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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/01/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R. V.G. 7317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Eugenia Tommasi di Vignano Presidente
Dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
Dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice
nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) promosso congiuntamente da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e da
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DIOGUARDI CARLO RENZO come da mandato in atti,
sentito il relatore,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che le parti con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 14/11/2023 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1196/2008 pronunciata dal Tribunale
Pagina 1 di 2 di Verona e pubblicata in data 22/04/2008 nei seguenti termini:
“Previa dichiarazione di equità e congruità il Tribunale dichiari che con la
corresponsione da parte del Sig. ed a favore della Sig. della somma di Pt_1 Pt_2
euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento) nulla è più dovuto da questi alla propria ex
moglie a qualsiasi titolo riconducibile all'atto di scioglimento degli effetti civili del
matrimonio ivi anche compresi l'assegno di mantenimento e quanto spettante all'ex
coniuge a titolo di quota di indennità di fine rapporto del proprio ex marito”;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime – anche quanto a determinazione una tantum
dell'assegno divorzile – alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale e della documentazione depositata;
ritenuto che, stante la richiesta congiunta di tale provvedimento, non occorra provvedere sulle spese di lite, visto che neppure le parti hanno richiesto la relativa statuizione;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ongiuntamente: Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1196/2008 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso depositato in data 14/11/2023,
riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 16/01/2024.
La giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Eugenia Tommasi di Vignano
Pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Eugenia Tommasi di Vignano Presidente
Dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
Dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice
nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) promosso congiuntamente da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e da
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DIOGUARDI CARLO RENZO come da mandato in atti,
sentito il relatore,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che le parti con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 14/11/2023 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1196/2008 pronunciata dal Tribunale
Pagina 1 di 2 di Verona e pubblicata in data 22/04/2008 nei seguenti termini:
“Previa dichiarazione di equità e congruità il Tribunale dichiari che con la
corresponsione da parte del Sig. ed a favore della Sig. della somma di Pt_1 Pt_2
euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento) nulla è più dovuto da questi alla propria ex
moglie a qualsiasi titolo riconducibile all'atto di scioglimento degli effetti civili del
matrimonio ivi anche compresi l'assegno di mantenimento e quanto spettante all'ex
coniuge a titolo di quota di indennità di fine rapporto del proprio ex marito”;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime – anche quanto a determinazione una tantum
dell'assegno divorzile – alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale e della documentazione depositata;
ritenuto che, stante la richiesta congiunta di tale provvedimento, non occorra provvedere sulle spese di lite, visto che neppure le parti hanno richiesto la relativa statuizione;
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ongiuntamente: Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1196/2008 del
Tribunale di Verona, che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso depositato in data 14/11/2023,
riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 16/01/2024.
La giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Eugenia Tommasi di Vignano
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