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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/08/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5414/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da lesioni personali
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Valente Parte_1
attrice
E
Controparte_1
convenuto contumace
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Baratta CP_2
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2015 conveniva in giudizio Parte_1 il rappresentando che in data 05.01.2014 si era Controparte_1 recata, per fare degli acquisti, presso il Centro Commerciale “ ” sito in Pagani CP_1
(SA) alla via Alcide De Gasperi, e, mentre era in procinto di raggiungere il parcheggio del centro commerciale per uscire dalla predetta struttura, nello scendere le scale poste all'interno della stessa (atteso che l'ascensore era guasto), giunta all'ultima rampa di scale, a causa della presenza di una sostanza liquida incolore, non bene identificata ma con ogni probabilità acqua, era rovinata a terra, riportando lesioni come diagnosticate all'esito del successivo trasporto presso il Pronto Soccorso del P.O. MB I di ER OR (trauma da caduta accidentale spalla destra).
Tanto premesso, chiedeva :“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare, in via principale, la responsabilità esclusiva del Centro Commerciale ” nella verificazione dell'incidente per cui è causa, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare definitivamente il convenuto, a pagare in favore della SI.a la somma Parte_1 complessiva di Euro 64.893,00, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro de quo, descritti dettagliatamente in narrativa, ossia la somma minore o maggiore che in corso di causa sarà dimostrata anche con l'ausilio di CTU, ovvero che sarà ritenuta di Giustizia;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto sino al pagamento”.
Si costituiva il convenuto , chiamando in Controparte_1 garanzia in qualità di terzo la Società Assicuratrice contestando CP_2 genericamente la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum, domandando in via principale di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, dichiararsi l obbligata a manlevare e tenere indenne il CP_2 [...]
, per tutte le somme, nessuna esclusa, da pagare per effetto della Controparte_1 sentenza.
Si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, in via Parte_2 preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell , per essere il sinistro CP_2 de quo non coperto dalla polizza invocata, e, per l'effetto, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
di rigettare la domanda proposta dall'attrice perché inammissibile e improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto;
di rigettare la domanda di manleva cosi come proposta nei confronti dell;
e solo nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva di contenerla nei limiti del giusto e del provato tenuto conto della violazione del patto di gestione della lite e della franchigia al 10% con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00. Dichiarato interrotto il giudizio per l'intervenuto fallimento del convenuto, riassunto il processo e constatata la mancata costituzione della curatela fallimentare del
[...]
, sentiti tre testimoni indicati dall'attrice, ritenuta Controparte_1 superflua una ctu medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta anche se per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto.
Ed invero, innanzitutto la descrizione fattuale del sinistro esposta nell'atto di citazione non è stata specificamente contestata.
Non sono state, in particolare, contestate le circostanze: 1) della caduta dell'attrice sull'ultima rampa di scale presente all'interno del centro commerciale;
2) della CP_1 presenza di un liquido incolore sul gradino “incolpato” e della conseguente scivolosità dello stesso.
E comunque, a prescindere dal principio di non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, l'attrice ha provato i fatti posti a sostegno della propria pretesa attraverso le testimonianze ammesse e raccolte nel corso del processo.
I testi di parte attorea, escussi all'udienza del 25/10/2018, rendevano, fra le altre, le seguenti dichiarazioni.
(fratello dell'attrice): “ ero dietro mia sorella e stavamo scendendo le Testimone_1 scale interne alla struttura giacchè l'ascensore era rotto Controparte_1 quando vedevo la stessa cadere. Ricordo che sul gradino sul quale cadeva mia sorella era presente una sostanza liquida incolore. Sono a conoscenza di tanto poiché avvicinandomi anche per soccorrere mia sorella avevo modo di constatare la presenza della suddetta sostanza liquida sul gradino. La sostanza di cui sopra sembrava acqua”.
(figlia dell'attrice): “Confermo il capo 6 e preciso che Testimone_2 guardando da vicino il gradino la sostanza sembrava acqua….. Mancava l'antiscivolo sul gradino in questione ed anche mancava la parte finale del corrimano. Preciso che mancava il corrimano nella parte relativa ai gradini finali della scala”.
(indifferente): “Ricordo che il giorno del sinistro ad assistere Testimone_3 all'accaduto eravamo io, la SInora e il SInor Testimone_2 [...]
e naturalmente la SI.ra .Preciso che quando mi sono Tes_1 Controparte_3 avvicinata ho visto che il gradino era bagnato. Infatti da dietro non si vedeva ed ho constatato che il gradino era bagnato quando mi sono avvicinata per andare a soccorrere la SI.ra .. Confermo che la sostanza era liquida ed Parte_3 incolore……Preciso, altresì, che l'ultimo tratto di scala non aveva il corrimano. Non so dire a che distanza si trovasse l'uscita del centro commerciale rispetto al punto in cui è caduta la SI.ra , posso tuttavia confermare che ci trovavamo all'interno Pt_1 del centro commerciale”.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge la sussistenza del nesso di causalità fra il danno subito dall'attrice e la cosa (rampa di scale) custodita da parte convenuta.
I testimoni ebbero ad assistere alla caduta per le scale della , rilevando che Pt_1
l'incidente fu causato da un gradino reso scivoloso dalla presenza di un liquido incolore (e perciò non avvistabile di primo acchito) senza che l'attrice potesse comunque beneficiare né della banda antiscivolo né del corrimano.
L'evento, pertanto, non pare ascrivibile a parte attrice, non ravvisandosi nella condotta della stessa alcuna imprudenza o disattenzione idonea ad integrare il caso fortuito.
Non coglie nel segno nemmeno la difesa del convenuto (difesosi solo prima della dichiarazione di fallimento) nella parte in cui eccepisce di aver affidato in appalto la pulizia degli ambienti del centro commerciale (compresa la rampa di scale oggetto del sinistro) alla ditta di pulizie Controparte_4
Giova, infatti, precisare che in caso di appalto, la responsabilità del proprietario appaltante, presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo, circostanza da escludere alla luce della lettura dei contratti prodotti in atti.
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta, in via esclusiva, al proprietario dei locali commerciali ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il giudice quale peritus peritorum, sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e della consulenza tecnica di parte, ritiene che i postumi permanenti residuati a carico dell'attrice sono quantificabili nella misura del 9%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%. Le spese mediche affrontate in conseguenza del sinistro da rimborsare ammontano ad euro 3.500,00.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti, il risarcimento da riconoscere a parte attrice è di seguito dettagliato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 15.251,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 22.877,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 3.500,00
Totale generale con personalizzazione massima € 31.552,00
Parte convenuta deve essere pertanto condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da parte attrice pari ad € 31.552,00, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti da Cass. S.U. n. 1712/95.
La mancata costituzione del comporta che la domanda di manleva proposta CP_1 dal Centro Commerciale in bonis nei confronti della viene meno in quanto CP_2 non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
L'accoglimento parziale della domanda attorea (per un importo pari alla metà circa rispetto a quello richiesto) induce a compensare per la metà le spese del giudizio fra attrice e convenuto, ponendo la restante metà a carico di parte convenuta con liquidazione da eseguire in relazione al valore della causa (fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (tutte) e con distrazione in favore dello Stato stante l'ammissione di parte attorea al gratuito patrocinio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra il convenuto contumace e la chiamata in causa anche alla luce dell'operatività della polizza (contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 31552,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Compensa per la metà le spese fra attrice e convenuto, condannando il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della restante metà, che liquida in euro 7051,5 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo per la metà, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
3) Spese compensate fra convenuto e chiamata in causa.
Così deciso in ER OR il 13/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 5414/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da lesioni personali
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Valente Parte_1
attrice
E
Controparte_1
convenuto contumace
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Baratta CP_2
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 22.10.2015 conveniva in giudizio Parte_1 il rappresentando che in data 05.01.2014 si era Controparte_1 recata, per fare degli acquisti, presso il Centro Commerciale “ ” sito in Pagani CP_1
(SA) alla via Alcide De Gasperi, e, mentre era in procinto di raggiungere il parcheggio del centro commerciale per uscire dalla predetta struttura, nello scendere le scale poste all'interno della stessa (atteso che l'ascensore era guasto), giunta all'ultima rampa di scale, a causa della presenza di una sostanza liquida incolore, non bene identificata ma con ogni probabilità acqua, era rovinata a terra, riportando lesioni come diagnosticate all'esito del successivo trasporto presso il Pronto Soccorso del P.O. MB I di ER OR (trauma da caduta accidentale spalla destra).
Tanto premesso, chiedeva :“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis accertare e dichiarare, in via principale, la responsabilità esclusiva del Centro Commerciale ” nella verificazione dell'incidente per cui è causa, ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare definitivamente il convenuto, a pagare in favore della SI.a la somma Parte_1 complessiva di Euro 64.893,00, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro de quo, descritti dettagliatamente in narrativa, ossia la somma minore o maggiore che in corso di causa sarà dimostrata anche con l'ausilio di CTU, ovvero che sarà ritenuta di Giustizia;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto sino al pagamento”.
Si costituiva il convenuto , chiamando in Controparte_1 garanzia in qualità di terzo la Società Assicuratrice contestando CP_2 genericamente la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum, domandando in via principale di rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda, dichiararsi l obbligata a manlevare e tenere indenne il CP_2 [...]
, per tutte le somme, nessuna esclusa, da pagare per effetto della Controparte_1 sentenza.
Si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, in via Parte_2 preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell , per essere il sinistro CP_2 de quo non coperto dalla polizza invocata, e, per l'effetto, chiedendo di essere estromessa dal giudizio;
di rigettare la domanda proposta dall'attrice perché inammissibile e improcedibile oltre che infondata in fatto ed in diritto;
di rigettare la domanda di manleva cosi come proposta nei confronti dell;
e solo nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva di contenerla nei limiti del giusto e del provato tenuto conto della violazione del patto di gestione della lite e della franchigia al 10% con un minimo di € 500,00 ed un massimo di € 2.500,00. Dichiarato interrotto il giudizio per l'intervenuto fallimento del convenuto, riassunto il processo e constatata la mancata costituzione della curatela fallimentare del
[...]
, sentiti tre testimoni indicati dall'attrice, ritenuta Controparte_1 superflua una ctu medico legale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. di 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta anche se per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto.
Ed invero, innanzitutto la descrizione fattuale del sinistro esposta nell'atto di citazione non è stata specificamente contestata.
Non sono state, in particolare, contestate le circostanze: 1) della caduta dell'attrice sull'ultima rampa di scale presente all'interno del centro commerciale;
2) della CP_1 presenza di un liquido incolore sul gradino “incolpato” e della conseguente scivolosità dello stesso.
E comunque, a prescindere dal principio di non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, l'attrice ha provato i fatti posti a sostegno della propria pretesa attraverso le testimonianze ammesse e raccolte nel corso del processo.
I testi di parte attorea, escussi all'udienza del 25/10/2018, rendevano, fra le altre, le seguenti dichiarazioni.
(fratello dell'attrice): “ ero dietro mia sorella e stavamo scendendo le Testimone_1 scale interne alla struttura giacchè l'ascensore era rotto Controparte_1 quando vedevo la stessa cadere. Ricordo che sul gradino sul quale cadeva mia sorella era presente una sostanza liquida incolore. Sono a conoscenza di tanto poiché avvicinandomi anche per soccorrere mia sorella avevo modo di constatare la presenza della suddetta sostanza liquida sul gradino. La sostanza di cui sopra sembrava acqua”.
(figlia dell'attrice): “Confermo il capo 6 e preciso che Testimone_2 guardando da vicino il gradino la sostanza sembrava acqua….. Mancava l'antiscivolo sul gradino in questione ed anche mancava la parte finale del corrimano. Preciso che mancava il corrimano nella parte relativa ai gradini finali della scala”.
(indifferente): “Ricordo che il giorno del sinistro ad assistere Testimone_3 all'accaduto eravamo io, la SInora e il SInor Testimone_2 [...]
e naturalmente la SI.ra .Preciso che quando mi sono Tes_1 Controparte_3 avvicinata ho visto che il gradino era bagnato. Infatti da dietro non si vedeva ed ho constatato che il gradino era bagnato quando mi sono avvicinata per andare a soccorrere la SI.ra .. Confermo che la sostanza era liquida ed Parte_3 incolore……Preciso, altresì, che l'ultimo tratto di scala non aveva il corrimano. Non so dire a che distanza si trovasse l'uscita del centro commerciale rispetto al punto in cui è caduta la SI.ra , posso tuttavia confermare che ci trovavamo all'interno Pt_1 del centro commerciale”.
Dalle dichiarazioni dei testimoni – che risultano attendibili, poiché scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica – emerge la sussistenza del nesso di causalità fra il danno subito dall'attrice e la cosa (rampa di scale) custodita da parte convenuta.
I testimoni ebbero ad assistere alla caduta per le scale della , rilevando che Pt_1
l'incidente fu causato da un gradino reso scivoloso dalla presenza di un liquido incolore (e perciò non avvistabile di primo acchito) senza che l'attrice potesse comunque beneficiare né della banda antiscivolo né del corrimano.
L'evento, pertanto, non pare ascrivibile a parte attrice, non ravvisandosi nella condotta della stessa alcuna imprudenza o disattenzione idonea ad integrare il caso fortuito.
Non coglie nel segno nemmeno la difesa del convenuto (difesosi solo prima della dichiarazione di fallimento) nella parte in cui eccepisce di aver affidato in appalto la pulizia degli ambienti del centro commerciale (compresa la rampa di scale oggetto del sinistro) alla ditta di pulizie Controparte_4
Giova, infatti, precisare che in caso di appalto, la responsabilità del proprietario appaltante, presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo, circostanza da escludere alla luce della lettura dei contratti prodotti in atti.
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta, in via esclusiva, al proprietario dei locali commerciali ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il giudice quale peritus peritorum, sulla base della documentazione sanitaria allegata agli atti e della consulenza tecnica di parte, ritiene che i postumi permanenti residuati a carico dell'attrice sono quantificabili nella misura del 9%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%. Le spese mediche affrontate in conseguenza del sinistro da rimborsare ammontano ad euro 3.500,00.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti, il risarcimento da riconoscere a parte attrice è di seguito dettagliato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 15.251,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 22.877,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 3.500,00
Totale generale con personalizzazione massima € 31.552,00
Parte convenuta deve essere pertanto condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da parte attrice pari ad € 31.552,00, oltre interessi e rivalutazione dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti da Cass. S.U. n. 1712/95.
La mancata costituzione del comporta che la domanda di manleva proposta CP_1 dal Centro Commerciale in bonis nei confronti della viene meno in quanto CP_2 non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
L'accoglimento parziale della domanda attorea (per un importo pari alla metà circa rispetto a quello richiesto) induce a compensare per la metà le spese del giudizio fra attrice e convenuto, ponendo la restante metà a carico di parte convenuta con liquidazione da eseguire in relazione al valore della causa (fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (tutte) e con distrazione in favore dello Stato stante l'ammissione di parte attorea al gratuito patrocinio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra il convenuto contumace e la chiamata in causa anche alla luce dell'operatività della polizza (contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 31552,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Compensa per la metà le spese fra attrice e convenuto, condannando il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della restante metà, che liquida in euro 7051,5 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo per la metà, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
3) Spese compensate fra convenuto e chiamata in causa.
Così deciso in ER OR il 13/08/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo