Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/05/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella PARISI Presidente
Dott.ssa Marcella CELESTI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 418/2022 R.G. promossa da in persona del suo legale rappre- Parte_1
sentante pro-tempore, con sede in Catania (P.IVA: ), rap- P.IVA_1
presentata e difesa dall'avv. Palma Balsamo;
appellante contro
(c. f.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempo- P.IVA_2
re, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi per procura gene- rale alle liti;
appellato
La causa veniva posta in decisione in data 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telema- tico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4723 del 15 novembre 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto dall'odierna società appellante avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 0001695469 000 per contributi relativi al periodo luglio 2017-marzo 2018 su note di retti- CP_1
fica DM10.
Il decidente ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “Assume sul punto parte ricorrente che dall'esame di tali note di rettifica emerge che
l'invito a regolarizzare del 27.2.2018 concerne invero inadempienze risalen- ti nel tempo agli anni 2013, 2015 e 2016, già regolarmente pagate prima della notifica dell'avviso di addebito opposto in data 21.2.18, 16.5.2018,
21.5.2018.
Tale doglianza non coglie tuttavia nel segno, giacché le note di rettifica pro- dotte dall' oltre ad essere state emesse in relazione alle comunicazioni CP_1
dei flussi UniEmens, concernono proprio il periodo di competenza ricom- preso tra il mese di gennaio 2017 e il mese di marzo 2018, oggetto della verifica operata dall e che ha condotto all'emissione dell'avviso di ad- CP_1
debito opposto.
Dagli atti inoltre emerge che i pagamenti effettuati dalla società opponente il 16.5.2018 si riferiscono a cartelle di pagamento relative a periodi di competenza diversi da quelli in contestazione, estranei agli importi richiesti con l'invito a regolarizzare del 27.2.2018, che con riguardo agli anni 2017
e 2018 fa riferimento alle cartelle di pagamento o avvisi di addebito n. 80096
e n. 3338.
La società ricorrente non ha dunque dimostrato di godere di una situazione di regolarità contributiva complessiva né di godere di una situazione di regolarità contributiva almeno con riguardo ai periodi in relazione ai quali
è stata effettuata la verifica dell' Dalla documentazione prodotta tar- CP_1
divamente da parte ricorrente solo in sede di note autorizzate emerge che i 3
pagamenti relativi alle inadempienze segnalate dall' sono stati effet- CP_1
tuati, una volta che già erano decorsi i 15 giorni dalla trasmissione dell'in- vito a regolarizzare, avvenuta il 27.2.2018, peraltro con riguardo ad avvisi di addebito o cartelle di pagamento diverse da quelle sottese all'invito a re- golarizzare del 27.2.2018, con la conseguenza che deve nel caso di specie ritenersi sussistente l'irregolarità contributiva contestata. L'art. 4 d. m. 31 gennaio 2015 ha, infatti, come visto stabilito che il contribuente può rego- larizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare e che l'inutile decorso del termine di 15 giorni comporta la comunicazione della risultanza negativa della veri- fica ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. Da tale irregolarità era deri- vata l'emissione del DURC irregolare e la revoca delle agevolazioni contri- butive in godimento doveva ritenersi legittima in quanto il possesso del Do- cumento Unico di Regolarità Contributiva costituiva un ulteriore requisito, al pari degli altri requisiti previsti dalle norme agevolative, indispensabile per poter accedere al beneficio dell'abbattimento del carico contributivo;
di talché la sua ricorrenza rientrava nell'onere probatorio (nel caso, non assol- to), incombente su chi invochi tale beneficio. Il giudice del lavoro richiama- va – a fondamento della sua decisione – giurisprudenza di legittimità e pre- cedente di questa Corte. Condannava alle spese in ragione di metà.
Proponeva appello alla suddetta sentenza la Parte_1
con ricorso depositato il 11 maggio 2022.
Instava l' per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 17 aprile 2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico sostanziale motivo di impugnazione, la società appellante cen- sura la sentenza del tribunale di Catania per avere rigettato la domanda, 4
accertando l'irregolarità contributiva dell'azienda, relativamente ai periodi in contestazione.
Assume di aver provveduto a regolarizzare la propria posizione seppure in ritardo rispetto ai quindici giorni di cui all'invito dell' del 27 febbraio CP_1
2018, e cioè nel mese di maggio anziché di marzo 2018, per concludere così:
“Estendere retroattivamente gli effetti del diniego del solo perché il Pt_2
contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo (non essendo le circolari fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, n. 10595/2016), appare anche contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità e ragionevolezza. I DURC sono attestazioni di scienza e non atti autoritativi né negoziali produttivi di effetti propri;
sicché, applicare ad essi la categoria dell'annullabilità (come fatto dall' nel caso di specie) non CP_1
ha alcun fondamento giuridico (si veda Tribunale di Roma sentenza 14 febbraio 2019, n. 1490) … Se legittimo è pertanto il mancato riconoscimento di benefici contributivi nel periodo successivo al diniego del DURC, ille- gittima si palesa la revoca dei benefici goduti in un periodo in cui si era in possesso delle debite autorizzazioni e per irregolarità, peraltro assai mo- deste, verificatesi in periodo diverso ed antecedente”.
2. Conseguenziale motivo di censura è quello relativo alla compensazione parziale delle spese di lite, che – secondo il principio della soccombenza per le su esposte ragioni – avrebbero dovuto essere poste a carico della parte appellata.
3. Così riassunti i motivi di gravame, osserva il Collegio che oggetto della presente controversia è l'irregolarità contributiva di Parte_3
evidenziata – per quanto qui di interesse – nell'invito a regolariz-
[...]
zare del 27 febbraio 2018 (v. allegato ), che – perdurando l'inadempi- CP_1
mento oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione 5
in pari data – ha comportato l'emissione del DURC irregolare e, conseguen- temente, la revoca e il recupero delle agevolazioni fiscali in godimento (v. ricorso e memoria di costituzione ). CP_1
Appare, quindi, opportuno richiamare in questa sede il disposto dell'art.1, comma 1175, L. n. 297/2006, che così recita: “a decorrere dal 1° luglio
2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi re- stando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti col- lettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Orbene, il contenuto della norma citata è chiaro nel senso di subordinare il diritto a usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva, il che presuppone il pagamento integrale dei contributi pre- videnziali alle scadenze di legge.
Trattasi all'evidenza di un requisito ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni contributive, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei DM10 presentati dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che la norma in esame condizioni in- discutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e alla correntezza contributiva: dal punto di vista giuridico, quindi, il sistema degli sgravi con- tributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispe- cie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296/2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Se ne trae che – trattandosi di un requisito aggiuntivo introdotto dalla norma per fruire delle agevolazioni di legge – l'onere della prova circa la spettanza delle stesse (esoneri, riduzioni, 6
ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del-
l'obbligazione ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. (ex multis, n.
Cass. n. 16351/2007).
Nel caso di specie, a fronte delle contestate inadempienze, l'azienda non ha fornito alcuna prova contraria sull'avvenuto versamento alla scadenza di leg- ge dei contributi previdenziali pregressi rispetto alla formazione dei DM10 rettificativi per il periodo 01/2017-03/2018, indicato nell'avviso opposto
(causa assorbente della revoca delle agevolazioni).
E invero, priva di fondamento è l'eccezione – formulata in primo grado nelle note telematiche del 5 novembre 2021 – di pagamento delle contestate inadempienze prima della notifica dell'avviso di addebito de quo e, quindi, prima dell'accertamento delle stesse con l'invito a regolarizzare del 27 febbraio 2018.
Ciò che rileva, infatti, ai fini della revoca delle agevolazioni contributive in godimento è che l'azienda non ha provveduto al pagamento – alla loro na- turale scadenza – delle inadempienze relative agli anni antecedenti il 2017-
2018 di cui alle note di rettifica e all'avviso di addebito in questione.
Segnatamente, l'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007 prevede, tra i requisiti della regolarità contributiva, la correntezza degli adempimenti mensili o comun- que periodici (lett. a), laddove per correntezza deve intendersi appunto il pagamento dei contributi entro le date di scadenza stabilite dalla legge: prova siffatta non risulta fornita dalla società appellante, che invece – come sopra detto – comprova pagamenti avvenuti in ritardo (anche per sua stessa ammis- sione – v. quietanze del 16 maggio 2018) non solo rispetto al termine di quindici giorni dall'invito a regolarizzare, ma soprattutto rispetto alle sca- denze fissate per i contributi pregressi. 7
I pagamenti, avvenuti oltre il termine, possono attestare semmai la ritardata sanatoria delle inadempienze contributive de quibus, che non comporta tut- tavia il recupero della regolarità contributiva a posteriori, ma solo con effetto ex nunc.
In tale ipotesi, infatti, il mantenimento del diritto agli sgravi non solo non è consentito dalla norma, ma si pone in chiaro contrasto con la sua ratio: “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art.
1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolari- tà ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina l'inesigibi- CP_1
lità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la neces- saria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (Cass. n. 27107/2018).
Sicché appare corretta e legittima la revoca delle agevolazioni, operata dal-
l'ente previdenziale a seguito dell'accertata irregolarità contributiva.
4. In definitiva, l'appello va rigettato. Assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/
2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della società appellante (Cass. SS.UU. n. 4315/2020).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 418/2022 R.G., rigetta l'appello. 8
Condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 CP_1
delle spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €.
7.160,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unifica- to a carico della società appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro al-
l'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Graziella Parisi