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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46576/2019 promossa
DA in persona del legale rappresen- Parte_1 tante pro tempore, e rappresentate e difese dall'avv. Patrizia Fragni Parte_1
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
E CON L'INTERVENTO DI
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Fragni Controparte_2
- TERZO INTERVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 5 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della (d'ora in avanti Parte_1 CP_3
), conveniva in giudizio il dott. al fine di ottenerne la condanna al risar-
[...] Controparte_1 cimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera
1 professionale stipulato dalle parti, avente ad oggetto la tenuta della contabilità e lo svolgimento degli adempimenti fiscali e tributari di legge.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva:
- di aver conferito al dottore commercialista a far tempo dal 1991, l'incarico Controparte_1 di curare la contabilità, di redigere le periodiche dichiarazioni dei redditi e di svolgere tutte le atti- vità prodromiche e consequenziali di assistenza fiscale e amministrativa, fornendogli apposita de- lega fiscale e accesso diretto ai conti correnti;
- che il dott. veva svolto la propria attività in favore dell'attrice sino al 2013; CP_1
- che in seguito, tramite verifiche demandate ad altro consulente, erano emerse omissioni e irre- golarità nell'operato del dott. che avevano portato alla emissione, a carico della dott.ssa CP_1
della cartella di pagamento n. 06820130226478444 di euro 78.547,08; Pt_1
- che la cartella scaturiva dalla contestazione di mancati versamenti di imposte a seguito di deca- denza da rateizzazione imputabile al dott. l quale, nonostante fosse munito di delega fi- CP_1 scale, aveva provveduto al versamento di soltanto una delle dodici rate previste dal piano;
- che le sanzioni relative alla cartella ammontavano a euro 16.883,59 (poi ridotte di euro 2.698,09
a seguito di sgravio parziale) e gli interessi erano pari a euro 7.747,74;
- che nella compilazione del modello Unico 2012 della dott.ssa il dott. veva al- Pt_1 CP_1 tresì omesso di compilare il quadro H relativo alla partecipazione al 99% della stessa dott.ssa CP_3 nella “Farmacia Comasina S.a.s.”, riportante una perdita di euro 75.028,00 e un ACE (Aiuto
[...] alla Crescita Economica) di euro 45.336,00, con la conseguenza che tali perdite e agevolazioni non venivano “utilizzate in compensazione del reddito di partecipazione del 2011 nella “ Parte_1
né di redditi successivi”;
[...]
- che, come confermato dall'Agenzie delle Entrate, quelle somme “non potevano essere più utilizzate a titolo compensativo”;
- che le maggiori imposte pagate dall'attrice, dovute a tale omissione, ammontano a euro
50.284,00 per Irpef, a euro 2.338,00 per addizionale regionale e a euro 241,00 per addizionale comunale, per un totale di euro 52.863,00;
- che il dott. on rispondeva alle contestazioni mossegli da parte attrice e non chiariva il CP_1 motivo dell'interruzione dei pagamenti rateali;
- che parte attrice, in relazione alla cartella notificatale, aveva effettuato un esborso di euro
24.631,33, di cui euro 16.883,59 per sanzioni ed euro 7.747,74 per interessi, e aveva sostenuto spese per euro 2.500,00 oltre iva per accertare le inadempienze del dott. CP_1
2. – Nella contumacia del convenuto venivano disposti sia l'interrogatorio formale di
2 quest'ultimo – che però, malgrado la regolare convocazione, non si presentava all'udienza fissata per l'incombente istruttorio – sia consulenza tecnica d'ufficio.
In corso di causa interveniva il sig. quale cessionario dei crediti azionati Controparte_2 dall'attrice.
Espletata la ctu, la causa – dopo alcuni rinvii d'ufficio e a seguito del mutamento del giudice istruttore – veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa conces- sione di un termine di sessanta giorni per il solo deposito di comparse conclusionali.
3. – In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015).
3.1. – Nel caso di specie, deve ritenersi che parte attrice abbia provato l'esistenza del contratto di prestazione d'opera professionale con il convenuto.
Con riferimento a tale aspetto, la prova dell'incarico professionale si ricava ex art. 232 c.p.c. dalla mancata presentazione del convenuto all'udienza del 20.04.2021 fissata per il suo interrogatorio formale e, quindi, dalla mancata risposta ai capitoli 1 e 2 dedotti con la seconda memoria istrutto- ria di parte attrice, ammessi con ordinanza del 27.10.2020.
La condotta processuale del convenuto consente pertanto di ritenere come ammesso il fatto che:
- la dottoressa in proprio e quale titolare della e della Farmacia Parte_1 Parte_1
Comasina, aveva affidato al dott. 'incarico di curare la contabilità, di redigere le periodi- CP_1 che dichiarazioni dei redditi e di svolgere tutte le attività prodromiche e consequenziali di assi- stenza fiscale e amministrativa, fornendo al professionista apposita delega fiscale e accesso diretto ai conti correnti, a far tempo dall'apertura delle due attività (avvenuta rispettivamente nel 1991 e nel 2011);
3 - il dott. aveva curato gli adempimenti fiscali personali della dott.ssa fino CP_1 Pt_1 all'anno di imposta 2013.
L'esistenza di un rapporto professionale avente le caratteristiche e l'ampiezza sopra indicate si de- sume poi implicitamente dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra il dott. e il CP_1 difensore di parte attrice in cui il primo, a fronte delle contestazioni mosse al suo operato, si ren- deva disponibile a verificare la possibilità di un accordo transattivo che mettesse fine alla
contro
- versia ed evitasse l'instaurazione di una causa per responsabilità professionale (all. 12 e 13 fasc. attrice).
Tali comunicazioni, in assenza di evidenze di segno contrario, costituiscono un elemento integra- tivo di giudizio che, combinato alla mancata risposta all'interrogatorio formale, consentono di ri- tenere raggiunta la prova dell'esistenza del titolo negoziale allegato a fondamento delle domande.
3.2. – Sin dall'atto di citazione parte attrice ha svolto specifiche deduzioni in ordine alla condotta negligente tenuta dal dott. el corso del rapporto professionale, concretatasi nel manca- CP_1 to rispetto del piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria e nella omessa compilazione del quadro H del modello Unico 2012 relativo alla dott.ssa Pt_1
Tali omissioni sono state indicate come fonte di un danno patrimoniale correlato, per un verso, al pagamento di sanzioni e interessi e, per altro verso, alla definitiva perdita della possibilità di otte- nere dei vantaggi fiscali.
A fronte di tali precise allegazioni, il convenuto non ha assolto all'onere di fornire la prova libera- toria ex art. 1218 c.c., essendo rimasto contumace. D'altronde, la mancata costituzione in giudizio del debitore non introduce alcuna deroga al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di inadem- pimento contrattuale: per giurisprudenza costante, infatti, “se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pre- tendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, proces- sualmente neutra – di restare contumace”. La contumacia del convenuto, pertanto, “non ha significato di prova diretta dell'inadempimento”, ma “comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del dirit- to di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto” (Cass. n.
1584/2018).
3.3. – La consulenza tecnica d'ufficio ha peraltro confermato la sussistenza degli inadempimenti prospettati da parte attrice sia con riferimento al mancato pagamento degli importi dovuti all'erario in conformità del piano di rateizzazione (pag. 10-11 della relazione), sia con riferimento alla mancata redazione del quadro H del modello Unico della dott.ssa e al mancato espe- Pt_1
4 rimento di rimedi successivi in grado di evitare o quantomeno di limitare il danno, ad esempio at- traverso la presentazione di “dichiarazioni integrative e/o [il ricorso a] possibili compensazioni nei redditi successivi” (pag. 12 della relazione).
3.4. – In un simile contesto, gli addebiti mossi all'indirizzo del convenuto appaiono dunque del tutto fondati.
4. – In presenza di un inadempimento del professionista incaricato dal cliente di curare gli adem- pimenti fiscali, il danno risarcibile è di norma rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente
è costretto a sostenere nei confronti dell'erario o di terzi per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
Ciò detto, nel caso in esame a parte attrice vanno in primo luogo riconosciute le voci di danno correlate alla mancata esecuzione del piano di rateizzazione, rappresentate dai maggiori oneri per interessi e sanzioni di cui alla cartella di pagamento n. 06820130226478444. Tali voci, al netto del- lo sgravio fiscale disposto per euro 2.856,60, ammontano nel complesso a euro 21.774,73 (all.
3-4 fasc. attrice e pag 13 della relazione peritale).
Va altresì riconosciuto il danno scaturito dall'erronea compilazione del modello Unico 2012 in misura pari a euro 48.278,00, di cui euro 45.967,00 per maggiore imposta Irpef, euro 2.071,00 per addizionale regionale ed euro 240,00 per addizionale comunale (pag. 14 della relazione peritale).
A tali importi vanno aggiunte le spese sostenute dall'attrice a titolo di corrispettivo per l'assistenza ricevuta da altro studio professionale nel tentativo di risolvere le problematiche fiscali derivanti dalla precedente gestione del convenuto, spese che si quantificano in euro 2.500,00 (cfr. fattura sub all. 9 fasc. attrice).
In conclusione, il dott. deve essere condannato al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 72.552,73 in favore di al quale il credito risarcitorio è Controparte_2 stato ceduto da parte attrice con contratto sottoscritto in data 14.05.2020 e notificato al convenu- to in data 26.08.2020 (cfr. documenti prodotti telematicamente dal terzo intervenuto in data
18.11.2021).
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato all'attualità in base alla varia- zione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza dalla verificazione del danno sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capi- tale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tasso legale dalla data della presen- te sentenza sino al saldo.
5. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar-
5 do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa con decreto del
12.10.2021, vanno parimenti poste in via definitiva a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- condanna a pagare a la somma di euro 72.552,73, ol- Controparte_1 Controparte_2 tre accessori come indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale soffer- to da parte attrice;
- condanna alla rifusione in favore di e di Controparte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi e in euro Parte_1
6.953,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 che liquida in euro 759,00 per esborsi e in euro 2.126,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1 come liquidate in corso di causa con decreto del 12.10.2021.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46576/2019 promossa
DA in persona del legale rappresen- Parte_1 tante pro tempore, e rappresentate e difese dall'avv. Patrizia Fragni Parte_1
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
Controparte_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE -
E CON L'INTERVENTO DI
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Fragni Controparte_2
- TERZO INTERVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate all'udienza del 5 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la dott.ssa in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della (d'ora in avanti Parte_1 CP_3
), conveniva in giudizio il dott. al fine di ottenerne la condanna al risar-
[...] Controparte_1 cimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera
1 professionale stipulato dalle parti, avente ad oggetto la tenuta della contabilità e lo svolgimento degli adempimenti fiscali e tributari di legge.
A sostegno delle proprie pretese parte attrice deduceva:
- di aver conferito al dottore commercialista a far tempo dal 1991, l'incarico Controparte_1 di curare la contabilità, di redigere le periodiche dichiarazioni dei redditi e di svolgere tutte le atti- vità prodromiche e consequenziali di assistenza fiscale e amministrativa, fornendogli apposita de- lega fiscale e accesso diretto ai conti correnti;
- che il dott. veva svolto la propria attività in favore dell'attrice sino al 2013; CP_1
- che in seguito, tramite verifiche demandate ad altro consulente, erano emerse omissioni e irre- golarità nell'operato del dott. che avevano portato alla emissione, a carico della dott.ssa CP_1
della cartella di pagamento n. 06820130226478444 di euro 78.547,08; Pt_1
- che la cartella scaturiva dalla contestazione di mancati versamenti di imposte a seguito di deca- denza da rateizzazione imputabile al dott. l quale, nonostante fosse munito di delega fi- CP_1 scale, aveva provveduto al versamento di soltanto una delle dodici rate previste dal piano;
- che le sanzioni relative alla cartella ammontavano a euro 16.883,59 (poi ridotte di euro 2.698,09
a seguito di sgravio parziale) e gli interessi erano pari a euro 7.747,74;
- che nella compilazione del modello Unico 2012 della dott.ssa il dott. veva al- Pt_1 CP_1 tresì omesso di compilare il quadro H relativo alla partecipazione al 99% della stessa dott.ssa CP_3 nella “Farmacia Comasina S.a.s.”, riportante una perdita di euro 75.028,00 e un ACE (Aiuto
[...] alla Crescita Economica) di euro 45.336,00, con la conseguenza che tali perdite e agevolazioni non venivano “utilizzate in compensazione del reddito di partecipazione del 2011 nella “ Parte_1
né di redditi successivi”;
[...]
- che, come confermato dall'Agenzie delle Entrate, quelle somme “non potevano essere più utilizzate a titolo compensativo”;
- che le maggiori imposte pagate dall'attrice, dovute a tale omissione, ammontano a euro
50.284,00 per Irpef, a euro 2.338,00 per addizionale regionale e a euro 241,00 per addizionale comunale, per un totale di euro 52.863,00;
- che il dott. on rispondeva alle contestazioni mossegli da parte attrice e non chiariva il CP_1 motivo dell'interruzione dei pagamenti rateali;
- che parte attrice, in relazione alla cartella notificatale, aveva effettuato un esborso di euro
24.631,33, di cui euro 16.883,59 per sanzioni ed euro 7.747,74 per interessi, e aveva sostenuto spese per euro 2.500,00 oltre iva per accertare le inadempienze del dott. CP_1
2. – Nella contumacia del convenuto venivano disposti sia l'interrogatorio formale di
2 quest'ultimo – che però, malgrado la regolare convocazione, non si presentava all'udienza fissata per l'incombente istruttorio – sia consulenza tecnica d'ufficio.
In corso di causa interveniva il sig. quale cessionario dei crediti azionati Controparte_2 dall'attrice.
Espletata la ctu, la causa – dopo alcuni rinvii d'ufficio e a seguito del mutamento del giudice istruttore – veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa conces- sione di un termine di sessanta giorni per il solo deposito di comparse conclusionali.
3. – In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risolu- zione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015).
3.1. – Nel caso di specie, deve ritenersi che parte attrice abbia provato l'esistenza del contratto di prestazione d'opera professionale con il convenuto.
Con riferimento a tale aspetto, la prova dell'incarico professionale si ricava ex art. 232 c.p.c. dalla mancata presentazione del convenuto all'udienza del 20.04.2021 fissata per il suo interrogatorio formale e, quindi, dalla mancata risposta ai capitoli 1 e 2 dedotti con la seconda memoria istrutto- ria di parte attrice, ammessi con ordinanza del 27.10.2020.
La condotta processuale del convenuto consente pertanto di ritenere come ammesso il fatto che:
- la dottoressa in proprio e quale titolare della e della Farmacia Parte_1 Parte_1
Comasina, aveva affidato al dott. 'incarico di curare la contabilità, di redigere le periodi- CP_1 che dichiarazioni dei redditi e di svolgere tutte le attività prodromiche e consequenziali di assi- stenza fiscale e amministrativa, fornendo al professionista apposita delega fiscale e accesso diretto ai conti correnti, a far tempo dall'apertura delle due attività (avvenuta rispettivamente nel 1991 e nel 2011);
3 - il dott. aveva curato gli adempimenti fiscali personali della dott.ssa fino CP_1 Pt_1 all'anno di imposta 2013.
L'esistenza di un rapporto professionale avente le caratteristiche e l'ampiezza sopra indicate si de- sume poi implicitamente dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra il dott. e il CP_1 difensore di parte attrice in cui il primo, a fronte delle contestazioni mosse al suo operato, si ren- deva disponibile a verificare la possibilità di un accordo transattivo che mettesse fine alla
contro
- versia ed evitasse l'instaurazione di una causa per responsabilità professionale (all. 12 e 13 fasc. attrice).
Tali comunicazioni, in assenza di evidenze di segno contrario, costituiscono un elemento integra- tivo di giudizio che, combinato alla mancata risposta all'interrogatorio formale, consentono di ri- tenere raggiunta la prova dell'esistenza del titolo negoziale allegato a fondamento delle domande.
3.2. – Sin dall'atto di citazione parte attrice ha svolto specifiche deduzioni in ordine alla condotta negligente tenuta dal dott. el corso del rapporto professionale, concretatasi nel manca- CP_1 to rispetto del piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria e nella omessa compilazione del quadro H del modello Unico 2012 relativo alla dott.ssa Pt_1
Tali omissioni sono state indicate come fonte di un danno patrimoniale correlato, per un verso, al pagamento di sanzioni e interessi e, per altro verso, alla definitiva perdita della possibilità di otte- nere dei vantaggi fiscali.
A fronte di tali precise allegazioni, il convenuto non ha assolto all'onere di fornire la prova libera- toria ex art. 1218 c.c., essendo rimasto contumace. D'altronde, la mancata costituzione in giudizio del debitore non introduce alcuna deroga al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di inadem- pimento contrattuale: per giurisprudenza costante, infatti, “se è vero che la contumacia in sé non ha un significato diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pre- tendere di sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto, proces- sualmente neutra – di restare contumace”. La contumacia del convenuto, pertanto, “non ha significato di prova diretta dell'inadempimento”, ma “comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del dirit- to di controparte;
fatto che, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto” (Cass. n.
1584/2018).
3.3. – La consulenza tecnica d'ufficio ha peraltro confermato la sussistenza degli inadempimenti prospettati da parte attrice sia con riferimento al mancato pagamento degli importi dovuti all'erario in conformità del piano di rateizzazione (pag. 10-11 della relazione), sia con riferimento alla mancata redazione del quadro H del modello Unico della dott.ssa e al mancato espe- Pt_1
4 rimento di rimedi successivi in grado di evitare o quantomeno di limitare il danno, ad esempio at- traverso la presentazione di “dichiarazioni integrative e/o [il ricorso a] possibili compensazioni nei redditi successivi” (pag. 12 della relazione).
3.4. – In un simile contesto, gli addebiti mossi all'indirizzo del convenuto appaiono dunque del tutto fondati.
4. – In presenza di un inadempimento del professionista incaricato dal cliente di curare gli adem- pimenti fiscali, il danno risarcibile è di norma rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente
è costretto a sostenere nei confronti dell'erario o di terzi per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
Ciò detto, nel caso in esame a parte attrice vanno in primo luogo riconosciute le voci di danno correlate alla mancata esecuzione del piano di rateizzazione, rappresentate dai maggiori oneri per interessi e sanzioni di cui alla cartella di pagamento n. 06820130226478444. Tali voci, al netto del- lo sgravio fiscale disposto per euro 2.856,60, ammontano nel complesso a euro 21.774,73 (all.
3-4 fasc. attrice e pag 13 della relazione peritale).
Va altresì riconosciuto il danno scaturito dall'erronea compilazione del modello Unico 2012 in misura pari a euro 48.278,00, di cui euro 45.967,00 per maggiore imposta Irpef, euro 2.071,00 per addizionale regionale ed euro 240,00 per addizionale comunale (pag. 14 della relazione peritale).
A tali importi vanno aggiunte le spese sostenute dall'attrice a titolo di corrispettivo per l'assistenza ricevuta da altro studio professionale nel tentativo di risolvere le problematiche fiscali derivanti dalla precedente gestione del convenuto, spese che si quantificano in euro 2.500,00 (cfr. fattura sub all. 9 fasc. attrice).
In conclusione, il dott. deve essere condannato al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di euro 72.552,73 in favore di al quale il credito risarcitorio è Controparte_2 stato ceduto da parte attrice con contratto sottoscritto in data 14.05.2020 e notificato al convenu- to in data 26.08.2020 (cfr. documenti prodotti telematicamente dal terzo intervenuto in data
18.11.2021).
Trattandosi di debito di valore, tale importo deve essere rivalutato all'attualità in base alla varia- zione dei coefficienti degli indici ISTAT con decorrenza dalla verificazione del danno sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capi- tale anno per anno (Cass. Sez. Un. n. 1712/1995) e interessi al tasso legale dalla data della presen- te sentenza sino al saldo.
5. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguar-
5 do al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa con decreto del
12.10.2021, vanno parimenti poste in via definitiva a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del G.U. dott. Vincenzo Carnì, definiti- vamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- condanna a pagare a la somma di euro 72.552,73, ol- Controparte_1 Controparte_2 tre accessori come indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale soffer- to da parte attrice;
- condanna alla rifusione in favore di e di Controparte_1 Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in euro 786,00 per esborsi e in euro Parte_1
6.953,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2 che liquida in euro 759,00 per esborsi e in euro 2.126,50 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1 come liquidate in corso di causa con decreto del 12.10.2021.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 23.01.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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