanza di una pretesa ma infondata
“omessa collaborazione” nella fase di “transizione aziendale” con tale società terza (pag. 11 ricorso in opposizione), in relazione a quello che è un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
(l'atto di cessione è del mese di marzo del 2024, doc. n. 28, fasc. opponente); si intende che non può logicamente sostenersi l'inadempimento omissivo ad un dovere di negligenza di un lavoratore subordinato per compensare l'esistenza di presunto danno patrimoniale con un credito di TFR maturato nel rapporto, il cui mancato pagamento dovrebbe essere giustificato da un supposto e comunque inconferente inadempimento di una società terza, se il rapporto di lavoro subordinato è cessato il mese prima (febbraio 2024);
f) l'inammissibile configurabilità di una causa di impossibilità sopravvenuta alla stregua del genus numquam perit, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione: “l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo: essa consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio genus numquam perit, può evidentemente verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (da ultimo
Cass. 22/06/2022, n. 20152)” (cfr. parte motiva di Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10683);
l'applicazione di tale principio è sufficiente a sconfessare l'argomentazione della società opponente;
g) da ultimo, l'inammissibilità delle circostanze di prova orale richieste dall'opponente: in particolare, i capitoli 1 e 2 hanno ad oggetto circostanze non contestate, i capitoli 3, 4, 9, 10, 11, 15 sono irrilevanti, il capitolo 5 è valutativo (“esclusiva disponibilità”; “accesso esclusivo”) e generico (“per almeno 12 anni”;
“casella di posta elettronica certificata aziendale”, quale?), il capitolo 6 è generico, valutativo (“nel corso del riordino”; “documentazione disordinata e nascosta”; “circa 129 raccomandate non aperte”) e irrilevante, perché è muto con riferimento al nesso di causa con la condotta dell'opposta, il capitolo 8 è generico e valutativo (“riconosciuto verbalmente”; “di essersi dimenticata” “che la responsabilità era soltanto sua”), il capitolo
12 è generico e valutativo (“informazioni non veritiere”; “reali carichi fiscali della società”), il capitolo 14 è generico (“a causa dei comportamenti”; “notificato fermi amministrativi e pignoramenti del conto corrente”), il capitolo 16 è documentale ed irrilevante (trattandosi di credito per TFR preteso nel monitorio).
ER questi motivi l'opposizione è gravemente infondata e non merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 21 emesso in data 12.03.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n.
217/2025), deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.
Le argomentazioni spese dalla parte palesano la carenza dell'ordinaria diligenza nel proporre il ricorso e rendono evidente la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per strumentale infondatezza dell'azione (secondo
Pag. 5 di 9 Cass. civ. sez. Un. Sent. n. 22405 del 2018).
La negligenza è ricavabile dall'opinare, in ricorso, sulla negligenza della opposta sconfessata dagli stessi documenti prodotti;
difetta pertanto la prova, anche indiziaria, di quanto genericamente dedotto dalla parte.
L'infondatezza della tesi non appare sorretta da quel minimo grado di diligenza tollerabile e viola perciò la disposizione, la cui ratio dai connotati marcatamente pubblicistici sanziona, anche senza impulso di parte,
l'abuso dello strumento processuale per fini dilatori (v. motivazione di Corte Cost., Sent. n. 152 del 2016; v.
Tribunale di Bari, sez. III, Sent. 14.02.2012, Tribunale Piacenza Sent. 15.11.2011).
In tale caso, la colpa grave ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. involge l'azione processuale nel suo complesso
(e non singoli aspetti di essa); cosicché è certamente meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale anche a prescindere dal danno procurato alla controparte mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. anche Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7726 del 2016;
v. Cass. civ. sez. II Sent. n. 27623 del 2017; in senso conforme, v. recente Cass. civ. Sez. I, Ord. del 27.10.2023,
n. 29831).
Sono sicuramente indici esteriori della colpa grave nel proporre l'iniziativa giudiziaria nel suo complesso – quali ricorrono nel caso in esame – la pretestuosità dell'azione giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata in ciò sostanziandosi l'errore macroscopico nell'interpretazione di norme sostanziali e processuali, ovvero per manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dell'azione (v. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20.04.2018, n. 9912; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15.02.2021, n.
3830; v. conforme Cass. civ. Sez. III Ord., 12.07.2023, n. 19948), ma anche la coscienza dell'infondatezza della domanda, in difetto della normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (v. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 28.10.2022, n. 32001).
Occorre una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.
Nel caso di specie le tesi della parte opponente, anche in punto di impossibilità sopravvenuta, si scontrano con orientamenti giurisprudenziali consolidati.
L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30.09.2021, n. 26545).
Come ebbe ad affermare la Corte di Cassazione, la cui motivazione è del tutto condivisa ed afferente al caso di specie: “intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio
Pag. 6 di 9 al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire
l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (v. Cass. civ. Sez. III, Ord. del 12/06/2018, n. 15209).
Il criterio di liquidazione della somma posta a carico della parte soccombente, oltre ad essere rimesso all'equità del giudice, risulta, ai sensi della disposizione evocata, svincolato da ogni parametro e la condanna ha carattere officioso, quindi, derogatorio rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., che informa il processo civile.
Sulla liquidazione della somma, questo Giudice intende il rinvio all'equità come multiplo delle spese legali liquidate, che vengono aumentate nella misura della metà (v. Tribunale Milano, sez. III, sent. 21/10/2014).
La parte viene perciò condannata a corrispondere alla controparte la predetta somma, la cui liquidazione è rimessa al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con l'aumento della metà dell'importo per come liquidato in dispositivo, a titolo di spese giudiziali ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
L'art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (“attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), in attuazione della delega, specificamente contenuta nell'art. 1 comma 21 lett.
a) della L. n. 206 del 26 novembre 2021, ha introdotto il nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c., che sancisce il ristoro dell'Amministrazione della giustizia – nella forbice edittale che va da euro 500,00 ad euro 5.000,00, con condanna in favore della cassa delle ammende- per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, all'uopo rinviando ai commi 1°, 2°, 3° dell'art. 96 c.p.c.
In sostanza, dal tenore della disposizione, nel caso di lite temeraria, oltre alla condanna in favore di controparte, il Giudice è tenuto alla condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 in favore dello Stato.
È allora equo condannare il ricorrente al pagamento dell'importo, in ragione del contenuto dispendio di energie provocato all'Amministrazione della Giustizia consistente nella celebrazione di una sola udienza del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria. La condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. viene liquidata in dispositivo al minimo edittale e posta a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Pag. 7 di 9 Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione di per l'effetto: Parte_1
a) conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso in data 12.03.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
b) dichiara esecutivo in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso in data 12.03.2025 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) condanna altresì la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
4) condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., parte opponente a pagare a parte opposta la metà delle spese di lite liquidate, pari ad € 5.000,00.
5) condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la società opponente a pagare alla cassa delle ammende la somma, equitativamente determinata, di € 500,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 8 di 9
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 13/06/2025, alle ore 11:03, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: ER l'Avv. NA GIUSEPPE;
attesta dell'impedimento a Parte_1 comparire di;
è presente procuratrice della società, giusta CP_2 Controparte_3 procura esibit ER presente con l'avv. FIORENTINO, in sostituzione dell'avv. MAIOCCHI Controparte_1
EM ZI PIERANGELO. La resistente opposta chiede che la causa venga discussa. Parte ricorrente richiama quanto già espresso in ricorso circa la cessione di azienda e la situazione del cessionario. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della opposizione e la revoca del d.i. Parte resistente opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda e la condanna al pagamento del T.F.R. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 358/2025 promossa da: C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NA Parte_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Controparte_1 C.F._1 OZZ ) VIA NINO DALL'ORO, 4 C.F._2
26900 LODI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte ricorrente nel monitorio, premesso di aver Controparte_1 lavorato come impiegata di livello 3 del C.C.N.L. di riferimento per la società opponente
[...]
), per il periodo dal 15.4.1993 al 13.2.2024 in forza di contratto a tempo indeterminato e di Parte_2 essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo con decorrenza dal 13.2.2024, ha chiesto che il
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse a Parte_1 di pagare l'importo complessivo di € 55.259,97 a titolo di TFR (al netto dell'acconto sul TFR ricevuto di €
4.500,00), oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 12.03.2025 il decreto ingiuntivo n. 21/2025 (r.g. d.i. n. 217/2025).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 22/04/2025, a Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo che era “l'unica Controparte_1 responsabile della gestione e delle operazioni contabili all'interno di da almeno 12 anni”, della scoperta Parte_1 all'interno di armadi di “pile di posta non aperta, assegni non versati, persino contanti”, in sostanza dell'inadempimento ai doveri di diligenza e correttezza del lavoratore subordinato e consistente nell'occultamento di cartelle esattoriali, di avvisi fiscali, nella cancellazione de” l'80% delle mail inviate e ricevute ai due indirizzi aziendali a lei assegnati”, nell'invio di informazioni “non veritiere” alla commercialista della modifica dell'accordo con CP_4 il cessionario d'azienda a causa dell'omesso inserimento dell'intero carico fiscale nel bilancio, dell'omessa Pag. 1 di 9 informazione circa la reale situazione economica della società ai rappresentanti. La società opponente ha allegato delle vicende intercorse con la società La Tribuna S.r.l. successivamente alla cessione dell'azienda.
Ha eccepito l'impossibilità sopravvenuta per il pignoramento del conto corrente operato da
[...]
. Controparte_5
Ha eccepito la compensazione del credito della opposta con il credito risarcitorio preteso, la cui quantificazione ha rimesso ad una C.T.U.
Ha promosso eccezione riconvenzionale per fatto illecito della ex-dipendente.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto.
Si è costituito regolarmente nel giudizio di opposizione contestando le avverse Controparte_1 deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso in data 12.03.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere confermato.
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 55.259,97 a titolo di
TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 13.02.2024 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La sussistenza ed ammontare del credito spettante a parte opposta, al lordo, risulta dal listino paga prodotto, che ne è prova scritta e documentale, oltre che dall'acconto ricevuto (v. doc. n. I-2 fasc. opposta).
È noto che la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2017, n.
2239; v. conforme Cass. 20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
ER contro, non può condividersi quanto dedotto dall'ingiunta odierna opponente
[...]
Parte_1
Pag. 2 di 9 Quanto (genericamente, come si dirà) addotto dall'opponente sulla responsabilità dell'opposto nella causazione dei danni deve considerare quanto esposto dall'art. 2104 c.c., alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità - che non può che essere condiviso, in quanto espressione di principi generali-.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che: “ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
23/08/2006, n. 18375 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/05/2008, n. 13530, Cass. civ.,
Sentenza, 21/08/2004, n. 16530; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/05/2000, n. 6664, Cass. civ., Sez. lavoro,
24/09/1996, n. 8435; sulla autonomia rispetto al procedimento disciplinare, v. Cass. civ., Sez. lavoro,
03/02/1999, n. 950 e Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/01/2009, n. 394).
La giurisprudenza summenzionata ha, altresì, chiarito che è onere del datore di lavoro fornire prova del danno subito.
Da quanto esposto significa che il datore di lavoro ha l'onere di provare che l'evento dannoso patito sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore. Se tale onere viene assolto, è il lavoratore che deve provare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione.
Nel caso di specie plurimi sono i motivi per addivenire ad una pronuncia di rigetto nel merito:
a) la circostanza, pacifica e documentale (v. buste paga), che la opposta sia stata inquadrata nel livello 3 del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, la cui figura professionale di riferimento, la n. 19 dell'art. 113 (pag. 114 di 598 del doc. n. II fasc. opposta) prevede espressamente che debbano esserci istruzioni e procedure del tutto incompatibili con la responsabilità esclusiva (e dunque completa autonomia decisionale) che viene attribuita all'opposta dall'opponente:
“contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”; l'assenza nell'opposizione di una deduzione e prova di istruzioni, procedure operative complesse relative al sistema contabile è elemento dirimente per ritenere la circostanza addotta (genericamente) incompatibile con quanto emergente dalle buste paga e dal C.C.N.L. di riferimento;
b) la circostanza, pacifica e documentale, che il rapporto di lavoro sia cessato in data 13.02.2024 (doc.
n. I-1 fasc. opposta) e che dunque sia impossibile ipotizzare una responsabilità per negligenza,
Pag. 3 di 9 infedeltà del lavoratore subordinato successivamente a tale data, difettando ogni deduzione sul titolo, ovvero sulla prosecuzione del rapporto in regime di subordinazione (la opposta, pacificamente, ha successivamente “collaborato” con la opponente, per “dare una mano”, in parallelo ad una nuova occupazione lavorativa – pag. 3 del ricorso in opposizione-, ma nulla viene addotto in punto di subordinazione); si consideri che la documentazione prodotta docc. nn. da 15 a 26 di parte opponente riguarda corrispondenza successiva alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato (mesi di aprile, luglio, settembre ed ottobre del 2024);
c) l'omessa deduzione di un nesso di causa degli asseriti e non quantificati né quantificabili danni patiti dall'opponente (che omette di dedurre elementi e criteri per addivenire alla prova della quantificazione e la cui rimessione ad una C.T.U. avrebbe carattere del tutto esplorativo) rispetto alla condotta tenuta dalla opposta;
nel ricorso in opposizione (pag. 7), la stessa opponente – con valenza confessoria – così scrive: “né né il Sig. e/o la Sig.ra hanno mai ricevuto “alcun Parte_1 CP_2 CP_3 segnale di allarme” dalla Sig.ra responsabile della contabilità, e/o dal proprio consulente fiscale, che li avvisasse CP_1 che c'era qualcosa che non andava”, imputando le condotte anche ad un consulente fiscale, senza operare distinguo causale con la condotta genericamente attribuita alla opposta;
d) l'omesso riscontro di un nesso di causa – addotto in termini generici – con la documentazione offerta da parte ricorrente;
non vi è deduzione precisa che i presunti “disordine” ed “occultamento” di documentazione fiscale e non negli “armadi” della società sia riconducibile alla condotta dell'opposta.
Da una disamina dei documenti dell'opponente, emerge piuttosto che fossero coinvolti nella situazione economica dell'opponente generici “professionisti” (cfr. doc. n. 16 fasc. opponente: “[…]
Con la società in liquidazione,=non si può fare nessuna rateazione senza quel documento. I profession=sti potevano dirlo tempo fa, ma non l'hanno fatto […]”) o lo studio (sempre doc. n. 16 fasc. opponente “[…] CP_4
La ns. speranza =C3 che con il bilancio della liquidazione possiamo andare via dallo e trovare CP_6 qualcuno in grado di offrire un vero aiuto […]”; cfr. doc. n. 17 fasc. opponente: “[…] La mi dice che CP_4 una ragioniera=dovrebbe sapere. E pazza. Sono loro che dovrebbero dirci cosa fare. <=div> Vorrei liberare anche te da questo girone dantesco. […]”); è sufficiente esaminare la corrispondenza mail prodotta (tutta per fatti successivi alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato da cui è scaturito il TFR di cui è causa) per rinvenire che alcuna censura fu mossa alla “collaborazione” prestata dall'opposta (si veda, a titolo CP_ di esempio, il doc. n. 19 fasc. opponente, la cui conversazione è la seguente: “Ciao , Oggi è arrivato una notifica del bol=o non pagato del camioncino nel 2021. Purtroppo, il faldone dove sono racc=lte queste cose non va oltre 2019. Tu hai modo di=capire cosa è stata pagata e no”); l'omesso riscontro a delle richieste di contatto tramite mail di cui ai documenti da 24 a 26 compresi è giustificato dalla medesima opposta quando ER fornisce riscontro scritto, senza che l'opponente adduca nulla al riguardo (cfr. “Ciao Ho visto ora
=uesto messaggio nello spam e rispondo. […]”; si osserva, ad ogni modo, che si tratta di una conversazione
Pag. 4 di 9 del settembre del 2024, successiva al licenziamento del febbraio 2024);
e) la deduzione di fatti irrilevanti coinvolgenti i rapporti, commerciali e giuridici, intercorsi con una società terza rispetto al presente giudizio (La Tribuna S.r.l.) e l'irrilevanza di una pretesa ma infondata
“omessa collaborazione” nella fase di “transizione aziendale” con tale società terza (pag. 11 ricorso in opposizione), in relazione a quello che è un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
(l'atto di cessione è del mese di marzo del 2024, doc. n. 28, fasc. opponente); si intende che non può logicamente sostenersi l'inadempimento omissivo ad un dovere di negligenza di un lavoratore subordinato per compensare l'esistenza di presunto danno patrimoniale con un credito di TFR maturato nel rapporto, il cui mancato pagamento dovrebbe essere giustificato da un supposto e comunque inconferente inadempimento di una società terza, se il rapporto di lavoro subordinato è cessato il mese prima (febbraio 2024);
f) l'inammissibile configurabilità di una causa di impossibilità sopravvenuta alla stregua del genus numquam perit, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione: “l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo: essa consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio genus numquam perit, può evidentemente verificarsi soltanto quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro (da ultimo
Cass. 22/06/2022, n. 20152)” (cfr. parte motiva di Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n.10683);
l'applicazione di tale principio è sufficiente a sconfessare l'argomentazione della società opponente;
g) da ultimo, l'inammissibilità delle circostanze di prova orale richieste dall'opponente: in particolare, i capitoli 1 e 2 hanno ad oggetto circostanze non contestate, i capitoli 3, 4, 9, 10, 11, 15 sono irrilevanti, il capitolo 5 è valutativo (“esclusiva disponibilità”; “accesso esclusivo”) e generico (“per almeno 12 anni”;
“casella di posta elettronica certificata aziendale”, quale?), il capitolo 6 è generico, valutativo (“nel corso del riordino”; “documentazione disordinata e nascosta”; “circa 129 raccomandate non aperte”) e irrilevante, perché è muto con riferimento al nesso di causa con la condotta dell'opposta, il capitolo 8 è generico e valutativo (“riconosciuto verbalmente”; “di essersi dimenticata” “che la responsabilità era soltanto sua”), il capitolo
12 è generico e valutativo (“informazioni non veritiere”; “reali carichi fiscali della società”), il capitolo 14 è generico (“a causa dei comportamenti”; “notificato fermi amministrativi e pignoramenti del conto corrente”), il capitolo 16 è documentale ed irrilevante (trattandosi di credito per TFR preteso nel monitorio).
ER questi motivi l'opposizione è gravemente infondata e non merita di essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto n. 21 emesso in data 12.03.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro (r.g. n.
217/2025), deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.
Le argomentazioni spese dalla parte palesano la carenza dell'ordinaria diligenza nel proporre il ricorso e rendono evidente la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per strumentale infondatezza dell'azione (secondo
Pag. 5 di 9 Cass. civ. sez. Un. Sent. n. 22405 del 2018).
La negligenza è ricavabile dall'opinare, in ricorso, sulla negligenza della opposta sconfessata dagli stessi documenti prodotti;
difetta pertanto la prova, anche indiziaria, di quanto genericamente dedotto dalla parte.
L'infondatezza della tesi non appare sorretta da quel minimo grado di diligenza tollerabile e viola perciò la disposizione, la cui ratio dai connotati marcatamente pubblicistici sanziona, anche senza impulso di parte,
l'abuso dello strumento processuale per fini dilatori (v. motivazione di Corte Cost., Sent. n. 152 del 2016; v.
Tribunale di Bari, sez. III, Sent. 14.02.2012, Tribunale Piacenza Sent. 15.11.2011).
In tale caso, la colpa grave ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. involge l'azione processuale nel suo complesso
(e non singoli aspetti di essa); cosicché è certamente meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale anche a prescindere dal danno procurato alla controparte mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. anche Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 7726 del 2016;
v. Cass. civ. sez. II Sent. n. 27623 del 2017; in senso conforme, v. recente Cass. civ. Sez. I, Ord. del 27.10.2023,
n. 29831).
Sono sicuramente indici esteriori della colpa grave nel proporre l'iniziativa giudiziaria nel suo complesso – quali ricorrono nel caso in esame – la pretestuosità dell'azione giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata in ciò sostanziandosi l'errore macroscopico nell'interpretazione di norme sostanziali e processuali, ovvero per manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dell'azione (v. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20.04.2018, n. 9912; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15.02.2021, n.
3830; v. conforme Cass. civ. Sez. III Ord., 12.07.2023, n. 19948), ma anche la coscienza dell'infondatezza della domanda, in difetto della normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (v. Cass. civ. Sez. Unite Ord., 28.10.2022, n. 32001).
Occorre una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.
Nel caso di specie le tesi della parte opponente, anche in punto di impossibilità sopravvenuta, si scontrano con orientamenti giurisprudenziali consolidati.
L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità (Cass. civ. Sez. III Ord.,
30.09.2021, n. 26545).
Come ebbe ad affermare la Corte di Cassazione, la cui motivazione è del tutto condivisa ed afferente al caso di specie: “intende valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio
Pag. 6 di 9 al fine di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SS.UU. 12310/2015 in motivazione) e consentire
l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (v. Cass. civ. Sez. III, Ord. del 12/06/2018, n. 15209).
Il criterio di liquidazione della somma posta a carico della parte soccombente, oltre ad essere rimesso all'equità del giudice, risulta, ai sensi della disposizione evocata, svincolato da ogni parametro e la condanna ha carattere officioso, quindi, derogatorio rispetto al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c., che informa il processo civile.
Sulla liquidazione della somma, questo Giudice intende il rinvio all'equità come multiplo delle spese legali liquidate, che vengono aumentate nella misura della metà (v. Tribunale Milano, sez. III, sent. 21/10/2014).
La parte viene perciò condannata a corrispondere alla controparte la predetta somma, la cui liquidazione è rimessa al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri medi, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con l'aumento della metà dell'importo per come liquidato in dispositivo, a titolo di spese giudiziali ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
L'art. 3 comma 6 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (“attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), in attuazione della delega, specificamente contenuta nell'art. 1 comma 21 lett.
a) della L. n. 206 del 26 novembre 2021, ha introdotto il nuovo quarto comma dell'art. 96 c.p.c., che sancisce il ristoro dell'Amministrazione della giustizia – nella forbice edittale che va da euro 500,00 ad euro 5.000,00, con condanna in favore della cassa delle ammende- per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo, all'uopo rinviando ai commi 1°, 2°, 3° dell'art. 96 c.p.c.
In sostanza, dal tenore della disposizione, nel caso di lite temeraria, oltre alla condanna in favore di controparte, il Giudice è tenuto alla condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 in favore dello Stato.
È allora equo condannare il ricorrente al pagamento dell'importo, in ragione del contenuto dispendio di energie provocato all'Amministrazione della Giustizia consistente nella celebrazione di una sola udienza del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria. La condanna ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c. viene liquidata in dispositivo al minimo edittale e posta a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Pag. 7 di 9 Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione di per l'effetto: Parte_1
a) conferma il decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso in data 12.03.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
b) dichiara esecutivo in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 21/2025 emesso in data 12.03.2025 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) condanna altresì la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
4) condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., parte opponente a pagare a parte opposta la metà delle spese di lite liquidate, pari ad € 5.000,00.
5) condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la società opponente a pagare alla cassa delle ammende la somma, equitativamente determinata, di € 500,00.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 13 giugno 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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