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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/11/2024, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 519/2019 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr. Alessandro LIPRINO Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 519/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Alvaro (C.F. , C.F._2
PEC , elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_1
Caulonia (RC), Via Brooklyn n. 1/A.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Zurzolo C.F._3
( , , elettivamente CodiceFiscale_4 Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Riace (RC), Via Nazionale S.S. 106.
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
1. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._5
2. , nato a [...] il [...], ; CP_3 CodiceFiscale_6
1 3. , nella qualità di erede di nato a [...] Controparte_4 Persona_1
(RC) il 29.09.1952, C.F. ; C.F._7
4. , nato a [...] qualità di erede di Controparte_5 Persona_1
nato a [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._8
5. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_6
. C.F._9
APPELLATI NON COSTITUITI
OGGETTO: Servitù coattiva di passaggio- appello avverso la sentenza n. 81/2019 del
Tribunale di RI, pubblicata in data 18.01.2019 nel proc. RG n.143/2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.01.2015, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di RI , chiedendo che venisse accertata l'interclusione del Parte_1 fondo di sua proprietà sito in Contrada Scinà, censito al foglio 5, particella 332 del catasto terreni del
Comune di TI, e che venisse disposta la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo del convenuto identificato nel catasto terreni del Comune di TI al foglio 5, particella 252, facendo gravare la servitù su una superficie di terreno di mq. 45 a partire dalla strada asfaltata interpoderale proveniente dalla Strada Provinciale TI – Strada Statale 106fino al terreno dell'istante (per come stabilito nell'ambito dell'ATP iscritto al n. 412/2013 RG del Tribunale di RI), liquidando in favore del una indennità pari ad euro 375,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Pt_1
Costituitosi in giudizio , chiedeva, preliminarmente, venisse dichiarata Parte_1
l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dall'attore per carenza del presupposto dell'urgenza e del pericolo, attuale o prossimo, della dispersione della prova e, pertanto, della consulenza tecnica redatta dal geom. , e nel merito, chiedeva il rigetto della Controparte_7 domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna del alla rifusione delle spese CP_1 processuali.
Con ordinanza del 20.04.2016 emessa dal giudice istruttore di primo grado veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei confinanti , , CP_2 Parte_2
(successivamente deceduta , alla quale sono succeduti e Persona_1 Controparte_4
, e . Controparte_5 Parte_3
I primi si costituivano in giudizio mentre e rimanevano Controparte_5 Parte_3 contumaci.
Il Tribunale di RI, reputando non necessario disporre la CTU, emetteva sentenza n. 81/2019, pubblicata in data 18/01/2019, non notificata, oggi appellata, con la quale veniva accolta la domanda,ponendo in capo alla parte convenutale spese del giudizio.
Il Tribunale di RI, nella sentenza oggi impugnata, preliminarmente rilevava che “non vi era ragione di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti suindicati, poiché, a tacer d'altro
(cfr. Cass. 23 gennaio 2017, n. 1646; Cass. , sez. un., 22 aprile 2013, n. 9865), non si tratta dei
2 proprietari di tutti i fondi che sarebbero gravati dalla medesima servitù di passaggio dedotta dall'attore, bensì dei proprietari di terreni sui quali potrebbe gravare un percorso alternativo a quello che forma oggetto della servitù che il chiede di costituire, servitù che coinvolge CP_1 esclusivamente la proprietà ”. Pt_1
Sempre in via preliminare, accoglieva l'eccezione di inammissibilità della consulenza svolta nell'ambito del giudizio di accertamento preventivo (RG n. 412/2013) in quanto non era ravvisabile il pericolo di dispersione della prova previsto dall'art 696 cpc
Nel merito accoglieva la domanda proposta da costituendo“in favore del Controparte_1 fondo di proprietà dello stesso, sito in c.da Scinà e censito al foglio 5, particella 332 del catasto terreni del Comune di Stigliano, una servitù di passaggio sul fondo identificato nel catasto terreni dello stesso
Comune al foglio 5, particella 252, di proprietà del convenuto , secondo il percorso Parte_1 individuato dal CTU (ing. ) in risposta al quesito n. 3 e raffigurato nell'allegato 7, Persona_2 previa rimozione – a spese dell'attore – della sterpaglia, della rete metallica, nonché del masso visibili nella foto 1 allegata alla relazione peritale (depositata il 7 maggio 2018), e previo pagamento da parte dell'attore in favore del convenuto di un'indennità pari ad euro 187,50”. Pt_1
ha proposto appello ritualmente notificato per la riforma della citata sentenza del Parte_1
Tribunale di RI n. 81/2019, per i seguenti motivi:
1) Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata , per violazione dell'art. 1051 c.c. e degli artt. 100,115 e 132 c.p.c. Lamentava l'appellante che erroneamente non era stato integrato il contraddittorio , perché la domanda di costituzione della servitù di passaggio avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frapponevano all'accesso alla via pubblica;
e che per questo il aveva azionato l' ATP al fine di individuare il CP_1 percorso più breve e di minor danno al fondo servente. Poiché poi aveva citato il solo CP_1
, sull'erroneo presupposto che la consulenza tecnica d'ufficio svolta nella procedura di Pt_1
ATP avesse indicato la particella n 252 del foglio di mappa n 5 come quella più idonea per la costituzione della servitù coattiva, la domanda di merito azionata solo nei confronti del Pt_1 avrebbe dovuto essere rigettata.
Richiamava l'art 1051 cc la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, affermava che la scelta di individuare solo nel il contraddittore aveva avuto importanza decisiva anche in relazione ala Pt_1 servitù per destinazione del padre di famiglia, perché l'originario proprietario delle particelle , come si poteva rilevare dalla planimetria, aveva accesso direttamente alla strada n 94, e quindi non aveva necessità di utilizzare altri percorsi;
e per tale ragione andava ribadita l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e difetto di integrazione del contraddittorio.
2) Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine ad un aspetto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 1032 c.c. Travisamento della prova e omesso esame degli atti, violazione degli artt. 115 e 132 cpc. Trascritti ampi stralci dell'impugnata sentenza, l'appellante rilevava come la stessa affermasse che sarebbe stato preliminare al fine della imposizione della servitù coattiva accertare le strade pubbliche ed il possibile sbocco sulle stesse risolutivo dell'interclusione; e tuttavia aveva ignorato i rilievi formulati dal CTP, aveva
3 recepito acriticamente una generica indicazione di “alberi da abbattere”. Oltretutto il Tribunale riconosceva che il percorso più breve era quello di accesso alla via Trivio ma in realtà ometteva di considerare che la strada privata era percorsa dai – l'attore ed i fratelli Pt_1 CP_1 CP_3
e – perché di una ordinanza possessoria del 12.12.2016 Per_3 CP_6 beneficiavano dell'accesso pedonale e con mezzi meccanici sulla strada “interpoderale” di contrada Scinà in TI per aggiungere i fondi agricoli.
In realtà segnalava che il Tribunale aveva ignorato che il passaggio oggetto di quella causa possessoria era diverso – e il punto di approdo di qiello assai vicino alla sbarra di ingresso al - Pt_4 rispetto al punto di ingresso del passaggio oggetto della presente causa sulla strada Caristo, distante circa 225 metri dall'ingresso. Inoltre contestava ulteriori passi della sentenza, che si era discostata da una sentenza della Corte di Appello n 220 del 2011 e aveva ritenuto tropo risalente nel tempo una consulenza del 2003 . Inoltre l'ordinanza possessoria non avrebbe dovuto avere valore nel giudizio petitorio
3) Nullità della sentenza impugnata a norma degli artt. 132, co. 2, nn. 4 e 5, 156 e 161 cpc.
Contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere indicato in dispositivo il percorso della servitù con riferimento all'elaborato peritale, che però prevedeva la costruzione di una rampa di accesso. Invece aveva in motivazione, ed in contraddizione con la statuizione, ritenuto non necessaria la rampa che la CTU aveva previsto fosse realizzata per superare il dislivello fra i fondi e quantificava in euro 58455,54 la spesa necessaria per la realizzazione di detto manufatto.
4) Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine ad un aspetto decisivo della controversia. Violazione degli artt. 91 e 92 cpc. Perché la dichiarazione di inammissibilità dell' ATP non era stata accompagnata da una ponderata valutazione in termini di spese, posto che sulle risultanze dell' ATP si era fondata la richiesta conclusiva del anche CP_1 all'udienza del 27.09.2018, e che pur ponendo le spese dell'ATP a carico dell'appellato in quel giudizio “senza statuire alcunchè sulle spese affrontate dal Sig in quel giudizio”. Parte_1
Parte appellante concludeva chiedendo, in riforma totale dell'impugnata sentenza, di:
a) Rigettare la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, proposta in difetto della condizione dell'azione e dell'interesse ad agire,
[...] dichiarandone la palese inammissibilità;
b) Gradatamente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata a norma degli artt. 132
II comma nn. 4 e 5, 156 e 161 cpc;
c) In subordine e salvo gravame, rilevato anche il difetto di motivazione sul punto decisivo ed il travisamento della prova di cui alla consulenza rigettare le domande attrici non essendo il percorso più breve e meno dannoso;
d) Ancora in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di costituzione di servitù di passaggio sulla particella n. 252 del foglio di mappa n. 5, di proprietà di , Parte_1 ordinare a la predisposizione, a sua cura e spese, di tutte le opere Controparte_1 necessarie allo smaltimento delle acque provenienti da monte sulla restante proprietà , Pt_1
a seguito della realizzazione della rampa di accesso in trincea alla particella n. 332, indicata dal CTU nella propria relazione peritale e nelle risposte al CTP Ing. , per come Persona_4
4 individuate nelle consulenze tecniche di parte di nel giudizio di primo grado e Parte_1 ritenute indispensabili dal CTU, con espressa dichiarazione di congruità dei loro costi;
e) In via del tutto subordinata e con espressa riserva di gravame, disporre l'audizione anche in confronto del CTU e del CTP Ing. e eventuale sopralluogo, al fine di Persona_4 verificare se l'eliminazione del masso, la rimozione della rete metallica e la pulitura del terreno siano o meno bastevoli per l'accesso, attraverso la p.lla n. 252, alla p.lla n. 332, senza la realizzazione di alcuna rampa;
f) Condannarsi il , in favore di , alla rifusione Controparte_1 Parte_1 di spese e competenze dei due gradi del giudizio, nonché delle spese e competenze affrontate da nell'ATP n. 412/2013 RG, dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata. Pt_1
Alla prima udienza del processo d'appello, tenuta il 2.12.2019, l'appellante, in assenza di controparte, ha prodotto coopia della notifica, dichiarando di rinunciare alla sospensiva .
La Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2020, che però non si teneva perché seguivano una serie di rinvii di ufficio, finchè il 15.02.2023 l'appellante depositava istanza anticipazione dell'udienza per sanare la nullità della vocatio in ius (notifica appello in data
11.06.2019 data di comparizione 30.09.2019);
In data 28.04.2023 era assegnato termine perentorio fino al 10.07.2023 per perfezionare notifica agli appellati, con fissazione dell'udienza – sostituita dalla trattazione scritta - per la data del 07.012.2023; l' appellante il 30.11.2023 depositava note con le quali insisteva nelle domande e chiedeva rinvio per PC senza nulla dire e nulla produrre in merito alle notifiche
In data 5.12.2023 si è costituito il solo con comparsa di risposta Controparte_1 depositata , opponendosi all'appello, affermando che il Tribunale aveva ha applicato con scrupolo l'art. 1051 c.c. e segg. relativi alla costituzione di servitù di passaggio coattiva su fondo intercluso, nel rispetto dei criteri fissati dal 2° comma dell'art. 1051 c.c.. Affermava che nel corso del giudizio, controparte aveva sempre sostenuto che la servitù di passaggio coattiva doveva essere imposta dalla via c.d. del trivio. Il giudice di prime cure, giustamente, “..aveva invece stabilito la servitù dalla strada asfaltata che dalla provinciale porta a Villa Caristo occupando una piccola porzione di pochi metri della proprietà altrui (circa 45 mq) con il minore danno per i fondi” . Affermava che se il giudice di prime cure avesse accolto la tesi dell'appellante di imporre la servitù di passaggio dal trivio si sarebbero ingiustamente occupati oltre 500 metri della proprietà altrui ( ) in spregio CP_2 CP_1 ai criteri indicati dalla suddetta norma per l'imposizione della servitù di passaggio. Il Tribunale perciò aveva giustamente imposto la servitù di passaggio in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica era più breve ed era di minore danno al fondo servente. Aveva concluso perché l'appello fosse rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio.
Le altre parti appellate non si sono costituite
Seguivano udienze nelle quali si dava atto della mancata presentazione delle note e quindi dell'assenza di entrambe le parti, (08.04.2024), era dato nuovo termine per il deposito di note, infine la causa era assegnata in decisione il 13.05.2024, con termine per le comparse conclusionali, di cui profittava solo l'appellante
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello ripropone la questione della integrità del contraddittorio, che è stata oggetto di provvedimenti diversi - e contrastanti - sin dal sin dal primo grado del giudizio, e che deve essere risolta preliminarmente rispetto all'esame degli altri motivi di appello.
In primo grado l'attore, con l'atto di citazione notificato il 23.1.2015, ha evocato in giudizio solo
, chiedendo che fosse costituita in proprio favore ed a carico del fondo del - Parte_1 Pt_1 foglio n 5 plla 252 del Comune di TI - , una servitù di passaggio per dare sbocco sulla pubblica via al proprio fondo, divenuto intercluso a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria – la n. 220 del 2011 – che aveva regolato i confini fra i fondi delle medesime parti
L'attore aveva motivato l'individuazione del fondo attraverso il quale Controparte_1 chiedere il passaggio, sulla base delle risultanze dell' Accertamento Tecnico Preventivo che aveva esperito ante causam nei confronti di tutti i proprietari confinanti ( oltre al , anche Pt_1 CP_3
.
[...] Persona_1 Controparte_2
Poiché il tecnico individuato dal Tribunale aveva indicato nel fondo quello da considerarsi Pt_1 servente, per apposizione della servitù di passaggio con minore peso, quantificando anche l'indennità di servitù e i lavori necessari (costruzione di una rampa) per acceder al fondo dominante, CP_1 aveva chiesto direttamente questo passaggio.
In primo grado con ordinanza del 18-20 aprile 2016 , era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari circostanti il fondo intercluso, richiamando la decisione della Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 9685 del 2013 .
Tale ordine era stato solo parzialmente ottemperato dal , ma con la sentenza che ha concluso CP_1 il primo grado di questo giudizio, il Tribunale, diversamente valutando , ha affermato che “… non vi era ragione di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti suindicati, perché , a tacer
d'altro (cfr. Cass. 23 gennaio 2017, n. 1646; Cass. sez. un., 22 aprile 2013, n. 9865) non si tratta dei proprietari di tutti i fondi che sarebbero gravati dalla medesima servitù di passaggio dedotta dall'attore, bensì dei proprietari dei terreni sui quali potrebbe gravare un percorso alternativo a quello che forma oggetto della servitù che il chiede di costituire, servitù che coinvolge CP_1 esclusivamente la proprietà del ” , ritenendo per questo che fosse “del tutto privo di Pt_5 rilievo” che non fossero stati chiamati in causa gli eredi di . Parte_6
La decisione di primo grado in punto di non necessità dell'integrazione del contraddittorio per assenza di litisconsorzio necessario è corretta e condivisibile, posto che l'ordine muoveva da una errata prospettiva e dal richiamo a decisioni di legittimità che non si attagliano alla presente fattispecie.
Vi è infatti una sostanziale differenza - alla quale fa cenno il passo della sentenza appena citato- fra:
- l'ipotesi in cui per raggiungere la strada il proprietario del fondo intercluso debba attraversare più fondi di proprietari diversi che si frappongono fra il suo fondo e l'uscita sulla via pubblica . E' questa l'ipotesi oggetto delle decisioni cui si fa cenno in atti come contrastanti
6 , che diversamente risolvono la questione della necessità di evocare in giudizio TUTTI o SOLO
ALCUNI dei proprietari dei fondi sui quali si dovrebbe snodare il passaggio necessario a superare l'interclusione del fondo.
Su questo problema si sono riscontrati i contrasti giurisprudenziali sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 1989, n. 670 e poi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza 22 aprile 2013, n. 9685, che hanno portato alla Ordinanza
Interlocutoria del 23 novembre 2023 n. 32528 ha disposto la trasmissione degli atti al Primo
Presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c.,. Ma non è questo il caso oggetto della presente causa
- L'altra ipotesi, che è quella che attiene alla presente controversia, è invece rappresentata dalla possibilità di percorsi alternativi, che passino su fondi diversi, ciascuno dei quali idoneo a diventare fondo servente per il terreno intercluso.
In tal caso colui che indichi il fondo attraverso il quale costituire la servitù coattiva non ha alcun obbligo di integrare il contraddittorio con altri proprietari confinanti, perché non è oggetto del giudizio la valutazione di ipotesi alternative rispetto alla domanda formulata dall'attore.
In tal senso da ultimo Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023 “Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante.”
(conformi Cass Sez. 2, Sentenza n. 6562 del 31/03/2015; Cass Sez. 2, Sentenza n. 10331 del
19/10/1998 )
Avendo il ritenuto di individuare il fondo servente in quello del , e avendo evocato CP_1 Pt_1 solo quest'ultimo in giudizio, l'accertamento giudiziale doveva limitarsi a valutare se il fondo del convenuto avesse le caratteristiche rispondenti per costituire su quello la servitù coattiva richiesta, ed in caso negativo respingere la domanda .
Ciò comporta che l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in primo grado , e quello emesso in appello, sulla scorta delle indicazioni dell'appellante , sul presupposto- errato- di una fattispecie diversa, non può ritenersi legittimamente impartito e deve essere revocato .
Ne consegue che l'inottemperanza a tale ordine non legittimamente emesso non potrebbe causare le conseguenze estintive che derivano dalla mancata integrazione del litisconsorzio necessario (non sussistente, di fatto) : Cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013 “L'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti.”.
L'appello non deve quindi essere proposto nei confronti di soggetti diversi dall'originario attore;
e deve essere dichiarata l'inesistenza del litisconsorzio necessario , stante il tenore della originaria domanda , nei confronti degli altri soggetti, pur evocati dall'appellante in conseguenza dell'ordine di
7 integrazione, illegittimo, emesso nel corso del giudizio di primo grado e correttamente revocato con la sentenza oggi appellata.
L'appello va esaminato nel merito, prendendo atto della regolare costituzione in questo grado dell'unico appellato che è parte necessaria del processo, ovvero , Controparte_1 unico originario attore .
Nel merito, l'appello è fondato e deve accogliersi con l'integrale riforma della impugnata sentenza ed il rigetto dell'originaria domanda
In estrema sintesi, i motivi di appello lamentano che la sentenza sarebbe affetta da qualche incongruità della motivazione , e non avrebbe rispettato i principi che devono presiedere la costituzione della servitù coattiva;
più precisamente l'appellante ha sostenuto che:
- il Tribunale avrebbe omesso di considerare la destinazione del padre di famiglia su altri fondi, prima dello smembramento a seguito di donazione delle particelle 320, 329, 330, 331
e 332 del foglio n 5; per cui il fondo non sarebbe stato intercluso;
- la strada che attraversa la proprietà non era pubblica, circostanza Pt_1 erroneamente valutata dal CTU e recepita dalla sentenza .
- che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di non dover considerare la maggior lunghezza della strada che attraversava la proprietà (m 225) rispetto a quella – assai più Pt_1 breve di m 81,50 – che raggiungeva via Trivio , sul presupposto che i fratelli CP_1 beneficiavano di una ordinanza possessoria ( del 12.12.2016) ; senza considerare che questa riguardava un percorso diverso da quello che sarebbe stato oggetto, individuato dal CTU, della presente causa, tanto che il punto di approdo di quel transito oggetto della possessoria era assai più vicino ala sbarra di ingresso alla proprietà . Pt_1
- che la decisione del giudice di prime cure di omettere la predisposizione della rampa prevista dal CTU per superare il dislivello esistente ( rampa peraltro fortemente contestata perché la realizzazione sarebbe stata foriera di gravi danni alla proprietà , come Pt_1 documentato dalla relazione del CTP in atti ), ordinando la mera rimozione della “..sterpaglia e la rete metallica e il masso che non consentono oggi l'accesso” , non era risultata satisfattiva neppure per il titolare del fondo intercluso, trovatosi a non poter superare il dislivello con i mezzi meccanici, e non potendo eseguire altre opere se non la rimozione di quanto indicato in sentenza
(cfr lo sviluppo di tale profilo nella comparsa conclusionale del , ove si legge “La prima Pt_1
e quella più paradossale è che il Sig. , stante il tenore della sentenza, Controparte_1 non ha modo di raggiungere la sua proprietà attraversando il percorso indicato nella medesima. Infatti, la mancata realizzazione della rampa di accesso non consente, appunto,
l'ingresso nel fondo ma solo un minimo parcheggio di una autovettura sulla particella CP_1
n. 252, restando la maggior parte del percorso prescelto inutilizzabile per lo scopo per cui è causa” .
Non si può ritenere fondato il motivo di appello che insiste sulla non interclusione del fondo dell'attore- odierno appellato, perché quest'ultimo sarebbe assistito da una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
8 Tale deduzione è carente della prova del presupposto di quanto affermato, ovvero innanzitutto della proprietà di tutte le particelle in capo allo stesso proprietario e delle varie donazioni che avrebbero “smembrato” la proprietà. Non è stata quindi fornita prova della ricorrenza delle condizioni prospettate dall'art 1054 cc .
L'interclusione del fondo, ancorché contestata da tale difesa, deve ritenersi invece accertata per le indagini tecniche espletate in giudizio;
e del resto il fondo - plla 332 - risulta circondato da CP_1 altri fondi e non avere accesso diretto alla strada pubblica , per come graficamente rappresentato nella planimetria redatta dal CTU ing. , nell'elaborato versato agli atti del processo Persona_2 di merito.
Pertanto, stante l'esistenza delle condizioni richieste dall'art 1051 cc per ottenere un passaggio coattivo, resta da verificare se quello indicato dall'attore- odierno appellato – , ovvero il fondo Pt_1
, risponda alle altre condizioni , ovvero che “il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito ..” .
Gli elementi di conoscenza forniti dall'elaborato peritale, dalle planimetrie e dalle fotografie possono essere pienamente utilizzati, ma conducono a valutazioni del tutto diverse da quelle prospettate dal CTU, che ha segnalato come le alternative fossero due:
- o il collegamento del fondo alla strada “Trivio” , con costituzione di servitù CP_1 di passaggio su fondi limitrofi , e precisamente sulla plla 503 del al confine Persona_5 con la plla 316 degli eredi , e infine attraverso la plla 326 di proprietà Per_6 CP_5 soluzione che avrebbe comportato “danni al soprassuolo dovendo essere rimossi alcuni alberi di ulivo per poter costituire l'accesso al fondo”;
- la seconda alternativa sarebbe stata quella attraverso il fondo , sul Pt_1 presupposto che la particella 252 di quest'ultimo avrebbe potuto “… essere percorsa per raggiungere il fondo servente la strada interponderale avente origine dalla SP 92 e che conduce
a Villa Caristo, essendo essa totalmente asfaltata ed avendo una larghezza idonea al passaggio dei mezzi meccanici”
Nella relazione del CTU si da per assodato che la strada che conduce a villa Caristo sulla plla 310 fosse soggetta ad uso pubblico di transito (cfr pag 8 della relazione ing ), convinzione Per_2 fondata su documentazione che verrà però contraddetta e superata in corso di causa.
Tuttavia il CTU, pur affermando che fosse più agevole connetter il fondo con la strada CP_1
(attraversando altra plla, la 252, sempre di , per giugngere alla stradas sulla plla Pt_1 Pt_1
310 ), ha dovuto prevedere la costruzione di una rampa per poter eliminare il dislivello dell'accesso tra il fondo e la strada che attraversa (per intero) il fondo , come rappresentato nella CP_1 Pt_1 foto n 1 della relazione del CTU , costruzione che è stata fortemente contestata per i danni che avrebbe creato alla proprietà dominante , tanto da indurre il Tribunale nell'impugnata sentenza ad escluderla, limitando le prescrizioni alla rimozione di un masso, delle sterpaglie e della recinzione
(rappresentati nella fotografia n 1 allegata alla relazione dell'ing ). Per_2
9 Tali indicazioni, confrontate con le planimetrie che rendono ragione dello stato dei luoghi, della collocazione dei fondi, della loro estensione , dello stato degli alberi e delle coltivazioni rappresentate nelle fotografie , ed ancora con la documentazione allegata agli atti, impongono di dissentire dalle indicazioni del CTU e discostarsi dalla decisione che le ha recepite, che deve essere riformata.
Pur senza poter effettuare dirette comparazioni con fondi e proprietari non (correttamente) convenuti nel presente giudizio, è evidente che non può il proprietario del fondo intercluso , con la sua scelta di evocare in giudizi solo alcuni dei (possibili) soggetti tenuti a dare il passaggio, impedire una valutazione oggettiva sulla esistenza delle condizioni di brevità del passaggio e di minor aggravio dettate dall'art 1051 cc e non limitate al solo fondo del convenuto prescelto.
Infatti la norma prevede che il passaggio si deve stabilire “in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica è più breve” , oltre a dover dare il minor aggravio al fondo sul quale il passaggio è consentito.
Nella specie, come si vede nitidamente dalla planimetria a colori alla pag 31 dell'elaborato, che correda la CTU dell'ing , il passaggio attraverso il fondo è certamente assai più lungo Per_2 Pt_1 dell'altra soluzione prospettata dallo stesso CTU, costringendo , dopo aver percorso un breve tratto sulla plla 252, di attraversare quasi per intero la plla 310, su un lato della quale corre la strada
“interpoderale asfaltata” che appunto attraversa buona parte della propietà , per giungere Pt_1 alla Vlla Caristo, immobile storico settecentesco di privata dimora, come indicato nelle difese di primo grado dell'odierno appellante.
La strada sulla plla 310 , quindi, non risulta essere posta a servizio di fondi agricoli, ma è asfaltata perché conduce ad una dimora privata (che è denominata “Villa Caristo”, dimora antica come indicato in atti ed agevolmente verificabile, anche se sul punto il CTU non ha espresso alcuna valutazione, come sarebbe stato invece necessario)
La Villa Caristo risulta sede operativa di una società (cfr statuto prodotto in atti per atto notaio
, del 21.4.2004 rep 47192) che si occupa di promozione di “congressi, Persona_7 convegni, seminari, ricevimenti e cerimonie varie”; la strada sulla plla 310 è appunto la strada privata che conduce alla Villa.
Il passaggio dalla strada suddetta andrebbe a cadere quindi su una strada privata , posta a servizio di una privata dimora , e per questo era stata chiusa da una sbarra con lucchetto al suo ingresso sulla
SP 94.
Con provvedimento del , richiamato dalla CTU – che ne fa espressa Parte_7 Per_2 menzione alla pg. 8 della relazione- era stata imposta l'apertura della sbarra sul presupposto che la strada fosse di “uso pubblico”
Ma tale uso pubblico rivendicato dal , è stato escluso dalla sentenza n. Parte_7
1067/2019 emessa dal Tribunale di RI (prodotta in atti, certamente ammissibile in quanto documento venuto in essere e sopravvenuto nel corso del giudizio )
La sentenza n. 1067/2019 pubbl. il 05/11/2019 dichiara , in motivazione, che la strada sulla plla 310 “…non collega la S.P. 94 ad altro luogo pubblico o di pubblica rilevanza se non a Villa Caristo e/o ad altre proprietà della famiglia .” Pt_1
10 E conclude affermando “1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 dichiara che la strada, di proprietà del medesimo, descritta in citazione non è soggetta a servitù di uso pubblico”
Si tratta di una decisione assunta fra il ed il , quindi fra parti diverse Pt_1 Parte_7 dalle odierne, ma che ha un indubbio rilievo sia pur indiretto , poiché il Tribunale di RI ha dichiarato che la strada interpoderale che dalla SP 94 conduce a Villa Caristo è di proprietà esclusiva del Sig. e non è soggetta a servitù di uso pubblico. Parte_1
La situazione, richiamata dal CTU alla pag 8 della consulenza evidentemente considerata dal CTU nelle valutazioni, è sostanzialmente cambiata con la sentenza che ha escluso l'uso pubblico della strada privata sulla plla 310, essendo rimasto soccombente il nei confronti del Parte_7
. Pt_1
Ciò ridisegna l'assetto degli interessi, e rende assai maggiore l'aggravio del proprietario della strada privata che si snoda per quasi tutta la lunghezza della plla 310 , che conduce ad un luogo di privata dimora e di pregio , strada che finirebbe per essere passaggio di mezzi mezzi agricoli per la coltivazione del fondo intercluso, nonostante sia stata accertata su quella strada l'inesistenza di alcuna servitù di uso pubblico , dovendosi quindi escludere che la stessa sia fruibile da una molteplicità di utenti
Il CTU non ha neppure considerato all'epoca della relazione l0'incidenza del passaggio sulla plla
310, che nelle conclusioni non ha neppure menzionato, limitandosi ad affermare nelle conclusioni della relazione <<<… Il fondo del sig. risulta intercluso e la servitù di Controparte_1 passaggio avente minor peso risulta essere quella attraverso la particella 252 di proprietà del sig
, senza neppure considerare la rilevante incidenza che questa soluzione Parte_8 avrebbe imposto, richiedendo anche l'attraversamento della strada privata corrente su tutta la plla 310 per raggiungere la SP 94
Infatti il CTU non si è neppuree soffermato a descrivere né fotografare né indicare la situazione della plla 310 : nell'elenco e descrizione delle plle interessate alla controversia – pagg 4 e 5 relaz ctu- non vi è neppure menzione della plla 310 e della sua destinazione, se sia fondo agricolo o zona verde a servizio della villa ; vi è menzione solo della plla 252 , che vedrebbe solo una piccola parte del passaggio del sui fndi , mente il maggior percorso sarebbe proprio CP_1 Pt_1 attraverso la strada sulla plla 310 , che oltretutto è la via pubblica in linea d'aria più distante rispetto alla posizione della plla 332 del , per come si coglie dalla planimetria del CTU CP_1
. Per_2
La necessità di realizzare anche una rampa per superare il dislivello fra il fondo e l'accesso alla strada privata sulla plla 310 , con ricadute sulla regimentazione delle acque costi elevati e rischi di danni paventati dalla consulenza di parte prodotta dal , rende ancor più evidente la gravosità Pt_1 della soluzione prescelta dal e accordata dal CTU nell'originaria domanda rivolta solo CP_1 nei confronti del fondo , rispetto ad altre possibili soluzioni, scartate per ragioni appena Pt_1 accennate dal CTU e che appaiono minusvalenti .
11 Tutte queste circostanze appaiono da sole sufficienti ad escludere che il percorso indicato per superare l'interclusione rispecchi le caratteristiche richieste dall'art 1051 cc per la costruzione della servitù di passaggio, che come ogni servitù deve essere imposta limitando al minimo le difficoltà ed i disagi , e quindi individuando anche il percorso per garantire l'accesso alla strada che sia il più breve ed il meno gravoso per chi lo deve percorrere e per chi deve consentire il passaggio, e ciò non soo guardando all'unico fondo – fra più possibili alternative – dell'unico convenuto in giudizio per scelta dell'attore .
Sul punto cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8153 del 23/05/2012 a mente della quale , anche solo per procedere ad un ampliamento di una servitù di passaggio coattivo già esistente sono, ai sensi del richiamo operato dal terzo comma dell'art. 1051 cod. civ., quelle poste dal secondo comma della stessa disposizione, che attribuisce rilievo all'accesso più breve alla via pubblica e al minor danno al fondo servente <<…ed impone, perciò, una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati, dovendo escludersi invece, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 2 e 3 Cost.), che, ove la servitù già esista, occorre senz'altro procedere all'ampliamento della stessa a meno che ciò sia impossibile o attuabile solo con dispendio o disagi eccessivi. Ne consegue che il proprietario del fondo servente è legittimato ad eccepire l'idoneità di altro accesso in diverso sito o fondo, se questo realizzi la via più breve e sia meno dannoso dell'ampliamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda rilevando
l'esistenza di percorsi alternativi da realizzare su fondi di terzi, i quali assicuravano un accesso più breve alla via pubblica e non implicavano l'abbattimento di alberi, come, invece, sarebbe stato necessario nel caso di ampliamento della servitù già esistente, nonché l'assenza di vantaggi per il fondo dominante derivanti dalla meccanizzazione del processo produttivo)>>>
Tali circostanze rappresentano oggettivamente l' infondatezza della domanda proposta nei confronti del , in quanto il passaggio che si dovrebbe imporre sul suo fondo appare quello Pt_1 di maggiore percorrenza per raggiungere la via pubblica dal fondo intercluso, già per questo in contrasto con l'art 1051 cc e non potendo il proprietario del fondo intercluso scegliere arbitrariamente di imporre ed ottenere il passaggio attraverso il fondo che subirebbe un considerevole aggravio, laddove vi sarebbero praticabili alternative meno onerose .
Nella specie, e pur senza potere approfondire la comparazione, per l'assenza dei proprietari di altri fondi limitrofi, non citati in giudizio per scelta dal (e non ravvisando per quanto detto la CP_1 esistenza di litisconsorzio che consentirebbe la loro chiamata) appare però evidente già dalla planimetria prodotta dal CTU nella sua relazione, che la via pubblica più vicina al fondo del
non appare affatto essere la SP 94, ma altra strada, cd “Trivio” , posta dalla parte opposta CP_1 rispetto alla proprietà . Pt_1
Quest'ultima strada “Trivio” sarebbe raggiungibile , così come ha riferito il CTU ing alla Per_2 pag. 6 della relazione, attraverso altri fondi, per un assai più breve percorso posto al confine tra le plle 503 e 326 per un tratto, e per un altro tratto al confine fra le plle 503 e 316 .
12 Percorso visibile nella planimetria, perché tracciato in colore rosso dallo stesso CTU , che ben si vede essere assai più breve e costeggiante fondi agricoli di quello complessivo che dovrebbe invece passare per le plle 252 e 310 della proprietà per raggiungere la più lontana PS 94, Pt_1 attraversando una lunga strada asfaltata ma privata che costeggia quasi per intero la plla 310 , e che dall'altra parte giunge ad una villa settecentesca
E' da evidenziare che il CTU ha ritenuto di non dovere preferire il percorso verso la strada Trivio, non già indicando difficoltà insormontabili o per peculiari condizioni dei luoghi, ma soltanto perché la soluzione avrebbe comportato “danni al soprassuolo dovendo essere rimossi alcuni alberi di ulivo per poter costruire l'accesso al fondo del ricorrente..”. Non ha segnalato il CTU neppure esigenza di costruire rampe, aprire nuovi tracciati, o altre difficoltà realizzative del passaggio alternativo , se non la necessità di eliminare “alcuni alberi” senza altre spiegazioni, e senza indicare neppure il numero degli alberi da eliminare.
Invece si osserva che le fotografie allegate alla relazione del CTU che rappresentano l'accesso della plla 332 alle plle 503 e 326 restituiscono zone non densamente coltivate, piste già tracciate sul terreno , con alberature rade , terreni con cespugli ed arbusti , non coltivati, e con la presenza di alberi di non grandi dimensioni, che probabilmente sarebbero anche facilmente spostabili , senza abbatterli
Circostanze che devono essere tenute in conto dal giudice nelle valutazioni comparative che gli spettano in subiecta materia : cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 1447 del 19/02/1985 “La Determinazione del percorso di una costituenda servitù di passaggio deve essere compiuta applicando i due criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 1051 cod. civ., e cioè quello della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e l'altro del minor aggravio per il fondo da asservire, previo l'esame di tutte le soluzioni possibili per la realizzazione del passaggio, sicché quando le strade pubbliche che sia possibile raggiungere da un fondo intercluso siano più d'una, con conseguente pluralità di percorsi possibili, la scelta da compiersi dal giudice in base ai cennati criteri deve aver riguardo non alla consistenza e alla posizione topografica della strada pubblica di accesso, ma alle caratteristiche del collegamento fra la strada medesima e il fondo intercluso. ( V 2624/84, mass n 434634; ( V 2128/78, mass n 391512; ( Conf 160/81, mass n 410557).*
Per tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dei motivi di appello che contestano la sussistenza dei requisiti dell'art 1051 cc per la scelta di superare l'interclusione del fondo CP_1 attraversi il fondo , deve essere riformata la impugnata sentenza e respinta l'originaria Pt_1 domanda nei confronti del , non risultando la scelta del titolare del fondo intercluso, Pt_1 quella di minore aggravio, in ottemperanza al principi per cui “Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da
13 contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021
La complessità della controversia, che peraltro è stata proposta ponendo a fondamento circostanze mutate in corso di causa (l'uso pubblico della strada sulla plla 310), che hanno orientato le indicazioni del CTU anch'esse incise da quanto fin qui affermato, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi, restando a carico di entrambe in parti uguali quelle della CTU espletata nel giudizio di merito, come già liquidata
Nulla per le spese con altri appellati , chiamati in quanto individuati erroneamente quali litisconsorti in primo grado, e non costituiti nel presente grado
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 81/2019 del Tribunale di RI, pubblicata in data Parte_1
18.01.2019, nel proc. RG n. 143/2015, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie integralmente l'appello e per l'effetto , in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda di;
Controparte_1
- Dichiara insussistente il litisconsorzio con altri chiamati;
- Spese di entrambi i gradi interamente compensate fra le parti;
lasciando a carico di entrambe in parti uguali anche quelle della CTU espletata in primo grado;
- Nulla per le spese con altri chiamati non costituiti
Così deciso a Reggio Calabria il giorno 8 ottobre 2024
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
14
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente relatrice
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr. Alessandro LIPRINO Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 519/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Alvaro (C.F. , C.F._2
PEC , elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Email_1
Caulonia (RC), Via Brooklyn n. 1/A.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Zurzolo C.F._3
( , , elettivamente CodiceFiscale_4 Email_2 domiciliato presso il suo studio sito in Riace (RC), Via Nazionale S.S. 106.
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
1. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; C.F._5
2. , nato a [...] il [...], ; CP_3 CodiceFiscale_6
1 3. , nella qualità di erede di nato a [...] Controparte_4 Persona_1
(RC) il 29.09.1952, C.F. ; C.F._7
4. , nato a [...] qualità di erede di Controparte_5 Persona_1
nato a [...] il [...], C.F. ;
[...] C.F._8
5. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_6
. C.F._9
APPELLATI NON COSTITUITI
OGGETTO: Servitù coattiva di passaggio- appello avverso la sentenza n. 81/2019 del
Tribunale di RI, pubblicata in data 18.01.2019 nel proc. RG n.143/2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.01.2015, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di RI , chiedendo che venisse accertata l'interclusione del Parte_1 fondo di sua proprietà sito in Contrada Scinà, censito al foglio 5, particella 332 del catasto terreni del
Comune di TI, e che venisse disposta la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo del convenuto identificato nel catasto terreni del Comune di TI al foglio 5, particella 252, facendo gravare la servitù su una superficie di terreno di mq. 45 a partire dalla strada asfaltata interpoderale proveniente dalla Strada Provinciale TI – Strada Statale 106fino al terreno dell'istante (per come stabilito nell'ambito dell'ATP iscritto al n. 412/2013 RG del Tribunale di RI), liquidando in favore del una indennità pari ad euro 375,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio. Pt_1
Costituitosi in giudizio , chiedeva, preliminarmente, venisse dichiarata Parte_1
l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dall'attore per carenza del presupposto dell'urgenza e del pericolo, attuale o prossimo, della dispersione della prova e, pertanto, della consulenza tecnica redatta dal geom. , e nel merito, chiedeva il rigetto della Controparte_7 domanda perché infondata in fatto e in diritto con condanna del alla rifusione delle spese CP_1 processuali.
Con ordinanza del 20.04.2016 emessa dal giudice istruttore di primo grado veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei confinanti , , CP_2 Parte_2
(successivamente deceduta , alla quale sono succeduti e Persona_1 Controparte_4
, e . Controparte_5 Parte_3
I primi si costituivano in giudizio mentre e rimanevano Controparte_5 Parte_3 contumaci.
Il Tribunale di RI, reputando non necessario disporre la CTU, emetteva sentenza n. 81/2019, pubblicata in data 18/01/2019, non notificata, oggi appellata, con la quale veniva accolta la domanda,ponendo in capo alla parte convenutale spese del giudizio.
Il Tribunale di RI, nella sentenza oggi impugnata, preliminarmente rilevava che “non vi era ragione di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti suindicati, poiché, a tacer d'altro
(cfr. Cass. 23 gennaio 2017, n. 1646; Cass. , sez. un., 22 aprile 2013, n. 9865), non si tratta dei
2 proprietari di tutti i fondi che sarebbero gravati dalla medesima servitù di passaggio dedotta dall'attore, bensì dei proprietari di terreni sui quali potrebbe gravare un percorso alternativo a quello che forma oggetto della servitù che il chiede di costituire, servitù che coinvolge CP_1 esclusivamente la proprietà ”. Pt_1
Sempre in via preliminare, accoglieva l'eccezione di inammissibilità della consulenza svolta nell'ambito del giudizio di accertamento preventivo (RG n. 412/2013) in quanto non era ravvisabile il pericolo di dispersione della prova previsto dall'art 696 cpc
Nel merito accoglieva la domanda proposta da costituendo“in favore del Controparte_1 fondo di proprietà dello stesso, sito in c.da Scinà e censito al foglio 5, particella 332 del catasto terreni del Comune di Stigliano, una servitù di passaggio sul fondo identificato nel catasto terreni dello stesso
Comune al foglio 5, particella 252, di proprietà del convenuto , secondo il percorso Parte_1 individuato dal CTU (ing. ) in risposta al quesito n. 3 e raffigurato nell'allegato 7, Persona_2 previa rimozione – a spese dell'attore – della sterpaglia, della rete metallica, nonché del masso visibili nella foto 1 allegata alla relazione peritale (depositata il 7 maggio 2018), e previo pagamento da parte dell'attore in favore del convenuto di un'indennità pari ad euro 187,50”. Pt_1
ha proposto appello ritualmente notificato per la riforma della citata sentenza del Parte_1
Tribunale di RI n. 81/2019, per i seguenti motivi:
1) Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata , per violazione dell'art. 1051 c.c. e degli artt. 100,115 e 132 c.p.c. Lamentava l'appellante che erroneamente non era stato integrato il contraddittorio , perché la domanda di costituzione della servitù di passaggio avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frapponevano all'accesso alla via pubblica;
e che per questo il aveva azionato l' ATP al fine di individuare il CP_1 percorso più breve e di minor danno al fondo servente. Poiché poi aveva citato il solo CP_1
, sull'erroneo presupposto che la consulenza tecnica d'ufficio svolta nella procedura di Pt_1
ATP avesse indicato la particella n 252 del foglio di mappa n 5 come quella più idonea per la costituzione della servitù coattiva, la domanda di merito azionata solo nei confronti del Pt_1 avrebbe dovuto essere rigettata.
Richiamava l'art 1051 cc la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, affermava che la scelta di individuare solo nel il contraddittore aveva avuto importanza decisiva anche in relazione ala Pt_1 servitù per destinazione del padre di famiglia, perché l'originario proprietario delle particelle , come si poteva rilevare dalla planimetria, aveva accesso direttamente alla strada n 94, e quindi non aveva necessità di utilizzare altri percorsi;
e per tale ragione andava ribadita l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e difetto di integrazione del contraddittorio.
2) Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine ad un aspetto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 1032 c.c. Travisamento della prova e omesso esame degli atti, violazione degli artt. 115 e 132 cpc. Trascritti ampi stralci dell'impugnata sentenza, l'appellante rilevava come la stessa affermasse che sarebbe stato preliminare al fine della imposizione della servitù coattiva accertare le strade pubbliche ed il possibile sbocco sulle stesse risolutivo dell'interclusione; e tuttavia aveva ignorato i rilievi formulati dal CTP, aveva
3 recepito acriticamente una generica indicazione di “alberi da abbattere”. Oltretutto il Tribunale riconosceva che il percorso più breve era quello di accesso alla via Trivio ma in realtà ometteva di considerare che la strada privata era percorsa dai – l'attore ed i fratelli Pt_1 CP_1 CP_3
e – perché di una ordinanza possessoria del 12.12.2016 Per_3 CP_6 beneficiavano dell'accesso pedonale e con mezzi meccanici sulla strada “interpoderale” di contrada Scinà in TI per aggiungere i fondi agricoli.
In realtà segnalava che il Tribunale aveva ignorato che il passaggio oggetto di quella causa possessoria era diverso – e il punto di approdo di qiello assai vicino alla sbarra di ingresso al - Pt_4 rispetto al punto di ingresso del passaggio oggetto della presente causa sulla strada Caristo, distante circa 225 metri dall'ingresso. Inoltre contestava ulteriori passi della sentenza, che si era discostata da una sentenza della Corte di Appello n 220 del 2011 e aveva ritenuto tropo risalente nel tempo una consulenza del 2003 . Inoltre l'ordinanza possessoria non avrebbe dovuto avere valore nel giudizio petitorio
3) Nullità della sentenza impugnata a norma degli artt. 132, co. 2, nn. 4 e 5, 156 e 161 cpc.
Contraddittorietà della sentenza impugnata, per avere indicato in dispositivo il percorso della servitù con riferimento all'elaborato peritale, che però prevedeva la costruzione di una rampa di accesso. Invece aveva in motivazione, ed in contraddizione con la statuizione, ritenuto non necessaria la rampa che la CTU aveva previsto fosse realizzata per superare il dislivello fra i fondi e quantificava in euro 58455,54 la spesa necessaria per la realizzazione di detto manufatto.
4) Difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine ad un aspetto decisivo della controversia. Violazione degli artt. 91 e 92 cpc. Perché la dichiarazione di inammissibilità dell' ATP non era stata accompagnata da una ponderata valutazione in termini di spese, posto che sulle risultanze dell' ATP si era fondata la richiesta conclusiva del anche CP_1 all'udienza del 27.09.2018, e che pur ponendo le spese dell'ATP a carico dell'appellato in quel giudizio “senza statuire alcunchè sulle spese affrontate dal Sig in quel giudizio”. Parte_1
Parte appellante concludeva chiedendo, in riforma totale dell'impugnata sentenza, di:
a) Rigettare la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
, proposta in difetto della condizione dell'azione e dell'interesse ad agire,
[...] dichiarandone la palese inammissibilità;
b) Gradatamente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata a norma degli artt. 132
II comma nn. 4 e 5, 156 e 161 cpc;
c) In subordine e salvo gravame, rilevato anche il difetto di motivazione sul punto decisivo ed il travisamento della prova di cui alla consulenza rigettare le domande attrici non essendo il percorso più breve e meno dannoso;
d) Ancora in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di costituzione di servitù di passaggio sulla particella n. 252 del foglio di mappa n. 5, di proprietà di , Parte_1 ordinare a la predisposizione, a sua cura e spese, di tutte le opere Controparte_1 necessarie allo smaltimento delle acque provenienti da monte sulla restante proprietà , Pt_1
a seguito della realizzazione della rampa di accesso in trincea alla particella n. 332, indicata dal CTU nella propria relazione peritale e nelle risposte al CTP Ing. , per come Persona_4
4 individuate nelle consulenze tecniche di parte di nel giudizio di primo grado e Parte_1 ritenute indispensabili dal CTU, con espressa dichiarazione di congruità dei loro costi;
e) In via del tutto subordinata e con espressa riserva di gravame, disporre l'audizione anche in confronto del CTU e del CTP Ing. e eventuale sopralluogo, al fine di Persona_4 verificare se l'eliminazione del masso, la rimozione della rete metallica e la pulitura del terreno siano o meno bastevoli per l'accesso, attraverso la p.lla n. 252, alla p.lla n. 332, senza la realizzazione di alcuna rampa;
f) Condannarsi il , in favore di , alla rifusione Controparte_1 Parte_1 di spese e competenze dei due gradi del giudizio, nonché delle spese e competenze affrontate da nell'ATP n. 412/2013 RG, dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata. Pt_1
Alla prima udienza del processo d'appello, tenuta il 2.12.2019, l'appellante, in assenza di controparte, ha prodotto coopia della notifica, dichiarando di rinunciare alla sospensiva .
La Corte rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2020, che però non si teneva perché seguivano una serie di rinvii di ufficio, finchè il 15.02.2023 l'appellante depositava istanza anticipazione dell'udienza per sanare la nullità della vocatio in ius (notifica appello in data
11.06.2019 data di comparizione 30.09.2019);
In data 28.04.2023 era assegnato termine perentorio fino al 10.07.2023 per perfezionare notifica agli appellati, con fissazione dell'udienza – sostituita dalla trattazione scritta - per la data del 07.012.2023; l' appellante il 30.11.2023 depositava note con le quali insisteva nelle domande e chiedeva rinvio per PC senza nulla dire e nulla produrre in merito alle notifiche
In data 5.12.2023 si è costituito il solo con comparsa di risposta Controparte_1 depositata , opponendosi all'appello, affermando che il Tribunale aveva ha applicato con scrupolo l'art. 1051 c.c. e segg. relativi alla costituzione di servitù di passaggio coattiva su fondo intercluso, nel rispetto dei criteri fissati dal 2° comma dell'art. 1051 c.c.. Affermava che nel corso del giudizio, controparte aveva sempre sostenuto che la servitù di passaggio coattiva doveva essere imposta dalla via c.d. del trivio. Il giudice di prime cure, giustamente, “..aveva invece stabilito la servitù dalla strada asfaltata che dalla provinciale porta a Villa Caristo occupando una piccola porzione di pochi metri della proprietà altrui (circa 45 mq) con il minore danno per i fondi” . Affermava che se il giudice di prime cure avesse accolto la tesi dell'appellante di imporre la servitù di passaggio dal trivio si sarebbero ingiustamente occupati oltre 500 metri della proprietà altrui ( ) in spregio CP_2 CP_1 ai criteri indicati dalla suddetta norma per l'imposizione della servitù di passaggio. Il Tribunale perciò aveva giustamente imposto la servitù di passaggio in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica era più breve ed era di minore danno al fondo servente. Aveva concluso perché l'appello fosse rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado e la condanna di parte appellante alle spese del presente giudizio.
Le altre parti appellate non si sono costituite
Seguivano udienze nelle quali si dava atto della mancata presentazione delle note e quindi dell'assenza di entrambe le parti, (08.04.2024), era dato nuovo termine per il deposito di note, infine la causa era assegnata in decisione il 13.05.2024, con termine per le comparse conclusionali, di cui profittava solo l'appellante
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello ripropone la questione della integrità del contraddittorio, che è stata oggetto di provvedimenti diversi - e contrastanti - sin dal sin dal primo grado del giudizio, e che deve essere risolta preliminarmente rispetto all'esame degli altri motivi di appello.
In primo grado l'attore, con l'atto di citazione notificato il 23.1.2015, ha evocato in giudizio solo
, chiedendo che fosse costituita in proprio favore ed a carico del fondo del - Parte_1 Pt_1 foglio n 5 plla 252 del Comune di TI - , una servitù di passaggio per dare sbocco sulla pubblica via al proprio fondo, divenuto intercluso a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria – la n. 220 del 2011 – che aveva regolato i confini fra i fondi delle medesime parti
L'attore aveva motivato l'individuazione del fondo attraverso il quale Controparte_1 chiedere il passaggio, sulla base delle risultanze dell' Accertamento Tecnico Preventivo che aveva esperito ante causam nei confronti di tutti i proprietari confinanti ( oltre al , anche Pt_1 CP_3
.
[...] Persona_1 Controparte_2
Poiché il tecnico individuato dal Tribunale aveva indicato nel fondo quello da considerarsi Pt_1 servente, per apposizione della servitù di passaggio con minore peso, quantificando anche l'indennità di servitù e i lavori necessari (costruzione di una rampa) per acceder al fondo dominante, CP_1 aveva chiesto direttamente questo passaggio.
In primo grado con ordinanza del 18-20 aprile 2016 , era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari circostanti il fondo intercluso, richiamando la decisione della Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 9685 del 2013 .
Tale ordine era stato solo parzialmente ottemperato dal , ma con la sentenza che ha concluso CP_1 il primo grado di questo giudizio, il Tribunale, diversamente valutando , ha affermato che “… non vi era ragione di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti suindicati, perché , a tacer
d'altro (cfr. Cass. 23 gennaio 2017, n. 1646; Cass. sez. un., 22 aprile 2013, n. 9865) non si tratta dei proprietari di tutti i fondi che sarebbero gravati dalla medesima servitù di passaggio dedotta dall'attore, bensì dei proprietari dei terreni sui quali potrebbe gravare un percorso alternativo a quello che forma oggetto della servitù che il chiede di costituire, servitù che coinvolge CP_1 esclusivamente la proprietà del ” , ritenendo per questo che fosse “del tutto privo di Pt_5 rilievo” che non fossero stati chiamati in causa gli eredi di . Parte_6
La decisione di primo grado in punto di non necessità dell'integrazione del contraddittorio per assenza di litisconsorzio necessario è corretta e condivisibile, posto che l'ordine muoveva da una errata prospettiva e dal richiamo a decisioni di legittimità che non si attagliano alla presente fattispecie.
Vi è infatti una sostanziale differenza - alla quale fa cenno il passo della sentenza appena citato- fra:
- l'ipotesi in cui per raggiungere la strada il proprietario del fondo intercluso debba attraversare più fondi di proprietari diversi che si frappongono fra il suo fondo e l'uscita sulla via pubblica . E' questa l'ipotesi oggetto delle decisioni cui si fa cenno in atti come contrastanti
6 , che diversamente risolvono la questione della necessità di evocare in giudizio TUTTI o SOLO
ALCUNI dei proprietari dei fondi sui quali si dovrebbe snodare il passaggio necessario a superare l'interclusione del fondo.
Su questo problema si sono riscontrati i contrasti giurisprudenziali sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 3 febbraio 1989, n. 670 e poi dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con sentenza 22 aprile 2013, n. 9685, che hanno portato alla Ordinanza
Interlocutoria del 23 novembre 2023 n. 32528 ha disposto la trasmissione degli atti al Primo
Presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c.,. Ma non è questo il caso oggetto della presente causa
- L'altra ipotesi, che è quella che attiene alla presente controversia, è invece rappresentata dalla possibilità di percorsi alternativi, che passino su fondi diversi, ciascuno dei quali idoneo a diventare fondo servente per il terreno intercluso.
In tal caso colui che indichi il fondo attraverso il quale costituire la servitù coattiva non ha alcun obbligo di integrare il contraddittorio con altri proprietari confinanti, perché non è oggetto del giudizio la valutazione di ipotesi alternative rispetto alla domanda formulata dall'attore.
In tal senso da ultimo Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 25130 del 23/08/2023 “Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante.”
(conformi Cass Sez. 2, Sentenza n. 6562 del 31/03/2015; Cass Sez. 2, Sentenza n. 10331 del
19/10/1998 )
Avendo il ritenuto di individuare il fondo servente in quello del , e avendo evocato CP_1 Pt_1 solo quest'ultimo in giudizio, l'accertamento giudiziale doveva limitarsi a valutare se il fondo del convenuto avesse le caratteristiche rispondenti per costituire su quello la servitù coattiva richiesta, ed in caso negativo respingere la domanda .
Ciò comporta che l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in primo grado , e quello emesso in appello, sulla scorta delle indicazioni dell'appellante , sul presupposto- errato- di una fattispecie diversa, non può ritenersi legittimamente impartito e deve essere revocato .
Ne consegue che l'inottemperanza a tale ordine non legittimamente emesso non potrebbe causare le conseguenze estintive che derivano dalla mancata integrazione del litisconsorzio necessario (non sussistente, di fatto) : Cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013 “L'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti.”.
L'appello non deve quindi essere proposto nei confronti di soggetti diversi dall'originario attore;
e deve essere dichiarata l'inesistenza del litisconsorzio necessario , stante il tenore della originaria domanda , nei confronti degli altri soggetti, pur evocati dall'appellante in conseguenza dell'ordine di
7 integrazione, illegittimo, emesso nel corso del giudizio di primo grado e correttamente revocato con la sentenza oggi appellata.
L'appello va esaminato nel merito, prendendo atto della regolare costituzione in questo grado dell'unico appellato che è parte necessaria del processo, ovvero , Controparte_1 unico originario attore .
Nel merito, l'appello è fondato e deve accogliersi con l'integrale riforma della impugnata sentenza ed il rigetto dell'originaria domanda
In estrema sintesi, i motivi di appello lamentano che la sentenza sarebbe affetta da qualche incongruità della motivazione , e non avrebbe rispettato i principi che devono presiedere la costituzione della servitù coattiva;
più precisamente l'appellante ha sostenuto che:
- il Tribunale avrebbe omesso di considerare la destinazione del padre di famiglia su altri fondi, prima dello smembramento a seguito di donazione delle particelle 320, 329, 330, 331
e 332 del foglio n 5; per cui il fondo non sarebbe stato intercluso;
- la strada che attraversa la proprietà non era pubblica, circostanza Pt_1 erroneamente valutata dal CTU e recepita dalla sentenza .
- che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto di non dover considerare la maggior lunghezza della strada che attraversava la proprietà (m 225) rispetto a quella – assai più Pt_1 breve di m 81,50 – che raggiungeva via Trivio , sul presupposto che i fratelli CP_1 beneficiavano di una ordinanza possessoria ( del 12.12.2016) ; senza considerare che questa riguardava un percorso diverso da quello che sarebbe stato oggetto, individuato dal CTU, della presente causa, tanto che il punto di approdo di quel transito oggetto della possessoria era assai più vicino ala sbarra di ingresso alla proprietà . Pt_1
- che la decisione del giudice di prime cure di omettere la predisposizione della rampa prevista dal CTU per superare il dislivello esistente ( rampa peraltro fortemente contestata perché la realizzazione sarebbe stata foriera di gravi danni alla proprietà , come Pt_1 documentato dalla relazione del CTP in atti ), ordinando la mera rimozione della “..sterpaglia e la rete metallica e il masso che non consentono oggi l'accesso” , non era risultata satisfattiva neppure per il titolare del fondo intercluso, trovatosi a non poter superare il dislivello con i mezzi meccanici, e non potendo eseguire altre opere se non la rimozione di quanto indicato in sentenza
(cfr lo sviluppo di tale profilo nella comparsa conclusionale del , ove si legge “La prima Pt_1
e quella più paradossale è che il Sig. , stante il tenore della sentenza, Controparte_1 non ha modo di raggiungere la sua proprietà attraversando il percorso indicato nella medesima. Infatti, la mancata realizzazione della rampa di accesso non consente, appunto,
l'ingresso nel fondo ma solo un minimo parcheggio di una autovettura sulla particella CP_1
n. 252, restando la maggior parte del percorso prescelto inutilizzabile per lo scopo per cui è causa” .
Non si può ritenere fondato il motivo di appello che insiste sulla non interclusione del fondo dell'attore- odierno appellato, perché quest'ultimo sarebbe assistito da una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
8 Tale deduzione è carente della prova del presupposto di quanto affermato, ovvero innanzitutto della proprietà di tutte le particelle in capo allo stesso proprietario e delle varie donazioni che avrebbero “smembrato” la proprietà. Non è stata quindi fornita prova della ricorrenza delle condizioni prospettate dall'art 1054 cc .
L'interclusione del fondo, ancorché contestata da tale difesa, deve ritenersi invece accertata per le indagini tecniche espletate in giudizio;
e del resto il fondo - plla 332 - risulta circondato da CP_1 altri fondi e non avere accesso diretto alla strada pubblica , per come graficamente rappresentato nella planimetria redatta dal CTU ing. , nell'elaborato versato agli atti del processo Persona_2 di merito.
Pertanto, stante l'esistenza delle condizioni richieste dall'art 1051 cc per ottenere un passaggio coattivo, resta da verificare se quello indicato dall'attore- odierno appellato – , ovvero il fondo Pt_1
, risponda alle altre condizioni , ovvero che “il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito ..” .
Gli elementi di conoscenza forniti dall'elaborato peritale, dalle planimetrie e dalle fotografie possono essere pienamente utilizzati, ma conducono a valutazioni del tutto diverse da quelle prospettate dal CTU, che ha segnalato come le alternative fossero due:
- o il collegamento del fondo alla strada “Trivio” , con costituzione di servitù CP_1 di passaggio su fondi limitrofi , e precisamente sulla plla 503 del al confine Persona_5 con la plla 316 degli eredi , e infine attraverso la plla 326 di proprietà Per_6 CP_5 soluzione che avrebbe comportato “danni al soprassuolo dovendo essere rimossi alcuni alberi di ulivo per poter costituire l'accesso al fondo”;
- la seconda alternativa sarebbe stata quella attraverso il fondo , sul Pt_1 presupposto che la particella 252 di quest'ultimo avrebbe potuto “… essere percorsa per raggiungere il fondo servente la strada interponderale avente origine dalla SP 92 e che conduce
a Villa Caristo, essendo essa totalmente asfaltata ed avendo una larghezza idonea al passaggio dei mezzi meccanici”
Nella relazione del CTU si da per assodato che la strada che conduce a villa Caristo sulla plla 310 fosse soggetta ad uso pubblico di transito (cfr pag 8 della relazione ing ), convinzione Per_2 fondata su documentazione che verrà però contraddetta e superata in corso di causa.
Tuttavia il CTU, pur affermando che fosse più agevole connetter il fondo con la strada CP_1
(attraversando altra plla, la 252, sempre di , per giugngere alla stradas sulla plla Pt_1 Pt_1
310 ), ha dovuto prevedere la costruzione di una rampa per poter eliminare il dislivello dell'accesso tra il fondo e la strada che attraversa (per intero) il fondo , come rappresentato nella CP_1 Pt_1 foto n 1 della relazione del CTU , costruzione che è stata fortemente contestata per i danni che avrebbe creato alla proprietà dominante , tanto da indurre il Tribunale nell'impugnata sentenza ad escluderla, limitando le prescrizioni alla rimozione di un masso, delle sterpaglie e della recinzione
(rappresentati nella fotografia n 1 allegata alla relazione dell'ing ). Per_2
9 Tali indicazioni, confrontate con le planimetrie che rendono ragione dello stato dei luoghi, della collocazione dei fondi, della loro estensione , dello stato degli alberi e delle coltivazioni rappresentate nelle fotografie , ed ancora con la documentazione allegata agli atti, impongono di dissentire dalle indicazioni del CTU e discostarsi dalla decisione che le ha recepite, che deve essere riformata.
Pur senza poter effettuare dirette comparazioni con fondi e proprietari non (correttamente) convenuti nel presente giudizio, è evidente che non può il proprietario del fondo intercluso , con la sua scelta di evocare in giudizi solo alcuni dei (possibili) soggetti tenuti a dare il passaggio, impedire una valutazione oggettiva sulla esistenza delle condizioni di brevità del passaggio e di minor aggravio dettate dall'art 1051 cc e non limitate al solo fondo del convenuto prescelto.
Infatti la norma prevede che il passaggio si deve stabilire “in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica è più breve” , oltre a dover dare il minor aggravio al fondo sul quale il passaggio è consentito.
Nella specie, come si vede nitidamente dalla planimetria a colori alla pag 31 dell'elaborato, che correda la CTU dell'ing , il passaggio attraverso il fondo è certamente assai più lungo Per_2 Pt_1 dell'altra soluzione prospettata dallo stesso CTU, costringendo , dopo aver percorso un breve tratto sulla plla 252, di attraversare quasi per intero la plla 310, su un lato della quale corre la strada
“interpoderale asfaltata” che appunto attraversa buona parte della propietà , per giungere Pt_1 alla Vlla Caristo, immobile storico settecentesco di privata dimora, come indicato nelle difese di primo grado dell'odierno appellante.
La strada sulla plla 310 , quindi, non risulta essere posta a servizio di fondi agricoli, ma è asfaltata perché conduce ad una dimora privata (che è denominata “Villa Caristo”, dimora antica come indicato in atti ed agevolmente verificabile, anche se sul punto il CTU non ha espresso alcuna valutazione, come sarebbe stato invece necessario)
La Villa Caristo risulta sede operativa di una società (cfr statuto prodotto in atti per atto notaio
, del 21.4.2004 rep 47192) che si occupa di promozione di “congressi, Persona_7 convegni, seminari, ricevimenti e cerimonie varie”; la strada sulla plla 310 è appunto la strada privata che conduce alla Villa.
Il passaggio dalla strada suddetta andrebbe a cadere quindi su una strada privata , posta a servizio di una privata dimora , e per questo era stata chiusa da una sbarra con lucchetto al suo ingresso sulla
SP 94.
Con provvedimento del , richiamato dalla CTU – che ne fa espressa Parte_7 Per_2 menzione alla pg. 8 della relazione- era stata imposta l'apertura della sbarra sul presupposto che la strada fosse di “uso pubblico”
Ma tale uso pubblico rivendicato dal , è stato escluso dalla sentenza n. Parte_7
1067/2019 emessa dal Tribunale di RI (prodotta in atti, certamente ammissibile in quanto documento venuto in essere e sopravvenuto nel corso del giudizio )
La sentenza n. 1067/2019 pubbl. il 05/11/2019 dichiara , in motivazione, che la strada sulla plla 310 “…non collega la S.P. 94 ad altro luogo pubblico o di pubblica rilevanza se non a Villa Caristo e/o ad altre proprietà della famiglia .” Pt_1
10 E conclude affermando “1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 dichiara che la strada, di proprietà del medesimo, descritta in citazione non è soggetta a servitù di uso pubblico”
Si tratta di una decisione assunta fra il ed il , quindi fra parti diverse Pt_1 Parte_7 dalle odierne, ma che ha un indubbio rilievo sia pur indiretto , poiché il Tribunale di RI ha dichiarato che la strada interpoderale che dalla SP 94 conduce a Villa Caristo è di proprietà esclusiva del Sig. e non è soggetta a servitù di uso pubblico. Parte_1
La situazione, richiamata dal CTU alla pag 8 della consulenza evidentemente considerata dal CTU nelle valutazioni, è sostanzialmente cambiata con la sentenza che ha escluso l'uso pubblico della strada privata sulla plla 310, essendo rimasto soccombente il nei confronti del Parte_7
. Pt_1
Ciò ridisegna l'assetto degli interessi, e rende assai maggiore l'aggravio del proprietario della strada privata che si snoda per quasi tutta la lunghezza della plla 310 , che conduce ad un luogo di privata dimora e di pregio , strada che finirebbe per essere passaggio di mezzi mezzi agricoli per la coltivazione del fondo intercluso, nonostante sia stata accertata su quella strada l'inesistenza di alcuna servitù di uso pubblico , dovendosi quindi escludere che la stessa sia fruibile da una molteplicità di utenti
Il CTU non ha neppure considerato all'epoca della relazione l0'incidenza del passaggio sulla plla
310, che nelle conclusioni non ha neppure menzionato, limitandosi ad affermare nelle conclusioni della relazione <<<… Il fondo del sig. risulta intercluso e la servitù di Controparte_1 passaggio avente minor peso risulta essere quella attraverso la particella 252 di proprietà del sig
, senza neppure considerare la rilevante incidenza che questa soluzione Parte_8 avrebbe imposto, richiedendo anche l'attraversamento della strada privata corrente su tutta la plla 310 per raggiungere la SP 94
Infatti il CTU non si è neppuree soffermato a descrivere né fotografare né indicare la situazione della plla 310 : nell'elenco e descrizione delle plle interessate alla controversia – pagg 4 e 5 relaz ctu- non vi è neppure menzione della plla 310 e della sua destinazione, se sia fondo agricolo o zona verde a servizio della villa ; vi è menzione solo della plla 252 , che vedrebbe solo una piccola parte del passaggio del sui fndi , mente il maggior percorso sarebbe proprio CP_1 Pt_1 attraverso la strada sulla plla 310 , che oltretutto è la via pubblica in linea d'aria più distante rispetto alla posizione della plla 332 del , per come si coglie dalla planimetria del CTU CP_1
. Per_2
La necessità di realizzare anche una rampa per superare il dislivello fra il fondo e l'accesso alla strada privata sulla plla 310 , con ricadute sulla regimentazione delle acque costi elevati e rischi di danni paventati dalla consulenza di parte prodotta dal , rende ancor più evidente la gravosità Pt_1 della soluzione prescelta dal e accordata dal CTU nell'originaria domanda rivolta solo CP_1 nei confronti del fondo , rispetto ad altre possibili soluzioni, scartate per ragioni appena Pt_1 accennate dal CTU e che appaiono minusvalenti .
11 Tutte queste circostanze appaiono da sole sufficienti ad escludere che il percorso indicato per superare l'interclusione rispecchi le caratteristiche richieste dall'art 1051 cc per la costruzione della servitù di passaggio, che come ogni servitù deve essere imposta limitando al minimo le difficoltà ed i disagi , e quindi individuando anche il percorso per garantire l'accesso alla strada che sia il più breve ed il meno gravoso per chi lo deve percorrere e per chi deve consentire il passaggio, e ciò non soo guardando all'unico fondo – fra più possibili alternative – dell'unico convenuto in giudizio per scelta dell'attore .
Sul punto cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8153 del 23/05/2012 a mente della quale , anche solo per procedere ad un ampliamento di una servitù di passaggio coattivo già esistente sono, ai sensi del richiamo operato dal terzo comma dell'art. 1051 cod. civ., quelle poste dal secondo comma della stessa disposizione, che attribuisce rilievo all'accesso più breve alla via pubblica e al minor danno al fondo servente <<…ed impone, perciò, una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati, dovendo escludersi invece, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata
(artt. 2 e 3 Cost.), che, ove la servitù già esista, occorre senz'altro procedere all'ampliamento della stessa a meno che ciò sia impossibile o attuabile solo con dispendio o disagi eccessivi. Ne consegue che il proprietario del fondo servente è legittimato ad eccepire l'idoneità di altro accesso in diverso sito o fondo, se questo realizzi la via più breve e sia meno dannoso dell'ampliamento richiesto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda rilevando
l'esistenza di percorsi alternativi da realizzare su fondi di terzi, i quali assicuravano un accesso più breve alla via pubblica e non implicavano l'abbattimento di alberi, come, invece, sarebbe stato necessario nel caso di ampliamento della servitù già esistente, nonché l'assenza di vantaggi per il fondo dominante derivanti dalla meccanizzazione del processo produttivo)>>>
Tali circostanze rappresentano oggettivamente l' infondatezza della domanda proposta nei confronti del , in quanto il passaggio che si dovrebbe imporre sul suo fondo appare quello Pt_1 di maggiore percorrenza per raggiungere la via pubblica dal fondo intercluso, già per questo in contrasto con l'art 1051 cc e non potendo il proprietario del fondo intercluso scegliere arbitrariamente di imporre ed ottenere il passaggio attraverso il fondo che subirebbe un considerevole aggravio, laddove vi sarebbero praticabili alternative meno onerose .
Nella specie, e pur senza potere approfondire la comparazione, per l'assenza dei proprietari di altri fondi limitrofi, non citati in giudizio per scelta dal (e non ravvisando per quanto detto la CP_1 esistenza di litisconsorzio che consentirebbe la loro chiamata) appare però evidente già dalla planimetria prodotta dal CTU nella sua relazione, che la via pubblica più vicina al fondo del
non appare affatto essere la SP 94, ma altra strada, cd “Trivio” , posta dalla parte opposta CP_1 rispetto alla proprietà . Pt_1
Quest'ultima strada “Trivio” sarebbe raggiungibile , così come ha riferito il CTU ing alla Per_2 pag. 6 della relazione, attraverso altri fondi, per un assai più breve percorso posto al confine tra le plle 503 e 326 per un tratto, e per un altro tratto al confine fra le plle 503 e 316 .
12 Percorso visibile nella planimetria, perché tracciato in colore rosso dallo stesso CTU , che ben si vede essere assai più breve e costeggiante fondi agricoli di quello complessivo che dovrebbe invece passare per le plle 252 e 310 della proprietà per raggiungere la più lontana PS 94, Pt_1 attraversando una lunga strada asfaltata ma privata che costeggia quasi per intero la plla 310 , e che dall'altra parte giunge ad una villa settecentesca
E' da evidenziare che il CTU ha ritenuto di non dovere preferire il percorso verso la strada Trivio, non già indicando difficoltà insormontabili o per peculiari condizioni dei luoghi, ma soltanto perché la soluzione avrebbe comportato “danni al soprassuolo dovendo essere rimossi alcuni alberi di ulivo per poter costruire l'accesso al fondo del ricorrente..”. Non ha segnalato il CTU neppure esigenza di costruire rampe, aprire nuovi tracciati, o altre difficoltà realizzative del passaggio alternativo , se non la necessità di eliminare “alcuni alberi” senza altre spiegazioni, e senza indicare neppure il numero degli alberi da eliminare.
Invece si osserva che le fotografie allegate alla relazione del CTU che rappresentano l'accesso della plla 332 alle plle 503 e 326 restituiscono zone non densamente coltivate, piste già tracciate sul terreno , con alberature rade , terreni con cespugli ed arbusti , non coltivati, e con la presenza di alberi di non grandi dimensioni, che probabilmente sarebbero anche facilmente spostabili , senza abbatterli
Circostanze che devono essere tenute in conto dal giudice nelle valutazioni comparative che gli spettano in subiecta materia : cfr Cass Sez. 2, Sentenza n. 1447 del 19/02/1985 “La Determinazione del percorso di una costituenda servitù di passaggio deve essere compiuta applicando i due criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 1051 cod. civ., e cioè quello della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e l'altro del minor aggravio per il fondo da asservire, previo l'esame di tutte le soluzioni possibili per la realizzazione del passaggio, sicché quando le strade pubbliche che sia possibile raggiungere da un fondo intercluso siano più d'una, con conseguente pluralità di percorsi possibili, la scelta da compiersi dal giudice in base ai cennati criteri deve aver riguardo non alla consistenza e alla posizione topografica della strada pubblica di accesso, ma alle caratteristiche del collegamento fra la strada medesima e il fondo intercluso. ( V 2624/84, mass n 434634; ( V 2128/78, mass n 391512; ( Conf 160/81, mass n 410557).*
Per tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento dei motivi di appello che contestano la sussistenza dei requisiti dell'art 1051 cc per la scelta di superare l'interclusione del fondo CP_1 attraversi il fondo , deve essere riformata la impugnata sentenza e respinta l'originaria Pt_1 domanda nei confronti del , non risultando la scelta del titolare del fondo intercluso, Pt_1 quella di minore aggravio, in ottemperanza al principi per cui “Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da
13 contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021
La complessità della controversia, che peraltro è stata proposta ponendo a fondamento circostanze mutate in corso di causa (l'uso pubblico della strada sulla plla 310), che hanno orientato le indicazioni del CTU anch'esse incise da quanto fin qui affermato, giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi, restando a carico di entrambe in parti uguali quelle della CTU espletata nel giudizio di merito, come già liquidata
Nulla per le spese con altri appellati , chiamati in quanto individuati erroneamente quali litisconsorti in primo grado, e non costituiti nel presente grado
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 81/2019 del Tribunale di RI, pubblicata in data Parte_1
18.01.2019, nel proc. RG n. 143/2015, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie integralmente l'appello e per l'effetto , in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda di;
Controparte_1
- Dichiara insussistente il litisconsorzio con altri chiamati;
- Spese di entrambi i gradi interamente compensate fra le parti;
lasciando a carico di entrambe in parti uguali anche quelle della CTU espletata in primo grado;
- Nulla per le spese con altri chiamati non costituiti
Così deciso a Reggio Calabria il giorno 8 ottobre 2024
La Presidente estensore
Dr.ssa Patrizia Morabito
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