Versione
23 maggio 1973
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3 settembre 1978
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1 giugno 1995
1 giugno 1995
Art. 23.
Le disposizioni dell' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. (3) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 agosto 1978, n.502 , ha disposto (con l' art. 3, comma 1 ), che l' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261 , modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 , fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali. --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 29 marzo 1995, n.96 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Le disposizioni dell' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. (3) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 agosto 1978, n.502 , ha disposto (con l' art. 3, comma 1 ), che l' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261 , modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 , fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali. --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 29 marzo 1995, n.96 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2004, n. 16524Provvedimento: […] La presente controversia trae origine dal fatto che l'art. 23 legge 16 aprile 1973, n. 171 ha esteso gli sgravi contributivi previsti dalle leggi sul Mezzogiorno alle aziende industriali ed artigianali che operano nel centro storico di Chioggia;Leggi di più...
- art. 23 legge n. 171 del 1973·
- centro storico di chioggia·
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- individuazione di detto centro·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- contributi assicurativi·
- sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)