Art. 23.
Le disposizioni dell' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. (3) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 agosto 1978, n.502 , ha disposto (con l' art. 3, comma 1 ), che l' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261 , modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 , fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali. --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 29 marzo 1995, n.96 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
Le disposizioni dell' articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. (3) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 agosto 1978, n.502 , ha disposto (con l' art. 3, comma 1 ), che l' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpreta nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261 , modificata con legge 18 gennaio 1939, n. 382 , fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali. --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 29 marzo 1995, n.96 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 , ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.