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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.7032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice Rel. Est.Dott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 02 maggio 1984 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 21 dicembre 1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rozzano il giorno 20 aprile 2007
(anno 2007 atto n. 6 parte 2 serie A)
In comunione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 giugno 2025 ed integrato in data 22.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale -sita a Milano (MI), in via dei Missaglia n. 40 e dalla quale il marito si è già allontanato- resta nella disponibilità esclusiva della signora Parte_2 , la quale ne diventerà piena proprietaria, come da accordi di seguito precisati.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Nel rispetto degli accordi intercorsi, le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno integralmente corrisposte dalla signora Parte_2 la quale dichiara espressamente di rinunciare a qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti del signor Parte_1 per il pagamento delle rate riferite a periodi anteriori alla data dell'accollo del mutuo de quo che avverrà entro 6 mesi dalla data della sentenza di separazione.
C) Con riferimento alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da appartamento e cantina, rappresentati al NCEU del comune di Milano rispettivamente al Foglio 628, particella 38, sub
706, indirizzo Milano (MI), via dei Missaglia n. 40 piano 1, zona cens. 3, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 2,5, superficie catastale tot. m² 50, rendita catastale € 193,67 (appartamento) e al Foglio
628, particella 38, sub 707, indirizzo Milano (MI), in via dei Missaglia n. 40, piano S1, zona cens. 3, categoria C/2, classe 2, consistenza m² 9, superficie catastale tot. m² 12, rendita catastale € 11,62
(cantina), quale condizione indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il signor [...]
Pt_1 si impegna a cedere alla signora Parte_2 , che accetta, la di lui quota di proprietà -pari
,
al 50%- dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
A titolo di corrispettivo per la cessione di cui sopra, la signora Parte_2 si impegna a corrispondere al signor Parte_1 la somma complessiva di € 43.000,00 (euro quarantatremila/00), da versarsi in due soluzioni: € 40.000,00 (euro quarantamila/00) contestualmente alla stipula dell'atto notarile e €
3.000,00 (euro tremila/00) decorsi dodici mesi dalla medesima data, nonché la signora Pt 2 si impegna ad accollarsi il mutuo gravante sull'immobile oggetto di cessione, con effetto liberatorio nei confronti del signor Parte_1
Tale predetto trasferimento da parte del signor Parte_1 della propria quota del diritto di proprietà
Parte_2 avrà luogo entro sei mesi dalla data di dei suddetti immobili a favore della signora pubblicazione della sentenza della loro separazione ed essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E
del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese notarili della signora Parte_2
Resta altresì concordato che qualsiasi costo relativo alla stipulazione dell'accollo liberatorio ovvero all'estinzione anticipata del contratto di mutuo acceso sulla casa coniugale sarà posto a carico esclusivo della signora Parte_2
D) Il conto corrente dedicato al pagamento del mutuo gravante sull'ex casa coniugale sarà utilizzato esclusivamente dalla signora Parte_2 e, pertanto, le eventuali giacenze presenti su detto conto detratte le somme che risultino essere state versate dal signor Parte_1 al solo fine di adempiere al pagamento del mutuo ivi domiciliato saranno di spettanza esclusiva della stessa signora Pt_2.
-
E) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Rozzano il giorno 20 aprile 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di liteal definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice Rel. Est.Dott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 02 maggio 1984 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 21 dicembre 1986 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rozzano il giorno 20 aprile 2007
(anno 2007 atto n. 6 parte 2 serie A)
In comunione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 giugno 2025 ed integrato in data 22.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale -sita a Milano (MI), in via dei Missaglia n. 40 e dalla quale il marito si è già allontanato- resta nella disponibilità esclusiva della signora Parte_2 , la quale ne diventerà piena proprietaria, come da accordi di seguito precisati.
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
4) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili sono stati già divisi bonariamente e, pertanto, con riferimento a tali beni, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
B) Nel rispetto degli accordi intercorsi, le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno integralmente corrisposte dalla signora Parte_2 la quale dichiara espressamente di rinunciare a qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti del signor Parte_1 per il pagamento delle rate riferite a periodi anteriori alla data dell'accollo del mutuo de quo che avverrà entro 6 mesi dalla data della sentenza di separazione.
C) Con riferimento alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da appartamento e cantina, rappresentati al NCEU del comune di Milano rispettivamente al Foglio 628, particella 38, sub
706, indirizzo Milano (MI), via dei Missaglia n. 40 piano 1, zona cens. 3, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 2,5, superficie catastale tot. m² 50, rendita catastale € 193,67 (appartamento) e al Foglio
628, particella 38, sub 707, indirizzo Milano (MI), in via dei Missaglia n. 40, piano S1, zona cens. 3, categoria C/2, classe 2, consistenza m² 9, superficie catastale tot. m² 12, rendita catastale € 11,62
(cantina), quale condizione indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il signor [...]
Pt_1 si impegna a cedere alla signora Parte_2 , che accetta, la di lui quota di proprietà -pari
,
al 50%- dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
A titolo di corrispettivo per la cessione di cui sopra, la signora Parte_2 si impegna a corrispondere al signor Parte_1 la somma complessiva di € 43.000,00 (euro quarantatremila/00), da versarsi in due soluzioni: € 40.000,00 (euro quarantamila/00) contestualmente alla stipula dell'atto notarile e €
3.000,00 (euro tremila/00) decorsi dodici mesi dalla medesima data, nonché la signora Pt 2 si impegna ad accollarsi il mutuo gravante sull'immobile oggetto di cessione, con effetto liberatorio nei confronti del signor Parte_1
Tale predetto trasferimento da parte del signor Parte_1 della propria quota del diritto di proprietà
Parte_2 avrà luogo entro sei mesi dalla data di dei suddetti immobili a favore della signora pubblicazione della sentenza della loro separazione ed essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E
del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese notarili della signora Parte_2
Resta altresì concordato che qualsiasi costo relativo alla stipulazione dell'accollo liberatorio ovvero all'estinzione anticipata del contratto di mutuo acceso sulla casa coniugale sarà posto a carico esclusivo della signora Parte_2
D) Il conto corrente dedicato al pagamento del mutuo gravante sull'ex casa coniugale sarà utilizzato esclusivamente dalla signora Parte_2 e, pertanto, le eventuali giacenze presenti su detto conto detratte le somme che risultino essere state versate dal signor Parte_1 al solo fine di adempiere al pagamento del mutuo ivi domiciliato saranno di spettanza esclusiva della stessa signora Pt_2.
-
E) Ciascun coniuge ha un proprio conto corrente, separato rispetto a quello acceso per il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale e alimentato con i propri redditi da lavoro, e, pertanto, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Rozzano il giorno 20 aprile 2007;
2) Omologa le condizioni di separazione ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di liteal definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Rozzano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore dott. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 23.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi