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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AT
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Francesco EBOLI Esperto
Dott.ssa Alessandra TRANSTEVERE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 907 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di AT n.
92/2024, emessa in data 12.7.2024, pubblicata in data 18.7.2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25.10.2025, celebrata, ex art. 127-ter c.p.c., con trattazione scritta, per come disposto dalla Corte nell'ordinanza del 10.10.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso e allegata a quest'ultimo, dall'avv. Filippo Saverio Folino, nel cui studio, in Lamezia Terme, ha eletto domicilio;
- appellante =
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello e allegata a quest'ultima, dall'avv. Vincenzo Rosa, nel cui studio, in Roccabernarda, ha eletto domicilio;
- appellato =
E
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, in forza di CP_2 C.F._3 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello e allegata a quest'ultima, dall'avv. Giuseppina Scalzi, nel cui studio, in Crotone, ha eletto domicilio;
- appellata =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di AT.
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 25.10.2025: “…si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, che qui per dovere di sinteticità si intende integralmente riprodotto, il quale, stante la manca notifica, nei termini indicati, del Decreto di fissazione udienza al curatore speciale dei minori. CHIEDE Un nuovo termine per la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, alle parti appellanti ed al curatore dei minori”. Nel ricorso in appello, al quale la parte si è integralmente riportata nelle suddette note, l'appellante così concludeva: “si insiste nell'accoglimento di quanto già indicato nella memoria conclusionale di prime cure e conseguentemente nella modifica della sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni di
AT nella causa RGVG 177/2023, e il conseguente affido dei minori ai nonni materni per tutte le motivazioni sopra esposte.”
Per l'appellato il Curatore Speciale, rassegnate nelle note di Controparte_1 trattazione per l'udienza del 25.10.2025: “…a) si riporta a tutto quanto dedotto, esposto
, eccepito e prodotto nei propri precedenti scritti difensivi, che devono ritenersi qui integralmente ritrascritti e riproposti e insiste per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate con la comparsa di costituzione depositata e in particolare , dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché lo stesso non è stato
2 notificato all'appellato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
b) parte ricorrente non ha depositato prova della notifica eseguita in conformità all'ordinanza della Corte del 10.2.2025 e neppure ha provveduto a citare in giudizio il curatore speciale dei minori che risulta parte sostanziale del procedimento de quo;
c) contesta integralmente tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte appellante nel reclamo;
d) contesta tutte le asserzioni indicate da parte appellante nel reclamo poiché il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna paterna, appare allo stato, il luogo migliore e maggiormente idoneo per la crescita degli stessi oltre che rispondente ai loro interessi dal punto di vista della salute, delle cure mediche, odontoiatriche, dell'inserimento scolastico e ludico;
e) confermare, nel MERITO, la sentenza impugnata nella parte in cui pronuncia
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocamento degli stessi presso
l'abitazione della nonna paterna, signora;
CP_2
f) dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della signora
per le gravi violazioni in ordine ai suoi doveri genitoriali nei Parte_1 confronti dei figli minori e con riforma del Persona_1 Persona_2 provvedimento impugnato nella parte in cui pone il divieto di avvicinamento ai minori da parte del padre , il signor e nella parte in cui conserva la Controparte_1 responsabilità genitoriale della signora a carico dei figli;
Parte_1
g) chiede fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'articolo 352 c.p.c.”.
Per l'appellata rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del CP_2
25.10.2025: “…a) si riporta a tutto quanto dedotto, esposto , eccepito e prodotto nei propri precedenti scritti difensivi, che devono ritenersi qui integralmente ritrascritti e riproposti e insiste per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate con la comparsa di costituzione depositata e in particolare , dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché lo stesso non è stato notificato all'appellato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
3 b) parte appellante non ha depositato prova della notifica eseguita in conformità all'ordinanza della Corte del 10.2.2025 e neppure ha provveduto a citare in giudizio il curatore speciale dei minori che risulta parte sostanziale del procedimento de quo;
c) contesta integralmente tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte appellante nel reclamo;
d) contesta tutte le asserzioni indicate da parte appellante nel reclamo poiché il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna paterna, appare allo stato, il luogo migliore e maggiormente idoneo per la crescita degli stessi oltre che rispondente ai loro interessi dal punto di vista della salute, delle cure mediche, odontoiatriche , dell'inserimento scolastico e ludico;
e) confermare , nel MERITO, la sentenza impugnata nella parte in cui pronuncia
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocamento degli stessi presso
l'abitazione della nonna paterna, signora;
CP_2
f) chiede fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'articolo 352 c.p.c.”.
Per il Procuratore Generale: “Si chiede di acquisire una relazione dei servizi sociali sull'andamento del collocamento dei minori presso la nonna paterna. Riserva all'esito di esprimere parere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, madre dei minori nato in [...] il Parte_1 Persona_3
30.04.2015, e nato in [...], l'[...], ha impugnato la Persona_4 sentenza del Tribunale per i Minorenni di AT n. 92/2024, emessa in data
12.7.2024, pubblicata in data 18.7.2024, con cui il Collegio, rigettato il ricorso per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ha confermato l'affidamento dei predetti minori al Servizio Sociale (già disposto con i provvedimenti indifferibili e urgenti), collocandoli presso la nonna paterna, attribuendo a quest'ultima il potere- dovere di assumere, sentito il Servizio affidatario, ogni decisione inerente ai minori
(anche relativa alla salute ed alla scuola) e dettando una serie di prescrizioni ai genitori,
a pena di decadenza dalla responsabilità, nonché alla nonna collocataria.
4 Con il gravame spiegato, la madre si è lamentata, in particolare, del disposto collocamento dei minori presso la nonna paterna, argomentando in ordine all'inopportunità di siffatta misura, a dispetto, invece, del collocamento presso la nonna materna, che meglio avrebbe realizzato l'interesse primario dei minori.
Con le note di trattazione per la prima udienza, tenutasi con trattazione scritta il
28.1.2025, la difesa della ricorrente – sull'implicito ma evidente presupposto di non avere affatto provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti – ha chiesto la concessione di un nuovo termine per eseguire la citata notifica. Con ordinanza del 10.2.2025, depositata in data 17.2.2025, la Corte ha accolto l'istanza e ha assegnato alla difesa dell'appellante nuovo termine sino al 10.3.2025 per provvedere alla notifica alle controparti.
A tale determinazione la Corte è giunta - come rettamente inteso dalla difesa dell'appellante (cfr. il contenuto delle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025) – applicando l'indirizzo di legittimità secondo cui nei giudizi in tema di famiglia e minori, che si introducono con ricorso (il quale segna la pendenza della lite e la data cui riferire la valutazione circa la tempestività del gravame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellati), l'omessa notifica, nel termine assegnato dal giudice, del ricorso introduttivo dell'appello e del relativo decreto di fissazione di udienza “non comporta, in assenza di una espressa previsione in tal senso, l'improcedibilità dell'impugnazione, dovendosi evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino
l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., sempre che la parte appellata non si sia costituita, così sanando il vizio della notificazione con effetto "ex tunc"” (Cass. n. 16335 del 04/08/2016, che, in motivazione, nel richiamare
Cass. Sez. Un. 5700/2014, segnala anche che “nei procedimenti introdotti con ricorso, il termine imposto alla parte ricorrente per la notifica alla controparte dell'atto introduttivo e della data di fissazione dell'udienza non è perentorio e ne deve notificazione essere concesso uno successivo anche in caso di omessa notifica ed in mancanza di spontanea costituzione del resistente”; cfr. anche Cass. n. 21669 del
14/10/2014).
5 Dunque, proprio come correttamente e condivisibilmente dedotto dalla difesa dell'appellante nelle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025 (depositate il
22.9.2025), “la proposizione del gravame si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del cpc, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione diretta
a instaurare il contraddittorio”, sicché – prosegue la difesa – “il Giudice fissa, ex art.
291 c.p.c., un nuovo termine per la notifica, che assume, solo in questo caso per espressa previsione legislativa, carattere perentorio”.
Sennonché parte ricorrente ha adempiuto all'onere della notifica esclusivamente nei confronti del padre dei minori, , oltre che nei confronti di Controparte_1 Per_5
(che non era neanche parte del giudizio di primo grado) ma non nei confronti dei
[...] minori, rappresentati in giudizio dal curatore speciale nominato dal Tribunale sin dall'avvio del procedimento, i quali minori sono le principali parti processuali del giudizio di primo grado (per come si evince dalla previsione di cui all'art. 336 co. 4
c.c.)e senza le quali nessuna sentenza può validamente essere emessa in appello, vertendosi in tema di unico rapporto che coinvolge i genitori e i figli.
Ebbene, proprio il carattere perentorio del termine di cui all'art. 291 c.p.c. impedisce alla
Corte di assegnare un nuovo ed ulteriore termine per procedere alla notifica nei confronti del curatore speciale, non ravvisandosi – e non essendo neppure invocati – i presupposti per la rimessione nei termini di cui all'art. 153 c.p.c..
In punto di sanzione conseguente all'inottemperanza all'ordine di rinnovazione (o, meglio, nella fattispecie, di esecuzione) della notifica ex art. 291 c.p.c., si rammenta che
“L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo” (Cass. n. 13637 del
30/05/2017). Nella fattispecie, essendo stata del tutto omessa (e non eseguita fuori termine) la notifica nei confronti del curatore speciale dei minori, l'appello va dichiarato inammissibile per violazione del termine concesso per la notifica ex art. 291 c.p.c. (non
6 già perché la notifica nei confronti delle parti costituite è stata eseguita oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., come infondatamente sostenuto dalla difesa degli appellati).
Considerato che il giudizio è stato definito sulla scorta di un rilievo officioso, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AT sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di AT n. 92/2024, emessa in data 12.7.2024, pubblicata in data
18.7.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in AT nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di AT del 21.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AT
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
Dott.ssa Anna Maria RASCHELLA' Consigliere
Dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel.
Dott. Francesco EBOLI Esperto
Dott.ssa Alessandra TRANSTEVERE Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 907 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di AT n.
92/2024, emessa in data 12.7.2024, pubblicata in data 18.7.2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25.10.2025, celebrata, ex art. 127-ter c.p.c., con trattazione scritta, per come disposto dalla Corte nell'ordinanza del 10.10.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 forza di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso e allegata a quest'ultimo, dall'avv. Filippo Saverio Folino, nel cui studio, in Lamezia Terme, ha eletto domicilio;
- appellante =
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello e allegata a quest'ultima, dall'avv. Vincenzo Rosa, nel cui studio, in Roccabernarda, ha eletto domicilio;
- appellato =
E
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, in forza di CP_2 C.F._3 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello e allegata a quest'ultima, dall'avv. Giuseppina Scalzi, nel cui studio, in Crotone, ha eletto domicilio;
- appellata =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di AT.
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 25.10.2025: “…si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, che qui per dovere di sinteticità si intende integralmente riprodotto, il quale, stante la manca notifica, nei termini indicati, del Decreto di fissazione udienza al curatore speciale dei minori. CHIEDE Un nuovo termine per la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, alle parti appellanti ed al curatore dei minori”. Nel ricorso in appello, al quale la parte si è integralmente riportata nelle suddette note, l'appellante così concludeva: “si insiste nell'accoglimento di quanto già indicato nella memoria conclusionale di prime cure e conseguentemente nella modifica della sentenza emessa dal Tribunale dei Minorenni di
AT nella causa RGVG 177/2023, e il conseguente affido dei minori ai nonni materni per tutte le motivazioni sopra esposte.”
Per l'appellato il Curatore Speciale, rassegnate nelle note di Controparte_1 trattazione per l'udienza del 25.10.2025: “…a) si riporta a tutto quanto dedotto, esposto
, eccepito e prodotto nei propri precedenti scritti difensivi, che devono ritenersi qui integralmente ritrascritti e riproposti e insiste per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate con la comparsa di costituzione depositata e in particolare , dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché lo stesso non è stato
2 notificato all'appellato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
b) parte ricorrente non ha depositato prova della notifica eseguita in conformità all'ordinanza della Corte del 10.2.2025 e neppure ha provveduto a citare in giudizio il curatore speciale dei minori che risulta parte sostanziale del procedimento de quo;
c) contesta integralmente tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte appellante nel reclamo;
d) contesta tutte le asserzioni indicate da parte appellante nel reclamo poiché il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna paterna, appare allo stato, il luogo migliore e maggiormente idoneo per la crescita degli stessi oltre che rispondente ai loro interessi dal punto di vista della salute, delle cure mediche, odontoiatriche, dell'inserimento scolastico e ludico;
e) confermare, nel MERITO, la sentenza impugnata nella parte in cui pronuncia
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocamento degli stessi presso
l'abitazione della nonna paterna, signora;
CP_2
f) dichiarare la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della signora
per le gravi violazioni in ordine ai suoi doveri genitoriali nei Parte_1 confronti dei figli minori e con riforma del Persona_1 Persona_2 provvedimento impugnato nella parte in cui pone il divieto di avvicinamento ai minori da parte del padre , il signor e nella parte in cui conserva la Controparte_1 responsabilità genitoriale della signora a carico dei figli;
Parte_1
g) chiede fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'articolo 352 c.p.c.”.
Per l'appellata rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del CP_2
25.10.2025: “…a) si riporta a tutto quanto dedotto, esposto , eccepito e prodotto nei propri precedenti scritti difensivi, che devono ritenersi qui integralmente ritrascritti e riproposti e insiste per l'accoglimento delle eccezioni preliminari e pregiudiziali formulate con la comparsa di costituzione depositata e in particolare , dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché lo stesso non è stato notificato all'appellato entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata;
3 b) parte appellante non ha depositato prova della notifica eseguita in conformità all'ordinanza della Corte del 10.2.2025 e neppure ha provveduto a citare in giudizio il curatore speciale dei minori che risulta parte sostanziale del procedimento de quo;
c) contesta integralmente tutto quanto eccepito, dedotto e prodotto da parte appellante nel reclamo;
d) contesta tutte le asserzioni indicate da parte appellante nel reclamo poiché il collocamento dei minori presso l'abitazione della nonna paterna, appare allo stato, il luogo migliore e maggiormente idoneo per la crescita degli stessi oltre che rispondente ai loro interessi dal punto di vista della salute, delle cure mediche, odontoiatriche , dell'inserimento scolastico e ludico;
e) confermare , nel MERITO, la sentenza impugnata nella parte in cui pronuncia
l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali con collocamento degli stessi presso
l'abitazione della nonna paterna, signora;
CP_2
f) chiede fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'articolo 352 c.p.c.”.
Per il Procuratore Generale: “Si chiede di acquisire una relazione dei servizi sociali sull'andamento del collocamento dei minori presso la nonna paterna. Riserva all'esito di esprimere parere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, madre dei minori nato in [...] il Parte_1 Persona_3
30.04.2015, e nato in [...], l'[...], ha impugnato la Persona_4 sentenza del Tribunale per i Minorenni di AT n. 92/2024, emessa in data
12.7.2024, pubblicata in data 18.7.2024, con cui il Collegio, rigettato il ricorso per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ha confermato l'affidamento dei predetti minori al Servizio Sociale (già disposto con i provvedimenti indifferibili e urgenti), collocandoli presso la nonna paterna, attribuendo a quest'ultima il potere- dovere di assumere, sentito il Servizio affidatario, ogni decisione inerente ai minori
(anche relativa alla salute ed alla scuola) e dettando una serie di prescrizioni ai genitori,
a pena di decadenza dalla responsabilità, nonché alla nonna collocataria.
4 Con il gravame spiegato, la madre si è lamentata, in particolare, del disposto collocamento dei minori presso la nonna paterna, argomentando in ordine all'inopportunità di siffatta misura, a dispetto, invece, del collocamento presso la nonna materna, che meglio avrebbe realizzato l'interesse primario dei minori.
Con le note di trattazione per la prima udienza, tenutasi con trattazione scritta il
28.1.2025, la difesa della ricorrente – sull'implicito ma evidente presupposto di non avere affatto provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle controparti – ha chiesto la concessione di un nuovo termine per eseguire la citata notifica. Con ordinanza del 10.2.2025, depositata in data 17.2.2025, la Corte ha accolto l'istanza e ha assegnato alla difesa dell'appellante nuovo termine sino al 10.3.2025 per provvedere alla notifica alle controparti.
A tale determinazione la Corte è giunta - come rettamente inteso dalla difesa dell'appellante (cfr. il contenuto delle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025) – applicando l'indirizzo di legittimità secondo cui nei giudizi in tema di famiglia e minori, che si introducono con ricorso (il quale segna la pendenza della lite e la data cui riferire la valutazione circa la tempestività del gravame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli appellati), l'omessa notifica, nel termine assegnato dal giudice, del ricorso introduttivo dell'appello e del relativo decreto di fissazione di udienza “non comporta, in assenza di una espressa previsione in tal senso, l'improcedibilità dell'impugnazione, dovendosi evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino
l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., sempre che la parte appellata non si sia costituita, così sanando il vizio della notificazione con effetto "ex tunc"” (Cass. n. 16335 del 04/08/2016, che, in motivazione, nel richiamare
Cass. Sez. Un. 5700/2014, segnala anche che “nei procedimenti introdotti con ricorso, il termine imposto alla parte ricorrente per la notifica alla controparte dell'atto introduttivo e della data di fissazione dell'udienza non è perentorio e ne deve notificazione essere concesso uno successivo anche in caso di omessa notifica ed in mancanza di spontanea costituzione del resistente”; cfr. anche Cass. n. 21669 del
14/10/2014).
5 Dunque, proprio come correttamente e condivisibilmente dedotto dalla difesa dell'appellante nelle note di trattazione per l'udienza del 25.9.2025 (depositate il
22.9.2025), “la proposizione del gravame si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del cpc, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione diretta
a instaurare il contraddittorio”, sicché – prosegue la difesa – “il Giudice fissa, ex art.
291 c.p.c., un nuovo termine per la notifica, che assume, solo in questo caso per espressa previsione legislativa, carattere perentorio”.
Sennonché parte ricorrente ha adempiuto all'onere della notifica esclusivamente nei confronti del padre dei minori, , oltre che nei confronti di Controparte_1 Per_5
(che non era neanche parte del giudizio di primo grado) ma non nei confronti dei
[...] minori, rappresentati in giudizio dal curatore speciale nominato dal Tribunale sin dall'avvio del procedimento, i quali minori sono le principali parti processuali del giudizio di primo grado (per come si evince dalla previsione di cui all'art. 336 co. 4
c.c.)e senza le quali nessuna sentenza può validamente essere emessa in appello, vertendosi in tema di unico rapporto che coinvolge i genitori e i figli.
Ebbene, proprio il carattere perentorio del termine di cui all'art. 291 c.p.c. impedisce alla
Corte di assegnare un nuovo ed ulteriore termine per procedere alla notifica nei confronti del curatore speciale, non ravvisandosi – e non essendo neppure invocati – i presupposti per la rimessione nei termini di cui all'art. 153 c.p.c..
In punto di sanzione conseguente all'inottemperanza all'ordine di rinnovazione (o, meglio, nella fattispecie, di esecuzione) della notifica ex art. 291 c.p.c., si rammenta che
“L'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo” (Cass. n. 13637 del
30/05/2017). Nella fattispecie, essendo stata del tutto omessa (e non eseguita fuori termine) la notifica nei confronti del curatore speciale dei minori, l'appello va dichiarato inammissibile per violazione del termine concesso per la notifica ex art. 291 c.p.c. (non
6 già perché la notifica nei confronti delle parti costituite è stata eseguita oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., come infondatamente sostenuto dalla difesa degli appellati).
Considerato che il giudizio è stato definito sulla scorta di un rilievo officioso, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AT sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale per i Parte_1
Minorenni di AT n. 92/2024, emessa in data 12.7.2024, pubblicata in data
18.7.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in AT nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di AT del 21.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
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