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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1009/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIUSEPPE ( , C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE SIMONE GIUSEPPE ( , C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE SIMONE GIUSEPPE ( , C.F._1
appellanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FERLITO FRANCESCO ( ), C.F._4 Conclusioni per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza,
[...] deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, così provvedere:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente valutato le risultanze della CTU ed, in particolare, per avere il Tribunale omesso e/o comunque erroneamente valutato il seguente fatto decisivo della controversia, che ha formato oggetto di discussione tra le parti e che è stato accertato dallo stesso CTU e cioè che: “anche tenendo conto della natura posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi, predisposti dalla concedente, non soddisfano le pattuizioni contrattuali”;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare che i tassi indicati nei contratti controversi non corrispondono a quelli praticati dalla società concedente e non sono corretti, né trasparenti, né corrispondono ai tassi annui che eguagliano il costo del bene al valore attuale dei canoni e dell'opzione di riscatto finale in quanto essi non consentono di elaborare un piano di ammortamento che, anche con canoni posticipati, corrisponda a tutte le pattuizioni contrattuali;
3) per effetto di tutto quanto sopra, applicare la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117 TUB e, conseguentemente, così provvedere:
3.1) con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 467105 del
10.02.2005, estinto in data 01.05.2014, condannare la controparte alla restituzione dei maggiori interessi incassati rispetto a quelli dovuti al saggio ex art. 117 TUB, pari ad euro 128.126,60, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3.2) con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 805389 del
21/10/2011, rideterminare il saldo del rapporto, riconoscendo una differenza, in
pag. 2/13 favore di parte appellante, a titolo di maggiori interessi pagati rispetto a quelli dovuti al saggio ex art. 117 TUB, pari ad euro 96.201,45, nonché tenendo conto dell'avvenuto incasso, da parte dell'appellata, in data 30 settembre 2020, dell'importo di euro 170.655,39;
3.3) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto n.
805389, operata dalla parte appellata nelle more del giudizio, non sussistendo alcun inadempimento da parte della società utilizzatrice, in considerazione della operata rideterminazione del saldo del medesimo rapporto controverso;
4) porre le spese di CTU ad integrale carico della parte appellata;
5) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore»;
per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni Controparte_1 contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto dalla società e dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 1210/22, emessa dal
[...] Parte_3
Tribunale di Firenze in data in data 24 - 26 aprile 2022, questa confermando in ogni sua parte, con rigetto di ogni ulteriore domanda formulata dalla parte appellante e con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo , in qualità Parte_1 Parte_1 di debitore principale, e in qualità di Parte_2 Parte_3 fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. 1210 del 2022 del Tribunale di
Firenze, che ha rigettato tutte le domande da essi proposte, ossia quella di accertamento dell'usurarietà con riferimento ai contratti di locazione finanziaria n. 467105, del 10 febbraio 2005, e n. 805389/001, del 21 ottobre 2011, stipulati con GG (nel Controparte_2 Controparte_1 prosieguo ), quella subordinata di accertamento dell'indeterminatezza CP_1 delle condizioni dei contratti medesimi e quelle consequenziali di sequestro degli effetti cambiari posti a garanzia del credito – inibendone l'incasso – di pag. 3/13 condanna alla restituzione degli interessi indebitamente pagati, di rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha in primo luogo rilevato come non sussistesse usura – né quanto agli interessi corrispettivi né quanto a quelli moratori – per entrambi i rapporti dedotti in giudizio, in quanto il tasso effettivo globale (t.e.g.) di entrambi i rapporti risultava inferiore ai rispettivi tassi-soglia.
Ha parimenti escluso l'indeterminatezza del costo complessivo del finanziamento, sempre con riferimento a entrambi i rapporti. A tal proposito ha considerato che in ambedue i contratti «risultano specificatamente indicati il
Tasso Annuo Nominale ed il dettaglio di tutti i costi connessi con l'erogazione del finanziamento» e sono riportati «sia l'importo finanziato, che il corrispettivo totale del finanziamento, nonché il piano di ammortamento con l'indicazione della maxi rata iniziale, dei canoni periodici e del prezzo per l'opzione di acquisto dei beni oggetto di leasing». Ha altresì negato che dovesse essere indicato l'Indice sintetico di costo (i.s.c.), risultando, il costo dell'operazione, sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del “tasso leasing” iniziale.
Il Tribunale ha poi escluso che il tasso nominale annuo fosse stato indicato in modo inesatto nei contratti dedotti in giudizio. A tal proposito ha considerato che i canoni avessero natura “posticipata”, in quanto i medesimi contratti prevedono la decorrenza del rapporto «dalla data di consegna dei beni ed il pagamento dei canoni periodici a partire dal giorno uno del primo mese successivo a quello di ricevimento dei beni». Ha quindi aderito alle conclusioni della c.t.u. espletata, secondo cui, qualora detti canoni fossero considerati come
“posticipati”, il tasso applicato risultava coincidente con quello pattuito, e dunque era stato indicato in modo corretto.
Le spese di lite sono state poste solidalmente a carico degli attori, in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si sostiene che, anche tenendo conto della natura pag. 4/13 posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi «non soddisfano le pattuizioni contrattuali»;
2. con il secondo si chiede di accertare che i tassi pattuiti in ambedue i contratti sono inespressi o indeterminati, dovendosi ricalcolare il quantum dovuto ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b.
Si è costituita , protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti sostengono che «anche tenendo conto della natura posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi, predisposti dalla concedente, non soddisfano le pattuizioni contrattuali». A loro dire, anche in tal caso, «se elaborato al tasso pattuito contrattualmente (4,80% per il contratto n. 467105 e
6,57% per il contratto n. 805389), il piano prevede il pagamento di importi diversi dall'importo finanziato e dagli interessi passivi previsti contrattualmente». E il c.t.u. avrebbe infatti concluso che non sia possibile
«elaborare un piano di ammortamento al tasso contrattuale con canoni posticipati che rispetti tutti i vincoli contrattuali». L'errore commesso dal
Tribunale consisterebbe quindi nell'aver considerato corretto il tasso indicato nel contratto sulla base della natura “posticipata” dei canoni, quando anche in tal caso l'indicazione risulterebbe erronea, avendo il c.t.u. accertato che «i suddetti tassi determinano importi diversi sia rispetto all'importo finanziato che rispetto agli interessi passivi che risulterebbero dovuti». Il consulente avrebbe accertato, quanto al contratto n. 467105, che «il capitale residuo al termine del pagamento dell'ultimo canone (€ 6.963,74) non coincide con il valore di riscatto
(€ 14.000,00) […]; il totale del pagamento della quota capitale (€ 1.407.036,26) pag. 5/13 è diverso dal valore dell'importo finanziato (€ 1.400.000); il totale del pagamento della quota interessi (€ 202.829,34) è diverso da € 209.865,60». Quanto al contratto n. 805389, «il capitale residuo al termine del pagamento dell'ultimo canone (€ 3.170,42) non coincide con il valore di riscatto (€ 6.340,00); il totale del pagamento della quota capitale (€ 637.169,58) è diverso dal valore dell'importo finanziato (€ 634.000); il totale del pagamento della quota interessi
(€ 117.599,72) è diverso da € 120.769,30». Pertanto, chiedono che la sentenza di primo grado sia riformata «per omessa e/o comunque erronea valutazione delle risultanze della CTU».
Con il secondo motivo – da trattare congiuntamente al primo, stante l'intima connessione delle censure – domandano di accertare che i tassi pattuiti in entrambi i contratti sono inespressi o indeterminati e, in conseguenza, di ricalcolare quanto dovuto ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b. Assumono che i contratti dedotti in giudizio indicherebbero erroneamente il tasso leasing, che divergerebbe da quello applicato, così sussistendo «un problema di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione»; sostengono quindi che l'assenza di trasparenza incide «sull'equilibrio delle relazioni contrattuali», risultando incomprensibile la giustificazione economica del contratto. Pertanto, «alla ipotesi di mancata pattuizione, nel contratto, del tasso di interesse, deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore», con la conseguenza che la somma dovuta dovrebbe essere ricalcolata applicando il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b. Sostengono inoltre che la divergenza tra tasso pattuito e quello applicato «conduc[e] ad un prezzo delle operazioni indeterminato e non espresso e sicuramente non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore». Domandano quindi che sia accertato «che i tassi pattuiti nei contratti controversi non sono né corretti,
pag. 6/13 né trasparenti, in quanto essi non consentono di elaborare un piano di ammortamento che, anche con canoni posticipati, corrisponda a tutte le pattuizioni contrattuali, ivi compresa la decorrenza del contratto e la durata del primo periodo ed, altresì, in quanto gli stessi tassi pattuiti non corrispondono
[…] ai tassi annui che eguagliano il costo dei beni ai valori attuali dei canoni e delle opzioni di riscatto finale». In conclusione, chiedono che sia rideterminata la somma dovuta per interessi, ai sensi del citato art. 117, comma 7, t.u.b., secondo i calcoli effettuati dal c.t.u., accertando che gli appellanti avrebbero pagato in eccedenza, per il contratto n. 467105, euro 128.126,60 e, per il contratto n. 805389, euro 96.201,45 (al quale dovrà essere sommato l'ulteriore importo di euro 170.655,39, incassato da con l'escussione dei titoli CP_1 costituiti in pegno), di cui domanda la condanna al pagamento.
I motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati.
1.1. Va anzitutto rammento come, secondo la Corte di cassazione, «[i] presupposti circostanziali che giustificano l'integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè l'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117 TUB, comma 7, sono alternativamente due:
l'inosservanza del comma 4, a mente del quale “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Questa Corte ha affermato che “la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente
pag. 7/13 inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore” (Cass. n. 12889/2021)» (Cass. n. 7630 del
2025; Corte d'appello di Firenze n. 629 del 2025).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «“[n]ei contratti bancari,
l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, comma 4 e
7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca” (v.
Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456)» (Cass. n. 35101 del 2024, in motivazione).
Nel caso in esame, come emerge dai contratti dedotti in giudizio, le parti hanno pattuito il pagamento di canoni dei quali è precisamente indicato l'importo, il numero, le scadenze e le modalità di aggiornamento;
pertanto, la possibile rappresentazione di un diverso tasso leasing, determinando la violazione di regole di condotta della concedente, avrebbe potuto dar luogo, se del caso, a responsabilità della stessa e fondare una pretesa risarcitoria, avanzata in primo grado e non riproposta in appello.
Quanto al contratto n. 467105 (doc. 1 fasc. Intesa di primo grado), esso prevede il finanziamento dell'importo di euro 1.400.000,00 da parte di
GG , in favore di Controparte_2 CP_1 Parte_4
– rapporto poi ceduto a – con l'impegno di quest'ultima
[...] Parte_1 di pagare un canone anticipato iniziale di euro 22.164,80, al momento della accettazione della consegna dei beni oggetto del leasing, e ulteriori 71 canoni mensili del medesimo importo di euro 22.164,80, ogni 1° giorno di ciascuno dei
71 mesi successivi, oltre il valore residuo di riscatto pari a euro 14.000,00. È poi previsto un meccanismo di indicizzazione mensile degli importi da pag. 8/13 corrispondere, parametrato sull'Euribor 3 mesi, e la relativa formula matematica per la sua concreta applicazione. Il tasso interno di attualizzazione
(ossia il cosiddetto tasso leasing) è indicato in misura pari al 4,80%.
Analogamente, il contratto n. 805389 (doc. 7 fasc. Intesa di primo grado), prevede il finanziamento dell'importo di euro 634.000,00, sempre da parte di
(GG ) in favore di Controparte_2 CP_1 Parte_4
– rapporto parimenti ceduto a – con l'impegno di
[...] Parte_1 quest'ultima di pagare un canone anticipato iniziale di euro 63.400,00, alla sottoscrizione del contratto, e ulteriori 71 canoni mensili di euro 9.648,30, ogni
1° giorno di ciascuno dei 71 mesi successivi, oltre il valore residuo di riscatto pari a euro 6.340,00. Anche per tale rapporto è previsto un meccanismo di indicizzazione mensile degli importi da corrispondere, parametrato all'Euribor 3 mesi, e la relativa formula matematica per la sua applicazione. Il tasso interno di attuazione (ossia sempre il tasso leasing) è indicato in misura pari al 6,57%.
Nel caso in esame, anche a voler ipotizzare che il tasso interno di attualizzazione sia stato erroneamente indicato – come asserito dagli appellanti
– non ricorrerebbe comunque un caso di nullità della pattuizione, e non vi sarebbe quindi spazio per la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117
t.u.b., in quanto l'ammontare del costo dell'operazione risulterebbe comunque univocamente determinato, consistendo, come detto, nell'impegno al pagamento di canoni di cui è esattamente predeterminato il numero, le periodiche scadenze e il relativo l'importo, modificabile, questo, soltanto in base a criteri parimenti prestabiliti, legati all'indice Euribor, ossia a un elemento oggettivo, estraneo al controllo delle parti e non determinabile nemmeno dalla banca. Pertanto, il contenuto della prestazione, lungi dall'essere inespresso o indeterminato, è in realtà stabilito in modo preciso e certo, e quindi trasparente, sì da permettere all'utilizzatore di prevedere e valutare il livello di rischio e di spesa dei contratti.
Tale conclusione appare peraltro confortata dallo stesso contegno delle parti nell'esecuzione, priva di alcun contrasto sul contenuto della prestazione – ossia sull'importo, numero e scadenza dei canoni – che anzi, per entrambi i pag. 9/13 leasing, sono stati variati con nuova pattuizione, sempre facendo riferimento agli stessi criteri. Infatti, quanto al contratto n. 467105, in data 8 gennaio 2009 le parti hanno convenuto che il canone divenisse di euro 10.257,61, con pagamento dal 1° febbraio 2009, per 63 rate mensili (doc. 6 fasc. di CP_1 primo grado); quanto al contratto n. 805389, in data 18 novembre 2013 hanno convenuto il pagamento di 6 canoni di euro 2.250,60 di sola quota interessi sul debito in quel momento esistente, oltre a 47 ulteriori canoni mensili di euro
9.648,30. Circostanza, questa, che dimostra come, dopo 4 anni di esecuzione del primo dei citati contratti (stipulato nel 2005) e 2 anni del secondo
(sottoscritto nel 2011), le parti non nutrissero alcun dubbio sulla determinatezza della prestazione.
Peraltro, il contratto n. 467105 è stato integralmente eseguito, come risulta dall'estratto conto analitico disponibile in atti (doc. 14 fasc. di CP_1 primo grado), che indica all'ultima pagina un saldo pari a zero dopo il pagamento del riscatto nel maggio 2014, circostanza che esclude che tra le parti residuassero dubbi di sorta sulla esattezza della prestazione dovuta.
1.2. A ogni buon conto, va altresì considerato che in entrambi i predetti contratti il “tasso interno di attualizzazione” (indicato nei contratti anche come tasso annuo nominale, e comunemente detto “tasso leasing”) è correttamente riportato.
Va disattesa la tesi degli appellanti, secondo cui, sulla scorta delle risultanze peritali, «anche tenendo conto della natura posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi […] non soddisfano le pattuizioni contrattuali».
In realtà proprio dai calcoli del c.t.u. emerge che il tasso interno di attualizzazione è stato correttamente indicato nonostante egli concluda in senso contrario.
Infatti, come ha ritenuto il Tribunale, per entrambi i contratti, ai fini dell'attualizzazione del valore dei canoni, questi vanno considerati aventi natura pag. 10/13 posticipata;
ciò in quanto, anche se il loro versamento è previsto avvenisse il primo giorno di ogni mese, in realtà, le parti hanno altresì pattuito il pagamento di un anticipo e che da tale momento decorresse il rapporto, ossia iniziassero a maturare gli interessi, il cui pagamento è quindi posticipato rispetto al periodo in cui maturano.
Proprio per questo motivo la formula matematica relativa al pagamento di canoni anticipati restituisce, nel caso in esame, un risultato falsato.
Infatti, occorre considerare che tale formula di attualizzazione del valore di canoni periodici futuri consente – scomputando da ognuno di essi l'interesse che la somma data a prestito genererebbe – di determinare il valore degli stessi canoni all'inizio del rapporto. E nel caso di pagamento anticipato rispetto al periodo di maturazione degli interessi, il procedimento di attualizzazione restituisce il valore dei canoni al momento del pagamento della prima rata.
Nel caso in esame, invece, per entrambi i contratti, dev'essere individuato il valore dei canoni a un momento ancora precedente, quello di pagamento dell'anticipo, dal quale, come detto, ha avuto decorso il contratto, e quindi occorre considerare i canoni come aventi natura posticipata.
Ne consegue che, sempre nel caso in esame, per verificare il tasso di attualizzazione indicato nel contratto n. 467105, pari al 4,80%, occorre antitutto considerate l'importo dell'anticipo (che è già al valore attualizzato) di euro 22.164,80 cui va sommato il valore attualizzato di tutti i canoni. Esso si determina con la seguente formula, cui ha fatto riferimento il c.t.u. a pag. 15 della prima relazione, dove “n” è il numero delle rate da attualizzare:
Sviluppando la formula, il c.t.u. ha calcolato, quale valore attuale dei canoni, euro 1.367.605,84 e quello del riscatto in euro 10.502,69. Sommando a essi il predetto anticipo, risultano complessivi euro 1.400.273,33, cifra sostanzialmente coincidente all'importo finanziato di euro 1.400.000,00.
pag. 11/13 Parimenti risulta corretta anche l'indicazione del tasso leasing del 6,57% per il contratto n. 805389. Il c.t.u., sempre a pag. 15 della predetta prima relazione, ha sommato il valore dell'anticipo, di euro 63.400,00, a quello del valore attualizzato dei canoni, di euro 566.315,86, e di quello attualizzato del riscatto, di euro 4.279,15 – sempre calcolati con la solita formula – risultando così complessivamente euro 633.995,01, cifra anche in questo caso sostanzialmente coincidente con l'importo finanziato di euro 634.000,00.
Pertanto, relativamente a entrambi i contratti, il tasso interno di attualizzazione risulta correttamente indicato, a differenza di quanto asserito dagli appellanti.
1.3. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, le censure vanno respinte, con assorbimento delle domande riproposte, e la sentenza gravata dev'essere confermata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminabile a media complessità esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , da Parte_1
e da avverso la sentenza n. 1210 Parte_2 Parte_3 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna , e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Controparte_1
pag. 12/13 le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro
7.122,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di e di Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
17 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE SIMONE GIUSEPPE ( , C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE SIMONE GIUSEPPE ( , C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE SIMONE GIUSEPPE ( , C.F._1
appellanti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FERLITO FRANCESCO ( ), C.F._4 Conclusioni per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza,
[...] deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza gravata, così provvedere:
1) in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente valutato le risultanze della CTU ed, in particolare, per avere il Tribunale omesso e/o comunque erroneamente valutato il seguente fatto decisivo della controversia, che ha formato oggetto di discussione tra le parti e che è stato accertato dallo stesso CTU e cioè che: “anche tenendo conto della natura posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi, predisposti dalla concedente, non soddisfano le pattuizioni contrattuali”;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare che i tassi indicati nei contratti controversi non corrispondono a quelli praticati dalla società concedente e non sono corretti, né trasparenti, né corrispondono ai tassi annui che eguagliano il costo del bene al valore attuale dei canoni e dell'opzione di riscatto finale in quanto essi non consentono di elaborare un piano di ammortamento che, anche con canoni posticipati, corrisponda a tutte le pattuizioni contrattuali;
3) per effetto di tutto quanto sopra, applicare la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117 TUB e, conseguentemente, così provvedere:
3.1) con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 467105 del
10.02.2005, estinto in data 01.05.2014, condannare la controparte alla restituzione dei maggiori interessi incassati rispetto a quelli dovuti al saggio ex art. 117 TUB, pari ad euro 128.126,60, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3.2) con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. 805389 del
21/10/2011, rideterminare il saldo del rapporto, riconoscendo una differenza, in
pag. 2/13 favore di parte appellante, a titolo di maggiori interessi pagati rispetto a quelli dovuti al saggio ex art. 117 TUB, pari ad euro 96.201,45, nonché tenendo conto dell'avvenuto incasso, da parte dell'appellata, in data 30 settembre 2020, dell'importo di euro 170.655,39;
3.3) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto n.
805389, operata dalla parte appellata nelle more del giudizio, non sussistendo alcun inadempimento da parte della società utilizzatrice, in considerazione della operata rideterminazione del saldo del medesimo rapporto controverso;
4) porre le spese di CTU ad integrale carico della parte appellata;
5) condannare la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore»;
per «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni Controparte_1 contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto dalla società e dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 1210/22, emessa dal
[...] Parte_3
Tribunale di Firenze in data in data 24 - 26 aprile 2022, questa confermando in ogni sua parte, con rigetto di ogni ulteriore domanda formulata dalla parte appellante e con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo , in qualità Parte_1 Parte_1 di debitore principale, e in qualità di Parte_2 Parte_3 fideiussori, hanno impugnato la sentenza n. 1210 del 2022 del Tribunale di
Firenze, che ha rigettato tutte le domande da essi proposte, ossia quella di accertamento dell'usurarietà con riferimento ai contratti di locazione finanziaria n. 467105, del 10 febbraio 2005, e n. 805389/001, del 21 ottobre 2011, stipulati con GG (nel Controparte_2 Controparte_1 prosieguo ), quella subordinata di accertamento dell'indeterminatezza CP_1 delle condizioni dei contratti medesimi e quelle consequenziali di sequestro degli effetti cambiari posti a garanzia del credito – inibendone l'incasso – di pag. 3/13 condanna alla restituzione degli interessi indebitamente pagati, di rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha in primo luogo rilevato come non sussistesse usura – né quanto agli interessi corrispettivi né quanto a quelli moratori – per entrambi i rapporti dedotti in giudizio, in quanto il tasso effettivo globale (t.e.g.) di entrambi i rapporti risultava inferiore ai rispettivi tassi-soglia.
Ha parimenti escluso l'indeterminatezza del costo complessivo del finanziamento, sempre con riferimento a entrambi i rapporti. A tal proposito ha considerato che in ambedue i contratti «risultano specificatamente indicati il
Tasso Annuo Nominale ed il dettaglio di tutti i costi connessi con l'erogazione del finanziamento» e sono riportati «sia l'importo finanziato, che il corrispettivo totale del finanziamento, nonché il piano di ammortamento con l'indicazione della maxi rata iniziale, dei canoni periodici e del prezzo per l'opzione di acquisto dei beni oggetto di leasing». Ha altresì negato che dovesse essere indicato l'Indice sintetico di costo (i.s.c.), risultando, il costo dell'operazione, sufficientemente determinato attraverso l'indicazione del “tasso leasing” iniziale.
Il Tribunale ha poi escluso che il tasso nominale annuo fosse stato indicato in modo inesatto nei contratti dedotti in giudizio. A tal proposito ha considerato che i canoni avessero natura “posticipata”, in quanto i medesimi contratti prevedono la decorrenza del rapporto «dalla data di consegna dei beni ed il pagamento dei canoni periodici a partire dal giorno uno del primo mese successivo a quello di ricevimento dei beni». Ha quindi aderito alle conclusioni della c.t.u. espletata, secondo cui, qualora detti canoni fossero considerati come
“posticipati”, il tasso applicato risultava coincidente con quello pattuito, e dunque era stato indicato in modo corretto.
Le spese di lite sono state poste solidalmente a carico degli attori, in applicazione del principio di soccombenza.
L'appello è affidato ai seguenti motivi:
1. con il primo si sostiene che, anche tenendo conto della natura pag. 4/13 posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi «non soddisfano le pattuizioni contrattuali»;
2. con il secondo si chiede di accertare che i tassi pattuiti in ambedue i contratti sono inespressi o indeterminati, dovendosi ricalcolare il quantum dovuto ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b.
Si è costituita , protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 28 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti sostengono che «anche tenendo conto della natura posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi, predisposti dalla concedente, non soddisfano le pattuizioni contrattuali». A loro dire, anche in tal caso, «se elaborato al tasso pattuito contrattualmente (4,80% per il contratto n. 467105 e
6,57% per il contratto n. 805389), il piano prevede il pagamento di importi diversi dall'importo finanziato e dagli interessi passivi previsti contrattualmente». E il c.t.u. avrebbe infatti concluso che non sia possibile
«elaborare un piano di ammortamento al tasso contrattuale con canoni posticipati che rispetti tutti i vincoli contrattuali». L'errore commesso dal
Tribunale consisterebbe quindi nell'aver considerato corretto il tasso indicato nel contratto sulla base della natura “posticipata” dei canoni, quando anche in tal caso l'indicazione risulterebbe erronea, avendo il c.t.u. accertato che «i suddetti tassi determinano importi diversi sia rispetto all'importo finanziato che rispetto agli interessi passivi che risulterebbero dovuti». Il consulente avrebbe accertato, quanto al contratto n. 467105, che «il capitale residuo al termine del pagamento dell'ultimo canone (€ 6.963,74) non coincide con il valore di riscatto
(€ 14.000,00) […]; il totale del pagamento della quota capitale (€ 1.407.036,26) pag. 5/13 è diverso dal valore dell'importo finanziato (€ 1.400.000); il totale del pagamento della quota interessi (€ 202.829,34) è diverso da € 209.865,60». Quanto al contratto n. 805389, «il capitale residuo al termine del pagamento dell'ultimo canone (€ 3.170,42) non coincide con il valore di riscatto (€ 6.340,00); il totale del pagamento della quota capitale (€ 637.169,58) è diverso dal valore dell'importo finanziato (€ 634.000); il totale del pagamento della quota interessi
(€ 117.599,72) è diverso da € 120.769,30». Pertanto, chiedono che la sentenza di primo grado sia riformata «per omessa e/o comunque erronea valutazione delle risultanze della CTU».
Con il secondo motivo – da trattare congiuntamente al primo, stante l'intima connessione delle censure – domandano di accertare che i tassi pattuiti in entrambi i contratti sono inespressi o indeterminati e, in conseguenza, di ricalcolare quanto dovuto ai sensi dell'art. 117, comma 7, t.u.b. Assumono che i contratti dedotti in giudizio indicherebbero erroneamente il tasso leasing, che divergerebbe da quello applicato, così sussistendo «un problema di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione»; sostengono quindi che l'assenza di trasparenza incide «sull'equilibrio delle relazioni contrattuali», risultando incomprensibile la giustificazione economica del contratto. Pertanto, «alla ipotesi di mancata pattuizione, nel contratto, del tasso di interesse, deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore», con la conseguenza che la somma dovuta dovrebbe essere ricalcolata applicando il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, t.u.b. Sostengono inoltre che la divergenza tra tasso pattuito e quello applicato «conduc[e] ad un prezzo delle operazioni indeterminato e non espresso e sicuramente non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore». Domandano quindi che sia accertato «che i tassi pattuiti nei contratti controversi non sono né corretti,
pag. 6/13 né trasparenti, in quanto essi non consentono di elaborare un piano di ammortamento che, anche con canoni posticipati, corrisponda a tutte le pattuizioni contrattuali, ivi compresa la decorrenza del contratto e la durata del primo periodo ed, altresì, in quanto gli stessi tassi pattuiti non corrispondono
[…] ai tassi annui che eguagliano il costo dei beni ai valori attuali dei canoni e delle opzioni di riscatto finale». In conclusione, chiedono che sia rideterminata la somma dovuta per interessi, ai sensi del citato art. 117, comma 7, t.u.b., secondo i calcoli effettuati dal c.t.u., accertando che gli appellanti avrebbero pagato in eccedenza, per il contratto n. 467105, euro 128.126,60 e, per il contratto n. 805389, euro 96.201,45 (al quale dovrà essere sommato l'ulteriore importo di euro 170.655,39, incassato da con l'escussione dei titoli CP_1 costituiti in pegno), di cui domanda la condanna al pagamento.
I motivi, congiuntamente esaminati, sono infondati.
1.1. Va anzitutto rammento come, secondo la Corte di cassazione, «[i] presupposti circostanziali che giustificano l'integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè l'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117 TUB, comma 7, sono alternativamente due:
l'inosservanza del comma 4, a mente del quale “i contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Questa Corte ha affermato che “la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente
pag. 7/13 inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore” (Cass. n. 12889/2021)» (Cass. n. 7630 del
2025; Corte d'appello di Firenze n. 629 del 2025).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, «“[n]ei contratti bancari,
l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, comma 4 e
7, t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca” (v.
Cass. 27 febbraio 2024, n. 5151; 13 giugno 2024, n. 16456)» (Cass. n. 35101 del 2024, in motivazione).
Nel caso in esame, come emerge dai contratti dedotti in giudizio, le parti hanno pattuito il pagamento di canoni dei quali è precisamente indicato l'importo, il numero, le scadenze e le modalità di aggiornamento;
pertanto, la possibile rappresentazione di un diverso tasso leasing, determinando la violazione di regole di condotta della concedente, avrebbe potuto dar luogo, se del caso, a responsabilità della stessa e fondare una pretesa risarcitoria, avanzata in primo grado e non riproposta in appello.
Quanto al contratto n. 467105 (doc. 1 fasc. Intesa di primo grado), esso prevede il finanziamento dell'importo di euro 1.400.000,00 da parte di
GG , in favore di Controparte_2 CP_1 Parte_4
– rapporto poi ceduto a – con l'impegno di quest'ultima
[...] Parte_1 di pagare un canone anticipato iniziale di euro 22.164,80, al momento della accettazione della consegna dei beni oggetto del leasing, e ulteriori 71 canoni mensili del medesimo importo di euro 22.164,80, ogni 1° giorno di ciascuno dei
71 mesi successivi, oltre il valore residuo di riscatto pari a euro 14.000,00. È poi previsto un meccanismo di indicizzazione mensile degli importi da pag. 8/13 corrispondere, parametrato sull'Euribor 3 mesi, e la relativa formula matematica per la sua concreta applicazione. Il tasso interno di attualizzazione
(ossia il cosiddetto tasso leasing) è indicato in misura pari al 4,80%.
Analogamente, il contratto n. 805389 (doc. 7 fasc. Intesa di primo grado), prevede il finanziamento dell'importo di euro 634.000,00, sempre da parte di
(GG ) in favore di Controparte_2 CP_1 Parte_4
– rapporto parimenti ceduto a – con l'impegno di
[...] Parte_1 quest'ultima di pagare un canone anticipato iniziale di euro 63.400,00, alla sottoscrizione del contratto, e ulteriori 71 canoni mensili di euro 9.648,30, ogni
1° giorno di ciascuno dei 71 mesi successivi, oltre il valore residuo di riscatto pari a euro 6.340,00. Anche per tale rapporto è previsto un meccanismo di indicizzazione mensile degli importi da corrispondere, parametrato all'Euribor 3 mesi, e la relativa formula matematica per la sua applicazione. Il tasso interno di attuazione (ossia sempre il tasso leasing) è indicato in misura pari al 6,57%.
Nel caso in esame, anche a voler ipotizzare che il tasso interno di attualizzazione sia stato erroneamente indicato – come asserito dagli appellanti
– non ricorrerebbe comunque un caso di nullità della pattuizione, e non vi sarebbe quindi spazio per la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117
t.u.b., in quanto l'ammontare del costo dell'operazione risulterebbe comunque univocamente determinato, consistendo, come detto, nell'impegno al pagamento di canoni di cui è esattamente predeterminato il numero, le periodiche scadenze e il relativo l'importo, modificabile, questo, soltanto in base a criteri parimenti prestabiliti, legati all'indice Euribor, ossia a un elemento oggettivo, estraneo al controllo delle parti e non determinabile nemmeno dalla banca. Pertanto, il contenuto della prestazione, lungi dall'essere inespresso o indeterminato, è in realtà stabilito in modo preciso e certo, e quindi trasparente, sì da permettere all'utilizzatore di prevedere e valutare il livello di rischio e di spesa dei contratti.
Tale conclusione appare peraltro confortata dallo stesso contegno delle parti nell'esecuzione, priva di alcun contrasto sul contenuto della prestazione – ossia sull'importo, numero e scadenza dei canoni – che anzi, per entrambi i pag. 9/13 leasing, sono stati variati con nuova pattuizione, sempre facendo riferimento agli stessi criteri. Infatti, quanto al contratto n. 467105, in data 8 gennaio 2009 le parti hanno convenuto che il canone divenisse di euro 10.257,61, con pagamento dal 1° febbraio 2009, per 63 rate mensili (doc. 6 fasc. di CP_1 primo grado); quanto al contratto n. 805389, in data 18 novembre 2013 hanno convenuto il pagamento di 6 canoni di euro 2.250,60 di sola quota interessi sul debito in quel momento esistente, oltre a 47 ulteriori canoni mensili di euro
9.648,30. Circostanza, questa, che dimostra come, dopo 4 anni di esecuzione del primo dei citati contratti (stipulato nel 2005) e 2 anni del secondo
(sottoscritto nel 2011), le parti non nutrissero alcun dubbio sulla determinatezza della prestazione.
Peraltro, il contratto n. 467105 è stato integralmente eseguito, come risulta dall'estratto conto analitico disponibile in atti (doc. 14 fasc. di CP_1 primo grado), che indica all'ultima pagina un saldo pari a zero dopo il pagamento del riscatto nel maggio 2014, circostanza che esclude che tra le parti residuassero dubbi di sorta sulla esattezza della prestazione dovuta.
1.2. A ogni buon conto, va altresì considerato che in entrambi i predetti contratti il “tasso interno di attualizzazione” (indicato nei contratti anche come tasso annuo nominale, e comunemente detto “tasso leasing”) è correttamente riportato.
Va disattesa la tesi degli appellanti, secondo cui, sulla scorta delle risultanze peritali, «anche tenendo conto della natura posticipata dei canoni, entrambi i piani di pagamento dei contratti controversi […] non soddisfano le pattuizioni contrattuali».
In realtà proprio dai calcoli del c.t.u. emerge che il tasso interno di attualizzazione è stato correttamente indicato nonostante egli concluda in senso contrario.
Infatti, come ha ritenuto il Tribunale, per entrambi i contratti, ai fini dell'attualizzazione del valore dei canoni, questi vanno considerati aventi natura pag. 10/13 posticipata;
ciò in quanto, anche se il loro versamento è previsto avvenisse il primo giorno di ogni mese, in realtà, le parti hanno altresì pattuito il pagamento di un anticipo e che da tale momento decorresse il rapporto, ossia iniziassero a maturare gli interessi, il cui pagamento è quindi posticipato rispetto al periodo in cui maturano.
Proprio per questo motivo la formula matematica relativa al pagamento di canoni anticipati restituisce, nel caso in esame, un risultato falsato.
Infatti, occorre considerare che tale formula di attualizzazione del valore di canoni periodici futuri consente – scomputando da ognuno di essi l'interesse che la somma data a prestito genererebbe – di determinare il valore degli stessi canoni all'inizio del rapporto. E nel caso di pagamento anticipato rispetto al periodo di maturazione degli interessi, il procedimento di attualizzazione restituisce il valore dei canoni al momento del pagamento della prima rata.
Nel caso in esame, invece, per entrambi i contratti, dev'essere individuato il valore dei canoni a un momento ancora precedente, quello di pagamento dell'anticipo, dal quale, come detto, ha avuto decorso il contratto, e quindi occorre considerare i canoni come aventi natura posticipata.
Ne consegue che, sempre nel caso in esame, per verificare il tasso di attualizzazione indicato nel contratto n. 467105, pari al 4,80%, occorre antitutto considerate l'importo dell'anticipo (che è già al valore attualizzato) di euro 22.164,80 cui va sommato il valore attualizzato di tutti i canoni. Esso si determina con la seguente formula, cui ha fatto riferimento il c.t.u. a pag. 15 della prima relazione, dove “n” è il numero delle rate da attualizzare:
Sviluppando la formula, il c.t.u. ha calcolato, quale valore attuale dei canoni, euro 1.367.605,84 e quello del riscatto in euro 10.502,69. Sommando a essi il predetto anticipo, risultano complessivi euro 1.400.273,33, cifra sostanzialmente coincidente all'importo finanziato di euro 1.400.000,00.
pag. 11/13 Parimenti risulta corretta anche l'indicazione del tasso leasing del 6,57% per il contratto n. 805389. Il c.t.u., sempre a pag. 15 della predetta prima relazione, ha sommato il valore dell'anticipo, di euro 63.400,00, a quello del valore attualizzato dei canoni, di euro 566.315,86, e di quello attualizzato del riscatto, di euro 4.279,15 – sempre calcolati con la solita formula – risultando così complessivamente euro 633.995,01, cifra anche in questo caso sostanzialmente coincidente con l'importo finanziato di euro 634.000,00.
Pertanto, relativamente a entrambi i contratti, il tasso interno di attualizzazione risulta correttamente indicato, a differenza di quanto asserito dagli appellanti.
1.3. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, le censure vanno respinte, con assorbimento delle domande riproposte, e la sentenza gravata dev'essere confermata.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi alle controversie di valore indeterminabile a media complessità esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , da Parte_1
e da avverso la sentenza n. 1210 Parte_2 Parte_3 del 2022 del Tribunale di Firenze, che per l'effetto conferma;
2. condanna , e Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, a rifondere a Parte_3 Controparte_1
pag. 12/13 le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro
7.122,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di e di Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
17 giugno 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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