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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4268/2022
Il giorno 30/06/2025, nella causa iscritta al n RG 4268 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 26.6.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4268/2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Glorioso Parte_1 C.F._1
13, con l'avv. BUSSA JEAN LUC ) e l'avv. BUSSA ANDREA, dai quali C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Milano al Corso Europa n.c. 13, con l'avv. TRAVERSA MONICA
) dal quale rappresentato e difeso giusta procura generale allegata alla C.F._3 comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1182/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia l'8.11.2022, con cui gli è stato ingiunto di corrispondere, in favore di la somma di € 5.596,03, oltre Controparte_1
2 di 6 interessi e spese del procedimento monitorio (liquidate in € 540,000 per onorari e € 145,50 per esborsi), quale saldo debitore comprensivo di interessi alla data del 3.10.2022 del contratto di finanziamento n. 3100506940 sottoscritto in data 3.02.2000.
A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha eccepito la prescrizione delle somme asseritamente dovute da parte opposta e, comunque, la non debenza del credito.
Si è costituita la contestando puntualmente le avverse deduzioni ed Controparte_1 eccezioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Infine, parte opposta ha domandato l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 19.04.2023, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., assegnando termine per esperire il tentativo di mediazione.
La mediazione tentata dalle parti ha avuto esito negativo e la causa, di natura documentale, è stata rinviata all'udienza del 26.6.2025 a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Va anzitutto ricordato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio la documentazione idonea ad indicarla come titolare della posizione soggettiva in questione: oltre al contratto di finanziamento, nel fascicolo monitorio si rinvengono: l'atto notarile di modifica della denominazione della banca contraente (da EM Banca S.p.a. a , l'atto di fusione per Controparte_2 incorporazione da parte di l'atto di cessione del credito da detta Controparte_3 CP_3 all'odierna opposta.
Tali documenti, unitamente alla loro mancata contestazione specifica, devono ritenersi sufficienti ai fini della prova del credito.
3. Parte opponente incentra la propria difesa sull'intervenuta prescrizione del credito, sostenendo il perfezionarsi della fattispecie estintiva in ragione del periodo ultradecennale trascorso
3 di 6 sia tra il primo dies a quo e il primo atto interruttivo della prescrizione, che tra quest'ultimo e il secondo atto interruttivo.
Per meglio inquadrare la fattispecie concreta, occorre quindi individuare correttamente il dies
a quo del termine prescrizionale.
A tal fine, si deve rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di mutuo, l'unicità dell'obbligazione restitutoria impone di fissare la decorrenza dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (ex multis, Cass. ord. n. 4232/2023), ovvero dal momento in cui diviene esigibile il credito, anche per ragioni legate a patologie del rapporto, ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Ancorché tale principio sia stato più volte esplicitato per il contratto di mutuo, può ritenersi applicabile ad ogni obbligazione restitutoria, pertanto anche al caso di specie, purché con i dovuti accorgimenti.
Infatti, nel contratto di fido c.d. rotativo non viene in rilievo un termine dato, ma vi è un'obbligazione restitutoria che può atteggiarsi in modo diverso a seconda del caso concreto, sicché la giurisprudenza ritiene si possa indicare come dies a quo il giorno in cui è avvenuto l'ultimo movimento legato all'apertura di credito.
In particolare, nella fattispecie odierna l'obbligazione restitutoria non ha, da contratto, un termine specifico, ma parte opponente è gravata da un obbligo di rimborso mensile minimo, pari ad almeno il 10 per cento del saldo in estratto conto.
Poiché risulta documentalmente, e non è oggetto di contestazione specifica, la circostanza per cui l'ultimo rimborso è avvenuto in data 26.09.2007, da tale data decorre il termine decennale di prescrizione.
Ciò posto, la lettera raccomandata dell'8.06.2011, contenente la prima diffida di pagamento del credito ingiunto, ha interrotto il decorrere della prescrizione, risultando idonea a tal fine per i motivi di seguito indicati.
La raccomandata risulta inviata nell'indirizzo di Roma, via Tigrè n. 60 e la spedizione risulta perfezionata per compiuta giacenza in ragione dell'assenza del destinatario.
Parte opponente sostiene di non aver mai ricevuto la raccomandata, in quanto non più residente nell'indirizzo di destinazione, ritenendola perciò inidonea al perfezionarsi della fattispecie recettizia della messa in mora.
A supporto di tale allegazione, si è llimitato a produrre il certificato anagrafico di residenza, da cui risulta che dal 24.1.2011 egli risiede in Trevignano Romano (RM), che tuttavia non può
4 di 6 ritenersi sufficiente ai fini della prova del suo effettivo trasferimento in altro luogo in data antecedente alla spedizione della raccomandata.
Infatti, la residenza, secondo il disposto dell'art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (così Cass. civ. n. 25726 del 01/12/2011) e coincide quindi con il luogo in cui il soggetto dimora effettivamente in modo abituale.
Ciò posto, eraonere di parte opponente dimostrare in tali termini la propria residenza effettiva in luogo diverso da quello ove è stata spedita la raccomandata.
L'assunto di parte opponente risulta peraltro smentito da ulteriori elementi di fatto. In primis, va rilevato che l'indirizzo di Roma, via Tigrè n. 60 è quello fornito dallo stesso opponente nel contratto per cui è causa come proprio indirizzo di residenza.
Inoltre, l'agente postale che ha eseguito la spedizione della raccomandata non ha accertato l'irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di destinazione, besì la sua temporanea assenza, che egli ha evidentemnte desunto da elementi di fatto rinvenibili nel luogo indicato per la consegna.
Tale attestazione ha una valenza pregnante, dato che, riprendendo quanto stabilito dalla
Cassazione penale (ex multis Cass. sent. n. 21412/2022), il portalettere è un incaricato di pubblico servizio, sicché quanto dallo stesso certificato assume pubblica fede fino a querela di falso.
Perciò, la notifica deve ritenersi perfezionata in data 14.07.2011, con il compimento della compiuta giacenza.
Data la natura recettizia della messa in mora, il dies a quo da cui calcolare il termine decennale
è perciò lo stesso 14.07.2011, sicché anche la raccomandata del 22.06.2021, ricevuta in data
28.06.2021, risulta tempestiva.
L'eccezione di prescrizione del credito deve, quindi, ritenersi infondata.
4. Quanto alla contestazione afferente alla debenza del credito, la stessa si rivela generica e non adduce elementi di prova idonei a desumere l'eventuale adempimento, o altri fatti impeditivi, estintivi o modificativi;
sicché, posta la ricordata regola di riparto dell'onere della prova, questo non risulta ottemperato da parte attrice.
Perciò, la debenza deve ritenersi ancora esigibile nei termini di cui al decreto ingiuntivo opposto, rendendo l'opposizione infondata anche sotto tale profilo.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5 di 6 5. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta-opposta, la stessa merita comunque di essere rigettata.
La norma richiamata, infatti, richiede la prova che la parte soccombente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente l'infondatezza, ancorché manifesta, delle pretese avanzate. Tale prova non è stata fornita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dovendole perciò porre a carico di parte opponente.
Si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1182/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia l'8.11.2022, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di delle spese di lite, Controparte_1 che liquida nella misura di € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Lorenzo Ghibellini.
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